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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 104/2022 promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
Avv. NI Natale nel cui studio in Vibo Valentia, via Nino Bixio n.2, è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti
Appellante
Contro
, C.F. , in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Nicotera (VV), alla via Castello n. 45, presso lo studio dell'Avv.
GI DA, giusta procura in atti
Appellato
OGGETTO: Appello avverso sent. n. 2133/2021 del Giudice di Pace di Vibo Valentia.
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex art. 281 sexsies c.p.c., del 20/10/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte ha concluso come da note depositate.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2133/2021 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emesse nel giudizio R.G.N. 1765/2020,
che ha rigettato la domanda di adempimento contrattuale avanzata dalla stessa società contro il
, dichiarando prescritto il diritto di credito azionato e compensando le spese di Controparte_1
lite.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, preliminarmente, la nullità della sentenza impugnata per mancata comunicazione della ordinanza del 26.05.2021 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.02.2021, con cui il Giudice di prime cure ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.07.2021, erroneamente comunicata dalla cancelleria ad avvocato diverso da quello costituito ( invece di NI Natale). Sul Controparte_2
punto, ha osservato che l'omessa comunicazione dell'ordinanza, avesse impedito a parte attrice di partecipare all'udienza di precisazione delle conclusioni, al fine di reiterare le richieste, deduzioni e conclusioni attoree, rendendo nulla la sentenza emessa ed il giudizio di primo grado, del quale chiedeva dunque la rinnovazione con rimessione in termini.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata ha insistito nell'accoglimento della domanda di adempimento contrattuale, sul presupposto della mancata prescrizione del credito vantato nei confronti del , per l'attività di vitto e alloggio fornita su richiesta dell'ente Controparte_1
comunale ad una famiglia pakistana di 11 persone, per 7 giorni nel mese di giugno 2018. Ha chiesto,
pertanto, di condannare il al pagamento della somma di € 3.651,00, come da Controparte_1
fattura emessa n. 6 del 16.09.2019. A tal fine formulava istanza di ordine di esibizione della documentazione richiesta alla parte appellata, di ammissione dell'interrogatorio formale del sindaco p.t. e della prova per testi sui capitoli articolati.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado dal precedente Magistrato titolare, la causa subiva una serie di rinvii. Il sottoscritto Giudice, divenuto assegnatario del fascicolo dal
24.01.2024, ritendendo la causa matura per la decisione rinviava per discussione all'udienza del
20.10.2025, tenutasi nelle forme trattazione scritta, per la quale solo parte appellata concludeva come da note depositate.
Il primo motivo d'appello è fondato, con le precisazioni che seguono.
Nel caso in esame, emerge dagli atti che il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.02.20201, fissata per gli incombenti di cui all'art. 320 c.p.c. ed a cui non compariva parte attrice, emetteva ordinanza di rinvio alla udienza del 12.7.2021 per la precisazione delle conclusioni;
ordinanza che per errore di cancelleria veniva comunicata all'indirizzo pec e non all'indirizzo PEC del procuratore costituito Email_1
Il provvedimento, pertanto, non è stato mai comunicato al Email_2
procuratore costituito di parte attrice, come impone l'art. 134 c.p.c., non consentendogli di conoscere la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, di parteciparvi.
Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità “la mancata comunicazione al
procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunciate fuori udienza determina la
nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti
successivi del processo (e, quindi, anche della sentenza emessa) ed in disconoscimento dei diritti di
difesa della parte assente” (Cass. 4866/2007).
Inoltre, nella specie, la mancata comunicazione ha riguardato il provvedimento di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, cioè di una udienza certamente rilevante ai fini della regolarità del contraddittorio. Di conseguenza, la situazione che si è determinata nel giudizio di primo grado non ha consentito all'odierna parte appellante di svolgere le proprie difese nella fase decisionale del giudizio e ciò equivale, nella sostanza, a quella dell'emissione della sentenza senza che sia stata data a tutte le parti in causa la possibilità di depositare le comparse conclusionali e memorie di replica. Situazione analoga a quella in cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno definitivamente chiarito, dopo alcune incertezze interpretative, che la sentenza è senz'altro da ritenersi nulla per violazione del contraddittorio, senza la necessità che sia dedotto dalla parte un ulteriore specifico pregiudizio che non sia quello di non aver potuto esercitare le facoltà difensive previste dalla legge (Cass. Sez. Un. 36596/2021).
Sussiste, quindi, nel caso di specie, la denunziata nullità della sentenza resa in violazione del principio del contraddittorio.
