Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 771/19 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Bondì
appellante
CONTRO
già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. S. Conigliaro P.IVA_1
Controparte_3
appellata
società di nazionalità tedesca (codice fi- Controparte_4
scale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di LA NZ RI
DI ) con il patrocinio dell'avv. S. Conigliaro P.IVA_2
intervenuta
Corte di Appello di Palermo
All'udienza del 17/10/2024 le parti concludevano come nelle note scritte depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.10.2018 il Tribunale di Palermo condannava la
[...]
(poi ed , in solido, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
al pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_1
41.302,65, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddi-
sfo; condannava la (poi ed Controparte_2 Controparte_1
, in solido, al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese di lite da quest'ultima sostenute limitatamente alla quota di 1/3, spese che liquidava per intero nella somma di € 7.786,00, di cui € 786,00 per spese vive e di € 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali,
iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antista-
tario; dichiarava compensate tra le parti le spese per la restante quota di
2/3; poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico della CP_5
(poi e di in solido;
indi-
[...] Controparte_1 Controparte_3
cava nella (poi e in Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, le parti obbligate al risarcimento del danno derivante da fatto co-
[...]
stituente reato, nei cui confronti doveva essere recuperata l'imposta preno-
tata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 lett. d), e 60
T.U. sull'imposta di registro.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
Con comparsa depositata il 4.12.2023 si costituiva la Controparte_4
esponendo che con atto di fusione transfrontaliera del 3.11.2022 la Da-
[...]
- 2 - Corte di Appello di Palermo era stata da lei incorporata e facendo proprie le difese for- Controparte_6
mulate da quest'ultima.
All'udienza del 17.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come nelle note depositate in via telematica e la causa veniva posta in decisione asse-
gnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la (oggi e d'ora in- Controparte_2 Controparte_1
nanzi denominata soltanto e per sentirli CP_2 Controparte_3
condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi euro 120.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi
Esponeva che in data 21.07.2014, nella S.S. 121 Km.238 Bolognetta, si trovava quale trasportata a bordo della autovettura Lancia Y Multijet targa-
ta CM468JY - di proprietà di , quando si verificava un Controparte_3
incidente tra la predetta auto e una Yunday tg.DW804LZ condotta da
[...]
; a causa del sinistro riportava lesioni fisiche per le quali Persona_1
veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Ci-
vico e Benfratelli di Palermo;
per effetto del sinistro, subiva danni non pa-
trimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti per-
manenti nella percentuale del 25%, da inabilità temporanea assoluta di giorni 70 e da inabilità temporanea parziale al 75% di gg.40, al 50% di gg.40 e al 25% di gg.40, un danno morale, nonché un danno patrimoniale per spese mediche di € 568,74 e per spese stragiudiziali di € 6.339,10; la responsabilità della causazione dell'evento era da ascriversi esclusivamente
- 3 - Corte di Appello di Palermo alla condotta del conducente della autovettura Lancia, il quale contravve-
niva alle elementari regole di prudenza.
Si costituiva in giudizio la società la quale contestava la fonda- CP_2
tezza della domanda e ne chiedeva il rigetto o, comunque, la riduzione in considerazione del concorso di colpa della danneggiata.
Assumeva, altresì, che la somma già corrisposta di € 34.000,00 era total-
mente satisfattiva del danno subito, tenuto conto del concorso di colpa.
Il Tribunale all'esito dell'istruzione, riteneva la fondatezza della domanda osservando che dal rapporto dei Carabinieri, cui erano allegate le dichiara-
zioni dei conducenti delle autovetture Lancia e Hyundai, e del teste oculare e dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio risultava Tes_1
provato che l'attrice aveva riportato lesioni personali a causa del sinistro,
ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente della Lancia, a bor-
do della quale si trovava quale trasportata sul sedile anteriore, ai sensi dell'art. 2054 I comma c.c.; escludeva il concorso di colpa dell'attrice in quanto il mancato uso della cintura di sicurezza dedotto da parte convenuta risultava smentito dalla deposizione testimoniale e non era stato conferma-
to dall'attrice in sede di interrogatorio formale;
liquidava in favore dell'attrice, al netto dell'acconto ricevuto, la somma di € 41.302,65.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha compensato le spese di lite nella misura dei 2/3 motivando sul fatto che il valore della domanda accolta (€ 41.302,65) risultava di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto in citazione (€ 120.000,00).
