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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1241 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA LIBERTA' N. 18 LASCARI, presso lo studio dell'avv.
BONANNO GIULIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in VIA MAQUEDA N 100 , presso l'Ufficio Legale CP_1
della stessa, con gli avv.ti CANNIZZARO ALESSANDRO e GARBO
VINCENZO, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
28/09/2022 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo Controparte_3
condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura e dei danni fisici dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro occorso in data
07/02/2015 alle ore 12:15, mentre percorreva la S.P.9 da Collesano in direzione Campofelice di Roccella.
Deduceva al riguardo:
- che in data 07/02/2015, alle ore 12:15, mentre percorreva il suddetto tratto di strada alla guida del proprio veicolo Alfa Tg. CT807PT, giunto al km.
7+500 nell'effettuare una “curva destrosa, andava ad impattare sul lato destro della carreggiata, successivamente impattava con il lato sinistro contro un muretto posto sul lato sinistro della carreggiata e, infine impattava la parte latero-posteriore destra contro il suddetto muro”;
- che l'evento era stato cagionato dalla presenza di acqua nel manto stradale
“proveniente da un terreno posto alla sinistra della propria direzione di marcia”;
- che a causa dell'impatto “riportava danni materiali e fisici”.
Chiedeva, quindi, di dichiarare la responsabilità del Consorzio CP_3
Comunale di per il sinistro occorso e di condannarlo al pagamento CP_1
dei danni subiti per una somma complessiva di €. 8.500, 00 di cui €. 5.000,00 per danni materiali ed €. 3.500,00 per danni fisici.
Si costituiva in giudizio la , già Controparte_1 [...]
, contestando in fatto ed in diritto le domande attrici di Controparte_2
cui chiedeva il rigetto.
Rigettata la prova testimoniale articolata da parte attrice, la causa veniva
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
istruita mediante CTU tecnica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.
All'udienza del 28/09/2022 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difesivi e la causa veniva posta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Le domande spiegate da sono infondate e vanno, pertanto, Parte_1
rigettate.
Occorre innanzitutto procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intrapresa dall'attore atteso che lo stesso non ha fatto espresso rifermento né all'art. 2043 c.c. né all'art. 2051 c.c.
Si tratta di forme di responsabilità diverse quanto ai presupposti ed all'onere della prova e che, per tale ragione, richiedono accertamenti diversi.
Invero, il danneggiato che agisce invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. della P.A. deve provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano e, quindi, la colpa della Pubblica amministrazione convenuta.
L'onere probatorio a carico del danneggiato, invece, è più attenuato nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. che, per giurisprudenza ormai consolidata, ha carattere oggettivo “essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (Cass. civ. Sez. III, ord. n. 30775
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del 22/12/2017).
Per qualificare giuridicamente l'azione spiegata da occorre Parte_1
considerare la prospettazione dei fatti di causa delineata dall'attore e gli elementi allegati a sostento delle proprie domande.
Dalle scarne deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio si ritiene che la prospettazione dei fatti fornita dall'attore sia sussumibile sotto entrambe le fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e all'art. 2043 c.c.
L'attore, infatti, da un lato, ha descritto una condotta colposa della convenuta che sarebbe consistita nel non avere adottato le misure necessarie a segnalare il pericolo occulto ed ha ritenuto sussistente “l'elemento soggettivo, per essere
l'evento del tutto imprevedibile ed inevitabile” (cfr. pag. 2 atto di citazione), invocando in tal modo i presupposti dell'art. 2043 c.c. (Cass. civ. 24 febbraio
2015 n 3589), dall'altro, ha fatto riferimento all'omessa manutenzione del manto stradale da parte della convenuta, evocando i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si tratta di due diversi profili di responsabilità che devono essere esaminati separatamente atteso che comportano temi di indagine differenti.
Quanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c., le Sezioni Unite della Suprema
Corte nell'ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 hanno statuito i seguenti principi: 1) l'onere probatorio del danneggiato consiste nel provare il nesso causale tra il danno ed il bene oggetto della custodia;
2) sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, “rappresentato da un fatto naturale
o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”; 3) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Il danneggiato deve, quindi, provare il nesso causale tra il bene in custodia ed il danno ossia deve dimostrare “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. Sez. III, ord. n. 5910 del 11/03/2011). Tale onere è maggiormente gravoso quando il danno non sia stato provocato nell'ambito del “dinamismo connaturale alla cosa stessa” (Cass. SS.UU. ord. n. 20943 del 30/06/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ritenuto sussistente l'imposizione di un dovere di ragionevole cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa oggetto della custodia che risponde ad un dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. e ciò “implica la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cass. n. 27724/2018)”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nel caso di specie, l'attore ha affermato che il sinistro sarebbe stato causato dalla presenza di acqua nel manto stradale proveniente da un terreno posto alla sinistra della propria direzione di marcia e che ciò avrebbe costituito un pericolo occulto avente le caratteristiche della c.d insidia o trabocchetto.
