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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2178 del 2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale”, e vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti Parte_2
- Parte appellante - E P. I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. GIUSEPPINA D'INGIANNA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti.
- Parte Appellata -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Trebisacce in data 16.03.2019 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] allegando che: Controparte_1
- In data 04.06.2018 alle ore 8:30 circa viaggiava quale terza trasportata a Parte_1 bordo dell'autovettura di sua proprietà, targata CW730RW, condotta nell'occasione da e assicurata presso la compagnia Controparte_2 Controparte_1
[...]
- Nel percorrere la SS 106 nel Comune di Trebisacce in direzione di marcia Sibari, giunti quasi in prossimità del cartello stradale che indica l'inizio di altra competenza, CP_2
a causa della velocità non commisurata alle condizioni del traffico della
[...] strada, frenava inaspettatamente e bruscamente per evitare di travolgere un cane randagio che attraversava la strada;
- Grazie alla manovra di arresto del veicolo effettuata dal il cane veniva ferito CP_2 solo ad una zampa, tant'è che si rialzava dal manto stradale e, dopo aver raggiunto altri cani presenti sul ciglio della strada, si allontanava;
- A causa della brusca e improvvisa frenata , che indossava Parte_1 regolarmente la cintura di sicurezza, veniva strattonata violentemente, tant'è che accusava forti dolori all'emitorace tanto da dover essere trasportata al Pronto Soccorso di Trebisacce, ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo emitorace Dx e Sx e mano Sx” con prognosi di gg. 5;
- Stante il persistere dei lancinanti dolori, l'istante si recava al P.S. di Castrovillari dove le veniva diagnosticata la frattura della IV e V costola Dx, cervicalgia post-traumatica con prognosi di gg. 30; R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 2 di 11
- In seguito a ulteriori visite mediche le veniva consigliato intervento chirurgico spalla dx e veniva dichiarata guarita con postumi da valutare in data 5.09.2018, come da certificato medico allegato;
- L'istante intende ottenere il risarcimento di tutti i danni fisici patiti in conseguenza del sinistro, danno biologico, ITT e ITP, danno morale, danno alla salute, danno esistenziale e spese mediche, che si quantificano prudenzialmente in € 5.000,00 comprensive di € 1.030,00 per spese mediche, o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia anche a mezzo di espletanda CTU medica, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria maturandi dalla domanda sino al soddisfo e, in ogni caso, nei limiti di competenza di questo Ufficio Giudiziario;
- Con pec dell'11.06.2018 la convenuta compagnia è stata formalmente messa in mora al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici;
- La convenuta ha provveduto a periziare l'attrice che ha consegnato tutta la documentazione relativa al sinistro per cui è causa;
- In data 13.10.2018 l'istante formulava la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014;
- Ad oggi non si è pervenuti ad una risoluzione della controversia. Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Trebisacce di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare che in data 04.06.2018 alle ore 8:30 circa – in località Trebisacce (CS), Via Nazionale SS 106, direzione di marcia Sibari, l'attrice viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'auto di sua proprietà targata CW730RW condotta nell'occasione dal sig. , assicurata per la R.C.A. con la Controparte_2 compagnia on n. polizza 107277323. Controparte_1 b. Accertare e dichiarare che nelle emarginate circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura sulla quale viaggiava rimaneva coinvolta in un grave Parte_1 incidente stradale causato dalla condotta di guida del il quale, nel CP_2 percorrere la SS 106 a velocità non commisurata alle condizioni di traffico e della strada, frenava bruscamente ed improvvisamente per evitare di investire un cane che attraversava la strada, tant'è che grazie alla manovra di arresto effettuata dal il cane veniva ferito solo ad una zampa. CP_2 c. Accertare e dichiarare che a seguito della manovra di arresto del veicolo,
[...]
che indossava regolarmente la cintura di sicurezza, subiva uno Pt_1 strattonamento violento, tant'è che accusava diversi dolori fisici tanto da dover essere trasportata inizialmente al P.S. di Trebisacce e successivamente al P.S. di Castrovillari ove le veniva diagnosticata “frattura della IV e V costola Dx, cervicalgia con prognosi di gg. 30 e che a seguito di prolungamento della convalescenza e visite specialistiche veniva dichiarata guarita con postumi con necessità di intervento chirurgico alla spalla dx, come da certificato medico del 05.09.2018 redatto dal dott. . Persona_1 d. Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da addebitare alla improvvisa e violenta frenata attuata dal conducente dell'autovettura con a bordo l'odierna attrice, tg. CW730RW (autovettura di proprietà dell'istante condotta nell'occasione dal sig. ), per evitare di investire un cane randagio Controparte_2 che attraversava la sede stradale. e. Accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la convenuta in favore della parte attrice per le causali dedotte in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patiti (danno biologico, ITT, ITP, danno morale, danno alla salute, danno esistenziale, spese mediche) per un importo compreso nella misura di € 5.000,00 di cui € 1.030,00 per spese mediche ovvero a mezzo di espletanda CTU medico legale e/o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 3 di 11
oltre interessi e danno da svalutazione monetaria maturandi dalla domanda sino al soddisfo ed in ogni caso nei limiti di competenza di questo Ufficio Giudiziario. f. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 29.03.2019, si è costituita in giudizio la allegando che: Controparte_1
- La domanda è infondata in fatto e in diritto, nonché non provata;
- In merito all'an debeatur mergono dubbi in relazione al nesso causale tra l'evento e le lesioni. Alle pagine 4 e 5 della relazione investigativa nella parte intitolata “esito dell'attività di indagine”, l'investigatore, dopo aver precisato che nel veicolo è presente un dispositivo Black Box scrive: “da un'attenta analisi delle coordinate si è potuto Contr rilevare che la vettura assicurata non raggiungeva il luogo dell'evento nella mattinata del 4 giugno 2018, fermo restando che i coinvolti indicano come ore dell'evento le 08:30 circa. Veniva anche analizzato il resto del tracciato giornaliero della vettura, constatando che la stessa raggiungeva il luogo del sinistro soltanto fra le ore 16:56:53 e le 16:59:48 circa, ad una velocità che da 30 km/h passa a 68 km/h. È evidente che, a parte l'orario che non corrisponde affatto a quanto descritto dai coinvolti, anche l'esame della velocità del veicolo esclude qualsiasi tipo di frenata e anche solo di leggera decelerazione ma, al contrario, il veicolo addirittura raddoppia la sua velocità!”;
- Ulteriori subbi sorgono sulle modalità di soccorso dell'attrice in quanto nella relazione investigativa sul punto si legge che la trasportata del veicolo assicurato giunge al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trebisacce con mezzi propri alle ore 9:20 del 04.06.2018 (circa 1 ora e 20 minuti dopo l'evento), nonostante il presidio ospedaliero fosse distante dal luogo del sinistro soltanto 2,5 km;
- Ad ogni modo, non è applicabile l'art. 141 d. lgs. 209/2005 sia perché si tratta di un evento verificatosi per caso fortuito, consistente nell'improvviso attraversamento di un cane e tale ipotesi è esclusa dalla norma al comma 1, sia perché non v'è stato scontro tra veicoli;
- Non trovando applicazione detta norma, si rientra nella responsabilità diretta e personale di colui che, a causa dell'imprudente condotta di guida, ha provocato danni al passeggero trasportato;
- Per tali motivi si chiede il rigetto della domanda attorea e/o l'esclusione di qualsivoglia responsabilità civile;
- Si contesta poi l'ammontare dei danni fisici richiesti dato che dalla documentazione medica allegata dall'attrice emerge che il PS di Trebisacce, il giorno dell'incidente abbiano accertato un “trauma contusivo emitorace Dx e Sx e mano SX”, anche a seguito di visita ortopedica eseguita sempre il 4.06.2018 dai medici del Pronto soccorso di Rossano;
- Dagli esami strumentali del giorno del sinistro non è emersa alcuna frattura;
- È da escludere che la frattura diagnosticata in data 07.06.2018 dai medici del pronto soccorso di Castrovillari sia conseguenza del presunto incidente di qualche giorno prima.
