Sentenza 18 maggio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2004, n. 9427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9427 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 25/b, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIOVANNI C/o STUDIO PESSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE LÒ FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 1, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO DE CESARE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO DE CESARE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 129/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 21/02/02 - R.G.N. 1872/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/04 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato GENTILE;
udito l'Avvocato DE CESARE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ENEL spa e l'ENEL Distribuzione spa (la seconda siccome succeduta a titolo particolare alla prima) proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ne aveva pronunciato la condanna alla rideterminazione del T.F.R. dovuto all'ex dipendente IO De NI ed al pagamento delle relative differenze come conseguenza dell'affermata computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo, da costui prestato nel periodo maggio 1981-maggio 1982, nell'indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: a) alla quietanza sottoscritta dal lavoratore al momento della ricezione del T.F.R. non poteva attribuirsi valore di rinuncia al diritto controverso, onde non poteva trovare applicazione il termine f decadenziale di cui all'art. 2113 c.c.; b) peraltro, l'eccezione di decadenza del lavoratore " medesimo dalla facoltà di impugnare l'asserita rinuncia era stata intempestivamente proposta;
c) la norma contrattuale prevedente la corresponsione di quattro mensilità aggiuntive al momento della risoluzione del rapporto non aveva alcun nesso con l'indennità di anzianità e con la relativa quantificazione, onde non poteva ritenersi migliorativa della disciplina legale;
d) al lavoro straordinario svolto periodicamente dall'appellato tra il 1980 e il 1982 ed obbligatorio per contratto doveva riconoscersi carattere di continuità, atteso che nella realtà aziendale dell'ENEL le esigenze richiedenti lo straordinario erano per certo prevedibili e programmabili a causa del tipo di attività svolta dall'ente e del prodotto fornito all'utenza. Le società suindicate hanno chiesto la cassazione di questa sentenza con ricorso in quattro motivi, illustrati con successiva memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (qui riportato in estrema sintesi), le ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 c.c., 416 e 437 c.p.c. nonché vizio di motivazione- si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile l'eccezione decadenza dall'impugnazione dell'atto di quietanza/transazione ed omesso di esaminarla nel merito.
Con il secondo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.
Sostengono che è illogica e contraddittoria la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso l'efficacia della dichiarazione di rinuncia e transazione sottoscritta dal lavoratore, violando i principi di ermeneutica contrattuale applicabili anche alle dichiarazioni unilaterali di contenuto negoziale. Infatti - ad avviso delle ricorrenti- la sentenza impugnata ha errato nella valutazione circa l'effettiva intenzione del dichiarante, trascurando di considerare la dichiarazione in modo rispondente al significato proprio delle espressioni usate, al riferimento temporale, al complesso dei documenti scritti -direttamente collegati ad essa- ed al comportamento del dichiarante. In particolare, sostengono che, poiché il lavoratore aveva agito per far valere non già un diritto a sè stante ed autonomo dal diritto di credito relativo al complessivo trattamento di fine rapporto, bensì una pretesa, pur sicuramente azionabile autonomamente ma comunque attinente solo all'esatta quantificazione di tale trattamento (ossia la computabilità, a tal fine, del compenso per il lavoro straordinario di un certo tipo), sarebbe stato necessario verificare se un ipotetico (al momento della rinuncia) diritto parzialmente diverso da quello oggetto della quietanza ed in essa chiaramente menzionato potesse essere stato oggetto di espressa o implicita (o tacita) rinuncia. Tale indagine - avuto riguardo al dato oggettivo costituito dall'importo complessivo corrisposto al lavoratore "calcolato secondo i dettami della legge n. 297/82 e del c.c.n.l. per i dipendenti dell'Enel", e comprendente una somma "quale indennità di anzianità maturata a tutto il 31/5/82", una somma "quale indennità di fine rapporto" e un'ulteriore somma "quale importo delle mensilità aggiuntive di cui all'art. 43 c.c.n.l." e tenuto conto che detta elencazione concretizza quello che nella c.d. dichiarazione di quietanza viene definito "trattamento globale di fine lavoro, anche di miglior favore, con particolare riguardo alle voci componenti il T.F.R."- avrebbe dovuto portare alla conclusione che una quietanza liberatoria dal tenore così ampio era stata rilasciata allo scopo di rinunciare, anche a fine transattivo, ad ogni pretesa (diritto e/o aspettativa) concernente il trattamento di fine rapporto. Tale motivo - che va esaminato con precedenza rispetto al primo, in quanto la sentenza impugnata ha innanzitutto escluso la natura di rinuncia dell'atto di quietanza e, solo con un obiter dietim, ha poi anche rilevato la tardività dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 2113 c.c. è infondato. Questa Corte ha più volte affermato (v. e plurimis Cass. 11 luglio 2001 n. 9407) - e qui ribadisce - che la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere d'impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;
infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sè a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.
