Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conIGlio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MONICA Parte_2 C.F._2
TOMEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina
Bonaparte n. 13, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) i coniugi rinunciano sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e, quindi, pur continuando a Per_1 vivere con la madre nella casa familiare, non ha più diritto alla corresponsione del mantenimento ordinario e straordinario da parte del IG. come stabilito in sede di separazione;
Pt_2
4) il IG. nel tempo, non ha provveduto al pagamento ed al rimborso integrale di spese Pt_2 sostenute dalla IG.ra per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio e per la Parte_1
1
5) al momento della comparizione dei coniugi davanti al Tribunale, in composizione collegiale, il Sig.
trasferirà i propri diritti pari ad 1/2 della piena proprietà dell'immobile sito in Parte_2
Viareggio (LU), via Quartiere Vincenzo Paolo Malfatti n. 8, costituente l'abitazione familiare, e del posto auto scoperto alla IG.ra , che diventerà, quindi, unica proprietaria Parte_1 dell'immobile e del posto auto;
i ricorrenti precisano che detto accordo patrimoniale a beneficio della IG.ra è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi Parte_1 coniugale.
Ai fini del suddetto TRASFERIMENTO IMMOBILIARE, l'immobile viene qui di seguito descritto ed individuato, come da relazione tecnica che si allega (doc. 3):
i diritti di un mezzo della piena proprietà di appartamento per civile abitazione, posto in Comune di
Viareggio (LU), Quartiere Vincenzo Paolo Malfatti, 8, facente parte di un più ampio complesso condominiale denominato “Le Mimose”, composto da cinque fabbricati elevati su più piani e denominati con le lettere A-B-C-D ed E, più precisamente appartamento denominato con la lettera
“B” posto al piano secondo della scala A, distinto con il numero interno 8, internamente composto da: soggiorno, cucina, disimpegno, camera, cameretta, stanza armadi, due bagni, oltre a n. 2 balconi esterni, il primo posto sul lato ovest accessibile dal soggiorno e dalla cucina e l'altro posto sul lato est, accessibile dalle camere e dalla stanza armadi. Completa la proprietà in oggetto area in proprietà esclusiva ad uso parcheggio auto scoperto al piano terra. La proprietà immobiliare in oggetto potrebbe essere gravata da servitù derivante dalla costruzione del buon padre di famiglia e dalle servitù che possono derivare al bene da far parte di fabbricato facente parte di un complesso condominiale. Vi si accede all'appartamento in oggetto mediante viabilità carraia e pedonale a comune, vano scale con ascensore a comune e precisamente quello posto nel blocco B scala A. Quanto al posto auto scoperto di proprietà si accede mediante viabilità carraia e pedonale a comune. Fanno parte, inoltre, della suddetta unità immobiliare, la quota proporzionale di comproprietà su tutte le parti ed i servizi del fabbricato, che ai sensi degli artt. 1117 e ss. c.c., sono di ragione condominiale e nello specifico sono, altresì, ragione condominiale tutti i beni ed i servizi stabiliti dal regolamento di condominio e quanto riportato nell'elaborato planimetrico catastale ed elenco subalterni allegato alla denuncia di nuova costruzione.
L'appartamento è confinante: lato nord con la particella 4278 subalterno 19 intestata a CP_1
e , lato sud in parte con la particella 4278 subalterno 8 intestata a
[...] Persona_2 CP_2
e ed in parte vano scala condominiale distinto con la particella 4278
[...] Parte_3 subalterno 13, lati est ed ovest affaccio sulla particella 4278 subalterno 1 intestato a , Persona_3 salvo se altri come meglio di fatto.
Il posto auto scoperto è confinante con: lato nord con la particella 4278 subalterno 96 intestata a
, lato sud con la particella 4278 subalterno 94 intestata a , lato est Persona_4 Persona_5 con la particella 4278 subalterno 87 bene comune non censibile, salvo se altri come meglio di fatto.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE: L'immobile in oggetto è censito all'Agenzia del Territorio di
Lucca, al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio (LU) nel foglio 15, particella 4278 subalterno
7, categoria A/3, classe 6, vani 6, superficie catastale 107 mq, rendita catastale € 897,09. Quanto al posto auto scoperto sito al piano terra risulta censito al vigente Catasto Fabbricati del Comune di
Viareggio al giusto conto nel foglio 15, particella 4278 subalterno 95, categoria C/6, classe 1, consistenza 11 mq, superficie catastale totale 11 mq, rendita catastale euro 29,54. Le parti comuni
2 sono contraddistinte con la particella 4278, 1634, 4272 e 4297.
L'immobile in parola è in classe energetica E. CONFORMITA' CATASTALE: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis legge 27 febbraio
1985 n. 52 e sue modifiche ed integrazioni, i dati catastali relativi alle unità in oggetto, come sopra riportati, e la planimetria catastale depositata in Catasto sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
CONFORMITA' URBANISTICA: Ai fini delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, facendo riferimento alle planimetrie di stato finale allegate all'ultima variante, Concessione
Edilizia n. 356 rilasciata dal Comune di Viareggio in data 26.10.1998, sono state riscontrate alcune differenze consistenti in lievi modifiche prospettiche lievi modifiche interne alle tramezzature, alle porte interne e alle finiture rappresentate negli elaborati grafici tali da non poter considerare la proprietà in oggetto pienamente conforme. Tuttavia, le differenze riscontrate, non risultano in totale difformità dal titolo edilizio relativo alla costruzione, in quanto non configurano variazioni essenziali come definite ai sensi dell'articolo 32 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 197 comma 1 lettera b) della Legge Regionale Toscana n.65/2014, con testo aggiornato al 3 dicembre 2021, stante l'incremento di volumetria complessiva con aumento della superficie calpestabile di tutto l'immobile, superfetazioni incluse, inferiore all'8%. Pertanto, la proprietà in oggetto non essendo stata realizzata in assenza di titolo abilitativo, “in totale difformità” rispetto allo stesso o con “variazioni essenziali” di cui al primo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 380 del 2001 e di cui all'art. 197 della Legge Regione
Toscana n. 65 del 2014 con testo aggiornato al 3 dicembre 2021), si ritiene che la stessa sia commerciabile anche tenuto conto della sentenza Cass. civ. SS.UU. 22 marzo 2019, n. 8230.
Il suddescritto immobile non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori.
Per quanto riguarda gli impianti dell'appartamento in oggetto, questi sono funzionanti e conformi alle normative dell'epoca della loro realizzazione. In riferimento all'attestazione di agibilità del fabbricato “B” e dell'unità immobiliare di civile abitazione posta al secondo piano che ne fa parte, nell'atto di acquisto dei IG.ri Persona_6
redatto in data 21 Gennaio 2000 ai rogiti del Notaio del 21 Gennaio 2000 Rep. n. 232.139
[...]
Raccolta n. 31.397, Registrato a Viareggio in data 8 Febbraio 2000 al numero 377, trascritto a Lucca in data 11 Febbraio 2000 al numero di formalità è riportato quanto segue: “La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce di aver richiesto al Comune di Viareggio il rilascio dell'attestazione di abitabilità del fabbricato “B” con domanda presentata presso il competente ufficio del comune di Viareggio in data 5 Gennaio 1999 con il numero 287 di protocollo con la documentazione prevista dalla Legge ed essendo scaduti i termini senza alcuna opposizione da parte delle competenti autorità, l'attestazione s'intende accertata”. Consultando gli archivi dell'ufficio edilizia del comune di Viareggio e i fascicoli relativi ai titoli edilizi sopra citati per la costruzione dell'intero complesso non è stata reperita la documentazione relativa alla richiesta di attestazione di abitabilità presentata presso il comune di Viareggio in data 5 Gennaio 1999 con numero di protocollo
287. L'unità immobiliare di civile abitazione in oggetto essendo immune da deficienze igienico- sanitarie tali da renderlo inidoneo alla destinazione di immobile ad uso civile abitazione, è da considerarsi idoneo ad essere utilizzato di fatto per l'uso abitativo come fino ad oggi è.
PROVENIENZA: La proprietà in oggetto risulta al conto dei IG.ri e Parte_2 Parte_1
per la quota di proprietà di ½ ciascuno pervenuta agli stessi mediante atto di compravendita
[...] ai rogiti del Notaio del 21 Gennaio 2000 Rep. n. 232.139 Raccolta n. 31.397, Persona_7
Registrato a Viareggio in data 8 Febbraio 2000 al numero 377, trascritto a Lucca in data 11 Febbraio
3 2000 al numero di formalità.
Il sovra descritto immobile compreso il posto auto viene ceduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trova, con ogni accessorio e pertinenza, servitù attive e passive, con gli impianti nello stato in cui si trovano, conosciuto dalla parte acquirente, libero da persone, cose ed animali, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi in genere e fiscali in particolare per imposte dirette e indirette, vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), diritti di terzi, anche per prelazione, e passività di qualunque natura, ad eccezione dei vincoli consortili, urbanistici, paesistici e di Piano regolatore;
degli oneri, limitazioni e servitù passive, apparenti e non apparenti, derivanti dalla tipologia costruttiva del complesso immobiliare di cui fa parte la consistenza immobiliare in contratto.
Dichiarazione degli intestatari di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto:
La parte cedente dichiara che, ex art.19 D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, i sopra menzionati dati catastali ed il riferimento alle planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto e la parte cessionaria conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario.
La parte cedente dichiara altresì ai sensi del d.l.gs. 192 del 2005 e successive modificazioni, che l'immobile oggetto di cessione è in classe energetica E, come da Attestato di prestazione energetica redatto in data 11.01.2025 ad opera del cod. Id. 0000841634, Parte_4 che si allega (doc. 4).
I coniugi, in relazione al trasferimento immobiliare effettuato in sede di scioglimento del matrimonio, chiedono che sia applicata l'esenzione dall'imposta di bollo, di trascrizione, di registro e di ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della Legge 06/03/1987 n. 74 e come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 21.06.2012 n° 27, secondo la quale l'esenzione fiscale prevista dall'articolo
19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei coniugi disposte in accordi di separazione e di divorzio.
Prezzo: Il prezzo di vendita è pari ad € 28.000,00 e verrà pagato tramite n. 5 assegni circolari a favore del IG. (n. 4 assegni dell'importo di € 6.000,00 e n. 1 assegno dell'importo di € 4.000,00) Pt_2 entro la data di udienza per la comparizione delle parti dinanzi il Tribunale di Lucca.
Regolato in tal modo l'intero prezzo della vendita parte venditrice rinuncia espressamente ad ogni diritto di ipoteca legale per la stessa nascente, esonerando espressamente il conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
Solo in subordine chiedono che il presente accordo venga classificato come obbligo contrattuale di fare, impegnandosi la parte cedente a trasfondere i contenuti del presente atto in apposito atto notarile di compravendita ai patti ed alle condizioni ivi trascritte da stipularsi entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, con spese a carico della IG.ra
Parte_1
6) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico, anche riguardo al figlio ed all'immobile, con il trasferimento immobiliare suindicato. La IG.ra dichiara, pertanto, di Parte_1 non avere più niente da pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione dal IG. e di farsi carico di Pt_2 ogni spesa relativa alla quota d'immobile trasferita».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 18/2/1998, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
27/2/1999), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di
4 ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Viareggio (LU) in data 18/2/1998, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 5, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 1998;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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