Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione la variazione accertata dall'ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
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27 febbraio 1988
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