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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 1094/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 16 ottobre 2025, innanzi al giudice, dott.ssa MA CI
, sono comparsi l'avv. LICASTRO DOMENICO per parte attrice, nonché
l'avv. MICELI ANTONIO MASSIMILIANO per parte convenuta .
L'avv. LICASTRO DOMENICO si riporta a quanto dedotto e richiesto negli atti di causa ed insiste per l'accoglimento della domanda.
L'avv. MICELI ANTONIO MASSIMILIANO si riporta ai propri scritti ed insiste per il rigetto della domanda.
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
MA CI
All'esito della camera di consiglio, ad ore 14.55 il G.O. pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 16.10.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa MA CI, all'udienza del
16.10.25, esaurita la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente
SENTENZA ex art. 6 D. L.vo 150/2011 ed articoli 429 e 281 sexies c.p.c.2023 nella causa iscritta al n° 1094 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da
nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
via Largo degli Aceri n.19 Codice Fiscale difeso e C.F._1
rappresentato dall'avv. DOMENICO LICASTRO del foro di Palmi giusta procura in atti,
(RICORRENTE ) contro
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( CF ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Sindaco pro tempore per la carica rappresentata e difesa dall'avv.Miceli dell'avvocatura dell'Ente giusta procura in atti
( RESISTENTE) avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con l'ordinanza ingiunzione n. 55184 del 07.07.2023, notificata in data
25.7.23 a mezzo del servizio postale, veniva intimato al , quale Pt_1
proprietario ed in solido con , di pagare la somma di Euro Controparte_2
1667,67 (milleseicentosessantasette/67) a titolo di sanzione per violazione dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. 209/2003 sanzionato dall'art 13 comma 2 del medesimo Dlgs n. 209/2003 . Tale provvedimento deriva dal verbale di contestazione recante il n.17/2022 redatto in data 29.04.2022 dai carabinieri della Regione Carabinieri Forestale -Stazione di Cittanova i quali a CP_1
seguito di un controllo nell'officina del sig. constavano, tra l'altro, la CP_2
presenza del veicolo Fiat 126 -di proprietà dell'istante- posto in stato di abbandono e “fuori uso” in quanto privo di componenti meccanici e per ciò solo hanno comminato la relativa sanzione.
Con il ricorso depositato il ricorrente lamenta in primo luogo l'illegittimità dell'ordinanza per violazione di legge, travisamento dei fatti nonché per omessa, carente e contraddittoria motivazione ed erroneità dei
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presupposti su cui è fondata . Il ricorrente in primo luogo evidenziava ed eccepiva che in seno al verbale di accertamento della sanzione gli agenti si erano limitati a individuare e qualificare come abusiva l'attività di considerando l'auto FIAT 126 come un rottame in stato di CP_2
abbandono senza considerare quanto evidenziato a mezzo degli scritti difensivi, laddove era stato precisato che nel caso trattavasi di auto d'epoca lasciata presso l'officia del per la sistemazione della carrozzeria CP_2
per la sua successiva messa a unto del motore presso l'officina meccanica di
Lucisano. Concludeva per la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza ed il suo annullamento.
Si costituiva la contestando la domanda per come Controparte_3
formulata e precisando la correttezza dell'operato degli agenti e della amministrazione considerato che le auto senza apparecchi meccanici e che non sono nella possibilità di circolare vengono considerate dalla legge come auto fuori uso” e per ciò solo devono essere smaltite nei modi di legge e non possono essere abbandonate come era il caso dell'auto di proprietà del ricorrente e concludevano per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale ed all'esito rinviata per la discussione .
Alla odierna udienza a seguito della discussione la causa viene decisa con motivazione contestuale previo scambio di scritti difensivi.
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Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
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E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del
21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Ciò posto già dal punto di vista fattuale, ritiene questo Tribunale che le doglianze avanzate da parte ricorrente siano fondate e debbano essere accolte direttamente nel merito nei limiti e per tutte le considerazioni che seguono.