Occorre tuttavia osservare che, con riferimento alla nullità, l'art. 354 c.p.c. completa la disciplina delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello,
aggiungendo altre ipotesi tassative, oltre a quella relativa alla dichiarazione sulla giurisdizione di cui all'art. 353 cpc. La tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice comporta che in tutti gli altri casi di nullità originaria o derivata della sentenza ex art. 159 c.p.c. opera la regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, con la conseguenza che, dopo la rimozione del vizio e l'eventuale rinnovazione degli atti nulli, il giudice d'appello deve giudicare sul merito.
In applicazione di tale principio, è da escludere che il giudice di appello debba disporre la rimessione della causa al primo giudice in caso di mancata comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza. Invero, come precisato dalla giurisprudenza, l'irregolare comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli art. 353 e 354 c.p.c., ma rende operante il potere - dovere di tale giudice di decidere nel merito,
previo compimento dell'attività istruttoria impedita in prime cure dall'anzidetta irregolarità (Cass. n.
10666 del 2002).
Passando al merito della domanda, formulata in modo molto generico, occorre esaminare la previsione normativa dell'art. 2954 c.c., in materia di prescrizione dei diritti nascenti da contratti alberghieri, secondo cui “Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio
e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno
alloggio con o senza pensione”.
Si tratta di una prescrizione presuntiva che, come tale, non è causa di estinzione di diritti soggettivi, ma opera esclusivamente sul piano probatorio introducendo una presunzione iuris tantum
di estinzione di determinati crediti a seguito di adempimento o per qualunque altra causa.
Infatti, taluni rapporti contrattuali della vita quotidiana, secondo l'id quod pleruque accidit si estinguono in maniera contestuale all'esecuzione della prestazione, a prescindere dal fatto che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza al fine di provare l'avvenuto pagamento, sicché si presume che il debito sia stato estinto, ammettendosi a prova contraria solo la confessione della parte o il giuramento decisorio.
Appartiene ai contratti informali per i quali opera la prescrizione presuntiva, per espressa previsione normativa, ex 2954 c.c., anche il contratto di prestazione di servizi alberghieri che, come noto, nella prassi prescinde spesso dal perfezionamento mediante un atto scritto, formandosi l'accordo oralmente.
Sebbene parte appellante sostenga che nel caso di specie non operi tale prescrizione presuntiva sul presupposto che i contratti con la P.A. debbano rispettare le formalità ed i termini di pagamento previsti per i rapporti con l'Ente, non fornisce alcuna prova della esistenza di un accordo formale, e quindi della stessa esistenza del credito. Al contrario l'accordo informale intercorso tra struttura alberghiera e il a favore di terzi – famiglia pakistana di 11 persone, non meglio specificata CP_1
in alcun atto di parte attrice/appellante – emerge dalla documentazione depositata dall'appellante (cfr.
email e fattura allegati).
Ritenuta, pertanto, l'operatività della prescrizione presuntiva, in ragione della natura del contratto, e della conclusione informale dello stesso, e considerato che non risulta che le parti abbiano pattuito il differimento ed il frazionamento della solutio, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellato/convenuto.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che la prima richiesta di pagamento è stata inoltrata al comune di tramite PEC in data 11.02.2019, con allegata fattura cartacea del CP_1
31.12.2018, a cui hanno fatto seguito una seconda PEC in data 11.09.2019 – preceduta dall'invio di fax –, ed una ultima PEC del 30.10.2019, riferita all'emissione della fattura elettronica n. 6 del
16.09.2019. A prescindere dal fatto che non vi sia la prova dell'avvenuta consegna delle PEC sopra indicate (depositate in formato pdf), non risultando depositata in atti la relativa ricevuta di consegna all'Ente comunale, le stesse risultano comunque inviate oltre il termine semestrale di prescrizione previsto dalla norma sopra richiamata.
Dal punto di vista processuale, invece, il superamento della presunzione di adempimento prevista dall'art. 2954 c.c. è possibile unicamente nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e,
segnatamente, dagli artt. 2959 e 2960 c.c.. Per superare la presunzione occorre, da parte del debitore,
l'ammissione resa in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e, da parte del creditore, il deferimento di giuramento decisorio all'altra parte volto all'accertamento dell'estinzione del debito,
a nulla rilevando, pertanto, le dichiarazioni rese stragiudizialmente.
Negli atti del giudizio non consta tale dichiarazione confessoria da parte dell' CP_3
mentre le prove avanzate dall'attore/appellante, incluso l'interrogatorio formale del Sindaco -
strumento probatorio idoneo a provocarne la confessione e che, com'è noto, in virtù del principio dispositivo, non può essere disposto d'ufficio dal giudice - sono state richieste soltanto in questo grado di giudizio, e pertanto risultano inammissibili ai sensi dell'art. 345, comma 3, del c.p.c..
