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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IVREA
R.G.N. 3272-1/2024
Il giudice istruttore, dott.ssa Stefania Frojo, a scioglimento della riserva assunta nella causa in epigrafe;
rilevato che la società ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 994/2017 nei confronti di - Controparte_1 emesso non provvisoriamente esecutivo in data 05.07.2017 - per il pagamento della somma capitale di € 42.422,60, oltre interessi e spese,
a titolo di rimborso rate scadute e non pagate in relazione ai seguenti contratti:
- finanziamento concluso con OS CA in data 14.07.2007 per l'acquisto di beni mobili;
- prestito flessibile concluso in data 08.07.2010 con OS CA;
Il decreto ingiuntivo, non opposto tempestivamente, è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 25.02.2018 e in forza di esso la società cessionaria, ha promosso una CP_2 procedura esecutiva presso terzi avanti al Tribunale di Torino (R.G.E.
5306/2024).
Concesso dal G.E. il termine per promuovere opposizione tardiva al decreto ingiuntivo sulla scorta dei principi elaborati dalla Cassazione nella sentenza 9479/2023, ha proposto opposizione Controparte_1 tardiva al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione attiva, la non intellegibilità e incertezza delle clausole negoziali, la difformità del
TAEG dichiarato da quello effettivo per mancata inclusione del costo della polizza assicurativa, l'imposizione unilaterale di clausole (es. sottoscrizione di una polizza assicurativa, decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento rate) che hanno creato un grave squilibrio in danno del consumatore nonché la previsione di costi eccessivi (es. per intervento di recupero stragiudiziale). Per tutti questi motivi, l'opponente ha domandato, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, nel merito ha chiesto sia dichiarato la non debenza delle somme richieste;
La società costituitasi tempestivamente nel giudizio, Controparte_3 ha dato atto, preliminarmente, del fatto che analoga opposizione è stata proposta avanti al G.E. (e riqualificata come opposizione all'esecuzione); inoltre, ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione proposta e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
vista l'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta da parte opponente;
esaminata la documentazione in atti;
ritenuto preliminarmente che sia provato in via di fumus che ha rivestito la qualità di Controparte_1 consumatore in sede di stipula dei due contratti, non emergendo elementi di connessione tra i medesimi contratti e lo svolgimento di attività, professionale o imprenditoriale, da parte dell'ingiunto;
rilevato in linea generale che, secondo l'orientamento espresso dalla nota sentenza Cass. S.U. 9479/2023, il sindacato del giudice dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è limitato all'accertamento della presenza di clausole abusive nel contratto sottoscritto concluso tra consumatore e professionista;
considerato che nel presente giudizio, l'opponente ha sollevato una questione (difetto di titolarità attiva del credito) che non implica l'esistenza di profili di abusività delle singole clausole (in termini di configurabilità di un significativo squilibrio tra le posizioni contrattuali delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Codice Consumo) e che potrà essere eventualmente esaminata nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. promosso avanti al G.E.;
quanto alla contestazione circa la tecnica redazionale del contratto (su modulo precompilato, non preceduto da trattativa individuale e di contenuto non intellegibile), la doglianza ha carattere meramente formale
(concernendo la presunta vessatorietà delle clausole contrattuali ex art. 1341 c.c.) e non investe il profilo, di natura sostanziale, della abusività delle clausole vessatorie ex art. 33 Codice Consumo;
quanto alla contestazione relativa alla mancata inclusione della polizza assicurativa nel computo del t.a.e.g., con conseguente difformità del taeg dichiarato da quello effettivo ex art. 125 bis comma 6° T.U.B., si osserva che - impregiudicata la valutazione sull'applicabilità della norma alla fattispecie in esame ratione temporis - la eventuale nullità parziale della clausola comporterebbe soltanto l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo previsto dal comma 7° della norma in esame e non avrebbe alcuna incidenza sul debito in linea capitale;
rispetto, infine, alla contestazione circa l'abusiva imposizione della polizza assicurativa, con conseguente aumento del costo totale del finanziamento, occorre rilevare che l'eventuale nullità della clausola non travolgerebbe l'intero contratto, che rimane valido per il resto ex art. 36 comma 1° d.lgs. 206/2005, restando pertanto dovuta quantomeno la somma chiesta a titolo di capitale (salva eventuale rideterminazione);
ritenuto conclusivamente che - a fronte dell'accertamento sulla debenza del debito quantomeno in linea capitale - l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. non possa essere accolta;
P.Q.M.
