Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/2/2025 da
C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato BARBARA Parte_1 C.F._1
GHEZZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Romana n.
1740/B, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANO Parte_2 C.F._2
SANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via dei Pubblici
Macelli n. 42, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati liberi di fissare ciascuno la propria residenza ove riterranno opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza nell'interesse del figlio minore entro 15 gg dalla domanda di trasferimento;
in particolare il SI si Parte_2 impegna a togliere la propria residenza dalla casa familiare entro 30 gg dalla pronuncia della sentenza di separazione.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. In ordine alle frequentazioni tra il minore e il padre (genitore non convivente) le parti stabiliscono il seguente calendario di massima: il figlio trascorrerà con i genitori i weekend (sabato e domenica)
1
Nella settimana in cui il ragazzo trascorrerà il weekend con il padre quest'ultimo potrà incontrarlo anche in un pomeriggio infrasettimanale secondo accordi da definire tra i genitori in base agli impegni di studio e sport del ragazzo.
Nella settimana dove il ragazzo passerà il sabato e la domenica con la madre, il padre vedrà il figlio nei pomeriggi del martedì e del giovedì dall'uscita della scuola fino alle 16:30 compatibilmente con le esigenze del figlio e gli orari di lavoro del padre;
il padre accompagnerà il figlio agli allenamenti sportivi pomeridiani ove gli stessi inizino entro le 16:30 e la madre lo tornerà a riprendere alla fine degli stessi. Previo accordo tra i genitori (da raggiungere attraverso scambio di messaggistica istantanea) si potranno apportare piccole variazioni al calendario settimanale delle frequentazioni, sia per motivi di lavoro o personali dei genitori, sia per indisposizione o impegni del figlio, ma ad eccezione delle variazioni concordate, che dovranno comunque essere sporadiche, in linea di massima i genitori dovranno attenersi al calendario stabilito. Quando il figlio sarà ammalato trascorrerà l'intera convalescenza presso la casa della madre, con possibilità del padre di chiedere alla madre di fargli visita, e/o di recuperare in seguito i giorni perduti previo accordo tra le parti. Il genitore accudente dovrà sempre informare l'altro delle condizioni di salute del figlio ed entrambi dovranno attuare le terapie mediche prescritte, concordando eventuali visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici, ove necessari per indicazione medica ricevuta dal pediatra o successivamente dal medico di base. In ordine alle festività principali Natale, Capodanno, Pasqua,
, varrà in generale il criterio dell'alternanza annuale, salvi diversi accordi tra i genitori Per_2 da raggiungersi di anno in anno, con congruo anticipo;
si prevede che nel corso delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali sia comunque rispettato il calendario ordinario delle frequentazioni, salvi diversi accordi dei genitori, compatibilmente con le alternate festività. Per quanto riguarda il periodo estivo extra-scolastico i genitori prevedono che il figlio frequenti campi estivi e per il resto si segua la consueta alternanza delle frequentazioni, salvo modifiche da apportare di comune accordo;
nel periodo estivo ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé il figlio almeno sette giorni anche non consecutivi, per svolgere con lui un breve periodo di vacanza se lo vorranno, il tutto da comunicarsi reciprocamente quanto alle date da ciascuno di loro individuate, entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Attualmente la madre SI.ra ha revocato il proprio consenso al rilascio del passaporto in Pt_1 favore del figlio , passaporto che è stato pertanto ritirato anche con assenso dell'altro Per_1 genitore (doc 7 – documenti blocco passaporto figlio). Le parti concordano che la riattivazione e /o il rinnovo del passaporto di resti condizionata all'assenso congiunto di entrambi i genitori. Per_1
4) La SI.ra nulla oppone invece al rinnovo del passaporto del marito SI. Pt_1 Parte_2 senza consenso ad inserire il nome del figlio minore sul passaporto del padre.
5) In ordine alle frequentazioni dei minori con eventuali nuovi compagni dei genitori le parti concordano che a seguito della prima presentazione vi siano esclusivamente incontri sporadici per almeno sei mesi, e concordano che in ogni caso dette frequentazioni col minore debbano essere improntate al criterio della progressiva gradualità.
2 6) La casa coniugale posta in Monte San Quirico Via della Chiesa IX n. 415 di proprietà dei familiari della SI.ra e da questa goduta in comodato gratuito, verrà assegnata alla SI.ra Pt_1 Pt_1 che potrà continuare a viverci unitamente al figlio minore e lì madre e figlio manterranno la residenza anagrafica.
7) Il SI. trasferirà altrove la propria residenza anagrafica entro 30 giorni Parte_2 dall'omologazione con sentenza del presente accordo.
8) Il SI. dichiara di nulla avere a che pretendere in ordine a spese effettuate in costanza Parte_2 di matrimonio all'interno dell'abitazione coniugale di proprietà dei familiari della e di non Pt_1 vantare pretesa alcuna in ordine ai beni mobili che arredano la casa familiare che vengono assegnati in via esclusiva alla SI.ra la quale potrà goderne unitamente al figlio e disporne a suo Pt_1 piacimento.
9) In ordine al mantenimento ordinario del figlio minore, in ragione del collocamento prevalente presso la madre e delle frequentazioni stabilite con il padre, quest'ultimo dovrà corrispondere alla madre un contributo di mantenimento di Euro 300,00= (trecento) mensili per il figlio a Per_1 mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla
SI.ra alle seguenti coordinate postali (IBAN [...]) e tale Pt_1 contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
10) In ordine alle spese straordinarie relative al figlio le parti le sosterranno invece al 50%. Le spese straordinarie saranno quelle previste dal Protocollo previsto dal Tribunale di Lucca firmato in data
7/10/2020, e il rimborso avverrà entro 15 gg dalla consegna della documentazione che attesti la spesa da parte di colui che l'ha anticipata, ovvero ricevuta o fattura riportante il codice fiscale del figlio. Per spese straordinarie si intendono:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN o specialista privato qualificato (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche comprese spese per occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche con o senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e dall'istituto scolastico al luogo di residenza e/o carburante mezzo locomozione utilizzato dai figli;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione in uso ai figli;
3 - Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola;
- Conseguimento patente di guida per l'autoveicolo al compimento dei 18 anni con esame orale da privatista e pratica presso scuola guida nel minimo previsto dalla legge;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni private;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università fuori sede o all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli senza la presenza dei genitori;
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli in regime privastitico oltre i minimi di legge;
- spese per Comunione, IM , Compleanni (pranzo o rinfresco, servizio fotografico, parrucchiere, abbigliamento, regalo madrina/padrino ecc.);
- spese per la prima attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi) già concordati nel ricorso.
11) Le somme spettanti invece per l'assegno unico per il figlio a carico saranno percepite unicamente dalla madre - genitore collocatario e il padre espressamente con la firma del presente atto rinuncia alla quota di propria spettanza e si impegna comunque ove necessario a formalizzare ulteriormente detta rinuncia presso l'INPS.
12) Le spese sostenute per il figlio saranno portate in detrazione al 50% da parte di ciascun genitore nella dichiarazione dei redditi o modello 730 che sarà presentato dai genitori.
13) Con la firma del presente accordo i genitori dichiarano che al momento non vi sono pendenze pregresse dell'uno verso l'altro in ordine alle spese arretrate di mantenimento ordinario e straordinario del figlio . Per_1
14) In ordine ai rapporti economici personali dare - avere le parti stabiliscono che la SI.ra Pt_1 già dimissionaria per quanto riguarda il lavoro dipendente dalla soc. Pizza & Company sas di
[...]
dichiara di rassegnare le dimissioni anche dalla carica di socio accomandante della soc. Parte_2
Pizza & Company sas, e il SI ne prende atto rinunciando al preavviso e dichiara di nulla Parte_2 opporre. La società verrà chiusa o proseguita unicamente dal SI. con assunzione da parte Parte_2 di quest'ultimo di tutti gli obblighi societari, senza alcun coinvolgimento della SI.ra e con Pt_1 manleva integrale della stessa rispetto a tutte le posizioni passive della società - nessuna esclusa -
4 anche precedenti alla data odierna, e precedenti alla cessazione della sua carica societaria, che sarà formalizzata quanto prima, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni dalla omologazione del presente accordo mediante sentenza da parte del Tribunale di Lucca. Tutte le spese necessarie per la formalizzazione dell'uscita del socio accomandante faranno carico al SI. e la pratica Parte_2 dovrà essere completata entro 30 gg dall'omologa della separazione.
