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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 27.10.2025, nella causa civile iscritta al n.4486/24 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gabriele Presicce, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, giusta procura speciale autenticata il
2.2.2023 per atto del Notaio dott. di Pordenone n. 60375 Rep e n.44717 Racc. Persona_1
Rappresentata e difesa dall' avv.to Vittoria Letizia Della Giovanna, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, procuratore domiciliatario con domicilio eletto presso lo studio legale in Sesto San Giovanni al Viale E. Marelli n.165
- opposta -
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dall'opponente, comparsa di risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa, nonché le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 9.12.2024, si assegnava all'opposta il termine per la mediazione obbligatoria, che, però, dava esito negativo.
Con successiva ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 11.3.2025, si rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si rinviava per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della società opposta all'udienza del 1.4.2025. Dopo la precisazione delle conclusioni la causa veniva rinviata per decidere sull'eccezione sollevata all'udienza del 6.5.2025. In tale udienza, con ordinanza emessa a fine udienza, questo giudice, ritenuto di poter decidere l'eccezione unitamente al merito della causa, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 16.6.2025 nella quale parte opponente chiedeva ammettersi le proprie richieste istruttorie. All'udienza del 7.7.2025, con ordinanza emessa a fine udienza, il giudice rigettava le richieste formulate da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2025 nella quale, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.10.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice, senza entrare nel merito della causa che, preliminare, sia la decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
[...] , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e
[...] procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, anche alla luce della recente giurisprudenza sul punto.
Si rileva che l'accertamento del difetto di legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria, in questo caso per il tramite della sua Controparte_1 mandataria e procuratrice speciale è rilevabile anche d'ufficio in ogni Controparte_2 stato e grado del giudizio (vedi Cass., Sez. Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951).
Nel costituirsi in giudizio per il tramite Controparte_1 della sua mandataria e procuratrice speciale ha evidenziato che, a Controparte_2 seguito del contratto di cessione intercorso tra la stessa e la società cedente Santander Consumer
Bank S.p.A., il credito vantato da quest'ultima nei confronti di , è stato oggetto di Parte_1 una cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti dell'art.1260 c.c.. e che di tanto veniva data comunicazione al in data 22.11.2022. Pt_1
Tuttavia nel giudizio, a fronte della presunta avvenuta cessione del credito nulla è stato prodotto fino al 28.4.2025, quando ormai i termini per le produzioni documentali erano scaduti (limite temporale consentito per le produzioni documentali è la memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c.). In tale data veniva depositato un contratto di cessione ed un allegato poco comprensibile in quanto riportante solo numeri senza alcun nome di riferimento, comunque tardivi in quanto fuori tempo massimo.
Secondo quanto stabilito dalla recente giurisprudenza in materia di cessioni, la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione contenente i crediti ceduti, non essendo sufficiente l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, nel quale non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, e si rinvia, per relationem, ad altre fonti.
L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'odierno opponente, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta. Tra l'altro non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente,
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale Controparte_2
3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria Santander Consumer Bank S.p.A., avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè “ la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ ( Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass.
9768/2016).
Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel.
Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Nel caso in oggetto solo tardivamente in data 28.4.2025, abbondantemente dopo il deposito delle memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c. avvenuto il 26.11.2024 e, quindi, produzione da ritenersi inammissibile, è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti da Santander Consumer Bank
S.p.A. in favore di con un elenco di crediti Controparte_1 fatto di soli numeri dal quale comunque non si comprende se effettivamente sia stata ceduta la posizione di . Parte_1
Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte:
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
.
E', quindi, indispensabile che sia allegato tempestivamente l'atto di cessione attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.
Nel caso in esame solo tardivamente è stato prodotto il contratto di cessione dal quale, comunque, non si comprende se la posizione di sia stata ceduta. Pt_1
4 L'opposta, quindi, non ha provato che il debito dell'opponente facesse Parte_1 eventualmente parte del blocco dei crediti ceduti avendo prodotto tardivamente il contratto di cessione ed un mero elenco di numeri dal quale non si evince l'identificazione certa dei rapporti ceduti.