- Il trauma contusivo è poi patologia che guarisce entro breve termine, solitamente senza lasciare postumi permanenti;
- È comunque onere dell'attrice dimostrare che l'evento si sia verificato e con le modalità, i termini e la dinamica narrati, nonché dimostrare il nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate e l'inesistenza di una sua responsabilità e/o corresponsabilità nella verificazione dei danni, al fine dell'eventuale applicazione dell'art. 1227 c.c. e della corretta decisione sul quantum debeatur;
- Dubbi sono emersi anche sull'uso della cintura di sicurezza e sul nesso causale tra l'incidente e la frattura della costola anche in sede di visita medico legale espletata dal dott. ; Persona_2 R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 4 di 11
- In relazione al quantum si ritiene che la domanda sia inammissibile per assoluta incertezza dei criteri quantificativi utilizzati dall'attrice per addivenire alla richiesta di € 5.000,00;
- Allo stato l'attrice chiede un risarcimento senza allegare alcuna perizia medica, basandosi su certificazione del medico curante che dichiara solo che sarebbero residuati postumi permanenti. Non è dato sapere come da un danno che i medici del PS di Trebisacce abbiano valutato guaribile in 5 giorni sia potuto derivare un danno biologico permanente;
- L'attrice non può ovviare alla carenza di prova chiedendo l'ammissione di CTU medico legale, in quanto non è un mezzo di prova ma un ausilio tecnico che il giudice può chiedere in materie che esulano dalla propria competenza giuridica;
- Il CTU può valutare solo in base a documenti e a perizie che risultino ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio;
- Si contesta, ad ogni modo, la richiesta risarcitoria articolata perché eccessiva e in palese contrasto con quanto accertato dai sanitari degli ospedali di Trebisacce e Rossano;
- Nulla è poi dovuto a titolo di danno morale o esistenziale poiché non più previsto nella liquidazione del danno, neanche in quello derivante da macropermanenti, essendo già ricompreso nella nozione unitaria di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.;
- Anche a volerlo ritenere un'autonoma categoria di danno risarcibile, non è automatico ma basato su prove inconfutabili e certe del patimento e della sofferenza avvertiti dal danneggiato, talmente gravi da sconvolgergli la vita, trasformandola completamente in peius rispetto a quella vissuta prima dell'evento dannoso e il suo riconoscimento è strettamente collegato ad una rigida valutazione del giudice di merito al ricorrere della sussistenza di una delle ipotesi giuridicamente ammesse di risarcibilità del danno non patrimoniale, della serietà del danno e della gravità delle lesioni;
- Nel caso di specie sono certamente da escludere la gravità delle lesioni e la serietà del danno per cui l'attrice non può pretendere la liquidazione del danno morale soggettivo poiché i postumi, ove esistenti, rientrerebbero nelle lesioni micropermanenti, per cui il danno morale è escluso;
- Alla luce di quanto esposto, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità e/o corresponsabilità, la richiesta dell'istante è esosa e pertanto deve essere ricondotta nei limiti dell'effettivo e comprovato pregiudizio sofferto e comunque, sempre entro e non oltre il limite del massimale di polizza. Tanto premesso, la ha chiesto al Giudice di Pace Controparte_1 di Trebisacce l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e soprattutto non provata in merito all'an debeatur. b. In ipotesi di accoglimento, nulla riconoscere a titolo di danno biologico, mancando sul punto la prova dei postumi permanenti. c. Escludere sempre e comunque dal risarcimento il danno morale. d. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di 4 testimoni, con la sentenza n. 192/20 resa in data 27.02.2020 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento iscritto al n. 386/19 R.G. il Giudice di Pace di Trebisacce ha rigettato la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 12.10.2020 l'appellante ha proposto appello avverso la prefata sentenza, per i Parte_1 seguenti motivi: R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 5 di 11
- Ripercorsi i fatti di causa del giudizio di primo grado e riportati i capi della sentenza impugnata, si deduce in via preliminare che , in occasione del sinistro, Parte_1 viaggiava quale trasportata a bordo del veicolo di sua proprietà targato CW730RW condotto nell'occasione dal proprio coniuge , in regime di comunione dei beni e Controparte_2 assicurata ai fini della RCA con la convenuta. Trattandosi di terzo trasportato beneficiava del c.d. principio dell'attenuazione dell'onere della prova.
- Per tale ragione il giudice di primo grado non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio e ha rinviato la causa ex art. 320 c.p.c..
- Pur trattandosi di terzo trasportato e beneficiando del principio dell'attenuazione dell'onere della prova, l'appellante non si è limitata a provare il danno e il trasporto nel veicolo ma ha anche dato prova della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del conducente del veicolo sul quale viaggiava, dando prova che l'incidente si è verificato per come descritto in citazione e che le lesioni riportate sono effettivamente riconducibili al sinistro in cui è rimasta coinvolta, nonché che il danno non è dovuto a caso fortuito;
parte avversa non ha provato il caso fortuito e che la circolazione del veicolo fosse contro la volontà del proprietario assicurato.
- Tutti i testi escussi, nonché lo stesso , coniuge e conducente del veicolo Controparte_2 su cui viaggiava l'odierna appellante, hanno riferito che il sinistro si è verificato a causa della eccessiva velocità tenuta dal conducente del veicolo su cui viaggiava l'appellante, non commisurata alle condizioni del traffico e della strada e che, pertanto, non si è trattato di un caso fortuito.
- Il teste , dopo aver confermato le circostanze 1,2,3 e 4 dell'atto di citazione ha Tes_1 precisato ulteriormente che “….io ho rallentato per evitare il cane ed il furgone che viaggiava ad alta velocità ha tentato di evitare il cane ed ha frenato e sterzato colpendo il cane per poi fermarsi”.
- Non è stato l'attraversamento repentino della sede stradale da parte di un cane randagio la causa del sinistro, ma la velocità eccesiva tenuta dal conducente del veicolo;
tanto risulta confermato anche dal teste la quale, proveniente dalla corsia Testimone_2 opposta a moderata velocità, riusciva ad evitare il cane, semplicemente rallentando e senza frenare.
- In relazione all'attività di indagine svolta dal - dopo aver evidenziato che non è Parte_3 dato conoscere le competenze specifiche dello stesso e quali parametri/tecniche avesse utilizzato per rilevare i tracciati ed esaminare il presunto dispositivo Black Box – si contestano i rilievi effettuati non essendoci alcuna prova dell'istallazione del dispositivo sul veicolo tant'è che la relazione investigativa, non riportava il codice della centrale, L'IMEI, e soprattutto non veniva allegato il certificato di corretta installazione ed attivazione del dispositivo sull'autovettura TG CW730RW, non è stato provato che il tracciato riguardasse il veicolo dell'istante atteso che non è stato riportato sulla relazione neppure il numero di targa del veicolo cui il tracciato si riferiva e il non ha accertato neanche la corretta Parte_3 installazione, atteso che lo stesso nella sua relazione riferisce “non mi è stato possibile ispezionare il veicolo assicurato poiché' non disponibile al momento dell'accertamento”.
