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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE ER, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5173/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente - P.IV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1451/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4647 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina impugnava l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2016, emesso dal Comune di Milazzo, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Comune di Milazzo procedeva alla rettifica dell'originario avviso di accertamento, riducendo in modo significativo la pretesa impositiva e mantenendo ferma la validità del nuovo accertamento rettificato.
All'udienza del 14 febbraio 2023 il Comune dichiarava di avere ritirato in autotutela l'atto originariamente impugnato, circostanza della quale la parte ricorrente prendeva atto.
Successivamente, all'udienza del 23 maggio 2023, entrambe le parti concordemente chiedevano la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come espressamente risultante dal relativo verbale di udienza.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, preso atto della volontà concorde delle parti e del venir meno dell'interesse alla decisione in relazione all'atto originario, dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il Comune di Milazzo, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato cessata la materia del contendere, sostenendo che la rettifica dell'atto non avrebbe comportato il venir meno dell'interesse alla decisione sul residuo accertamento.
Nel corso del giudizio di appello il Comune depositava memoria conclusiva con la quale rappresentava che, in un momento successivo alla proposizione dell'appello, era stato disposto lo sgravio totale dell'avviso di accertamento relativo all'IMU 2016, con conseguente annullamento integrale della pretesa tributaria.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo dato puntuale applicazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
Dai verbali di udienza del giudizio di primo grado emerge che il Comune di Milazzo aveva dichiarato il ritiro in autotutela dell'atto originariamente impugnato.
All'udienza successiva entrambe le parti avevano espressamente e concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere, con riferimento al giudizio avente ad oggetto l'accertamento originario, ferma restando la distinta e autonoma efficacia del nuovo accertamento rettificato.
In presenza di una manifestazione di volontà concorde delle parti, il giudice di primo grado non poteva che prenderne atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto del contendere e, con esso, l'interesse alla pronuncia. Ad ogni modo, anche a voler prescindere da quanto sopra, l'appello risulta oggi privo di interesse per effetto di una sopravvenienza decisiva.
Come dichiarato dallo stesso Comune appellante nell'ultima memoria depositata in giudizio, l'Ente ha disposto lo sgravio totale dell'avviso di accertamento IMU 2016, annullando integralmente la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio.
Tale circostanza determina, in via autonoma e assorbente, il definitivo venir meno di ogni contrasto tra le parti, rendendo inutile e priva di effetti concreti qualsiasi pronuncia sul merito delle originarie censure.
Ne consegue che la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata in primo grado risulta non solo corretta al momento della sua adozione, ma anche pienamente coerente con l'evoluzione successiva della vicenda amministrativa e processuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
La concorde richiesta di cessazione della materia del contendere formulata in primo grado e la sopravvenuta adozione dello sgravio totale giustificano la compensazione integrale delle spese di anche del grado di appello (come correttamente già disposto in primo grado).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal Comune di Milazzo e conferma la sentenza n. 1451/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina.
Compensa tra le parti le spese anche del grado di appello.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
LE OL DO MA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE ER, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5173/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente - P.IV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1451/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4647 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina impugnava l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2016, emesso dal Comune di Milazzo, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili.
Nel corso del giudizio di primo grado, il Comune di Milazzo procedeva alla rettifica dell'originario avviso di accertamento, riducendo in modo significativo la pretesa impositiva e mantenendo ferma la validità del nuovo accertamento rettificato.
All'udienza del 14 febbraio 2023 il Comune dichiarava di avere ritirato in autotutela l'atto originariamente impugnato, circostanza della quale la parte ricorrente prendeva atto.
Successivamente, all'udienza del 23 maggio 2023, entrambe le parti concordemente chiedevano la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come espressamente risultante dal relativo verbale di udienza.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, preso atto della volontà concorde delle parti e del venir meno dell'interesse alla decisione in relazione all'atto originario, dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il Comune di Milazzo, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato cessata la materia del contendere, sostenendo che la rettifica dell'atto non avrebbe comportato il venir meno dell'interesse alla decisione sul residuo accertamento.
Nel corso del giudizio di appello il Comune depositava memoria conclusiva con la quale rappresentava che, in un momento successivo alla proposizione dell'appello, era stato disposto lo sgravio totale dell'avviso di accertamento relativo all'IMU 2016, con conseguente annullamento integrale della pretesa tributaria.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado ha correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo dato puntuale applicazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
Dai verbali di udienza del giudizio di primo grado emerge che il Comune di Milazzo aveva dichiarato il ritiro in autotutela dell'atto originariamente impugnato.
All'udienza successiva entrambe le parti avevano espressamente e concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere, con riferimento al giudizio avente ad oggetto l'accertamento originario, ferma restando la distinta e autonoma efficacia del nuovo accertamento rettificato.
In presenza di una manifestazione di volontà concorde delle parti, il giudice di primo grado non poteva che prenderne atto, dichiarando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto del contendere e, con esso, l'interesse alla pronuncia. Ad ogni modo, anche a voler prescindere da quanto sopra, l'appello risulta oggi privo di interesse per effetto di una sopravvenienza decisiva.
Come dichiarato dallo stesso Comune appellante nell'ultima memoria depositata in giudizio, l'Ente ha disposto lo sgravio totale dell'avviso di accertamento IMU 2016, annullando integralmente la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio.
Tale circostanza determina, in via autonoma e assorbente, il definitivo venir meno di ogni contrasto tra le parti, rendendo inutile e priva di effetti concreti qualsiasi pronuncia sul merito delle originarie censure.
Ne consegue che la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata in primo grado risulta non solo corretta al momento della sua adozione, ma anche pienamente coerente con l'evoluzione successiva della vicenda amministrativa e processuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
La concorde richiesta di cessazione della materia del contendere formulata in primo grado e la sopravvenuta adozione dello sgravio totale giustificano la compensazione integrale delle spese di anche del grado di appello (come correttamente già disposto in primo grado).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal Comune di Milazzo e conferma la sentenza n. 1451/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina.
Compensa tra le parti le spese anche del grado di appello.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
LE OL DO MA