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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5314/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942018000639687000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420190014284588000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1 settembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria,
Ricorrente_1 proponeva opposizione intimazione di pagamento n. 094760202500001009000 notificata il 04.08.2025, relativa alla seguenti cartelle di pagamento:
· n. 09420180006396387000 notificata presumibilmente in data 22.06.2018 per un importo pari ad € 967,55;
· n. 09420190014284588000 notificata presumibilmente in data 15.10.2019 per un importo pari ad € 263,31.
Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la prescrizione del credito, relativo all'annualità 2013 “poiché tra la data notifica del preavviso di fermo amministrativo e la presunta intimazione di pagamento, notificata a dire dall'Agenzia Entrate Riscossione in data 22.06.2018 e 15.10.2019 sono decorsi più di tre anni, senza la ricezione di alcun atto interruttivo.”, e la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva la inesatta individuazione dell'atto impugnato da parte ricorrente, il quale parla erroneamente di intimazione di pagamento, trattandosi invece di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché l'erronea indicazione della contestata cartella di pagamento n. 09420190014284588, che non afferisce a tasse automobilistiche, come dichiara il ricorrente, bensì alla Tares, ente impositore Comune di Seminara. Il ricorrente spiega e circoscrive la propria domanda limitatamente ai crediti relativi alle tasse auto annualità 2013, evocando in giudizio la Regione
Calabria. Tali crediti risultano recati esclusivamente dalla cartella di pagamento n. 0942018000639687, la sola da tenere in conto nel caso di specie. In ordine all'eccezione di prescrizione controdeduceva che la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, riferita al mancato pagamento delle tasse automobilistiche anni 2013/2014, è stata regolarmente notificata al contribuente in data 22.06.2018, dopo la consegna del ruolo N. 2018/940 da parte dell'ente impositore all'Agente della riscossione. Inoltre controdeduceva l'esistenza della notifica di plurimi atti interruttivi, e così l'intimazione di pagamento n.
09420209002197906000 che reca, tra le altre, la cartella n. 0942018000639687; e le successive intimazioni notificate negli anni 2022, 2023 e 2024, alle quali risultano sottese entrambe le cartelle di pagamento impugnate unitamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva la inammissibilità del ricorso per mancanza di tempestività della proposizione, per mancanza di procura in quanto rilasciata per un giudizio dinanzi al giudice di Pace del Tribunale di Palmi, l'infondatezza del ricorso stante la regolare notifica degli atti impositivi e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Al di là della erronea indicazione in ricorso, il giudizio deve ritenersi avere ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.14045/2025, notificata in data 4 agosto 2025, afferente diversi crediti, tra cui anche quelli portati dalle cartelle di pagamento impugnate, e ad essa presupposte. L'esatta individuazione dell'atto si effettua sulla base dell'atto prodotto dallo stesso ricorrente quale quello impugnato,
e della corrispondenza della data di notifica dello stesso a quella indicato in ricorso.
In diritto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica della Intimazione di pagamento n. 09420249007677550000, effettuata in data 03.07.2024, come da avviso di ricevimento della relativa raccomandata prodotta in atti dalla resistente, e non contestata.
La predetta intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione della stessa pregressa intimazione di pagamento.
La predetta intimazione di pagamento afferisce a tutti gli atti della riscossione ed i titoli contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Stante la risalenza della notifica dell'ultimo atto interruttivo al luglio del 2024, e la avvenuta cristallizzazione del credito, risultano infondate le eccezioni di prescrizione, non essendo decorsi dall'ultimo atto notificato i termini di prescrizione correlati alla natura dei due crediti (tassa automobilistica e tributi locali).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, che si liquidano in € 463,00, olte accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.14045/2025 e le cartelle impugnate. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione
Calabria. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5314/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0942018000639687000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420190014284588000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1 settembre 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria,
Ricorrente_1 proponeva opposizione intimazione di pagamento n. 094760202500001009000 notificata il 04.08.2025, relativa alla seguenti cartelle di pagamento:
· n. 09420180006396387000 notificata presumibilmente in data 22.06.2018 per un importo pari ad € 967,55;
· n. 09420190014284588000 notificata presumibilmente in data 15.10.2019 per un importo pari ad € 263,31.
Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la prescrizione del credito, relativo all'annualità 2013 “poiché tra la data notifica del preavviso di fermo amministrativo e la presunta intimazione di pagamento, notificata a dire dall'Agenzia Entrate Riscossione in data 22.06.2018 e 15.10.2019 sono decorsi più di tre anni, senza la ricezione di alcun atto interruttivo.”, e la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva la inesatta individuazione dell'atto impugnato da parte ricorrente, il quale parla erroneamente di intimazione di pagamento, trattandosi invece di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché l'erronea indicazione della contestata cartella di pagamento n. 09420190014284588, che non afferisce a tasse automobilistiche, come dichiara il ricorrente, bensì alla Tares, ente impositore Comune di Seminara. Il ricorrente spiega e circoscrive la propria domanda limitatamente ai crediti relativi alle tasse auto annualità 2013, evocando in giudizio la Regione
Calabria. Tali crediti risultano recati esclusivamente dalla cartella di pagamento n. 0942018000639687, la sola da tenere in conto nel caso di specie. In ordine all'eccezione di prescrizione controdeduceva che la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, riferita al mancato pagamento delle tasse automobilistiche anni 2013/2014, è stata regolarmente notificata al contribuente in data 22.06.2018, dopo la consegna del ruolo N. 2018/940 da parte dell'ente impositore all'Agente della riscossione. Inoltre controdeduceva l'esistenza della notifica di plurimi atti interruttivi, e così l'intimazione di pagamento n.
09420209002197906000 che reca, tra le altre, la cartella n. 0942018000639687; e le successive intimazioni notificate negli anni 2022, 2023 e 2024, alle quali risultano sottese entrambe le cartelle di pagamento impugnate unitamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva la inammissibilità del ricorso per mancanza di tempestività della proposizione, per mancanza di procura in quanto rilasciata per un giudizio dinanzi al giudice di Pace del Tribunale di Palmi, l'infondatezza del ricorso stante la regolare notifica degli atti impositivi e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Al di là della erronea indicazione in ricorso, il giudizio deve ritenersi avere ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.14045/2025, notificata in data 4 agosto 2025, afferente diversi crediti, tra cui anche quelli portati dalle cartelle di pagamento impugnate, e ad essa presupposte. L'esatta individuazione dell'atto si effettua sulla base dell'atto prodotto dallo stesso ricorrente quale quello impugnato,
e della corrispondenza della data di notifica dello stesso a quella indicato in ricorso.
In diritto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica della Intimazione di pagamento n. 09420249007677550000, effettuata in data 03.07.2024, come da avviso di ricevimento della relativa raccomandata prodotta in atti dalla resistente, e non contestata.
La predetta intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione della stessa pregressa intimazione di pagamento.
La predetta intimazione di pagamento afferisce a tutti gli atti della riscossione ed i titoli contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Stante la risalenza della notifica dell'ultimo atto interruttivo al luglio del 2024, e la avvenuta cristallizzazione del credito, risultano infondate le eccezioni di prescrizione, non essendo decorsi dall'ultimo atto notificato i termini di prescrizione correlati alla natura dei due crediti (tassa automobilistica e tributi locali).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria, che si liquidano in € 463,00, olte accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.14045/2025 e le cartelle impugnate. Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione
Calabria. Così deciso in Reggio Calabria il 13 gennaio 2026