La documentazione fotografica, le affermazioni dell'attore sulle circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolto il sinistro ed anche gli accertamenti del
CTU, complessivamente considerati, delineano una condotta di Pt_1
non diligente ed idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa
[...]
in custodia e l'evento produttivo del danno.
Invero, il sinistro si è svolto di giorno, alle ore 12.15, quando vi era una buona visibilità. Dalle fotografie risulta che il rivolo d'acqua sul manto stradale era chiaramente visibile ed in alcun modo poteva considerarsi un pericolo occulto, anzi a bene vedere, non poteva considerarsi neanche un pericolo
“immanentemente connesso alla struttura della strada” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, ord. n.
2481 del 01/02/2018). Dalla relazione peritale risulta che “le condizioni di traffico erano scarse, fondo stradale bagnato, condizioni meteorologiche di pioggia battente”
(pag. 3 CTU) ed, inoltre, che la strada provinciale in cui è avvenuto il sinistro
è “costituita da unica carreggiata a due corsie a doppio senso di circolazione” (cfr. pag. 4
CTU).
Proprio le condizioni metereologiche e le caratteristiche della strada avrebbe dovuto indurre l'attore ad una condotta di guida prudente.
Dalla CTU è emerso che ha superato, sebbene di poco, il Parte_1
limite di velocità imposto in quel tratto di strada, atteso che conduceva il proprio veicolo ad una velocità di 92 Km/h (da aumentare di altri 3 Km secondo quanto indicato nelle risposte del CTU alle osservazioni del CTP di
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
parte convenuta).
La sua condotta di guida, quindi, non può ritenersi adeguata in considerazione della pioggia battente, del fondo stradale bagnato, della presenza di una curva, delle numerose intersezioni viarie e del dissesto stradale, che rendevano quel tratto di strada in concreto pericoloso.
Il CTU sul punto rileva “La segnaletica verticale presente sul tronco stradale per segnalazioni di dissesti o dossi o pericoli di deformazioni del piano stradale, risultava tuttavia assente nel tratto antecedente a metri lineari 150 dal punto ove il rivolo d'acqua si riversava sulla carreggiata o dove ebbe a verificarsi il sinistro per cui e causa, ovvero nessuna segnalazione era presente alla distanza prevista dalla normativa vigente al quale apporre le prescrizioni di pericolo per univoche anomalie (art. 81 ex art. 39 cod str.), inoltre, nessuna segnaletica indicava prescrizioni del tipo continuativo con specifica identificazione delle progressive chilometriche interessate.
L'asse viario inquisito intersecava lungo il proprio sviluppo altre vie di comunicazione e di collegamento, generando con talune ampie confluenze e ben discernibili intersezioni stradali.”.
Tutte le suddette circostanze portano a ritenere che la situazione potenzialmente dannosa lamentata dall'attore poteva essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso delle cautele normalmente attese e che ciò abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro facendo venire meno il nesso causale tra la cosa oggetto della custodia ed il danno.
Per quanto sopra non si concorda con le conclusioni rassegnate dal CTU, che nella specie ha ritenuto sussistente un concorso di colpa nella misura del 50%, anche perchè nulla è stato accertato in ordine al difetto di manutenzione della
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
strada da parte dell'amministrazione convenuta o alla sussistenza di un pericolo occulto.
In ordine alla responsabilità ex art. 2043 cc, si evidenzia che l'attore ha fatto espresso riferimento alla fattispecie della insidia o trabocchetto.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'insidia stradale sia una situazione di pericolo occulto e che “non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza” (Cass. civ.
Sez. 6, ord. n. 10096 del 26/04/2013).
Dalle precedenti considerazioni emerge che l'attore non ha provato l'esistenza della c.d. insidia stradale non avendo dimostrato una situazione di pericolo occulto ed imprevedibile, poiché la presenza di un rivolo di acqua nel manto stradale in un giorno di pioggia battente poteva essere previsto e, inoltre, stante l'orario diurno in cui si è verificato il sinistro, era pienamente visibile.
Alla luce delle superiori conclusioni, le domanda attrici devono essere rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e, tenuto conto del valore della controversia dichiarato Parte_1
nell'atto di citazione, sono liquidate in €. 2.540,00 per onorari, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta le domande spiegate da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di
[...]
lite, che si liquidano in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge, pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Termini Imerese il 24/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1241 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA LIBERTA' N. 18 LASCARI, presso lo studio dell'avv.