Nella specie è pacifico - come ritenuto dai giudice del merito e come del resto emerge dalle stesse deduzioni svolte dalla società ricorrenti - che l'atto di quietanza in questione non contenesse alcun riferimento al compenso per lavoro straordinario computabile ai fini dell'indennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di dismettere la pretesa (poi azionata) al computo suddetto. Nè alla quietanza medesima poteva riconoscersi specificità per il fatto che essa elencasse, oltre all'indennità di anzianità, anche le somme imputate rispettivamente a trattamento di fine rapporto ed a mensilità aggiuntive di cui all'art. 43 c.c.n.l., trattandosi null'altro che di voci aggiuntive e distinte da quella in contestazione e non già di specificazione di quest'ultima. Parimenti, non rileva la circostanza - dedotta ulteriormente delle ricorrenti che nella quietanza il lavoratore abbia dato atto che "trattamento globale di fine lavoro" era di miglior favore con particolare riguardo alle varie componenti del t.f.r., trattandosi all'evidenza di una mera dichiarazione di scienza in ordine al (ritenuto) carattere satisfattivo del computo effettuato dalla società e non già di un atto abdicativo. Pertanto, correttamente la Corte d'appello, pur considerando sotto altro profilo il tema del possibile trattamento di miglior favore in ragione del riconoscimento delle "mensilità aggiuntive", non l'ha valutato sotto il profilo della sua (insussistente) idoneità ad incidere sulla qualificazione dell'atto di quietanza del lavoratore.
Dal rigetto del secondo motivo di ricorso consegue l'assorbimento del primo, il quale presuppone che Tatto di quietanza in questione sia qualificabile come rinuncia (o transazione) soggetta alla disciplina dell'art. 2113 c.c.; ciò che -come si è detto- la sentenza impugnata ha escluso con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., dell'art. 4 legge 29 maggio 1982 n. 297, degli artt. 1362 e segg. c.c., in una con vizi di motivazione, le società ricorrenti censurano come apodittica l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'attribuzione al lavoratore, oltre al T.F.R., di quattro mensilità di retribuzione (c.d. mensilità aggiuntive) non integra un trattamento più favorevole di quello che costui avrebbe ottenuto conteggiando il compenso per straordinario ante 31 maggio 1982. Sostengono che la disciplina contenuta nell'art. 43 del ceni del 1983, sostanzialmente riproduttiva di quella precedente (1979) e non variata nei successivi contratti, mostra chiaramente, ove si esaminino nel loro complesso le clausole di cui la norma negoziale si compone (art. 1363 c.c.), che la corresponsione dell'anzidetta erogazione ha carattere generalizzato, vale cioè per tutti i casi di cessazione del rapporto, e va, pertanto, ad integrare la indennità di anzianità; il che, del resto, trova conferma in numerose decisioni della Cassazione, ancorché la giurisprudenza non sia univoca sulla questione.
Anche queste censure non possono essere condivise.
In più occasioni questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di indennità di fine rapporto, il confronto fra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 c.c., impone, da un lato, la considerazione unitaria di tutte le disposizioni pattizie che incidono sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità stessa, anche attraverso la previsione di maggiorazioni aggiuntive, e, dall'altro, la vantazione, parimente unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge (Cass. 1^ febbraio 1994 n. 988, 7 maggio 1991 n. 5068). Ma ha anche avuto modo di precisare che l'anzidetto principio è applicabile soltanto se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale che deve compiere il giudice del merito, si giunge a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso ed autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve riconoscere sia quel trattamento (calcolato ai sensi di legge) che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta (Cass. 6 dicembre 2002 n. 17418, 4 giugno 1994 n. 5418 1^ febbraio 1994 n. 988). A conforto di tale conclusione la Corte ha richiamato il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge 297/1982, il quale prevede che restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, sottolineando come, con tale previsione, il legislatore abbia inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al "titolo" del trattamento di fine rapporto, sussistendo la possibilità, per il datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere.