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n.839/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 28.4.2024 ritualmente notificato con il quale
[...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per il tramite Controparte_1 della sua mandataria e procuratrice speciale in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ha richiesto a il pagamento della somma di Parte_1
€.15.483,43, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.839/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 28.4.2024, ritualmente notificato, con il quale in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha Controparte_2 richiesto a il pagamento della somma di €.15.483,43, oltre interessi Parte_1 come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Per l'effetto, condanna in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente e che si liquidano in
€.3.300,00, oltre €.200,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
5 Dott.ssa Maria Paola Sanghez
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 27.10.2025, nella causa civile iscritta al n.4486/24 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gabriele Presicce, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, giusta procura speciale autenticata il
2.2.2023 per atto del Notaio dott. di Pordenone n. 60375 Rep e n.44717 Racc. Persona_1
Rappresentata e difesa dall' avv.to Vittoria Letizia Della Giovanna, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, procuratore domiciliatario con domicilio eletto presso lo studio legale in Sesto San Giovanni al Viale E. Marelli n.165
- opposta -
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dall'opponente, comparsa di risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali di causa, nonché le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 9.12.2024, si assegnava all'opposta il termine per la mediazione obbligatoria, che, però, dava esito negativo.
Con successiva ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 11.3.2025, si rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si rinviava per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della società opposta all'udienza del 1.4.2025. Dopo la precisazione delle conclusioni la causa veniva rinviata per decidere sull'eccezione sollevata all'udienza del 6.5.2025. In tale udienza, con ordinanza emessa a fine udienza, questo giudice, ritenuto di poter decidere l'eccezione unitamente al merito della causa, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 16.6.2025 nella quale parte opponente chiedeva ammettersi le proprie richieste istruttorie. All'udienza del 7.7.2025, con ordinanza emessa a fine udienza, il giudice rigettava le richieste formulate da parte opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2025 nella quale, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.10.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il giudice, senza entrare nel merito della causa che, preliminare, sia la decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
[...] , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e
[...] procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, anche alla luce della recente giurisprudenza sul punto.
Si rileva che l'accertamento del difetto di legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria, in questo caso per il tramite della sua Controparte_1 mandataria e procuratrice speciale è rilevabile anche d'ufficio in ogni Controparte_2 stato e grado del giudizio (vedi Cass., Sez. Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951).
Nel costituirsi in giudizio per il tramite Controparte_1 della sua mandataria e procuratrice speciale ha evidenziato che, a Controparte_2 seguito del contratto di cessione intercorso tra la stessa e la società cedente Santander Consumer
Bank S.p.A., il credito vantato da quest'ultima nei confronti di , è stato oggetto di Parte_1 una cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti dell'art.1260 c.c.. e che di tanto veniva data comunicazione al in data 22.11.2022. Pt_1
Tuttavia nel giudizio, a fronte della presunta avvenuta cessione del credito nulla è stato prodotto fino al 28.4.2025, quando ormai i termini per le produzioni documentali erano scaduti (limite temporale consentito per le produzioni documentali è la memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c.). In tale data veniva depositato un contratto di cessione ed un allegato poco comprensibile in quanto riportante solo numeri senza alcun nome di riferimento, comunque tardivi in quanto fuori tempo massimo.
Secondo quanto stabilito dalla recente giurisprudenza in materia di cessioni, la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione contenente i crediti ceduti, non essendo sufficiente l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, nel quale non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, e si rinvia, per relationem, ad altre fonti.
L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'odierno opponente, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta. Tra l'altro non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente,
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale Controparte_2
3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria Santander Consumer Bank S.p.A., avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè “ la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ ( Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass.
9768/2016).
Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel.
Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Nel caso in oggetto solo tardivamente in data 28.4.2025, abbondantemente dopo il deposito delle memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c. avvenuto il 26.11.2024 e, quindi, produzione da ritenersi inammissibile, è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti da Santander Consumer Bank
S.p.A. in favore di con un elenco di crediti Controparte_1 fatto di soli numeri dal quale comunque non si comprende se effettivamente sia stata ceduta la posizione di . Parte_1
Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte:
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
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E', quindi, indispensabile che sia allegato tempestivamente l'atto di cessione attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.
Nel caso in esame solo tardivamente è stato prodotto il contratto di cessione dal quale, comunque, non si comprende se la posizione di sia stata ceduta. Pt_1
4 L'opposta, quindi, non ha provato che il debito dell'opponente facesse Parte_1 eventualmente parte del blocco dei crediti ceduti avendo prodotto tardivamente il contratto di cessione ed un mero elenco di numeri dal quale non si evince l'identificazione certa dei rapporti ceduti.
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n.839/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 28.4.2024 ritualmente notificato con il quale
[...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per il tramite Controparte_1 della sua mandataria e procuratrice speciale in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ha richiesto a il pagamento della somma di Parte_1
€.15.483,43, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.839/2024 emesso dal Tribunale di Lecce in data 28.4.2024, ritualmente notificato, con il quale in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha Controparte_2 richiesto a il pagamento della somma di €.15.483,43, oltre interessi Parte_1 come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Per l'effetto, condanna in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente e che si liquidano in
€.3.300,00, oltre €.200,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 27.10.2025 ore 16.00
Il giudice on.
5 Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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