15) Il SI. si obbliga al pagamento in favore della SI.ra SI.ra di una somma Parte_2 Pt_1 complessiva di Euro 9.000,00= (Novemila) = a titolo di liquidazione quota societaria e di ogni licenza attualmente in capo alla (a titolo di esempio licenza vendita bevande), e quant'altro Pt_1 inerente la liquidazione della quota parte dei beni che compongono l'azienda, l'avviamento, gli eventuali utili ecc. Per il solo pagamento del TFR invece pari a Euro 947,74= (cfr doc 6) si dà atto del già avvenuto versamento. Per quanto riguarda il restante importo dovuto alla SI.ra Pt_1 pari a Euro 9000,00= il SI. dichiara di aver già messo in vendita la licenza commerciale Parte_2 della pizzeria e si obbliga a corrispondere l'importo dovuto alla SI.ra lla cessione effettiva Pt_1 dell'attività o comunque entro il termine ultimo concordato tra le parti del 31.1.2026. In ogni caso il
SI. si obbliga ad iniziare il versamento dei 9000,00= euro mediante rate anticipate di Parte_2 euro 200,00= (duecento) mensili entro il giorno 30 del mese mediante bonifico sul conto corrente della SI.ra alle seguenti coordinate postali (IBAN [...]) a Pt_1 partire da gennaio 2025. Le parti istituiscono la clausola di decadenza dalla rateizzazione in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive, e pertanto in quel caso il debito maturato per rate impagate diverrà immediatamente esigibile e la parte debitrice sarà costituito in mora anche per la decorrenza degli interessi di mora dalla data del dovuto di ogni singola rata impagata al saldo effettivo. Alla data del 31.1.2026 l'intera somma pattuita diverrà esigibile al netto degli acconti medio tempore versati.
16) La SI.ra dichiara che subordinatamente al puntuale versamento dell'importo come Pt_1 concordato al punto 15) la stessa non avrà null'altro a che richiedere al SI. nemmeno a Parte_2 titolo di contributo personale al mantenimento periodico o una tantum.
17) Il SI si dichiara economicamente indipendente e non avanza pretesa economica alcuna Parte_2 nei confronti della SI.ra anche in relazione ai loro rapporti societari e per qualunque altra Pt_1 causale.
18) Le parti si impegnano a provvedere alla chiusura del conto corrente cointestato ancora in essere presso Unicredit Filiale di Sant'Anna - Lucca (c/c n 0000041305109) impegnandosi tra di loro a riconoscere il saldo attivo dello stesso a favore della SI.ra ve contenesse al momento della Pt_1 chiusura somme di spettanza della medesima.
19) Ogni diversa questione ad oggi non affrontata sarà disciplinata dalle parti in via pattizia in separata sede, o in difetto sarà risolta secondo le previsioni di legge.
20) L'accordo raggiunto entrerà in vigore e dovrà essere attuato tra le parti già a partire dal corrente mese di gennaio 2025.
21) Le spese per la redazione del presente ricorso congiunto saranno interamente compensate tra le parti, tenendo presente che la SI.ra è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. Pt_1
22) Si chiede al Tribunale di voler provvedere alla trasmissione della sentenza di separazione all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca per ogni opportuna trascrizione e annotazione.
23) Entrambe le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di cui all'art 473 bis n 51 di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte».
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Il Cairo (EGITTO) il 14/11/2005, dal quale è nato il figlio (nato Per_1
l'1/11/2013), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Il Cairo (EGITTO) in data 14/11/2005, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 1, Parte 2,
Serie C, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
6