A quest'ultima conclusione è giunta la Corte d'appello, la quale ha interpretato la norma convenzionale che dispone l'erogazione in favore dei dipendenti di quattro mensilità aggiuntive nel senso che la stessa non riguarda in generale tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto ma soltanto i casi particolari espressamente elencati (sempre consistenti in cessazioni anticipate) nei quali il beneficio è attribuito "in luogo e sostituzione della particolare prassi, che veniva seguita da talune imprese confluite nell'ENEL, circa la erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché della speciale indennità prevista dalla delibera n. 344 adottata il 28 ottobre 1963 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente";
sottolineando, quindi, come, proprio per questa sua dichiarata funzione e per quelli che sono i presupposti per la sua corresponsione, l'emolumento in questione non abbia alcun nesso con la indennità di anzianità e con la relativa quantificazione. Il giudizio espresso dalla sentenza impugnata è sostanzialmente censurato sotto il profilo che i casi previsti nel comma 9, nn. 1 e 2 (cessazione del rapporto per limiti di età) e n. 12 (superstiti del lavoratore deceduto in servizio) dell'art. 43 del ceni non rifletterebbero situazioni di anticipata risoluzione del rapporto, mentre solo alcune delle ipotesi contrattuali sarebbero compatibili con una funzione (dell'erogazione aggiuntiva) analoga all'indennità sostitutiva di preavviso.
Ma, al riguardo, non può non osservarsi che il ricorso, nella parte in cui fa riferimento al comma 9 n. 1 dell'art. 43, il quale, a sua volta rinvia al punto 1^ dell'art. 42 del contratto collettivo relativo alla "Risoluzione del rapporto di lavoro", non è corredato dalla trascrizione del testo del detto punto 1^, come imposto dal principio di autosufficienza (v. Cass. 4 luglio 2002 n. 9712);
sicché la Corte (alla quale non è consentito, in caso di denuncia di errores in iudicando, ricorrere al contenuto degli atti del giudizio di merito) non può verificare -sotto il profilo della denunciata violazione delle norme di ermeneutica e del vizio di motivazione- la decisività della doglianza secondo cui il testo contrattuale avrebbe previsto l'erogazione delle indennità aggiuntive (anche) in ipotesi di risoluzione del rapporto per raggiungimento dei previsti limiti di età.
Inoltre, non si comprende perché integrerebbe un'ipotesi di (normale) cessazione del rapporto per limiti di età la situazione descritta nel punto 2 del comma 9 (personale il cui rapporto venga a risolversi per la maturazione di una certa anzianità contributiva presso il Fondo di previdenza elettrici o presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali o presso l'INPS), ovvero perché non sia assimilabile a un'ipotesi di cessazione anticipata la situazione descritta nel punto 12 dello stesso comma 9 (in cui beneficiari dell'erogazione sono i superstiti del lavoratore deceduto per causa di servizio con un'anzianità di servizio effettiva inferiore a 10 anni); ne' la difesa delle ricorrenti chiarisce rispetto a quali situazioni, tra quelle descritte sempre nel ripetuto comma 9, l'erogazione aggiuntiva non assolverebbe una funzione analoga a quella della indennità sostitutiva del preavviso.
A parte tale genericità, per il resto le osservazioni critiche svolte dalle ricorrenti sono indirizzate unicamente a sostenere un diverso risultato interpretativo della norma contrattuale, dichiaratamente affermato come "preferibile" rispetto a quello accolto nella sentenza censurata. Ma una prospettazione siffatta è ritenuta addirittura inammissibile dalla giurisprudenza della Corte (v. Cass. 21 novembre 2003 n. 17749,20 agosto 1997 n. 7738, 26 giugno 1996 n. 5893, 2 febbraio 1996 n. 914) in quanto insufficiente a porre in dubbio l'accertamento di fatto in cui si risolve l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e ad integrare un vizio denunciabile in sede di legittimità; mentre non è inopportuno precisare che, rispetto alla interpretazione della medesima clausola di un contratto collettivo di diritto comune, è ben possibile che, in sede di legittimità, si giunga a diverse conclusioni, giacché la decisione della Corte dipende, di volta in volta, dai limiti tracciati dalle censure proposte, il cui ambito circoscrive la verifica che essa può esercitare sulla correttezza del metodo interpretativo adottato dal giudice del merito e la congruità della relativa motivazione (Cass. 13 giugno 2003 n. 9499). Con il quarto ed ultimo motivo, le società ricorrenti -denunciando violazione dell'art. 2120 c.c. (testo previgente), degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2113 c.c. in una con vizi di motivazione (art. 360 un. 3 e 5 c.p.c.)- censurano la sentenza impugnata per aver qualificato come "continuativo e programmato" il lavoro straordinario svolto dal dipendente sulla base di principi di diritto non integralmente accettabili e, comunque, applicati adottando una motivazione omnibus, consistente in apodittiche considerazioni sulle caratteristiche del servizio erogato dall'ENEL, a prescindere dalla verifica, caso per caso, della natura e delle caratteristiche delle mansioni del singolo lavoratore, nonché della programmata strumentalità delle ore di straordinario dallo stesso svolte a normali esigenze di servizio.
Questo motivo è fondato.