Assume che la maggiore somma non era mai stata chiesta dall'attrice, es-
sendosi la stessa limitata a valutare i danni in via indicativa nella maggiore
- 4 - Corte di Appello di Palermo cifra, chiedendo tuttavia la condanna “a quella somma maggiore o minore che verrà meglio quantificata e specificata a seguito della c.t.u.”; che, co-
munque, la pronuncia in questione era errata anche in diritto, non potendo ravvisarsi a suo carico il requisito della soccombenza;
che, inoltre, il giudi-
zio era stato causato dal comportamento della che non aveva mai ri- CP_1
storato integralmente il danno, limitandosi ad inviarle un assegno di €
34.000,00, inferiore alla metà dei danni subiti, essendo stata riconosciuta dal Tribunale l'ulteriore somma di € 41.302,65.
Il motivo è fondato.
Va premesso che il Tribunale ha posto a carico della il pagamento Pt_1
in favore della della quota di 1/3 delle spese di lite, e ciò in CP_1
considerazione del valore della domanda accolta (€ 41.302,65 a fronte di €
120.000,00).
In tema di spese processuali, però, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reci-
proca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una plura-
lità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al paga-
mento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez. U - , Sentenza n.
32061 del 31/10/2022)
Si è infatti rilevato che risulta vinta nella lotta giudiziale la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzial-
- 5 - Corte di Appello di Palermo mente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridot-
ta, quelle della controparte.
Ne consegue che l'entità della riduzione della domanda giustifica la com-
pensazione delle spese, come liquidate dal Tribunale, ma nella misura di ½
e che la rimanente parte, come liquidata dal Tribunale, va posta a carico dell'appellata.
Con ulteriore motivo, l'appellante si duole del mancato riconoscimento delle spese e dei compensi per l'attività stragiudiziale.
Assume che a tale titolo era stata richiesta la somma di € 6.300,00, con-
forme a quanto previsto per lo scaglione di riferimento relativa al danno li-
quidato, dagli artt. 1, 3, 18 e 27 D.M. 55/2014 e che aveva documentato gli esborsi, producendo fattura e assegno per un importo di € 5.000,00.
Il motivo è parzialmente fondato.
Va premesso che il Tribunale ha ritenuto che il danno patrimoniale relativo alle spese stragiudiziali non potesse essere riconosciuto rilevando che, qua-
lora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono componente delle spese giudiziali, nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali;
che l'attrice non aveva documentato spese vive per l'attività stragiudiziale ed aveva allegato solo la lettera di messa in mora inviata per la richiesta di risarcimento;
che, conseguentemente, l'attività stragiudiziale poteva consi-
derarsi già remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 16990 del
10.7.2017) il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di
- 6 - Corte di Appello di Palermo danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa e, anche se volta da un avvocato, è qualco-
sa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Ne deriva che se allegate e provate, pur avendo natura di danno patrimo-
niale, la loro liquidazione in quanto riferibile ad attività svolta dal profes-
sionista legale, è disciplinata egualmente dalle tariffe forensi, e va effettua-
ta mediante l'apposita tabella “prestazione di assistenza stragiudiziale” in-
dividuata in relazione allo scaglione del valore della causa (ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 19 ultima parte DM n. 55/2014) in misura compresa tra i minimi ed i massimi tariffari. (Cass. civ. ordinanza n. 2644 del 2018)
Va quindi liquidata a tale titolo tenuto conto dell'entità della somma effet-
tivamente riconosciuta a seguito del giudizio e che questo non è stato evita-
to, può essere liquidato a tale titolo l'importo di € 2.160,00 (minimo dello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), oltre accessori.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della somma oggetto di contestazione in que-
sto grado (valore minimo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 4.10.2018 appellata da Pt_1
nei confronti di condanna quest'ultima (quale
[...] Controparte_1
società incorporante la e , in solido, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante delle spese della fase stragiudiziale, liquidate in € 2.160,00, oltre accessori di legge e della metà delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per l'intero in € 7.000,00, oltre € 786,00
- 7 - Corte di Appello di Palermo per spese vive, spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in fa-
vore del procuratore antistatario, dichiarando compensata la rimanente par-
te
Condanna la e , in solido, al Controparte_7 Controparte_3
pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €
1.984,00, oltre € 777,00 per spese vive, spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 9.1.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Corte di Appello di Palermo