Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 436
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito per tasse automobilistiche annualità 2013

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione è preclusa dalla mancata impugnazione di una precedente intimazione di pagamento regolarmente notificata. La notifica dell'ultimo atto interruttivo risale a luglio 2024, e i termini di prescrizione non sono decorsi.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento è inammissibile in quanto non tempestivamente proposta con l'impugnazione della precedente intimazione di pagamento regolarmente notificata e non impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 436
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 436
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo