CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1466 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1961, n.q. di socio della società DATASIGN SRL- dal registro delle imprese. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosalinda P.IVA_1
Salemi (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato (PEC Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 32/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composi- zione monocratica, in data 20/12/2018-04/01/2019
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« - nel merito accogliere il proposto appello riformando integralmente la sentenza impugnata e accogliendo le domande tutte formulate in primo grado ossia:
- Condannare il in persona del ministro pro tem- Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 pore al pagamento in favore del signor , già socio unico Parte_1 della cancellata società Datasign S.r.l., della somma di Euro 47.085,00 ol- tre rivalutazione monetaria, interessi legali di mora nelle transazioni commerciali ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2002 come modificato dal D. LGS. 9/11/2012;
- In via subordinata condannare il in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore ai sensi dell'articolo 2041 c.c. al in favore del signor
, già socio unico della cancellata società Datasign S.r.l., Parte_1 della somma di Euro 47.085,00 oltre interessi e rivalutazione legale. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«respingere, perché manifestamente infondati, l'appello avversario e la connessa istanza di inibitoria e confermare integralmente la sentenza n. 32/2019 del Tribunale di Palermo e la ivi disposta revoca del D.I. n. 5656/2015. Con vittoria di spese.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5656/16 del
25/12/2015, notificato in data 3/2/2016, il Tribunale di Palermo ingiunge- va al il pagamento in favore della società Controparte_1 [...]
della somma di euro 58.382,50, oltre accessori, a titolo di corri- Parte_2 spettivo dei servizi di intercettazione ed attività tecniche di sorveglianza audio e video prestati in favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
2. Con citazione del 17/2/2016, il proponeva op- Controparte_1 posizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e contestando la sussistenza dell'obbligazione azionata.
3. Con comparsa del 3/5/2016, si costituiva in giudizio la società Datasign S.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponeva, in via subordina- ta, domanda di condanna del opponente al pagamento delle CP_1 medesime somme oggetto del decreto ingiuntivo a titolo di arricchimento senza causa.
4. Con sentenza n. 32/2019, pronunciata in data 20/12/2018-04/01/2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto in- giuntivo e rigettava la domanda subordinata proposta dalla società oppo- sta e la condannava alla restituzione delle somme percepite in esecuzione del decreto revocato e alla refusione delle spese processuali.
5. Con citazione del 3/7/2019, la società Datasign S.r.l. proponeva appello
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, la condanna dell'amministrazione appellata al pagamento della minore somma di euro 47.085,00, oltre accessori.
6. L'amministrazione appellata si costituiva con comparsa del 12/11/2019, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Con comparsa del 19/3/2024 si costituiva nel presente giudizio
[...]
, quale socio e liquidatore della originaria società appellante, Parte_1 nonché successore nel patrimonio della stessa, in virtù della estinzione conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta nelle more del giudizio.
8. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/3/2024 e con ordinanza del 22/11/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memo- rie di replica.
9. Con il primo motivo di impugnazione, l'originaria società appellante ha contestato la erroneità ed illogicità della sentenza in merito alla irrilevan- za ed inefficacia della certificazione del credito proveniente dall'ammini- strazione ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del dl 185/08, esibita e deposita- ta in atti, rilevando che tale certificazione non era stata contestata dall'amministrazione appellata, né annullata o revocata e che la stessa co- stituirebbe un atto pubblico, facente fede fino a querela di falso della sus- sistenza del credito azionato.
10. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha evidenziato che le presta- zioni di intercettazione e sorveglianza rientrano in un'attività di indagine dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, qualifi- candosi come spese di giustizia, e che la liquidazione di tali spese avrebbe dovuto avvenire ai sensi del DPR 30 maggio 2002, n. 115, e, in particolare, degli artt. 70 e 168, che subordinano il sorgere del credito all'adozione di un apposito decreto di liquidazione da parte del magistrato procedente, non prodotto dalla società appellante.