BONANNO GIULIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in VIA MAQUEDA N 100 , presso l'Ufficio Legale CP_1
della stessa, con gli avv.ti CANNIZZARO ALESSANDRO e GARBO
VINCENZO, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
28/09/2022 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo Controparte_3
condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura e dei danni fisici dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro occorso in data
07/02/2015 alle ore 12:15, mentre percorreva la S.P.9 da Collesano in direzione Campofelice di Roccella.
Deduceva al riguardo:
- che in data 07/02/2015, alle ore 12:15, mentre percorreva il suddetto tratto di strada alla guida del proprio veicolo Alfa Tg. CT807PT, giunto al km.
7+500 nell'effettuare una “curva destrosa, andava ad impattare sul lato destro della carreggiata, successivamente impattava con il lato sinistro contro un muretto posto sul lato sinistro della carreggiata e, infine impattava la parte latero-posteriore destra contro il suddetto muro”;
- che l'evento era stato cagionato dalla presenza di acqua nel manto stradale
“proveniente da un terreno posto alla sinistra della propria direzione di marcia”;
- che a causa dell'impatto “riportava danni materiali e fisici”.
Chiedeva, quindi, di dichiarare la responsabilità del Consorzio CP_3
Comunale di per il sinistro occorso e di condannarlo al pagamento CP_1
dei danni subiti per una somma complessiva di €. 8.500, 00 di cui €. 5.000,00 per danni materiali ed €. 3.500,00 per danni fisici.
Si costituiva in giudizio la , già Controparte_1 [...]
, contestando in fatto ed in diritto le domande attrici di Controparte_2
cui chiedeva il rigetto.
Rigettata la prova testimoniale articolata da parte attrice, la causa veniva
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
istruita mediante CTU tecnica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.
All'udienza del 28/09/2022 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difesivi e la causa veniva posta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Le domande spiegate da sono infondate e vanno, pertanto, Parte_1
rigettate.
Occorre innanzitutto procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intrapresa dall'attore atteso che lo stesso non ha fatto espresso rifermento né all'art. 2043 c.c. né all'art. 2051 c.c.
Si tratta di forme di responsabilità diverse quanto ai presupposti ed all'onere della prova e che, per tale ragione, richiedono accertamenti diversi.
Invero, il danneggiato che agisce invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. della P.A. deve provare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano e, quindi, la colpa della Pubblica amministrazione convenuta.
L'onere probatorio a carico del danneggiato, invece, è più attenuato nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. che, per giurisprudenza ormai consolidata, ha carattere oggettivo “essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.” (Cass. civ. Sez. III, ord. n. 30775
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del 22/12/2017).
Per qualificare giuridicamente l'azione spiegata da occorre Parte_1
considerare la prospettazione dei fatti di causa delineata dall'attore e gli elementi allegati a sostento delle proprie domande.
Dalle scarne deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio si ritiene che la prospettazione dei fatti fornita dall'attore sia sussumibile sotto entrambe le fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e all'art. 2043 c.c.
L'attore, infatti, da un lato, ha descritto una condotta colposa della convenuta che sarebbe consistita nel non avere adottato le misure necessarie a segnalare il pericolo occulto ed ha ritenuto sussistente “l'elemento soggettivo, per essere
l'evento del tutto imprevedibile ed inevitabile” (cfr. pag. 2 atto di citazione), invocando in tal modo i presupposti dell'art. 2043 c.c. (Cass. civ. 24 febbraio
2015 n 3589), dall'altro, ha fatto riferimento all'omessa manutenzione del manto stradale da parte della convenuta, evocando i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si tratta di due diversi profili di responsabilità che devono essere esaminati separatamente atteso che comportano temi di indagine differenti.
Quanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c., le Sezioni Unite della Suprema
Corte nell'ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 hanno statuito i seguenti principi: 1) l'onere probatorio del danneggiato consiste nel provare il nesso causale tra il danno ed il bene oggetto della custodia;
2) sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, “rappresentato da un fatto naturale
o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”; 3) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Il danneggiato deve, quindi, provare il nesso causale tra il bene in custodia ed il danno ossia deve dimostrare “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. Sez. III, ord. n. 5910 del 11/03/2011). Tale onere è maggiormente gravoso quando il danno non sia stato provocato nell'ambito del “dinamismo connaturale alla cosa stessa” (Cass. SS.UU. ord. n. 20943 del 30/06/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ritenuto sussistente l'imposizione di un dovere di ragionevole cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa oggetto della custodia che risponde ad un dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. e ciò “implica la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cass. n. 27724/2018)”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nel caso di specie, l'attore ha affermato che il sinistro sarebbe stato causato dalla presenza di acqua nel manto stradale proveniente da un terreno posto alla sinistra della propria direzione di marcia e che ciò avrebbe costituito un pericolo occulto avente le caratteristiche della c.d insidia o trabocchetto.