visto l'art. 649 c.p.c.;
rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
Ivrea lì, 30.05.2025
Il giudice dott.ssa Stefania Frojo
R.G.N. 3272-1/2024
Il giudice istruttore, dott.ssa Stefania Frojo, a scioglimento della riserva assunta nella causa in epigrafe;
rilevato che la società ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 994/2017 nei confronti di - Controparte_1 emesso non provvisoriamente esecutivo in data 05.07.2017 - per il pagamento della somma capitale di € 42.422,60, oltre interessi e spese,
a titolo di rimborso rate scadute e non pagate in relazione ai seguenti contratti:
- finanziamento concluso con OS CA in data 14.07.2007 per l'acquisto di beni mobili;
- prestito flessibile concluso in data 08.07.2010 con OS CA;
Il decreto ingiuntivo, non opposto tempestivamente, è stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto del 25.02.2018 e in forza di esso la società cessionaria, ha promosso una CP_2 procedura esecutiva presso terzi avanti al Tribunale di Torino (R.G.E.
5306/2024).
Concesso dal G.E. il termine per promuovere opposizione tardiva al decreto ingiuntivo sulla scorta dei principi elaborati dalla Cassazione nella sentenza 9479/2023, ha proposto opposizione Controparte_1 tardiva al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione attiva, la non intellegibilità e incertezza delle clausole negoziali, la difformità del
TAEG dichiarato da quello effettivo per mancata inclusione del costo della polizza assicurativa, l'imposizione unilaterale di clausole (es. sottoscrizione di una polizza assicurativa, decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento rate) che hanno creato un grave squilibrio in danno del consumatore nonché la previsione di costi eccessivi (es. per intervento di recupero stragiudiziale). Per tutti questi motivi, l'opponente ha domandato, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, nel merito ha chiesto sia dichiarato la non debenza delle somme richieste;
La società costituitasi tempestivamente nel giudizio, Controparte_3 ha dato atto, preliminarmente, del fatto che analoga opposizione è stata proposta avanti al G.E. (e riqualificata come opposizione all'esecuzione); inoltre, ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione proposta e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
vista l'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta da parte opponente;
esaminata la documentazione in atti;
ritenuto preliminarmente che sia provato in via di fumus che ha rivestito la qualità di Controparte_1 consumatore in sede di stipula dei due contratti, non emergendo elementi di connessione tra i medesimi contratti e lo svolgimento di attività, professionale o imprenditoriale, da parte dell'ingiunto;
rilevato in linea generale che, secondo l'orientamento espresso dalla nota sentenza Cass. S.U. 9479/2023, il sindacato del giudice dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è limitato all'accertamento della presenza di clausole abusive nel contratto sottoscritto concluso tra consumatore e professionista;
considerato che nel presente giudizio, l'opponente ha sollevato una questione (difetto di titolarità attiva del credito) che non implica l'esistenza di profili di abusività delle singole clausole (in termini di configurabilità di un significativo squilibrio tra le posizioni contrattuali delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Codice Consumo) e che potrà essere eventualmente esaminata nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. promosso avanti al G.E.;
quanto alla contestazione circa la tecnica redazionale del contratto (su modulo precompilato, non preceduto da trattativa individuale e di contenuto non intellegibile), la doglianza ha carattere meramente formale
(concernendo la presunta vessatorietà delle clausole contrattuali ex art. 1341 c.c.) e non investe il profilo, di natura sostanziale, della abusività delle clausole vessatorie ex art. 33 Codice Consumo;
quanto alla contestazione relativa alla mancata inclusione della polizza assicurativa nel computo del t.a.e.g., con conseguente difformità del taeg dichiarato da quello effettivo ex art. 125 bis comma 6° T.U.B., si osserva che - impregiudicata la valutazione sull'applicabilità della norma alla fattispecie in esame ratione temporis - la eventuale nullità parziale della clausola comporterebbe soltanto l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo previsto dal comma 7° della norma in esame e non avrebbe alcuna incidenza sul debito in linea capitale;
rispetto, infine, alla contestazione circa l'abusiva imposizione della polizza assicurativa, con conseguente aumento del costo totale del finanziamento, occorre rilevare che l'eventuale nullità della clausola non travolgerebbe l'intero contratto, che rimane valido per il resto ex art. 36 comma 1° d.lgs. 206/2005, restando pertanto dovuta quantomeno la somma chiesta a titolo di capitale (salva eventuale rideterminazione);
ritenuto conclusivamente che - a fronte dell'accertamento sulla debenza del debito quantomeno in linea capitale - l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. non possa essere accolta;
P.Q.M.
visto l'art. 649 c.p.c.;
rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
Ivrea lì, 30.05.2025
Il giudice dott.ssa Stefania Frojo