- L'appellante ha dunque diritto ad essere risarcita avendo provato di essere sul veicolo al momento del sinistro e provato la dinamica del sinistro, il regolare uso delle cinture di sicurezza (Cfr. teste “....le lesioni sono state causate dalla cintura di sicurezza Tes_3 in seguito ad una brusca frenata”).
- Il giudice di primo grado ha poi ritenuto erroneamente che dovesse escludersi l'invocabilità della procedura di indennizzo ex art. 141 d. lgs. 209/2005, rigettando la domanda non diversamente qualificabile.
- Nel caso di specie responsabile civile è l'odierna appellante, proprietaria del veicolo su cui viaggiava come terza trasportata e il conducente è il proprio coniuge , Controparte_2 R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 6 di 11
dunque, non poteva rivolgere l'atto introduttivo del giudizio contro se medesima o contro il coniuge per far valere la responsabilità ex art. 2054, 3 co. c.c.
- In tal modo, tuttavia, il giudice ha privato il passeggero della possibilità di essere risarcito ponendo comunque il risarcimento e senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, o direttamente a carico della stessa trasportata, proprietaria del mezzo o a carico del proprio coniuge conducente del veicolo vettore, non valutando in primis l'effettiva possibilità economica del danneggiante di risarcirla.
- Questa difesa ritiene che anche nei casi di unicità di veicoli il terzo trasportato debba essere risarcito dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, non risultando menomati né l'assicuratore, né il responsabile civile.
- Difatti anche nel caso di specie l'assicuratore ha potuto eccepire il caso fortuito che assorbe le cause di esenzione di responsabilità previste dall'art. 2054, 1 e 3 co. c.c. e rivalersi contro il proprietario del veicolo assicurato.
- vantava infatti di una serie di diritti, poteri e facoltà tutti intesi a rendere Parte_1 più agevole la realizzazione del diritto al risarcimento dei danni con conseguente ed inevitabile obbligo dell'impresa di assicurazione del vettore all'osservanza di determinate norme in materia.
- Altresì acclarata appare la presenza dell'appellante all'interno del predetto veicolo condotto dal di lei marito al momento del sinistro, essendo stata detta circostanza, Controparte_2 inconfutabilmente e pienamente confermata da tutti i testi escussi.
- Il codice delle assicurazioni private prevede l'azione diretta del terzo trasportato e ai sensi dell'art. 148 il terzo trasportato può agire legittimamente contro l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, dovendo solo provare il danno verificatosi nei suoi confronti durante il trasporto e, quindi, il fatto storico del trasporto. Al contrario, non sarà dovuta la prova riguardo alle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui dell'art.141 C.d.A.. Inoltre l'assicurazione deve ai sensi dell'art. 122, 2 co. comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.
- In ordine al quantum debeatur, l'attrice ha domandato in primo grado la somma complessiva di € 5.000.00, per danni fisici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro, producendo tutta la documentazione medica a sostegno, ma il Giudice di prime cure;
questi tuttavia non ha concesso all'istante la possibilità di dimostrare il danno subito tramite CTU medico legale nonostante fosse stata richiesta tempestivamente nell'atto di citazione e reiterata in corso di causa, senza motivare il rigetto con conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. In accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza resa in primo grado accogliere le conclusioni di cui all'atto introduttivo di primo grado e, se ritenuta necessaria, ammettere CTU medico legale sulla persona dell'appellante. b. riconoscere e dichiarare che in data 04.06.2018 alle ore 8:30 circa – in Località Trebisacce (CS) – Via Nazionale SS 106 (direzione di marcia Sibari) – viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'autovettura di sua proprietà, tg. Parte_1 CW730RW, condotta nell'occasione da , assicurata per la R.C.A. Controparte_2 con la compagnia , nr. di polizza 000980 107277323 in Controparte_1 corso di validità; c. riconoscere e dichiarare che nelle emarginate circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura sulla quale viaggiava , rimaneva coinvolta in un Parte_1 grave incidente stradale causato dalla condotta di guida del sig. il quale, nel CP_2 percorrere la SS 106 a velocità non commisurata alle condizioni di traffico e della strada, frenava bruscamente ed improvvisamente per evitare di investire un cane che R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 7 di 11
attraversava la strada, tant'è che grazie alla manovra di arresto effettuata dal il cane veniva ferito solo ad una zampa;
CP_2 d. riconoscere e dichiarare che a seguito della manovra di arresto del veicolo, la sig.ra che indossava regolarmente la cintura di sicurezza, subiva uno Parte_1 strattonamento violento tant'è che accusava diversi dolori fisici, tanto da dover essere trasportata inizialmente al PS di Trebisacce e successivamente al P.S. Di Castrovillari ove le veniva diagnosticata: ““la frattura della IV e V costola Dx, cervicalgia post”” con prognosi di gg. 30 e a seguito di prolungamento della convalescenza e visite specialistiche veniva dichiarata guarita con postumi con necessità di intervento chirurgico alla spalla dx, come da Certificato Medico del 05.09.2018 redatto dal dr. ; Persona_1 e. riconoscere e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da addebitare alla improvvisa e violenta frenata attuata dal conducente dell'autovettura con a bordo l'odierna attrice, tg. CW730RW (autovettura di proprietà dell'istante condotta nell'occasione dal proprio coniuge sig. ), per evitare di investire un Controparte_2 cane randagio che attraversava la sede stradale;
f. condannare la convenuta, in favore della parte appellante e per le causali dedotte in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patiti (danno biologico, I.T.T., I.T.P., danno morale, danno alla salute, danno esistenziale, spese mediche) per un importo compreso nella misura di € 5.000,00 di cui € 1.030,00 per spese mediche ovvero a mezzo di espletanda C.T.U. medico – legale, e/o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria maturandi dalla domanda sino al soddisfo;
g. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 24.05.2021 si è costituita in giudizio parte appellata deducendo che: Controparte_1
- Le deduzioni e le richieste dell'appellante sono infondate.
- Il giudice di primo grado ha correttamente interpretato e applicato l'art. 141 C.d.A. in base al quale la domanda dell'appellante doveva necessariamente essere rigettata.
- La causa dell'incidente è stato l'improvviso e imprevedibile attraversamento di un cane che ha creato intralcio alla circolazione del veicolo su cui viaggiava l'appellante.
- Tutti i testi hanno confermato tale circostanza escludendo che vi sia stato il coinvolgimento di altri veicoli.
- L'azione diretta disciplinata dall'art. 141 C.d.A. è esclusa qualora ricorra caso fortuito. L'improvviso e imprevedibile attraversamento di un cane rappresenta senza ombra di dubbio un caso fortuito.
- L'art. 141, co. 1, del D. Lgs. n. 209/2005, inoltre, prevede che il sinistro che ha dato origine alle lesioni riportate dal trasportato debba coinvolgere almeno due veicoli, ma nel caso di specie non vi è stato coinvolgimento di altri veicoli.
- Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'istruttoria espletata in primo grado non ha escluso l'esistenza del caso fortuito ma l'ha confermato, né è riuscita a confutare le registrazioni della c.d. scatola nera presente sul veicolo dell'attrice.