11. Con specifico riferimento alla certificazione prodotta, la sentenza im- pugnata ha rilevato che la stessa non poteva surrogare la mancanza dell'atto di liquidazione del magistrato, sia perché il CP_1 CP_2
[..
non aveva competenza a certificare crediti la cui liquidazione spetta in via esclusiva all'autorità giudiziaria, sia perché l'attestazione ex D.L. n. 185/08 ha efficacia solo nei rapporti di diritto privato in cui è parte la pubblica amministrazione, categoria in cui non rientrava il rapporto in questione, essendo di natura pubblicistica.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 12. Il motivo di impugnazione in esame si incentra sulla valenza probato- ria della certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Am- ministrazione (PA) prevista dall'art. 9 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, norma emanata in un contesto di grave crisi economica internazionale, al fine di affrontare il problema sistemico dei ritardi nei pagamenti da par- te delle amministrazioni pubbliche, che minava la liquidità e la stabilità fi- nanziaria delle imprese creditrici. L'obiettivo perseguito dall'intervento le- gislativo era, pertanto, quello di creare uno strumento che potesse sbloc- care i pagamenti e agevolare la circolazione dei crediti commerciali, ren- dendoli più facilmente negoziabili sul mercato finanziario.
13. In particolar modo, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del citato D.L. n. 185 del 2008 le pubbliche amministrazioni, su istanza del creditore, sono tenute a certificare se un credito relativo a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali sia certo, liquido ed esigibile, secondo un procedimento incentrato sulla “Piattaforma dei Crediti Commerciali” (PCC), gestita dal Controparte_3
, che funge da registro centralizzato che traccia l'inte-
[...] ro ciclo di vita delle fatture e dei crediti, monitorandone lo stato e facili- tando l'interazione tra creditori, PA debitrici e intermediari finanziari.Una volta ottenuta, la certificazione apre al creditore un ventaglio di possibilità operative per la monetizzazione del proprio diritto :
− attendere il pagamento da parte della PA, che è tenuta a provvedervi entro la data indicata nella certificazione stessa.
− cedere il credito, in tutto o in parte, a banche o ad altri intermediari finanziari abilitati, al fine di ottenere liquidità immediata.
− utilizzare il credito in compensazione con somme dovute in base a iscrizione a ruolo (cartelle esattoriali) o con altri debiti fiscali e contri- butivi.
14. Trattandosi di un atto emesso da una Pubblica Amministrazione nell'esercizio di una funzione tipica attribuita dalla legge, la certificazione possiede innegabilmente la natura di atto amministrativo. Ma, nonostan- te la sua chiara matrice pubblicistica, la certificazione in questione, quan- to ai suoi effetti nel rapporto con il creditore, deve ritenersi integrare una forma speciale di ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 cod. civ., come affermato, sebbene ob iter, dalla stessa giurispuden- za di legittimità (cf, Cass. ord. n. 18600 del 2025). Ai fini processuali, la certificazione in questione comporta una relevatio ab onere probandi, dal momento La certificazione, attestando che il credito è certo, liquido ed
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 esigibile, contiene tutti gli elementi essenziali di una dichiarazione unilate- rale e recettizia con cui la Pubblica Amministrazione riconosce l'esistenza di una propria, specifica obbligazione nei confronti del creditore.
15. Ciò comporta che, in presenza della certificazione, il creditore è di- spensato dal provare il rapporto fondamentale per fondare la propria pre- tesa, ma ciò non preclude alla Pubblica Amministrazione debitrice di forni- re la prova contraria, dimostrando attivamente che il debito riconosciuto non è mai sorto, è stato estinto, o che il titolo da cui deriva è nullo o an- nullabile. L'inversione dell'onere probatorio, infatti, non equivale a rende- re il credito incontestabile, giacché l'astrazione processuale generata dalla ricognizione di debito è meramente relativa (iuris tantum) e non assoluta (iuris et de iure). La presunzione di esistenza del debito può essere vinta da una prova contraria piena e rigorosa.
16. Nel caso in esame, l'amministrazione appellata, nel proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato in modo pertinente delle eccezioni relative al rapporto sottostante, rilevando che, trattandosi di un credito relativo a prestazioni svolte nell'ambito di un procedimento pena- le e rientranti nella categoria delle “spese di giustizia”, disciplinate al DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), ai sensi degli artt. 70 e 168, il sorgere del relativo credito è subordinato all'adozione di un apposito decreto di liquidazione da parte del magistrato procedente, decreto che, nel caso in esame, non risulta essere stato pro- nunciato.
