Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 4340
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 74 del D.P.R. 309/1990, 416-bis c.p., e 192 c.p.p.

    Il motivo è ritenuto manifestamente infondato e aspecifico, poiché non si confronta adeguatamente con l'ampia motivazione della Corte di appello, la quale ha valutato tutti i contributi dichiarativi, scegliendo di valorizzare quelli più specifici e puntuali. La Corte ha congruamente motivato sull'esistenza di due distinte associazioni, strettamente collegate, e sull'appartenenza e i contributi causali di Di RO ad entrambe, descrivendo le sue condotte attive.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e violazione di legge

    La censura è superata dalle considerazioni svolte in merito alla partecipazione ad entrambe le associazioni. La Corte di appello ha implicitamente ma logicamente ritenuto l'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 strumentale alle finalità dell'associazione camorristica, dato che il narcotraffico era una delle attività principali di quest'ultima, e ha correttamente ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

  • Inammissibile
    Difetto di specifica indicazione dei parametri di valutazione impiegati e delle ragioni che hanno condotto il giudice di merito a discostarsi dal minimo edittale

    La Corte di appello si è attenuta al minimo edittale previsto dall'art. 74, comma 2, cit., disponendo aumenti per l'aggravante e a titolo di continuazione contenuti e parametrati alla gravità delle condotte. La discrezionalità nella determinazione della pena è stata correttamente esercitata.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione

    La Corte di appello si è attenuta all'oggetto del devolutum quantificando gli aumenti a titolo di continuazione nella misura di sei mesi per ciascuno dei reati contestati ai capi A) ed R), espungendo gli aumenti erroneamente disposti in precedenza. La pena è stata rimodulata come richiesto.

  • Inammissibile
    Determinazione della pena in continuazione senza individuazione del reato più grave

    Tale aspetto esulava dall'oggetto del giudizio di rinvio, né, del resto, procedendo secondo il criterio indicato dal ricorrente, sarebbe mutato l'esito finale della commisurazione della pena. La Corte di appello era unicamente chiamata a rimodulare le pene disposte a titolo di continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 4340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4340
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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