- dal dispositivo Black Box, esaminato dal perito della Controparte_4 Persona_3
, è emerso “che la vettura assicurata non raggiungeva MAI il luogo dell'evento nella
[...] mattinata del 4 giugno 2018, fermo restando che i coinvolti indicano come ore dell'evento le 08:30 circa. Veniva anche analizzato il resto del tracciato giornaliero della vettura, constatando che la stessa raggiungeva il luogo del sinistro soltanto fra le ore 16:56:53 e le 16:59:48 circa, ad una velocità che da 30 KM/h passa a 68 KM/h. È evidente che, a parte l'orario che non corrisponde affatto a quanto descritto dai coinvolti, anche l'esame della velocità del veicolo esclude qualsiasi tipo di frenata e anche solo di leggera decelerazione ma, al contrario, il veicolo addirittura raddoppia la sua velocità!”. R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 8 di 11
- L'attrice non può contestare le risultanze della c.d. scatola nera mettendo in dubbio le competenze del perito assicurativo o tentando di ribaltare l'onere della prova in danno alla convenuta, in quanto l'art. 145 bis C.d.A. conferisce piena dignità legale alla scatola nera auto spiegando che “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
- Il giudice è infatti obbligato a prendere per buoni i report della scatola nera assumendo come provati i fatti che l'apparecchio attesta.
- La prova contraria, invece, il cui onere incombe sulla parte contro cui vengono utilizzate le risultanze della scatola nera, consiste nella dimostrazione che al momento del sinistro il dispositivo fosse malfunzionante o che sia stato in seguito manomesso. La prova contraria non può consistere nella prova testimoniale, dovendosi provare che al momento del sinistro la scatola nera non funzionava o che era stata manomessa, anche a mezzo di apposita CTU. In seguito a detta prova il danneggiato potrà provare il fatto storico da esso allegato.
- Nel caso di specie l'appellante non ha confutato le risultanze della scatola nera, né le dichiarazioni rese dall'investigatore della che Controparte_1 sono state confermate e asseverate con testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado.
- Tra i testimoni di parte attrice, inoltre, c'è conducente del veicolo ed ex coniuge CP_2 dell'appellante, che a dire dell'appellante sarebbe esclusivo responsabile del sinistro. L'evidente interesse nella causa escludeva la sua attendibilità ex art. 246 c.p.c.
- L'ulteriore teste è nuora dell'attrice. Tes_4
- Giustamente il giudice di pace ha quindi rigettato la domanda proposta escludendo l'obbligo risarcitorio della convenuta per inesistenza dei presupposti di cui all'art. 141 C.d.A.
- Non potendo infatti trovare applicazione l'art. 141 C.d.A. nel caso di specie, al risarcimento del danno era infatti tenuto colui che ha provocato il danno.
- Per mero tuziorismo difensivo si chiede il rigetto dell'appello anche nella parte in cui l'attrice, in ordine al quantum debeatur, insiste nella richiesta di € 5.000,00 ovvero nell'ammissione di CTU medico-legale per l'accertamento di diversa somma.
- Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile l'azione esperita dall'attrice non ravvisandosi un'ipotesi di risarcimento diretto;
non avrebbe avuto motivo, pertanto, di entrare nel merito della domanda risarcitoria, né di esaminare le richieste istruttorie.
- In primo grado l'attrice ha chiesto un risarcimento danni senza allegare una perizia medica, basandosi sulla certificazione del medico curante, che dichiara soltanto che sarebbero residuati postumi permanenti per il cui accertamento e la cui valutazione l'attrice richiedeva al giudice l'ammissione di una CTU medico legale.
- Dalla documentazione medica allegata dall'attrice nel giudizio di I grado è emerso chiaramente che le lesioni che avrebbe riportato a causa dell'incidente, sono consistite in semplice “trauma contusivo emitorace Dx e SX e mano SX”, per come accertato il giorno del presunto incidente dai medici del Pronto Soccorso di Trebisacce, a seguito di esame strumentale Rx mano sx, Rx coste monolaterale dx ed Rx coste monolaterale sx e per come emerso dalla visita Ortopedica eseguita, sempre il 4.06.2018, dai medici del Pronto Soccorso di Rossano.
- Da detti esami non è emersa alcuna frattura, per cui la frattura alla IV e alla V costola dx, diagnosticata in data 07.06.2018 dai medici del Pronto Soccorso di Castrovillari non è conseguenza del presunto incidente del 04.06.2018.
- Ci si oppone dunque alla richiesta di CTU medico legale.
- Si impugna e contesta, altresì, quanto dedotto e richiesto da controparte in merito alla disciplina delle spese del giudizio di primo grado, evidenziando come la compensazione applicata dal primo Giudice sia stata favorevole per l'attrice, risultata soccombente nel precedente giudizio. R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 9 di 11
Ciò posto, , ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_1 a. Rigettare l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 192/2020 del Giudice di Pace di Trebisacce. b. Rigettare la richiesta di ammissione di CTU medico legale. c. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio. All'esito delle ricerche disposte da questo giudice, con attestazione del 22.10.2022, la Cancelleria degli Uffici del Giudice di Pace di Trebisacce ha attestato il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, sicché, con ordinanza del 14.03.2023, ne è stata disposta la ricostruzione mediante, onerando le parti del deposito di copia della relativa documentazione in loro possesso.
Successivamente, in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 17.02.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il giudizio di appello. 3.1. Si premette, poi, che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 3.2. Sotto altro profilo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016). 3.3. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016).
4. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dalla difesa della parte appellante. Tali allegazioni e produzioni documentali non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 10 di 11
non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016 e Cass. Civ. Sent. n. 22970 del 2004). Peraltro, è opportuno rammentare che nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario esclusivamente il proprietario del veicolo (v. Cass. Civ. n. 19513 del 2024). Del resto, nel sistema della responsabilità civile e delle azioni dirette nei confronti delle compagnie assicurative, il litisconsorte necessario è sempre il responsabile civile e non già il conducente (v. Cass. Civ. n. 25421 del 2014).
5. Nel merito. Infondatezza dell'appello. L'appello è totalmente infondato e deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. Come precisamente sostenuto dal giudice di prime cure, non vi è dubbio che l'azione esperita da e ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 141 Cod.Ass. possa essere Parte_1 esperita esclusivamente laddove vi sia il coinvolgimento di almeno due veicoli. L'interpretazione corretta del giudice di prime cure, infatti, ha trovato l'autorevole avallo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha avuto modo di precisare che “l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli. E ciò alla luce di una interpretazione dell'art. 141 che - come prescritto dall'art. 12 preleggi - deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale - a sua volta - a "illuminarlo" e a definirne la portata), nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell'articolo e che colga la logica interna e l'interdipendenza fra le sue disposizioni” (v. Cass. Civ. S.U. n. 35318 del 2022). Ne discende la corretta statuizione del giudice di prime cure, dal momento che, dalle stesse deduzioni della parte attrice in primo grado, emerge pacificamente che ad essere coinvolto nel sinistro è il solo veicolo (di proprietà della , peraltro) sul quale l'odierna appellante viaggiava. Pt_1 Del resto, sempre ripercorrendo le parole della Suprema Corte, “deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore”.
6. Il regime delle spese. L'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite, dopo la notifica dell'atto di citazione in appello, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c..
7. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 11 di 11
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo. Infatti, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall' art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (v. Cass. Civ. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1 integralmente la sentenza gravata;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
C. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo – se dovuto - a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 6 ottobre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2178 del 2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale”, e vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti Parte_2
- Parte appellante - E P. I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. GIUSEPPINA D'INGIANNA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti.
- Parte Appellata -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Trebisacce in data 16.03.2019 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] allegando che: Controparte_1
- In data 04.06.2018 alle ore 8:30 circa viaggiava quale terza trasportata a Parte_1 bordo dell'autovettura di sua proprietà, targata CW730RW, condotta nell'occasione da e assicurata presso la compagnia Controparte_2 Controparte_1
[...]
- Nel percorrere la SS 106 nel Comune di Trebisacce in direzione di marcia Sibari, giunti quasi in prossimità del cartello stradale che indica l'inizio di altra competenza, CP_2
a causa della velocità non commisurata alle condizioni del traffico della
[...] strada, frenava inaspettatamente e bruscamente per evitare di travolgere un cane randagio che attraversava la strada;
- Grazie alla manovra di arresto del veicolo effettuata dal il cane veniva ferito CP_2 solo ad una zampa, tant'è che si rialzava dal manto stradale e, dopo aver raggiunto altri cani presenti sul ciglio della strada, si allontanava;
- A causa della brusca e improvvisa frenata , che indossava Parte_1 regolarmente la cintura di sicurezza, veniva strattonata violentemente, tant'è che accusava forti dolori all'emitorace tanto da dover essere trasportata al Pronto Soccorso di Trebisacce, ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo emitorace Dx e Sx e mano Sx” con prognosi di gg. 5;
- Stante il persistere dei lancinanti dolori, l'istante si recava al P.S. di Castrovillari dove le veniva diagnosticata la frattura della IV e V costola Dx, cervicalgia post-traumatica con prognosi di gg. 30; R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 2 di 11
- In seguito a ulteriori visite mediche le veniva consigliato intervento chirurgico spalla dx e veniva dichiarata guarita con postumi da valutare in data 5.09.2018, come da certificato medico allegato;
- L'istante intende ottenere il risarcimento di tutti i danni fisici patiti in conseguenza del sinistro, danno biologico, ITT e ITP, danno morale, danno alla salute, danno esistenziale e spese mediche, che si quantificano prudenzialmente in € 5.000,00 comprensive di € 1.030,00 per spese mediche, o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia anche a mezzo di espletanda CTU medica, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria maturandi dalla domanda sino al soddisfo e, in ogni caso, nei limiti di competenza di questo Ufficio Giudiziario;
- Con pec dell'11.06.2018 la convenuta compagnia è stata formalmente messa in mora al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici;
- La convenuta ha provveduto a periziare l'attrice che ha consegnato tutta la documentazione relativa al sinistro per cui è causa;
- In data 13.10.2018 l'istante formulava la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014;
- Ad oggi non si è pervenuti ad una risoluzione della controversia. Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Trebisacce di: Parte_1 a. Accertare e dichiarare che in data 04.06.2018 alle ore 8:30 circa – in località Trebisacce (CS), Via Nazionale SS 106, direzione di marcia Sibari, l'attrice viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'auto di sua proprietà targata CW730RW condotta nell'occasione dal sig. , assicurata per la R.C.A. con la Controparte_2 compagnia on n. polizza 107277323. Controparte_1 b. Accertare e dichiarare che nelle emarginate circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura sulla quale viaggiava rimaneva coinvolta in un grave Parte_1 incidente stradale causato dalla condotta di guida del il quale, nel CP_2 percorrere la SS 106 a velocità non commisurata alle condizioni di traffico e della strada, frenava bruscamente ed improvvisamente per evitare di investire un cane che attraversava la strada, tant'è che grazie alla manovra di arresto effettuata dal il cane veniva ferito solo ad una zampa. CP_2 c. Accertare e dichiarare che a seguito della manovra di arresto del veicolo,
[...]
che indossava regolarmente la cintura di sicurezza, subiva uno Pt_1 strattonamento violento, tant'è che accusava diversi dolori fisici tanto da dover essere trasportata inizialmente al P.S. di Trebisacce e successivamente al P.S. di Castrovillari ove le veniva diagnosticata “frattura della IV e V costola Dx, cervicalgia con prognosi di gg. 30 e che a seguito di prolungamento della convalescenza e visite specialistiche veniva dichiarata guarita con postumi con necessità di intervento chirurgico alla spalla dx, come da certificato medico del 05.09.2018 redatto dal dott. . Persona_1 d. Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da addebitare alla improvvisa e violenta frenata attuata dal conducente dell'autovettura con a bordo l'odierna attrice, tg. CW730RW (autovettura di proprietà dell'istante condotta nell'occasione dal sig. ), per evitare di investire un cane randagio Controparte_2 che attraversava la sede stradale. e. Accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la convenuta in favore della parte attrice per le causali dedotte in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patiti (danno biologico, ITT, ITP, danno morale, danno alla salute, danno esistenziale, spese mediche) per un importo compreso nella misura di € 5.000,00 di cui € 1.030,00 per spese mediche ovvero a mezzo di espletanda CTU medico legale e/o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 3 di 11
oltre interessi e danno da svalutazione monetaria maturandi dalla domanda sino al soddisfo ed in ogni caso nei limiti di competenza di questo Ufficio Giudiziario. f. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 29.03.2019, si è costituita in giudizio la allegando che: Controparte_1
- La domanda è infondata in fatto e in diritto, nonché non provata;
- In merito all'an debeatur mergono dubbi in relazione al nesso causale tra l'evento e le lesioni. Alle pagine 4 e 5 della relazione investigativa nella parte intitolata “esito dell'attività di indagine”, l'investigatore, dopo aver precisato che nel veicolo è presente un dispositivo Black Box scrive: “da un'attenta analisi delle coordinate si è potuto Contr rilevare che la vettura assicurata non raggiungeva il luogo dell'evento nella mattinata del 4 giugno 2018, fermo restando che i coinvolti indicano come ore dell'evento le 08:30 circa. Veniva anche analizzato il resto del tracciato giornaliero della vettura, constatando che la stessa raggiungeva il luogo del sinistro soltanto fra le ore 16:56:53 e le 16:59:48 circa, ad una velocità che da 30 km/h passa a 68 km/h. È evidente che, a parte l'orario che non corrisponde affatto a quanto descritto dai coinvolti, anche l'esame della velocità del veicolo esclude qualsiasi tipo di frenata e anche solo di leggera decelerazione ma, al contrario, il veicolo addirittura raddoppia la sua velocità!”;
- Ulteriori subbi sorgono sulle modalità di soccorso dell'attrice in quanto nella relazione investigativa sul punto si legge che la trasportata del veicolo assicurato giunge al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trebisacce con mezzi propri alle ore 9:20 del 04.06.2018 (circa 1 ora e 20 minuti dopo l'evento), nonostante il presidio ospedaliero fosse distante dal luogo del sinistro soltanto 2,5 km;
- Ad ogni modo, non è applicabile l'art. 141 d. lgs. 209/2005 sia perché si tratta di un evento verificatosi per caso fortuito, consistente nell'improvviso attraversamento di un cane e tale ipotesi è esclusa dalla norma al comma 1, sia perché non v'è stato scontro tra veicoli;
- Non trovando applicazione detta norma, si rientra nella responsabilità diretta e personale di colui che, a causa dell'imprudente condotta di guida, ha provocato danni al passeggero trasportato;
- Per tali motivi si chiede il rigetto della domanda attorea e/o l'esclusione di qualsivoglia responsabilità civile;
- Si contesta poi l'ammontare dei danni fisici richiesti dato che dalla documentazione medica allegata dall'attrice emerge che il PS di Trebisacce, il giorno dell'incidente abbiano accertato un “trauma contusivo emitorace Dx e Sx e mano SX”, anche a seguito di visita ortopedica eseguita sempre il 4.06.2018 dai medici del Pronto soccorso di Rossano;
- Dagli esami strumentali del giorno del sinistro non è emersa alcuna frattura;
- È da escludere che la frattura diagnosticata in data 07.06.2018 dai medici del pronto soccorso di Castrovillari sia conseguenza del presunto incidente di qualche giorno prima.