Giova sul punto rilevare, infatti, che l'appellante fa richiesta di rimessione in termini al fine di sanare la violazione del suo diritto di difesa compresso dalla omessa comunicazione in primo grado dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avanzando una serie di istanze istruttorie la cui acquisizione, a suo dire, appare in questa sede necessaria ai fini del decidere.
Tuttavia, le richieste formulate dall'appellante, e ribadite all'udienza del 30.09.2025 sono inammissibili, in quanto ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., “Non sono ammessi nuovi mezzi di
prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Le preclusioni operanti nel giudizio di appello non consentono, infatti, alla parte di avanzare richieste istruttorie non formulate in primo grado, introducendo nel secondo grado di giudizio “prove nuove”.
Sul punto va chiarito che l'attore avrebbe dovuto avanzare e formulare tali richiese, compreso l'interrogatorio formale, alla udienza dell'01.02.2021, fissata a tal fine dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., alla quale l'odierno appellante, per sua stessa ammissione, non ha partecipato per un non meglio specificato “disguido sulla data di rinvio” (cfr. fascicolo di parte di primo grado).
Occorre, inoltre, precisare che il regolare svolgimento dell'udienza ex art. 320 c.p.c. non risulta travolto dalla nullità del giudizio di primo grado, poiché precedente all'omessa comunicazione della ordinanza di rinvio alla successiva udienza.
Ne consegue la decadenza dell'attore dalle istanze istruttorie che avrebbero dovuto essere formulate in primo grado e le cui richieste in grado di appello risultano precluse per legge.
Infine, in considerazione del rapporto sotteso al credito, alcun valore probatorio può essere attribuito alla fattura più volte richiamata, che per costante giurisprudenza “non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v.
Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
La complessità della vicenda, tenuto conto della pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 104/2022 R.G:
1) DICHIARA la nullità della sentenza n. 2133/2021 emessa del Giudice di Pace di Vibo
Valentia a definizione del giudizio R.G. n. 1765/2020;
2) RIGETTA la domanda avanzata da Parte_2
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Vibo Valentia, il 11 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 104/2022 promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
Avv. NI Natale nel cui studio in Vibo Valentia, via Nino Bixio n.2, è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti
Appellante
Contro
, C.F. , in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Nicotera (VV), alla via Castello n. 45, presso lo studio dell'Avv.
GI DA, giusta procura in atti
Appellato
OGGETTO: Appello avverso sent. n. 2133/2021 del Giudice di Pace di Vibo Valentia.
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex art. 281 sexsies c.p.c., del 20/10/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la parte ha concluso come da note depositate.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2133/2021 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emesse nel giudizio R.G.N. 1765/2020,
che ha rigettato la domanda di adempimento contrattuale avanzata dalla stessa società contro il
, dichiarando prescritto il diritto di credito azionato e compensando le spese di Controparte_1
lite.
A fondamento della impugnazione ha dedotto, preliminarmente, la nullità della sentenza impugnata per mancata comunicazione della ordinanza del 26.05.2021 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.02.2021, con cui il Giudice di prime cure ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12.07.2021, erroneamente comunicata dalla cancelleria ad avvocato diverso da quello costituito ( invece di NI Natale). Sul Controparte_2
punto, ha osservato che l'omessa comunicazione dell'ordinanza, avesse impedito a parte attrice di partecipare all'udienza di precisazione delle conclusioni, al fine di reiterare le richieste, deduzioni e conclusioni attoree, rendendo nulla la sentenza emessa ed il giudizio di primo grado, del quale chiedeva dunque la rinnovazione con rimessione in termini.
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata ha insistito nell'accoglimento della domanda di adempimento contrattuale, sul presupposto della mancata prescrizione del credito vantato nei confronti del , per l'attività di vitto e alloggio fornita su richiesta dell'ente Controparte_1
comunale ad una famiglia pakistana di 11 persone, per 7 giorni nel mese di giugno 2018. Ha chiesto,
pertanto, di condannare il al pagamento della somma di € 3.651,00, come da Controparte_1
fattura emessa n. 6 del 16.09.2019. A tal fine formulava istanza di ordine di esibizione della documentazione richiesta alla parte appellata, di ammissione dell'interrogatorio formale del sindaco p.t. e della prova per testi sui capitoli articolati.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado dal precedente Magistrato titolare, la causa subiva una serie di rinvii. Il sottoscritto Giudice, divenuto assegnatario del fascicolo dal
24.01.2024, ritendendo la causa matura per la decisione rinviava per discussione all'udienza del
20.10.2025, tenutasi nelle forme trattazione scritta, per la quale solo parte appellata concludeva come da note depositate.