L'affermazione, da parte del giudice di appello, della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo, anche se con taluni intervalli più o meno lunghi di lavoro normale, ma al di fuori di esigenze aziendali imprevedibili e fortuite, può definirsi apodittica, atteso che una vantazione in tal senso postula un motivato confronto fra molteplici dati - relativi all'organizzazione dell'azienda, alle caratteristiche dell'attività svolta dai singoli lavoratori, alla qualità e funzione delle prestazioni qualificate come straordinari- che evidenza l'esistenza di un rapporto tra richieste di intervento oltre l'orario normale e prevedibilità degli eventi che le determinano. In altri termini, il carattere continuativo delle prestazioni straordinarie non può essere affermato - come invece fa la sentenza impugnata, che nulla riferisce in merito alle risultanze probatorie, alle ore di straordinario risultanti nei singoli mesi, ai picchi in alto e in basso, alle quantità stabilmente rapportabili ad un denominatore minimo comune- sulla sola base di una reiterazione di quelle prestazioni, non indagata minimamente nelle concrete modalità, e sulla ritenuta irrilevanza degli intervalli di lavoro normale (che invece potrebbero occupare spazi di tempo tali da evidenziarne l'eccezionalità o saltuarietà più totale), occorrendo, per contro, dimostrare, con il supporto di elementi probatori significativi, che il ricorso allo straordinario è da porre in relazione con normali esigenze dell'azienda, programmate e ricorrenti nel tempo.
È significativo, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte individui il carattere costante e sistematico dello straordinario nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà (v. Cass. 29 gennaio 2001 n. 1211) e misuri la riconoscibilità di regolarità,
frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro perché funzionale al normale fabbisogno dell'impresa (v. Cass. 12 settembre 1995 n. 9267, 29 novembre 1995 n. 12376,25 agosto 1997 n. 7966). L'imperfetta enunciazione del principio di qualificazione della "continuità" ha determinato una imperfetta articolazione dei percorsi argomentativi impiegati per affermare la continuità delle prestazioni straordinarie oggetto di controversia e per disattendere l'assunto dell'ENEL che lo straordinario era del tutto mancante in taluni mesi nel c.d. periodo di osservazione e in altri mesi presentava oscillazioni di tale portata da rivelare il carattere di eccezionalità e di imprevedibilità delle prestazioni. In particolare, raffermato rapporto di consequenzialità tra funzionalità del servizio "pubblico" della erogazione di energia elettrica e le esigenze aziendali che rendevano stabilmente e strutturalmente necessario lo straordinario del lavoratore resistente è frutto di un vizio di argomentazione. Quali fossero le mansioni a costui assegnate e in quale rapporto stessero tali mansioni con la concreta organizzazione della fornitura di energia da parte del datore di lavoro non risulta in alcun modo accertato nella sentenza impugnata (è evidente, per esemplificare, che il lavoro straordinario di un quadro è diverso da quello di un operaio delle squadre di pronto intervento, e il lavoro di costui, a sua volta, è diverso da quello di un impiegato di sportello o di un commesso);
sicché senza alcun dimostrato fondamento resta l'affermazione che lo straordinario richiesto o, comunque, effettuato dal lavoratore medesimo era legato ad una stabile necessità dell'impresa di provvedere all'erogazione dell'energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni.
Nè può supplire alle rilevate carenze di motivazione il mero riferimento operato dalla sentenza impugnata alla organizzazione datoriale di squadre di pronto intervento e alla fissazione di un obbligo di reperibilità per gli operatori: sia perché in nulla tale obbligo viene collegato ai compiti propri del resistente (rimasti ignoti) sia perché un'organizzazione di tal fatta può funzionare, in astratto, e mediante turni di lavoratori entro orari di lavoro ordinario e mediante cicli che comunque evitino il ricorso allo straordinario;
onde l'eventuale inserimento dell'odierno resistente in una di queste squadre non sarebbe, di per sè, significativo di una prestazione connotata da durata sistematicamente eccedente l'orario ordinario.
Pertanto, in relazione alla questione che costituisce oggetto del quarto motivo di ricorso, s'impone la cassazione della sentenza impugnata;
e la causa, che involge accertamenti di fatto non compiuti dalla Corte territoriale, va rinviata ad altro giudice per nuovo esame del merito alla stregua dei criteri sopraenunciati. Conclusivamente, rigettati il secondo ed il terzo motivo ed assorbito il primo, va accolto il quarto motivo di ricorso, con cassazione - entro tali limiti - della sentenza impugnata e con rinvio della causa alla Corte d'appello di LE (sezione lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c., si demanda anche la disciplina delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, e ne accoglie il quarto;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di LE.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004