- Il trauma contusivo è poi patologia che guarisce entro breve termine, solitamente senza lasciare postumi permanenti;
- È comunque onere dell'attrice dimostrare che l'evento si sia verificato e con le modalità, i termini e la dinamica narrati, nonché dimostrare il nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate e l'inesistenza di una sua responsabilità e/o corresponsabilità nella verificazione dei danni, al fine dell'eventuale applicazione dell'art. 1227 c.c. e della corretta decisione sul quantum debeatur;
- Dubbi sono emersi anche sull'uso della cintura di sicurezza e sul nesso causale tra l'incidente e la frattura della costola anche in sede di visita medico legale espletata dal dott. ; Persona_2 R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 4 di 11
- In relazione al quantum si ritiene che la domanda sia inammissibile per assoluta incertezza dei criteri quantificativi utilizzati dall'attrice per addivenire alla richiesta di € 5.000,00;
- Allo stato l'attrice chiede un risarcimento senza allegare alcuna perizia medica, basandosi su certificazione del medico curante che dichiara solo che sarebbero residuati postumi permanenti. Non è dato sapere come da un danno che i medici del PS di Trebisacce abbiano valutato guaribile in 5 giorni sia potuto derivare un danno biologico permanente;
- L'attrice non può ovviare alla carenza di prova chiedendo l'ammissione di CTU medico legale, in quanto non è un mezzo di prova ma un ausilio tecnico che il giudice può chiedere in materie che esulano dalla propria competenza giuridica;
- Il CTU può valutare solo in base a documenti e a perizie che risultino ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio;
- Si contesta, ad ogni modo, la richiesta risarcitoria articolata perché eccessiva e in palese contrasto con quanto accertato dai sanitari degli ospedali di Trebisacce e Rossano;
- Nulla è poi dovuto a titolo di danno morale o esistenziale poiché non più previsto nella liquidazione del danno, neanche in quello derivante da macropermanenti, essendo già ricompreso nella nozione unitaria di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.;
- Anche a volerlo ritenere un'autonoma categoria di danno risarcibile, non è automatico ma basato su prove inconfutabili e certe del patimento e della sofferenza avvertiti dal danneggiato, talmente gravi da sconvolgergli la vita, trasformandola completamente in peius rispetto a quella vissuta prima dell'evento dannoso e il suo riconoscimento è strettamente collegato ad una rigida valutazione del giudice di merito al ricorrere della sussistenza di una delle ipotesi giuridicamente ammesse di risarcibilità del danno non patrimoniale, della serietà del danno e della gravità delle lesioni;
- Nel caso di specie sono certamente da escludere la gravità delle lesioni e la serietà del danno per cui l'attrice non può pretendere la liquidazione del danno morale soggettivo poiché i postumi, ove esistenti, rientrerebbero nelle lesioni micropermanenti, per cui il danno morale è escluso;
- Alla luce di quanto esposto, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità e/o corresponsabilità, la richiesta dell'istante è esosa e pertanto deve essere ricondotta nei limiti dell'effettivo e comprovato pregiudizio sofferto e comunque, sempre entro e non oltre il limite del massimale di polizza. Tanto premesso, la ha chiesto al Giudice di Pace Controparte_1 di Trebisacce l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e soprattutto non provata in merito all'an debeatur. b. In ipotesi di accoglimento, nulla riconoscere a titolo di danno biologico, mancando sul punto la prova dei postumi permanenti. c. Escludere sempre e comunque dal risarcimento il danno morale. d. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di 4 testimoni, con la sentenza n. 192/20 resa in data 27.02.2020 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento iscritto al n. 386/19 R.G. il Giudice di Pace di Trebisacce ha rigettato la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 12.10.2020 l'appellante ha proposto appello avverso la prefata sentenza, per i Parte_1 seguenti motivi: R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 5 di 11
- Ripercorsi i fatti di causa del giudizio di primo grado e riportati i capi della sentenza impugnata, si deduce in via preliminare che , in occasione del sinistro, Parte_1 viaggiava quale trasportata a bordo del veicolo di sua proprietà targato CW730RW condotto nell'occasione dal proprio coniuge , in regime di comunione dei beni e Controparte_2 assicurata ai fini della RCA con la convenuta. Trattandosi di terzo trasportato beneficiava del c.d. principio dell'attenuazione dell'onere della prova.
- Per tale ragione il giudice di primo grado non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio e ha rinviato la causa ex art. 320 c.p.c..
- Pur trattandosi di terzo trasportato e beneficiando del principio dell'attenuazione dell'onere della prova, l'appellante non si è limitata a provare il danno e il trasporto nel veicolo ma ha anche dato prova della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del conducente del veicolo sul quale viaggiava, dando prova che l'incidente si è verificato per come descritto in citazione e che le lesioni riportate sono effettivamente riconducibili al sinistro in cui è rimasta coinvolta, nonché che il danno non è dovuto a caso fortuito;
parte avversa non ha provato il caso fortuito e che la circolazione del veicolo fosse contro la volontà del proprietario assicurato.
- Tutti i testi escussi, nonché lo stesso , coniuge e conducente del veicolo Controparte_2 su cui viaggiava l'odierna appellante, hanno riferito che il sinistro si è verificato a causa della eccessiva velocità tenuta dal conducente del veicolo su cui viaggiava l'appellante, non commisurata alle condizioni del traffico e della strada e che, pertanto, non si è trattato di un caso fortuito.
- Il teste , dopo aver confermato le circostanze 1,2,3 e 4 dell'atto di citazione ha Tes_1 precisato ulteriormente che “….io ho rallentato per evitare il cane ed il furgone che viaggiava ad alta velocità ha tentato di evitare il cane ed ha frenato e sterzato colpendo il cane per poi fermarsi”.
- Non è stato l'attraversamento repentino della sede stradale da parte di un cane randagio la causa del sinistro, ma la velocità eccesiva tenuta dal conducente del veicolo;
tanto risulta confermato anche dal teste la quale, proveniente dalla corsia Testimone_2 opposta a moderata velocità, riusciva ad evitare il cane, semplicemente rallentando e senza frenare.
- In relazione all'attività di indagine svolta dal - dopo aver evidenziato che non è Parte_3 dato conoscere le competenze specifiche dello stesso e quali parametri/tecniche avesse utilizzato per rilevare i tracciati ed esaminare il presunto dispositivo Black Box – si contestano i rilievi effettuati non essendoci alcuna prova dell'istallazione del dispositivo sul veicolo tant'è che la relazione investigativa, non riportava il codice della centrale, L'IMEI, e soprattutto non veniva allegato il certificato di corretta installazione ed attivazione del dispositivo sull'autovettura TG CW730RW, non è stato provato che il tracciato riguardasse il veicolo dell'istante atteso che non è stato riportato sulla relazione neppure il numero di targa del veicolo cui il tracciato si riferiva e il non ha accertato neanche la corretta Parte_3 installazione, atteso che lo stesso nella sua relazione riferisce “non mi è stato possibile ispezionare il veicolo assicurato poiché' non disponibile al momento dell'accertamento”.