Il primo motivo d'appello è fondato, con le precisazioni che seguono.
Nel caso in esame, emerge dagli atti che il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.02.20201, fissata per gli incombenti di cui all'art. 320 c.p.c. ed a cui non compariva parte attrice, emetteva ordinanza di rinvio alla udienza del 12.7.2021 per la precisazione delle conclusioni;
ordinanza che per errore di cancelleria veniva comunicata all'indirizzo pec e non all'indirizzo PEC del procuratore costituito Email_1
Il provvedimento, pertanto, non è stato mai comunicato al Email_2
procuratore costituito di parte attrice, come impone l'art. 134 c.p.c., non consentendogli di conoscere la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, di parteciparvi.
Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità “la mancata comunicazione al
procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunciate fuori udienza determina la
nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti
successivi del processo (e, quindi, anche della sentenza emessa) ed in disconoscimento dei diritti di
difesa della parte assente” (Cass. 4866/2007).
Inoltre, nella specie, la mancata comunicazione ha riguardato il provvedimento di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, cioè di una udienza certamente rilevante ai fini della regolarità del contraddittorio. Di conseguenza, la situazione che si è determinata nel giudizio di primo grado non ha consentito all'odierna parte appellante di svolgere le proprie difese nella fase decisionale del giudizio e ciò equivale, nella sostanza, a quella dell'emissione della sentenza senza che sia stata data a tutte le parti in causa la possibilità di depositare le comparse conclusionali e memorie di replica. Situazione analoga a quella in cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno definitivamente chiarito, dopo alcune incertezze interpretative, che la sentenza è senz'altro da ritenersi nulla per violazione del contraddittorio, senza la necessità che sia dedotto dalla parte un ulteriore specifico pregiudizio che non sia quello di non aver potuto esercitare le facoltà difensive previste dalla legge (Cass. Sez. Un. 36596/2021).
Sussiste, quindi, nel caso di specie, la denunziata nullità della sentenza resa in violazione del principio del contraddittorio.
Occorre tuttavia osservare che, con riferimento alla nullità, l'art. 354 c.p.c. completa la disciplina delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello,
aggiungendo altre ipotesi tassative, oltre a quella relativa alla dichiarazione sulla giurisdizione di cui all'art. 353 cpc. La tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice comporta che in tutti gli altri casi di nullità originaria o derivata della sentenza ex art. 159 c.p.c. opera la regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, con la conseguenza che, dopo la rimozione del vizio e l'eventuale rinnovazione degli atti nulli, il giudice d'appello deve giudicare sul merito.
In applicazione di tale principio, è da escludere che il giudice di appello debba disporre la rimessione della causa al primo giudice in caso di mancata comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza. Invero, come precisato dalla giurisprudenza, l'irregolare comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli art. 353 e 354 c.p.c., ma rende operante il potere - dovere di tale giudice di decidere nel merito,
previo compimento dell'attività istruttoria impedita in prime cure dall'anzidetta irregolarità (Cass. n.
10666 del 2002).
Passando al merito della domanda, formulata in modo molto generico, occorre esaminare la previsione normativa dell'art. 2954 c.c., in materia di prescrizione dei diritti nascenti da contratti alberghieri, secondo cui “Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio
e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno
alloggio con o senza pensione”.
Si tratta di una prescrizione presuntiva che, come tale, non è causa di estinzione di diritti soggettivi, ma opera esclusivamente sul piano probatorio introducendo una presunzione iuris tantum
di estinzione di determinati crediti a seguito di adempimento o per qualunque altra causa.
Infatti, taluni rapporti contrattuali della vita quotidiana, secondo l'id quod pleruque accidit si estinguono in maniera contestuale all'esecuzione della prestazione, a prescindere dal fatto che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza al fine di provare l'avvenuto pagamento, sicché si presume che il debito sia stato estinto, ammettendosi a prova contraria solo la confessione della parte o il giuramento decisorio.
Appartiene ai contratti informali per i quali opera la prescrizione presuntiva, per espressa previsione normativa, ex 2954 c.c., anche il contratto di prestazione di servizi alberghieri che, come noto, nella prassi prescinde spesso dal perfezionamento mediante un atto scritto, formandosi l'accordo oralmente.
