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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari –NO LL - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
(CF: , con l'assistenza e difesa Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Paolo Cristofaro;
RICORRENTE
Contro
(CF ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto
Annovazzi;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 21.06.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000032100 – prot. CP_2
2501.26/04/2022.0067510, notificata alla ricorrente il 24.5.2022, e l'Ordinanza Ingiunzione n.
OI-000041705 – prot. 2501.26/04/2022.0067510, notificata in pari data alla ricorrente nella CP_2 qualità rappresentante/responsabile - della Società Imegas Jonica s.r.l., con la quale l' - Sede CP_2 di Corigliano-Rossano - intimava il pagamento, entro 60 giorni, della somma di € 24.500,00, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e/o assistenziali relativamente alla annualità 2011; rilevava che le ordinanze impugnate scaturivano dagli atti di accertamento del 22.03.2017 e dell'1.4.2017, a mezzo dei quali l'Ente previdenziale contestava alla odierna ricorrente, in proprio e nella qualità di rappresentante della società Imegas Ionica
s.r.l., la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n 463 convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638 e ss mm. La ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo a sé stessa, l'illegittimità delle ordinanze atteso che i fatti contestati erano già stati oggetto di giudizio penale conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione, l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione per omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza stessa, nonché l'illegittimità per intempestiva notifica dell'atto di accertamento in violazione dell'art. 28 della L 689/1981 e la prescrizione della sanzione amministrativa.
Si costituiva l' , rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione;
CP_2 depositava, altresì, comunicazione - indirizzata al legale costituito - di sgravio della OI-
000032100; concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
***
1. Si osserva, preliminarmente, che in merito al rappresentato sgravio della OI-000032100 prot
2501.26/04/2022.0067510, parte resistente ha omesso il deposito in atti del relativo CP_2 provvedimento e ciò, nonostante la esplicita richiesta in tal senso formulata da questo Giudice con il provvedimento assunto all'udienza del 26.6.2024, sicché la questione non è allo stato valutabile.
2. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento per la seguente, assorbente, circostanza.
Oggetto dell'opposizione sono le due ordinanze di ingiunzione emesse dall' con le quali è CP_2 stato intimato alla ricorrente, nonché alla società Imegas Ionica s.r.l., il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente alla annualità 2011.
Orbene, il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. In particolare, il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad euro 10.000,00 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00; se l'importo omesso non è superiore ad euro diecimila/00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Quindi, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali configura una fattispecie di reato, punito con la reclusione e con la multa, nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro diecimila;
mentre configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo nell'ipotesi di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro diecimila.
In sostanza, le due ingiunzioni sono state emesse dall' in applicazione del D.Lgs. n. 8 del CP_2
15 gennaio 2016, che ha depenalizzato il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, trasformandolo in illecito amministrativo.
Tuttavia, l'art. 8 del D.Lgs. 8/2016 stabilisce che la depenalizzazione non si applica ai procedimenti penali già definiti con sentenza irrevocabile.
Nel caso di specie, i fatti oggetto delle ordinanze erano stati già scrutinati in sede penale, a mezzo giudio conclusosi con sentenza n. 1018/2015 del Tribunale di Cosenza, che ha assolto la ricorrente “perché il fatto non costituisce reato”.
Ne consegue che l' non poteva esercitare la potestà sanzionatoria in via amministrativa su CP_2 fatti coperti dal giudicato penale.
Diversamente opinando, vi sarebbe una violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 649 c.p.p., dall'art. 4 Prot. 7 CEDU e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Tale principio, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2024, n.
13071) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 63/2019), opera con riferimento al “fatto storico” e impedisce la duplicazione di procedimenti sanzionatori aventi natura sostanzialmente punitiva.
Le sanzioni amministrative irrogate dall' , per la loro gravità e funzione deterrente, hanno CP_2 natura afflittiva assimilabile a quella penale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea (criteri Engel), sicché il cumulo tra procedimento penale definito e procedimento amministrativo successivo è incompatibile con le garanzie convenzionali e costituzionali.
Pertanto, le ordinanze ingiunzione devono essere annullate per violazione del principio del ne bis in idem e per inapplicabilità della normativa sulla depenalizzazione ai giudizi già definiti, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 8/2016.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba essere accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona del Giudice
NO LL – in funzione di giudice del lavoro e della previdenza - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. OI- 000071666 prot CP_2
2501.11/05/2022.0073677 e n. OI- 000033209 prot 2501.27/04/2022.0068180, entrambe CP_2 notificate il 24.5.2022;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 oltre Iva e Cpa come CP_2 per legge.