- L'appellante ha dunque diritto ad essere risarcita avendo provato di essere sul veicolo al momento del sinistro e provato la dinamica del sinistro, il regolare uso delle cinture di sicurezza (Cfr. teste “....le lesioni sono state causate dalla cintura di sicurezza Tes_3 in seguito ad una brusca frenata”).
- Il giudice di primo grado ha poi ritenuto erroneamente che dovesse escludersi l'invocabilità della procedura di indennizzo ex art. 141 d. lgs. 209/2005, rigettando la domanda non diversamente qualificabile.
- Nel caso di specie responsabile civile è l'odierna appellante, proprietaria del veicolo su cui viaggiava come terza trasportata e il conducente è il proprio coniuge , Controparte_2 R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 6 di 11
dunque, non poteva rivolgere l'atto introduttivo del giudizio contro se medesima o contro il coniuge per far valere la responsabilità ex art. 2054, 3 co. c.c.
- In tal modo, tuttavia, il giudice ha privato il passeggero della possibilità di essere risarcito ponendo comunque il risarcimento e senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, o direttamente a carico della stessa trasportata, proprietaria del mezzo o a carico del proprio coniuge conducente del veicolo vettore, non valutando in primis l'effettiva possibilità economica del danneggiante di risarcirla.
- Questa difesa ritiene che anche nei casi di unicità di veicoli il terzo trasportato debba essere risarcito dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, non risultando menomati né l'assicuratore, né il responsabile civile.
- Difatti anche nel caso di specie l'assicuratore ha potuto eccepire il caso fortuito che assorbe le cause di esenzione di responsabilità previste dall'art. 2054, 1 e 3 co. c.c. e rivalersi contro il proprietario del veicolo assicurato.
- vantava infatti di una serie di diritti, poteri e facoltà tutti intesi a rendere Parte_1 più agevole la realizzazione del diritto al risarcimento dei danni con conseguente ed inevitabile obbligo dell'impresa di assicurazione del vettore all'osservanza di determinate norme in materia.
- Altresì acclarata appare la presenza dell'appellante all'interno del predetto veicolo condotto dal di lei marito al momento del sinistro, essendo stata detta circostanza, Controparte_2 inconfutabilmente e pienamente confermata da tutti i testi escussi.
- Il codice delle assicurazioni private prevede l'azione diretta del terzo trasportato e ai sensi dell'art. 148 il terzo trasportato può agire legittimamente contro l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava, dovendo solo provare il danno verificatosi nei suoi confronti durante il trasporto e, quindi, il fatto storico del trasporto. Al contrario, non sarà dovuta la prova riguardo alle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui dell'art.141 C.d.A.. Inoltre l'assicurazione deve ai sensi dell'art. 122, 2 co. comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.
- In ordine al quantum debeatur, l'attrice ha domandato in primo grado la somma complessiva di € 5.000.00, per danni fisici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro, producendo tutta la documentazione medica a sostegno, ma il Giudice di prime cure;
questi tuttavia non ha concesso all'istante la possibilità di dimostrare il danno subito tramite CTU medico legale nonostante fosse stata richiesta tempestivamente nell'atto di citazione e reiterata in corso di causa, senza motivare il rigetto con conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. In accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza resa in primo grado accogliere le conclusioni di cui all'atto introduttivo di primo grado e, se ritenuta necessaria, ammettere CTU medico legale sulla persona dell'appellante. b. riconoscere e dichiarare che in data 04.06.2018 alle ore 8:30 circa – in Località Trebisacce (CS) – Via Nazionale SS 106 (direzione di marcia Sibari) – viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'autovettura di sua proprietà, tg. Parte_1 CW730RW, condotta nell'occasione da , assicurata per la R.C.A. Controparte_2 con la compagnia , nr. di polizza 000980 107277323 in Controparte_1 corso di validità; c. riconoscere e dichiarare che nelle emarginate circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura sulla quale viaggiava , rimaneva coinvolta in un Parte_1 grave incidente stradale causato dalla condotta di guida del sig. il quale, nel CP_2 percorrere la SS 106 a velocità non commisurata alle condizioni di traffico e della strada, frenava bruscamente ed improvvisamente per evitare di investire un cane che R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 7 di 11
attraversava la strada, tant'è che grazie alla manovra di arresto effettuata dal il cane veniva ferito solo ad una zampa;
CP_2 d. riconoscere e dichiarare che a seguito della manovra di arresto del veicolo, la sig.ra che indossava regolarmente la cintura di sicurezza, subiva uno Parte_1 strattonamento violento tant'è che accusava diversi dolori fisici, tanto da dover essere trasportata inizialmente al PS di Trebisacce e successivamente al P.S. Di Castrovillari ove le veniva diagnosticata: ““la frattura della IV e V costola Dx, cervicalgia post”” con prognosi di gg. 30 e a seguito di prolungamento della convalescenza e visite specialistiche veniva dichiarata guarita con postumi con necessità di intervento chirurgico alla spalla dx, come da Certificato Medico del 05.09.2018 redatto dal dr. ; Persona_1 e. riconoscere e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da addebitare alla improvvisa e violenta frenata attuata dal conducente dell'autovettura con a bordo l'odierna attrice, tg. CW730RW (autovettura di proprietà dell'istante condotta nell'occasione dal proprio coniuge sig. ), per evitare di investire un Controparte_2 cane randagio che attraversava la sede stradale;
f. condannare la convenuta, in favore della parte appellante e per le causali dedotte in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patiti (danno biologico, I.T.T., I.T.P., danno morale, danno alla salute, danno esistenziale, spese mediche) per un importo compreso nella misura di € 5.000,00 di cui € 1.030,00 per spese mediche ovvero a mezzo di espletanda C.T.U. medico – legale, e/o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria maturandi dalla domanda sino al soddisfo;
g. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 24.05.2021 si è costituita in giudizio parte appellata deducendo che: Controparte_1
- Le deduzioni e le richieste dell'appellante sono infondate.
- Il giudice di primo grado ha correttamente interpretato e applicato l'art. 141 C.d.A. in base al quale la domanda dell'appellante doveva necessariamente essere rigettata.
- La causa dell'incidente è stato l'improvviso e imprevedibile attraversamento di un cane che ha creato intralcio alla circolazione del veicolo su cui viaggiava l'appellante.
- Tutti i testi hanno confermato tale circostanza escludendo che vi sia stato il coinvolgimento di altri veicoli.
- L'azione diretta disciplinata dall'art. 141 C.d.A. è esclusa qualora ricorra caso fortuito. L'improvviso e imprevedibile attraversamento di un cane rappresenta senza ombra di dubbio un caso fortuito.
- L'art. 141, co. 1, del D. Lgs. n. 209/2005, inoltre, prevede che il sinistro che ha dato origine alle lesioni riportate dal trasportato debba coinvolgere almeno due veicoli, ma nel caso di specie non vi è stato coinvolgimento di altri veicoli.
- Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'istruttoria espletata in primo grado non ha escluso l'esistenza del caso fortuito ma l'ha confermato, né è riuscita a confutare le registrazioni della c.d. scatola nera presente sul veicolo dell'attrice.