17. Il motivo di impugnazione in esame non si confronta con tali eccezioni e tali conclusioni, poste alla base della decisione adottata dal Tribunale di Palermo, sono pienamente condivise da questa Corte, anche alla luce giu- risprudenza di legittimità sul punto (cf. Cass. n. 14242 del 2020 e Cass. n. 33765 del 2019).
18. Con il secondo motivo di impugnazione, l'originaria società appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, mediante l'accoglimento della domanda subordinata di pagamento delle medesime somme a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., detratto l'acconto di euro 11.374,00 già pagato.
19. Il Tribunale di Palermo ha rigettato tale domanda subordinata Esclu- sione dell'ingiustificato arricchimento sulla base del rilievo che tale do- manda può essere accolta solo nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione del lucro cessante, con conseguente diritto al recupero esclusivamente delle spese sostenu- te, ma che la società originaria appellante non aveva fornito alcun ele-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 mento di prova al fine di provare l'effettiva entità dei costi sostenuti.
20. L'originaria società appellante contesta tale conclusione, rilevando che l'amministrazione convenuta non avrebbe contestato di aver ricevuto le prestazioni indicate nelle fatture, e che da ciò sarebbe derivato un in- giustificato arricchimento a favore dell'amministrazione, con contestuale impoverimento di essa società, con conseguente prova dell'effettiva sus- sistenza di uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione merite- vole di tutela.
21. Il motivo di impugnazione in esame non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che non ha negato la sussistenza di uno spostamento patrimoniale ma ha, piuttosto, evidenzia- to che la parte richiedente non ha fornito la prova dell'effettiva entità economica di tale spostamento.
22. Sebbene possa ritenersi provato che le prestazioni rese dall'originaria società appellante siano state effettivamente rese a vantaggio dell'Autorità Giudiziaria, ciò nondimeno, va evidenziato che la fattispecie in esame ha ad oggetto la fornitura di servizi resi in assenza di un valido contratto.
23. Al riguardo deve trovare applicazione, pertanto, l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 23385 del 2008, secondo il quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù di un contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
24. Tale principio, enunciato proprio con riguardo a fattispecie di rapporto tra privato e pubblica amministrazione, ha portata generale, radicandosi nella differenza - sottolineata dalle Sezioni Unite - tra arricchimento senza causa e inadempimento contrattuale (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 23780/2014).
25. Nel caso in esame, tuttavia, la società originariamente appellante non ha fornito elementi utili per giungere alla quantificazione delle somme dovute, essendosi limitata ad insistere nel pagamento delle somme risul- tanti dalle fatture inviate alle amministrazioni appellate, ossia le somme che sarebbero spettate nell'ipotesi di regolare esecuzione del contratto, e che includono, pertanto, un utile di impresa, la cui misura non è stata, in alcun modo, provata.
26. Al riguardo vanno applicati i principi già individuati dalla giurispruden-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 za di legittimità, secondo cui «in materia di arricchimento senza causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in re- lazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, af- finché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impos- sibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso am- montare.» (così Cass., n. 18804 del 2015 e, in fattispecie analoga, Cass. n. 27447 del 2011).
27. La parte appellante non ha fornito a questa Corte alcun elemento utile a dimostrare la particolare difficoltà di determinazione delle spese soste- nute per l'esecuzione dei servizi resi, o, comunque, per quantificare la percentuale dell'utile di impresa contenuta nei compensi oggetto dell'originaria richiesta basata sul titolo contrattuale.
28. Da ciò consegue che il credito vantato dalla società appellante, se può ritenersi provato in relazione all'an, risulta sfornito di un adeguato sup- porto probatorio con riferimento al quantum.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro oltre spese prenotate a debito.
30. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello originariamente proposto da DATASIGN S.r.l. e suc- cessivamente proseguito da nei confronti del Parte_1 [...]
con citazione del 3/7/2019 avverso la sen- Controparte_4 tenza n. 32/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 20/12/2018-04/01/2019;
• condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore del , che liquida in euro 3.500,00 Controparte_1 oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- Parte_1 cato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 17/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documen- to informatico e sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consi- gliere relatore dr. Angelo Piraino, in attuazione del di- sposto dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1466 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1961, n.q. di socio della società DATASIGN SRL- dal registro delle imprese. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosalinda P.IVA_1
Salemi (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato (PEC Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 32/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composi- zione monocratica, in data 20/12/2018-04/01/2019
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« - nel merito accogliere il proposto appello riformando integralmente la sentenza impugnata e accogliendo le domande tutte formulate in primo grado ossia:
- Condannare il in persona del ministro pro tem- Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 pore al pagamento in favore del signor , già socio unico Parte_1 della cancellata società Datasign S.r.l., della somma di Euro 47.085,00 ol- tre rivalutazione monetaria, interessi legali di mora nelle transazioni commerciali ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2002 come modificato dal D. LGS. 9/11/2012;
- In via subordinata condannare il in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore ai sensi dell'articolo 2041 c.c. al in favore del signor
, già socio unico della cancellata società Datasign S.r.l., Parte_1 della somma di Euro 47.085,00 oltre interessi e rivalutazione legale. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«respingere, perché manifestamente infondati, l'appello avversario e la connessa istanza di inibitoria e confermare integralmente la sentenza n. 32/2019 del Tribunale di Palermo e la ivi disposta revoca del D.I. n. 5656/2015. Con vittoria di spese.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5656/16 del
25/12/2015, notificato in data 3/2/2016, il Tribunale di Palermo ingiunge- va al il pagamento in favore della società Controparte_1 [...]
della somma di euro 58.382,50, oltre accessori, a titolo di corri- Parte_2 spettivo dei servizi di intercettazione ed attività tecniche di sorveglianza audio e video prestati in favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
2. Con citazione del 17/2/2016, il proponeva op- Controparte_1 posizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e contestando la sussistenza dell'obbligazione azionata.
3. Con comparsa del 3/5/2016, si costituiva in giudizio la società Datasign S.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponeva, in via subordina- ta, domanda di condanna del opponente al pagamento delle CP_1 medesime somme oggetto del decreto ingiuntivo a titolo di arricchimento senza causa.
4. Con sentenza n. 32/2019, pronunciata in data 20/12/2018-04/01/2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto in- giuntivo e rigettava la domanda subordinata proposta dalla società oppo- sta e la condannava alla restituzione delle somme percepite in esecuzione del decreto revocato e alla refusione delle spese processuali.
5. Con citazione del 3/7/2019, la società Datasign S.r.l. proponeva appello
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, la condanna dell'amministrazione appellata al pagamento della minore somma di euro 47.085,00, oltre accessori.
6. L'amministrazione appellata si costituiva con comparsa del 12/11/2019, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Con comparsa del 19/3/2024 si costituiva nel presente giudizio
[...]
, quale socio e liquidatore della originaria società appellante, Parte_1 nonché successore nel patrimonio della stessa, in virtù della estinzione conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, avvenuta nelle more del giudizio.
8. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/3/2024 e con ordinanza del 22/11/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memo- rie di replica.
9. Con il primo motivo di impugnazione, l'originaria società appellante ha contestato la erroneità ed illogicità della sentenza in merito alla irrilevan- za ed inefficacia della certificazione del credito proveniente dall'ammini- strazione ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del dl 185/08, esibita e deposita- ta in atti, rilevando che tale certificazione non era stata contestata dall'amministrazione appellata, né annullata o revocata e che la stessa co- stituirebbe un atto pubblico, facente fede fino a querela di falso della sus- sistenza del credito azionato.
10. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha evidenziato che le presta- zioni di intercettazione e sorveglianza rientrano in un'attività di indagine dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, qualifi- candosi come spese di giustizia, e che la liquidazione di tali spese avrebbe dovuto avvenire ai sensi del DPR 30 maggio 2002, n. 115, e, in particolare, degli artt. 70 e 168, che subordinano il sorgere del credito all'adozione di un apposito decreto di liquidazione da parte del magistrato procedente, non prodotto dalla società appellante.