Castrovillari, 10 dicembre 2025 Il GIUDICE del LAVORO
NO LL
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari –NO LL - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
(CF: , con l'assistenza e difesa Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Paolo Cristofaro;
RICORRENTE
Contro
(CF ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto
Annovazzi;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 21.06.2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000032100 – prot. CP_2
2501.26/04/2022.0067510, notificata alla ricorrente il 24.5.2022, e l'Ordinanza Ingiunzione n.
OI-000041705 – prot. 2501.26/04/2022.0067510, notificata in pari data alla ricorrente nella CP_2 qualità rappresentante/responsabile - della Società Imegas Jonica s.r.l., con la quale l' - Sede CP_2 di Corigliano-Rossano - intimava il pagamento, entro 60 giorni, della somma di € 24.500,00, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e/o assistenziali relativamente alla annualità 2011; rilevava che le ordinanze impugnate scaturivano dagli atti di accertamento del 22.03.2017 e dell'1.4.2017, a mezzo dei quali l'Ente previdenziale contestava alla odierna ricorrente, in proprio e nella qualità di rappresentante della società Imegas Ionica
s.r.l., la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n 463 convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638 e ss mm. La ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo a sé stessa, l'illegittimità delle ordinanze atteso che i fatti contestati erano già stati oggetto di giudizio penale conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione, l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione per omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza stessa, nonché l'illegittimità per intempestiva notifica dell'atto di accertamento in violazione dell'art. 28 della L 689/1981 e la prescrizione della sanzione amministrativa.
Si costituiva l' , rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione;
CP_2 depositava, altresì, comunicazione - indirizzata al legale costituito - di sgravio della OI-
000032100; concludeva, quindi, per il rigetto della opposizione.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
***
1. Si osserva, preliminarmente, che in merito al rappresentato sgravio della OI-000032100 prot
2501.26/04/2022.0067510, parte resistente ha omesso il deposito in atti del relativo CP_2 provvedimento e ciò, nonostante la esplicita richiesta in tal senso formulata da questo Giudice con il provvedimento assunto all'udienza del 26.6.2024, sicché la questione non è allo stato valutabile.
2. Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento per la seguente, assorbente, circostanza.
Oggetto dell'opposizione sono le due ordinanze di ingiunzione emesse dall' con le quali è CP_2 stato intimato alla ricorrente, nonché alla società Imegas Ionica s.r.l., il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente alla annualità 2011.
Orbene, il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016. In particolare, il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad euro 10.000,00 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00; se l'importo omesso non è superiore ad euro diecimila/00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Quindi, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali configura una fattispecie di reato, punito con la reclusione e con la multa, nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro diecimila;
mentre configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo nell'ipotesi di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro diecimila.
In sostanza, le due ingiunzioni sono state emesse dall' in applicazione del D.Lgs. n. 8 del CP_2
15 gennaio 2016, che ha depenalizzato il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, trasformandolo in illecito amministrativo.
Tuttavia, l'art. 8 del D.Lgs. 8/2016 stabilisce che la depenalizzazione non si applica ai procedimenti penali già definiti con sentenza irrevocabile.
Nel caso di specie, i fatti oggetto delle ordinanze erano stati già scrutinati in sede penale, a mezzo giudio conclusosi con sentenza n. 1018/2015 del Tribunale di Cosenza, che ha assolto la ricorrente “perché il fatto non costituisce reato”.
Ne consegue che l' non poteva esercitare la potestà sanzionatoria in via amministrativa su CP_2 fatti coperti dal giudicato penale.
Diversamente opinando, vi sarebbe una violazione del principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 649 c.p.p., dall'art. 4 Prot. 7 CEDU e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Tale principio, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2024, n.
13071) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 63/2019), opera con riferimento al “fatto storico” e impedisce la duplicazione di procedimenti sanzionatori aventi natura sostanzialmente punitiva.
Le sanzioni amministrative irrogate dall' , per la loro gravità e funzione deterrente, hanno CP_2 natura afflittiva assimilabile a quella penale secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza europea (criteri Engel), sicché il cumulo tra procedimento penale definito e procedimento amministrativo successivo è incompatibile con le garanzie convenzionali e costituzionali.
Pertanto, le ordinanze ingiunzione devono essere annullate per violazione del principio del ne bis in idem e per inapplicabilità della normativa sulla depenalizzazione ai giudizi già definiti, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 8/2016.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba essere accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona del Giudice
NO LL – in funzione di giudice del lavoro e della previdenza - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. OI- 000071666 prot CP_2
2501.11/05/2022.0073677 e n. OI- 000033209 prot 2501.27/04/2022.0068180, entrambe CP_2 notificate il 24.5.2022;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 oltre Iva e Cpa come CP_2 per legge.
Castrovillari, 10 dicembre 2025 Il GIUDICE del LAVORO
NO LL
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.