L'ordinanza ingiunzione oggetto di causa ha ad oggetto la contestazione di abbandono di rottame ossia di “veicolo fuori uso” per il quale è prevista
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la consegna al rottamatore riconosciuto per lo smaltimento ai sensi di legge.
Orbene, dagli atti di causa ed a seguito di istruttoria risulta chiaramente che il veicolo di che trattasi non era un veicolo fuori uso ma un veicolo consegnato al come carrozziere ( a prescindere dalla CP_2
considerazione che lo stesso non avesse una attività regolare) perché lo stesso lo rimettesse a nuovo e poi sistemare anche il motore.
Per ragioni di sintesi, va detto subito che il motivo di ricorso attinente alla parte relativa alla mancanza dei presupposti della condotta illecita sono fondati per le seguenti ragioni.
Va premesso che “Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (v. ex multis, Cassazione civile, Sez. I, 7 marzo
2007, n. 5277).
Nel caso che occupa, la prova della condotta contestata avrebbe richiesto di dimostrare – secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs.
209/2003 - che il veicolo della ricorrente fosse “fuori uso”, e cioè abbandonato o inutilizzabile per il non adeguato modo di conservazione ovvero per le condizioni di deterioramento (cfr. Cass. pen. Sez. III,
02/04/2013, n. 40747, secondo cui “In tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del
2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
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disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata”).
Tuttavia, sul punto, le motivazioni contenute nel verbale presupposto, nella parte in cui pongono rilievi lo stato d'abbandono per assenza di componenti meccaniche del veicolo di proprietà della ricorrente, non deducono fatti storici, ma contengono in effetti valutazioni, le quali - costituendo il portato di un giudizio dei verbalizzanti, conseguente ad un'attività di elaborazione di dati caduti sotto la loro percezione – sono prive dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ., sicchè per la loro contestazione nel giudizio di opposizione non si richiede la proposizione della querela di falso (cfr. ex multis Cassazione civile, sez.
II, 22 giugno 2010, n. 15108).
Per altro verso, il giudizio sulla sussistenza nel merito delle condotte contestate deve fondarsi su elementi di prova, anche indiretti (presunzioni)
o indiziari, attraverso i quali possa essere vagliata e confermata l'elaborazione sensoriale degli accertatori: tuttavia, nel caso che occupa, gli elementi di fatto risultanti dal verbale, quali la mancanza di componenti elettromeccanici indispensabili a consentire la marcia (e la mancanza di targa peraltro non formalmente dismessa, ma attiva) non sono idonei a provare, nemmeno in via presuntiva, il contestato stato di abbandono”, se non altro perché l'autovettura è stata rinvenuta – come risulta dallo stesso verbale presupposto - in un luogo dove “è stato riscontrato l'esercizio abusivo di autofficina e di autocarrozzeria da parte dell'obbligato in solido, sig. ”, circostanza che comprova – quantomeno in via Controparte_2
indiziaria -, la deduzione di parte ricorrente, secondo la quale l'autovettura si trovava in fase di riparazione e non in stato di abbandono.
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In conclusione, ai sensi dell'art. 6, undicesimo comma, del d.lgs. 6 ottobre 2011, n. 150, l'opposizione va accolta, in difetto di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, con conseguente revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In applicazione del principio di soccombenza, parte opposta va altresì condannata alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle allegate al Decreto
Ministero Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con l'eliminazione della fase istruttoria, perché non svolta, e con la riduzione del 50% per tutte le altre fasi, in considerazione della non complessità delle attività svolte - in complessivi € 852,00 (di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per quella introduttiva, € 426,00 per quella decisionale), oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa MA Rusio, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con ricorso in opposizione depositato il 5.9.23, da contro , così Parte_1 Controparte_4
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza -ingiunzione n. 55184 del 07.07.2023, notificata in data 25.7.23, emessa dalla Polizia
ET di;
Controparte_1
2) condanna la opposta alla rifusione, in favore Controparte_3
della controparte, delle spese di lite, liquidate complessivamente in €
852,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
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IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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