- dal dispositivo Black Box, esaminato dal perito della Controparte_4 Persona_3
, è emerso “che la vettura assicurata non raggiungeva MAI il luogo dell'evento nella
[...] mattinata del 4 giugno 2018, fermo restando che i coinvolti indicano come ore dell'evento le 08:30 circa. Veniva anche analizzato il resto del tracciato giornaliero della vettura, constatando che la stessa raggiungeva il luogo del sinistro soltanto fra le ore 16:56:53 e le 16:59:48 circa, ad una velocità che da 30 KM/h passa a 68 KM/h. È evidente che, a parte l'orario che non corrisponde affatto a quanto descritto dai coinvolti, anche l'esame della velocità del veicolo esclude qualsiasi tipo di frenata e anche solo di leggera decelerazione ma, al contrario, il veicolo addirittura raddoppia la sua velocità!”. R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 8 di 11
- L'attrice non può contestare le risultanze della c.d. scatola nera mettendo in dubbio le competenze del perito assicurativo o tentando di ribaltare l'onere della prova in danno alla convenuta, in quanto l'art. 145 bis C.d.A. conferisce piena dignità legale alla scatola nera auto spiegando che “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
- Il giudice è infatti obbligato a prendere per buoni i report della scatola nera assumendo come provati i fatti che l'apparecchio attesta.
- La prova contraria, invece, il cui onere incombe sulla parte contro cui vengono utilizzate le risultanze della scatola nera, consiste nella dimostrazione che al momento del sinistro il dispositivo fosse malfunzionante o che sia stato in seguito manomesso. La prova contraria non può consistere nella prova testimoniale, dovendosi provare che al momento del sinistro la scatola nera non funzionava o che era stata manomessa, anche a mezzo di apposita CTU. In seguito a detta prova il danneggiato potrà provare il fatto storico da esso allegato.
- Nel caso di specie l'appellante non ha confutato le risultanze della scatola nera, né le dichiarazioni rese dall'investigatore della che Controparte_1 sono state confermate e asseverate con testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado.
- Tra i testimoni di parte attrice, inoltre, c'è conducente del veicolo ed ex coniuge CP_2 dell'appellante, che a dire dell'appellante sarebbe esclusivo responsabile del sinistro. L'evidente interesse nella causa escludeva la sua attendibilità ex art. 246 c.p.c.
- L'ulteriore teste è nuora dell'attrice. Tes_4
- Giustamente il giudice di pace ha quindi rigettato la domanda proposta escludendo l'obbligo risarcitorio della convenuta per inesistenza dei presupposti di cui all'art. 141 C.d.A.
- Non potendo infatti trovare applicazione l'art. 141 C.d.A. nel caso di specie, al risarcimento del danno era infatti tenuto colui che ha provocato il danno.
- Per mero tuziorismo difensivo si chiede il rigetto dell'appello anche nella parte in cui l'attrice, in ordine al quantum debeatur, insiste nella richiesta di € 5.000,00 ovvero nell'ammissione di CTU medico-legale per l'accertamento di diversa somma.
- Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile l'azione esperita dall'attrice non ravvisandosi un'ipotesi di risarcimento diretto;
non avrebbe avuto motivo, pertanto, di entrare nel merito della domanda risarcitoria, né di esaminare le richieste istruttorie.
- In primo grado l'attrice ha chiesto un risarcimento danni senza allegare una perizia medica, basandosi sulla certificazione del medico curante, che dichiara soltanto che sarebbero residuati postumi permanenti per il cui accertamento e la cui valutazione l'attrice richiedeva al giudice l'ammissione di una CTU medico legale.
- Dalla documentazione medica allegata dall'attrice nel giudizio di I grado è emerso chiaramente che le lesioni che avrebbe riportato a causa dell'incidente, sono consistite in semplice “trauma contusivo emitorace Dx e SX e mano SX”, per come accertato il giorno del presunto incidente dai medici del Pronto Soccorso di Trebisacce, a seguito di esame strumentale Rx mano sx, Rx coste monolaterale dx ed Rx coste monolaterale sx e per come emerso dalla visita Ortopedica eseguita, sempre il 4.06.2018, dai medici del Pronto Soccorso di Rossano.
- Da detti esami non è emersa alcuna frattura, per cui la frattura alla IV e alla V costola dx, diagnosticata in data 07.06.2018 dai medici del Pronto Soccorso di Castrovillari non è conseguenza del presunto incidente del 04.06.2018.
- Ci si oppone dunque alla richiesta di CTU medico legale.
- Si impugna e contesta, altresì, quanto dedotto e richiesto da controparte in merito alla disciplina delle spese del giudizio di primo grado, evidenziando come la compensazione applicata dal primo Giudice sia stata favorevole per l'attrice, risultata soccombente nel precedente giudizio. R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 9 di 11
Ciò posto, , ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_1 a. Rigettare l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 192/2020 del Giudice di Pace di Trebisacce. b. Rigettare la richiesta di ammissione di CTU medico legale. c. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio. All'esito delle ricerche disposte da questo giudice, con attestazione del 22.10.2022, la Cancelleria degli Uffici del Giudice di Pace di Trebisacce ha attestato il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, sicché, con ordinanza del 14.03.2023, ne è stata disposta la ricostruzione mediante, onerando le parti del deposito di copia della relativa documentazione in loro possesso.
Successivamente, in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 17.02.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione depositate telematicamente e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il giudizio di appello. 3.1. Si premette, poi, che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 3.2. Sotto altro profilo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016). 3.3. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016).
4. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale dalla difesa della parte appellante. Tali allegazioni e produzioni documentali non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 10 di 11
non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016 e Cass. Civ. Sent. n. 22970 del 2004). Peraltro, è opportuno rammentare che nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario esclusivamente il proprietario del veicolo (v. Cass. Civ. n. 19513 del 2024). Del resto, nel sistema della responsabilità civile e delle azioni dirette nei confronti delle compagnie assicurative, il litisconsorte necessario è sempre il responsabile civile e non già il conducente (v. Cass. Civ. n. 25421 del 2014).
5. Nel merito. Infondatezza dell'appello. L'appello è totalmente infondato e deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata. Come precisamente sostenuto dal giudice di prime cure, non vi è dubbio che l'azione esperita da e ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 141 Cod.Ass. possa essere Parte_1 esperita esclusivamente laddove vi sia il coinvolgimento di almeno due veicoli. L'interpretazione corretta del giudice di prime cure, infatti, ha trovato l'autorevole avallo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha avuto modo di precisare che “l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli. E ciò alla luce di una interpretazione dell'art. 141 che - come prescritto dall'art. 12 preleggi - deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale - a sua volta - a "illuminarlo" e a definirne la portata), nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell'articolo e che colga la logica interna e l'interdipendenza fra le sue disposizioni” (v. Cass. Civ. S.U. n. 35318 del 2022). Ne discende la corretta statuizione del giudice di prime cure, dal momento che, dalle stesse deduzioni della parte attrice in primo grado, emerge pacificamente che ad essere coinvolto nel sinistro è il solo veicolo (di proprietà della , peraltro) sul quale l'odierna appellante viaggiava. Pt_1 Del resto, sempre ripercorrendo le parole della Suprema Corte, “deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore”.
6. Il regime delle spese. L'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite, dopo la notifica dell'atto di citazione in appello, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c..
7. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). R.G. n. 2178 del 2020 - Pag. 11 di 11
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo. Infatti, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall' art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (v. Cass. Civ. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1 integralmente la sentenza gravata;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
C. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo – se dovuto - a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 6 ottobre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia