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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 953 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Acri n. 88, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pitaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Ciudad Habana (Cuba) il 26 marzo 1982 e residente in [...].
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “pronunciare la separazione dalla sig.ra Controparte_1
[...]
condannare la sig.ra alla refusione delle spese Controparte_1
e degli onorari di lite”.
RGAC n. 953/2024 - Pagina 1 di 4 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 27 febbraio 2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in Torre di Controparte_1
UG (CZ) il 24 agosto 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati due figli - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi deducendo l'irreversibile deterioramento della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Esponeva, in particolare, che la resistente aveva abbandonato improvvisamente il tetto coniugale e si era trasferita in Campania da circa dieci anni, sicché i coniugi vivevano da pari tempo separati.
Evidenziava, altresì, di percepire una pensione pari ad euro 324,00, con la quale provvedeva al proprio mantenimento e a quello della figlia e di abitare in un alloggio popolare, ex Aterp, condotto in locazione e di cui produceva relativo contratto.
Fatte tali premesse, rassegnava le conclusioni sopra riportate. Parte_1
1.2. All'udienza del 19 giugno 2024 il difensore del ricorrente rappresentava l'impossibilità a comparire del proprio assistito per problemi di salute. Nessuno compariva, invece, per la resistente, non costituitasi in giudizio.
La causa veniva, pertanto, differita all'udienza del 18 settembre 2024 che, su richiesta di parte ricorrente, era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza predetta, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento
- con ordinanza del 22 settembre 2024 - preso atto della mancata comparizione e costituzione del coniuge convenuto e rilevato che il ricorrente confermava di non volersi riconciliare, autorizzava i coniugi a vivere separati e, stante la mancanza di provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere, differiva la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza dell'11 dicembre 2024, disponendo al contempo la celebrazione in modalità cartolare.
All'esito, con provvedimento dell'11 gennaio 2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
RGAC n. 953/2024 - Pagina 2 di 4 2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della resistente, Controparte_1
, atteso che – nonostante la regolarità della notifica – non ha inteso
[...]
costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che tra i coniugi
è intervenuta da oltre dieci anni una crisi coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituire quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti dalle quali è possibile evincere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, di conseguenza, l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza, tant'è che gli stessi vivono separatamente da circa dieci anni.
Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151
c.c., deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
4. Atteso che dall'unione matrimoniale non sono nati figli e che il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, il Tribunale rileva che nessun'altra statuizione deve essere assunta.
5. Considerata la natura della causa e gli interessi coinvolti, nonché la condotta della resistente che non costituendosi in giudizio non si è opposta alla domanda, il
Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale dei coniugi promossa da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
RGAC n. 953/2024 - Pagina 3 di 4
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi, – nato a [...] Parte_1
UG (CZ) il 20 ottobre 1969 - e - nata a Controparte_1
Ciudad Habana (Cuba) il 26 marzo 1982 - i quali hanno contratto matrimonio civile in Torre di UG (CZ) il 24 agosto 2004, iscritto nei Registri di stato civile del medesimo Comune, Anno 2004, Parte I, Serie - , Atto n. 1;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre di UG (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
3 marzo 2025.
Il Giudice rel./est.
dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 953/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 953 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Acri n. 88, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pitaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Ciudad Habana (Cuba) il 26 marzo 1982 e residente in [...].
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “pronunciare la separazione dalla sig.ra Controparte_1
[...]
condannare la sig.ra alla refusione delle spese Controparte_1
e degli onorari di lite”.
RGAC n. 953/2024 - Pagina 1 di 4 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 27 febbraio 2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in Torre di Controparte_1
UG (CZ) il 24 agosto 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati due figli - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi deducendo l'irreversibile deterioramento della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Esponeva, in particolare, che la resistente aveva abbandonato improvvisamente il tetto coniugale e si era trasferita in Campania da circa dieci anni, sicché i coniugi vivevano da pari tempo separati.
Evidenziava, altresì, di percepire una pensione pari ad euro 324,00, con la quale provvedeva al proprio mantenimento e a quello della figlia e di abitare in un alloggio popolare, ex Aterp, condotto in locazione e di cui produceva relativo contratto.
Fatte tali premesse, rassegnava le conclusioni sopra riportate. Parte_1
1.2. All'udienza del 19 giugno 2024 il difensore del ricorrente rappresentava l'impossibilità a comparire del proprio assistito per problemi di salute. Nessuno compariva, invece, per la resistente, non costituitasi in giudizio.
La causa veniva, pertanto, differita all'udienza del 18 settembre 2024 che, su richiesta di parte ricorrente, era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza predetta, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento
- con ordinanza del 22 settembre 2024 - preso atto della mancata comparizione e costituzione del coniuge convenuto e rilevato che il ricorrente confermava di non volersi riconciliare, autorizzava i coniugi a vivere separati e, stante la mancanza di provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere, differiva la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza dell'11 dicembre 2024, disponendo al contempo la celebrazione in modalità cartolare.
All'esito, con provvedimento dell'11 gennaio 2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
RGAC n. 953/2024 - Pagina 2 di 4 2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della resistente, Controparte_1
, atteso che – nonostante la regolarità della notifica – non ha inteso
[...]
costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che tra i coniugi
è intervenuta da oltre dieci anni una crisi coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituire quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti dalle quali è possibile evincere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, di conseguenza, l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza, tant'è che gli stessi vivono separatamente da circa dieci anni.
Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151
c.c., deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
4. Atteso che dall'unione matrimoniale non sono nati figli e che il ricorrente non ha avanzato alcuna domanda volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, il Tribunale rileva che nessun'altra statuizione deve essere assunta.
5. Considerata la natura della causa e gli interessi coinvolti, nonché la condotta della resistente che non costituendosi in giudizio non si è opposta alla domanda, il
Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale dei coniugi promossa da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
RGAC n. 953/2024 - Pagina 3 di 4
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi, – nato a [...] Parte_1
UG (CZ) il 20 ottobre 1969 - e - nata a Controparte_1
Ciudad Habana (Cuba) il 26 marzo 1982 - i quali hanno contratto matrimonio civile in Torre di UG (CZ) il 24 agosto 2004, iscritto nei Registri di stato civile del medesimo Comune, Anno 2004, Parte I, Serie - , Atto n. 1;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre di UG (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
3 marzo 2025.
Il Giudice rel./est.
dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 953/2024 - Pagina 4 di 4