Sebbene parte appellante sostenga che nel caso di specie non operi tale prescrizione presuntiva sul presupposto che i contratti con la P.A. debbano rispettare le formalità ed i termini di pagamento previsti per i rapporti con l'Ente, non fornisce alcuna prova della esistenza di un accordo formale, e quindi della stessa esistenza del credito. Al contrario l'accordo informale intercorso tra struttura alberghiera e il a favore di terzi – famiglia pakistana di 11 persone, non meglio specificata CP_1
in alcun atto di parte attrice/appellante – emerge dalla documentazione depositata dall'appellante (cfr.
email e fattura allegati).
Ritenuta, pertanto, l'operatività della prescrizione presuntiva, in ragione della natura del contratto, e della conclusione informale dello stesso, e considerato che non risulta che le parti abbiano pattuito il differimento ed il frazionamento della solutio, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellato/convenuto.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che la prima richiesta di pagamento è stata inoltrata al comune di tramite PEC in data 11.02.2019, con allegata fattura cartacea del CP_1
31.12.2018, a cui hanno fatto seguito una seconda PEC in data 11.09.2019 – preceduta dall'invio di fax –, ed una ultima PEC del 30.10.2019, riferita all'emissione della fattura elettronica n. 6 del
16.09.2019. A prescindere dal fatto che non vi sia la prova dell'avvenuta consegna delle PEC sopra indicate (depositate in formato pdf), non risultando depositata in atti la relativa ricevuta di consegna all'Ente comunale, le stesse risultano comunque inviate oltre il termine semestrale di prescrizione previsto dalla norma sopra richiamata.
Dal punto di vista processuale, invece, il superamento della presunzione di adempimento prevista dall'art. 2954 c.c. è possibile unicamente nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e,
segnatamente, dagli artt. 2959 e 2960 c.c.. Per superare la presunzione occorre, da parte del debitore,
l'ammissione resa in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e, da parte del creditore, il deferimento di giuramento decisorio all'altra parte volto all'accertamento dell'estinzione del debito,
a nulla rilevando, pertanto, le dichiarazioni rese stragiudizialmente.
Negli atti del giudizio non consta tale dichiarazione confessoria da parte dell' CP_3
mentre le prove avanzate dall'attore/appellante, incluso l'interrogatorio formale del Sindaco -
strumento probatorio idoneo a provocarne la confessione e che, com'è noto, in virtù del principio dispositivo, non può essere disposto d'ufficio dal giudice - sono state richieste soltanto in questo grado di giudizio, e pertanto risultano inammissibili ai sensi dell'art. 345, comma 3, del c.p.c..
Giova sul punto rilevare, infatti, che l'appellante fa richiesta di rimessione in termini al fine di sanare la violazione del suo diritto di difesa compresso dalla omessa comunicazione in primo grado dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avanzando una serie di istanze istruttorie la cui acquisizione, a suo dire, appare in questa sede necessaria ai fini del decidere.
Tuttavia, le richieste formulate dall'appellante, e ribadite all'udienza del 30.09.2025 sono inammissibili, in quanto ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., “Non sono ammessi nuovi mezzi di
prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Le preclusioni operanti nel giudizio di appello non consentono, infatti, alla parte di avanzare richieste istruttorie non formulate in primo grado, introducendo nel secondo grado di giudizio “prove nuove”.
Sul punto va chiarito che l'attore avrebbe dovuto avanzare e formulare tali richiese, compreso l'interrogatorio formale, alla udienza dell'01.02.2021, fissata a tal fine dal giudice di pace, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., alla quale l'odierno appellante, per sua stessa ammissione, non ha partecipato per un non meglio specificato “disguido sulla data di rinvio” (cfr. fascicolo di parte di primo grado).
Occorre, inoltre, precisare che il regolare svolgimento dell'udienza ex art. 320 c.p.c. non risulta travolto dalla nullità del giudizio di primo grado, poiché precedente all'omessa comunicazione della ordinanza di rinvio alla successiva udienza.
Ne consegue la decadenza dell'attore dalle istanze istruttorie che avrebbero dovuto essere formulate in primo grado e le cui richieste in grado di appello risultano precluse per legge.
Infine, in considerazione del rapporto sotteso al credito, alcun valore probatorio può essere attribuito alla fattura più volte richiamata, che per costante giurisprudenza “non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v.
Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
La complessità della vicenda, tenuto conto della pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 104/2022 R.G:
1) DICHIARA la nullità della sentenza n. 2133/2021 emessa del Giudice di Pace di Vibo
Valentia a definizione del giudizio R.G. n. 1765/2020;
2) RIGETTA la domanda avanzata da Parte_2
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Vibo Valentia, il 11 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella