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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/12/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6436 2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. ed est.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025 da:
Parte_1
Con l'Avv. GOBBATO MARCO
c.f. C.F._1
e
Parte_2
Con l'Avv. GOBBATO MARCO
c.f. C.F._2
FATTO E DIRITTO Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e i figli , nato a [...] il [...] e nato a Per_1 Per_2
Montebelluna il 23/07/2018 dalla relazione more uxorio intrattenuta dalle parti e ormai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori Persona_3
nato a [...] il [...] e nato a
[...] Persona_4
Montebelluna il 23/07/2018, con collocamento prevalente presso la madre,
nell'abitazione di quest'ultima in via Feltrina Sud n. 35 interno 2 a Montebelluna, dove già attualmente vivono, ivi fissandosi la loro residenza e domicilio;
2) la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a vivere nel reciproco rispetto e a collaborare tra loro al fine di tutelare gli interessi morali e materiali dei figli, assumendo congiuntamente tutte le decisioni di maggiore importanza per questi, tenendo conto delle loro capacità e aspirazioni nonché delle loro inclinazioni naturali;
3) il padre potrà vedere e/o sentire i figli ogni qual volta lo desideri - previo congruo preavviso - compatibilmente con le esigenze dei minori, salvo in ogni caso quanto disposto ai punti successivi;
B) SUL DIRITTO DI VISITA
4) si dà atto che il padre terrà con sé i figli, nella propria abitazione di via Feratine n.
15 a Montebelluna, nella quale risulta già allestita una cameretta ad uso esclusivo dei bambini, nei pomeriggi di martedì e giovedì di ciascuna settimana - con pernottamento presso il padre - dalle ore 16.00 sino alle ore 8.00 del giorno successivo (rispettivamente mercoledì - venerdì), allorquando il padre porterà i bambini a scuola;
5) si dà atto che i genitori concordano che i minori trascorreranno alternativamente un weekend con la madre e quello successivo con il padre;
il padre, per il proprio turno, potrà tenere con sé e dalle ore 14.00 del sabato sino alle Per_1 Per_2
ore 20.00 della domenica successiva, quando provvederà a riaffidarli alla madre presso l'abitazione di quest'ultima;
6) si dà atto che il padre trascorrerà con e almeno quindici giorni Per_1 Per_2
consecutivi durante le vacanze estive (da comunicare preventivamente alla signora entro la fine del mese di maggio di ciascun anno); Parte_2
7) si dà atto che, per quanto concerne le vacanze natalizie, e Per_1 Per_2
trascorreranno con la madre la vigilia ed il giorno di Natale sino alle ore 15.00,
quando verranno affidati al padre che li riconsegnerà alla madre alle ore 20.00 della serata di Santo Stefano;
8) si dà atto che la festività di Capodanno sarà trascorsa da e ad Per_1 Per_2
anni alterni con la madre o con il padre, idem dicasi per quanto riguarda la Pasqua,
la Pasquetta e le altre festività civili infrasettimanali;
9) si dà atto che i ricorrenti si impegnano a riunirsi ogni anno per festeggiare insieme ai figli i compleanni dei medesimi;
10) si dà atto che i nonni, materni e paterni, potranno vedere i minori, trascorrere del tempo con essi e coadiuvare ciascun genitore nella gestione dei figli;
11) si dà atto che sarà comunque facoltà dei genitori di accordarsi di volta in volta in modo diverso rispetto alle condizioni suddette, nel precipuo interesse dei figli,
compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
C) SULLA CONTRIBUZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI MINORI
12) ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli per tutto il tempo in cui saranno presso di sé, provvedendo al cibo, al vestiario, che terrà presso la propria abitazione, e a tutte le necessità dei medesimi;
13) il signor , a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i Parte_1
figli (aventi collocazione prevalente presso la madre) provvederà a versare alla signora - entro il giorno 10 di ogni mese - la somma mensile Parte_2
complessiva di Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio), importo che sarà oggetto ad automatica rivalutazione annuale in base all'indice Istat, senza alcuna necessità di formale richiesta;
14) si dà atto che tutte le spese straordinarie relative ai minori - da intendersi come tali quelle determinate in base al Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia vigente avanti al Tribunale di Treviso - saranno divise al 50% tra i genitori;
il conguaglio dovrà avvenire entro il giorno 30 del mese successivo alla data di spesa;
15) si dà atto che l'Assegno Unico Universale per le famiglie (attualmente interamente goduto dalla signora per un importo pari circa ad Euro Parte_2
115,00 mensili), continuerà ad essere attribuito in via esclusiva a favore della medesima signora;
cui ugualmente spetterà in via esclusiva ogni Parte_2
altro eventuale bonus e/o agevolazione fiscale.
16) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Daniela Ronzani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6436 2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. ed est.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025 da:
Parte_1
Con l'Avv. GOBBATO MARCO
c.f. C.F._1
e
Parte_2
Con l'Avv. GOBBATO MARCO
c.f. C.F._2
FATTO E DIRITTO Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e i figli , nato a [...] il [...] e nato a Per_1 Per_2
Montebelluna il 23/07/2018 dalla relazione more uxorio intrattenuta dalle parti e ormai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori Persona_3
nato a [...] il [...] e nato a
[...] Persona_4
Montebelluna il 23/07/2018, con collocamento prevalente presso la madre,
nell'abitazione di quest'ultima in via Feltrina Sud n. 35 interno 2 a Montebelluna, dove già attualmente vivono, ivi fissandosi la loro residenza e domicilio;
2) la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a vivere nel reciproco rispetto e a collaborare tra loro al fine di tutelare gli interessi morali e materiali dei figli, assumendo congiuntamente tutte le decisioni di maggiore importanza per questi, tenendo conto delle loro capacità e aspirazioni nonché delle loro inclinazioni naturali;
3) il padre potrà vedere e/o sentire i figli ogni qual volta lo desideri - previo congruo preavviso - compatibilmente con le esigenze dei minori, salvo in ogni caso quanto disposto ai punti successivi;
B) SUL DIRITTO DI VISITA
4) si dà atto che il padre terrà con sé i figli, nella propria abitazione di via Feratine n.
15 a Montebelluna, nella quale risulta già allestita una cameretta ad uso esclusivo dei bambini, nei pomeriggi di martedì e giovedì di ciascuna settimana - con pernottamento presso il padre - dalle ore 16.00 sino alle ore 8.00 del giorno successivo (rispettivamente mercoledì - venerdì), allorquando il padre porterà i bambini a scuola;
5) si dà atto che i genitori concordano che i minori trascorreranno alternativamente un weekend con la madre e quello successivo con il padre;
il padre, per il proprio turno, potrà tenere con sé e dalle ore 14.00 del sabato sino alle Per_1 Per_2
ore 20.00 della domenica successiva, quando provvederà a riaffidarli alla madre presso l'abitazione di quest'ultima;
6) si dà atto che il padre trascorrerà con e almeno quindici giorni Per_1 Per_2
consecutivi durante le vacanze estive (da comunicare preventivamente alla signora entro la fine del mese di maggio di ciascun anno); Parte_2
7) si dà atto che, per quanto concerne le vacanze natalizie, e Per_1 Per_2
trascorreranno con la madre la vigilia ed il giorno di Natale sino alle ore 15.00,
quando verranno affidati al padre che li riconsegnerà alla madre alle ore 20.00 della serata di Santo Stefano;
8) si dà atto che la festività di Capodanno sarà trascorsa da e ad Per_1 Per_2
anni alterni con la madre o con il padre, idem dicasi per quanto riguarda la Pasqua,
la Pasquetta e le altre festività civili infrasettimanali;
9) si dà atto che i ricorrenti si impegnano a riunirsi ogni anno per festeggiare insieme ai figli i compleanni dei medesimi;
10) si dà atto che i nonni, materni e paterni, potranno vedere i minori, trascorrere del tempo con essi e coadiuvare ciascun genitore nella gestione dei figli;
11) si dà atto che sarà comunque facoltà dei genitori di accordarsi di volta in volta in modo diverso rispetto alle condizioni suddette, nel precipuo interesse dei figli,
compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
C) SULLA CONTRIBUZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI MINORI
12) ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli per tutto il tempo in cui saranno presso di sé, provvedendo al cibo, al vestiario, che terrà presso la propria abitazione, e a tutte le necessità dei medesimi;
13) il signor , a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i Parte_1
figli (aventi collocazione prevalente presso la madre) provvederà a versare alla signora - entro il giorno 10 di ogni mese - la somma mensile Parte_2
complessiva di Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio), importo che sarà oggetto ad automatica rivalutazione annuale in base all'indice Istat, senza alcuna necessità di formale richiesta;
14) si dà atto che tutte le spese straordinarie relative ai minori - da intendersi come tali quelle determinate in base al Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia vigente avanti al Tribunale di Treviso - saranno divise al 50% tra i genitori;
il conguaglio dovrà avvenire entro il giorno 30 del mese successivo alla data di spesa;
15) si dà atto che l'Assegno Unico Universale per le famiglie (attualmente interamente goduto dalla signora per un importo pari circa ad Euro Parte_2
115,00 mensili), continuerà ad essere attribuito in via esclusiva a favore della medesima signora;
cui ugualmente spetterà in via esclusiva ogni Parte_2
altro eventuale bonus e/o agevolazione fiscale.
16) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Daniela Ronzani