11. Con specifico riferimento alla certificazione prodotta, la sentenza im- pugnata ha rilevato che la stessa non poteva surrogare la mancanza dell'atto di liquidazione del magistrato, sia perché il CP_1 CP_2
[..
non aveva competenza a certificare crediti la cui liquidazione spetta in via esclusiva all'autorità giudiziaria, sia perché l'attestazione ex D.L. n. 185/08 ha efficacia solo nei rapporti di diritto privato in cui è parte la pubblica amministrazione, categoria in cui non rientrava il rapporto in questione, essendo di natura pubblicistica.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 12. Il motivo di impugnazione in esame si incentra sulla valenza probato- ria della certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Am- ministrazione (PA) prevista dall'art. 9 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, norma emanata in un contesto di grave crisi economica internazionale, al fine di affrontare il problema sistemico dei ritardi nei pagamenti da par- te delle amministrazioni pubbliche, che minava la liquidità e la stabilità fi- nanziaria delle imprese creditrici. L'obiettivo perseguito dall'intervento le- gislativo era, pertanto, quello di creare uno strumento che potesse sbloc- care i pagamenti e agevolare la circolazione dei crediti commerciali, ren- dendoli più facilmente negoziabili sul mercato finanziario.
13. In particolar modo, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del citato D.L. n. 185 del 2008 le pubbliche amministrazioni, su istanza del creditore, sono tenute a certificare se un credito relativo a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali sia certo, liquido ed esigibile, secondo un procedimento incentrato sulla “Piattaforma dei Crediti Commerciali” (PCC), gestita dal Controparte_3
, che funge da registro centralizzato che traccia l'inte-
[...] ro ciclo di vita delle fatture e dei crediti, monitorandone lo stato e facili- tando l'interazione tra creditori, PA debitrici e intermediari finanziari.Una volta ottenuta, la certificazione apre al creditore un ventaglio di possibilità operative per la monetizzazione del proprio diritto :
− attendere il pagamento da parte della PA, che è tenuta a provvedervi entro la data indicata nella certificazione stessa.
− cedere il credito, in tutto o in parte, a banche o ad altri intermediari finanziari abilitati, al fine di ottenere liquidità immediata.
− utilizzare il credito in compensazione con somme dovute in base a iscrizione a ruolo (cartelle esattoriali) o con altri debiti fiscali e contri- butivi.
14. Trattandosi di un atto emesso da una Pubblica Amministrazione nell'esercizio di una funzione tipica attribuita dalla legge, la certificazione possiede innegabilmente la natura di atto amministrativo. Ma, nonostan- te la sua chiara matrice pubblicistica, la certificazione in questione, quan- to ai suoi effetti nel rapporto con il creditore, deve ritenersi integrare una forma speciale di ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 cod. civ., come affermato, sebbene ob iter, dalla stessa giurispuden- za di legittimità (cf, Cass. ord. n. 18600 del 2025). Ai fini processuali, la certificazione in questione comporta una relevatio ab onere probandi, dal momento La certificazione, attestando che il credito è certo, liquido ed
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 esigibile, contiene tutti gli elementi essenziali di una dichiarazione unilate- rale e recettizia con cui la Pubblica Amministrazione riconosce l'esistenza di una propria, specifica obbligazione nei confronti del creditore.
15. Ciò comporta che, in presenza della certificazione, il creditore è di- spensato dal provare il rapporto fondamentale per fondare la propria pre- tesa, ma ciò non preclude alla Pubblica Amministrazione debitrice di forni- re la prova contraria, dimostrando attivamente che il debito riconosciuto non è mai sorto, è stato estinto, o che il titolo da cui deriva è nullo o an- nullabile. L'inversione dell'onere probatorio, infatti, non equivale a rende- re il credito incontestabile, giacché l'astrazione processuale generata dalla ricognizione di debito è meramente relativa (iuris tantum) e non assoluta (iuris et de iure). La presunzione di esistenza del debito può essere vinta da una prova contraria piena e rigorosa.
16. Nel caso in esame, l'amministrazione appellata, nel proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato in modo pertinente delle eccezioni relative al rapporto sottostante, rilevando che, trattandosi di un credito relativo a prestazioni svolte nell'ambito di un procedimento pena- le e rientranti nella categoria delle “spese di giustizia”, disciplinate al DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), ai sensi degli artt. 70 e 168, il sorgere del relativo credito è subordinato all'adozione di un apposito decreto di liquidazione da parte del magistrato procedente, decreto che, nel caso in esame, non risulta essere stato pro- nunciato.
17. Il motivo di impugnazione in esame non si confronta con tali eccezioni e tali conclusioni, poste alla base della decisione adottata dal Tribunale di Palermo, sono pienamente condivise da questa Corte, anche alla luce giu- risprudenza di legittimità sul punto (cf. Cass. n. 14242 del 2020 e Cass. n. 33765 del 2019).
18. Con il secondo motivo di impugnazione, l'originaria società appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, mediante l'accoglimento della domanda subordinata di pagamento delle medesime somme a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., detratto l'acconto di euro 11.374,00 già pagato.
19. Il Tribunale di Palermo ha rigettato tale domanda subordinata Esclu- sione dell'ingiustificato arricchimento sulla base del rilievo che tale do- manda può essere accolta solo nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione del lucro cessante, con conseguente diritto al recupero esclusivamente delle spese sostenu- te, ma che la società originaria appellante non aveva fornito alcun ele-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 mento di prova al fine di provare l'effettiva entità dei costi sostenuti.
20. L'originaria società appellante contesta tale conclusione, rilevando che l'amministrazione convenuta non avrebbe contestato di aver ricevuto le prestazioni indicate nelle fatture, e che da ciò sarebbe derivato un in- giustificato arricchimento a favore dell'amministrazione, con contestuale impoverimento di essa società, con conseguente prova dell'effettiva sus- sistenza di uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione merite- vole di tutela.
21. Il motivo di impugnazione in esame non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che non ha negato la sussistenza di uno spostamento patrimoniale ma ha, piuttosto, evidenzia- to che la parte richiedente non ha fornito la prova dell'effettiva entità economica di tale spostamento.
22. Sebbene possa ritenersi provato che le prestazioni rese dall'originaria società appellante siano state effettivamente rese a vantaggio dell'Autorità Giudiziaria, ciò nondimeno, va evidenziato che la fattispecie in esame ha ad oggetto la fornitura di servizi resi in assenza di un valido contratto.
23. Al riguardo deve trovare applicazione, pertanto, l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 23385 del 2008, secondo il quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù di un contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
24. Tale principio, enunciato proprio con riguardo a fattispecie di rapporto tra privato e pubblica amministrazione, ha portata generale, radicandosi nella differenza - sottolineata dalle Sezioni Unite - tra arricchimento senza causa e inadempimento contrattuale (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 23780/2014).
25. Nel caso in esame, tuttavia, la società originariamente appellante non ha fornito elementi utili per giungere alla quantificazione delle somme dovute, essendosi limitata ad insistere nel pagamento delle somme risul- tanti dalle fatture inviate alle amministrazioni appellate, ossia le somme che sarebbero spettate nell'ipotesi di regolare esecuzione del contratto, e che includono, pertanto, un utile di impresa, la cui misura non è stata, in alcun modo, provata.
26. Al riguardo vanno applicati i principi già individuati dalla giurispruden-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 za di legittimità, secondo cui «in materia di arricchimento senza causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in re- lazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, af- finché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impos- sibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso am- montare.» (così Cass., n. 18804 del 2015 e, in fattispecie analoga, Cass. n. 27447 del 2011).
27. La parte appellante non ha fornito a questa Corte alcun elemento utile a dimostrare la particolare difficoltà di determinazione delle spese soste- nute per l'esecuzione dei servizi resi, o, comunque, per quantificare la percentuale dell'utile di impresa contenuta nei compensi oggetto dell'originaria richiesta basata sul titolo contrattuale.
28. Da ciò consegue che il credito vantato dalla società appellante, se può ritenersi provato in relazione all'an, risulta sfornito di un adeguato sup- porto probatorio con riferimento al quantum.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro oltre spese prenotate a debito.
30. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello originariamente proposto da DATASIGN S.r.l. e suc- cessivamente proseguito da nei confronti del Parte_1 [...]
con citazione del 3/7/2019 avverso la sen- Controparte_4 tenza n. 32/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 20/12/2018-04/01/2019;
• condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore del , che liquida in euro 3.500,00 Controparte_1 oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- Parte_1 cato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 17/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documen- to informatico e sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consi- gliere relatore dr. Angelo Piraino, in attuazione del di- sposto dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8