La documentazione fotografica, le affermazioni dell'attore sulle circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolto il sinistro ed anche gli accertamenti del
CTU, complessivamente considerati, delineano una condotta di Pt_1
non diligente ed idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa
[...]
in custodia e l'evento produttivo del danno.
Invero, il sinistro si è svolto di giorno, alle ore 12.15, quando vi era una buona visibilità. Dalle fotografie risulta che il rivolo d'acqua sul manto stradale era chiaramente visibile ed in alcun modo poteva considerarsi un pericolo occulto, anzi a bene vedere, non poteva considerarsi neanche un pericolo
“immanentemente connesso alla struttura della strada” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, ord. n.
2481 del 01/02/2018). Dalla relazione peritale risulta che “le condizioni di traffico erano scarse, fondo stradale bagnato, condizioni meteorologiche di pioggia battente”
(pag. 3 CTU) ed, inoltre, che la strada provinciale in cui è avvenuto il sinistro
è “costituita da unica carreggiata a due corsie a doppio senso di circolazione” (cfr. pag. 4
CTU).
Proprio le condizioni metereologiche e le caratteristiche della strada avrebbe dovuto indurre l'attore ad una condotta di guida prudente.
Dalla CTU è emerso che ha superato, sebbene di poco, il Parte_1
limite di velocità imposto in quel tratto di strada, atteso che conduceva il proprio veicolo ad una velocità di 92 Km/h (da aumentare di altri 3 Km secondo quanto indicato nelle risposte del CTU alle osservazioni del CTP di
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
parte convenuta).
La sua condotta di guida, quindi, non può ritenersi adeguata in considerazione della pioggia battente, del fondo stradale bagnato, della presenza di una curva, delle numerose intersezioni viarie e del dissesto stradale, che rendevano quel tratto di strada in concreto pericoloso.
Il CTU sul punto rileva “La segnaletica verticale presente sul tronco stradale per segnalazioni di dissesti o dossi o pericoli di deformazioni del piano stradale, risultava tuttavia assente nel tratto antecedente a metri lineari 150 dal punto ove il rivolo d'acqua si riversava sulla carreggiata o dove ebbe a verificarsi il sinistro per cui e causa, ovvero nessuna segnalazione era presente alla distanza prevista dalla normativa vigente al quale apporre le prescrizioni di pericolo per univoche anomalie (art. 81 ex art. 39 cod str.), inoltre, nessuna segnaletica indicava prescrizioni del tipo continuativo con specifica identificazione delle progressive chilometriche interessate.
L'asse viario inquisito intersecava lungo il proprio sviluppo altre vie di comunicazione e di collegamento, generando con talune ampie confluenze e ben discernibili intersezioni stradali.”.
Tutte le suddette circostanze portano a ritenere che la situazione potenzialmente dannosa lamentata dall'attore poteva essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso delle cautele normalmente attese e che ciò abbia avuto un'efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro facendo venire meno il nesso causale tra la cosa oggetto della custodia ed il danno.
Per quanto sopra non si concorda con le conclusioni rassegnate dal CTU, che nella specie ha ritenuto sussistente un concorso di colpa nella misura del 50%, anche perchè nulla è stato accertato in ordine al difetto di manutenzione della
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
strada da parte dell'amministrazione convenuta o alla sussistenza di un pericolo occulto.
In ordine alla responsabilità ex art. 2043 cc, si evidenzia che l'attore ha fatto espresso riferimento alla fattispecie della insidia o trabocchetto.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'insidia stradale sia una situazione di pericolo occulto e che “non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza” (Cass. civ.
Sez. 6, ord. n. 10096 del 26/04/2013).
Dalle precedenti considerazioni emerge che l'attore non ha provato l'esistenza della c.d. insidia stradale non avendo dimostrato una situazione di pericolo occulto ed imprevedibile, poiché la presenza di un rivolo di acqua nel manto stradale in un giorno di pioggia battente poteva essere previsto e, inoltre, stante l'orario diurno in cui si è verificato il sinistro, era pienamente visibile.
Alla luce delle superiori conclusioni, le domanda attrici devono essere rigettate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e, tenuto conto del valore della controversia dichiarato Parte_1
nell'atto di citazione, sono liquidate in €. 2.540,00 per onorari, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta le domande spiegate da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di
[...]
lite, che si liquidano in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge, pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Termini Imerese il 24/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile