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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14904-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 7 ottobre 2025, davanti al Giudice AN ND, chiama-
ta la causa iscritta al n. 14904/2022 R.G.A.C., è presente l'Avv. Antonino
Bongiorno per Nessuno è presente per Controparte_1 Controparte_2
[...]
L'avv. Bongiorno discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
L'avv. Bongiorno chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AN ND
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14904/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Bongiorno ( Email_1
per procura allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare Isaia
( per procura allegata alla comparsa di costitu- Email_2
zione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 7.941,50, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da
, che si distraggono in favore dell'Avv. Antonino Controparte_1
Bongiorno e si liquidano in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00
per spese, ed € 2.540,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore nella misura del 50% ciascu-
no.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna di Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni
[...]
conseguenti ad un infortunio verificatosi a Palermo, Nella notte del 5 di-
cembre 2021, alle ore 1:30 circa, quando l'attrice “si trovava, in compa-
gnia di alcuni amici, all'interno del locale " , sito in Pa- Controparte_2
lermo in Piazza Don Bosco n. 11 ... Mentre ballava, insieme agli amici, i si-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
, e , … veniva CP_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3
colpita sul volto, in particolare sul naso, da un vassoio di plastica, di forma
rotonda, caduto o lanciato dal piano superiore rispetto a quello ove la stes-
sa si trovava ... a causa del colpo subito, sanguinava copiosamente dal na-
so, veniva soccorsa dagli amici che si prodigarono per dare i primi soccorsi
sia tamponando la fuoriuscita ematica sia applicando ghiaccio sul naso.”
[cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2].
❖❖❖
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di proce-
di-bilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n.
162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 13,
produzione parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, allorquando venga in considerazione la responsabilità
ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere proba-
torio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di perti-
nenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato –
che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connatu-
rale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché
provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinan-
dosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno
(cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
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quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 5 dicembre 2021 e le condizioni (potenzialmente pe-
ricolose) del luogo del sinistro.
E invero, entrambi i testi di parte attrice hanno puntualmente confer-
mato la dinamica dell'infortunio così come allegato in atto di citazione [cfr.
verbale di udienza 20 marzo 2024].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Prova che, nel caso che ci occupa, non è stata raggiunta. Invero,
l'unico teste di parte convenuta (avendo quest'ultima rinunciato a tutti gli altri testi indicati) ha confermato di trovarsi presso i locali della "Acquario
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Sushi Night", precisando però di non essere stato lì “per tutta la notte. Non
ho certezza del momento in cui andai via ma ero solito non tardare troppo.
Non so risponde sulla orario di ingresso al locale, presumo dopo cena. Nor-
malmente ceno alle venti”. Il teste ha anche affermato di non avere notato
“nessun episodio in particolare e la serata si svolgeva ordinariamente” ma l'assoluta genericità delle sue dichiarazioni e la circostanza che non abbia saputo riferire l'orario di permanenza all'interno del locale impedisce di trarre dalla sua deposizione alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), questo giudice ri-
tiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al pre-
detto incidente delle lesioni (“frattura delle ossa nasali”) refertate all'attrice presso il Pronto Soccorso dell'ARNAS Ospedali Civico Di Cristi-
na in data 5 dicembre 2021 [cfr. relazione del C.T.U. dott.ssa , Persona_4
pag. 7].
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell' Controparte_2
convenuta, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da
[...]
rappresentare un pericolo per l'utenza, non essendo stata raggiunta la prova dell'adozione di misure idonee a prevenire incidenti o lesioni né di un'attività di controllo all'interno del locale.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di
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verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Non può, infine, configurarsi un concorso di colpa di Controparte_5
[.
, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento – quali ri-
sultanti dall'attività istruttoria – inducono a ritenere che esso non potesse essere previsto né, tantomeno, evitato dalla stessa.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda spiegata nei confronti di Controparte_2
che va quindi condannata a risarcire i danni sofferti da Controparte_1
in conseguenza di esso.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate nella notte del 5 dicembre 2021 hanno provocato a una inabilità temporanea assoluta di 8 giorni, una ina- Controparte_1
bilità temporanea parziale di 20 giorni (di cui 10 giorni al 75% delle atti-
tudini del soggetto e 10 giorni al 50%)e, infine, un danno biologico per-
manente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il qua-
le ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ri-
tiene condivisibili in toto) [relazione cit., pagg. 7].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cas-
sazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il
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danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, conferma-
ta dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
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sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (66 anni), la somma complessiva di € 5.584,00
secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 2.068,15, da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (0,675) corri-
spondente all'età della persona danneggiata.
Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contem-
plano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale pondera-
to per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2.357,50 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 7.941,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ri-
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
storo esaustivo del danno non patrimoniale patito da in Controparte_1
conseguenza dell'incidente.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata
- 13 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento deve essere condannato Controparte_1
– ammonta ad € 7.941,50, oltre interessi, da Controparte_2
calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
va condannata al pagamento delle spese di lite di Parte_1
parte ricorrente che devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
5.201 a € 26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà del-
la controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
- 14 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
In considerazione, infine, della discrepanza tra la percentuale di danno biologico allegata da (6%) e quella effettivamente rico- Controparte_1
nosciuta in questa sede (4%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio –
anticipate dall'attrice – vanno poste, in via definitiva, per 1/2 a carico del-
la stessa attrice e per 1/2 a carico di Controparte_2
❖❖❖
Così deciso in Palermo in data 7 ottobre 2025
Il G.O.T.
AN ND
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice AN ND, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 7 ottobre 2025, davanti al Giudice AN ND, chiama-
ta la causa iscritta al n. 14904/2022 R.G.A.C., è presente l'Avv. Antonino
Bongiorno per Nessuno è presente per Controparte_1 Controparte_2
[...]
L'avv. Bongiorno discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
L'avv. Bongiorno chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
AN ND
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice AN Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14904/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Bongiorno ( Email_1
per procura allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare Isaia
( per procura allegata alla comparsa di costitu- Email_2
zione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: risarcimento danni.
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Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 7.941,50, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappre- Controparte_2
sentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da
, che si distraggono in favore dell'Avv. Antonino Controparte_1
Bongiorno e si liquidano in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00
per spese, ed € 2.540,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore nella misura del 50% ciascu-
no.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna di Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni
[...]
conseguenti ad un infortunio verificatosi a Palermo, Nella notte del 5 di-
cembre 2021, alle ore 1:30 circa, quando l'attrice “si trovava, in compa-
gnia di alcuni amici, all'interno del locale " , sito in Pa- Controparte_2
lermo in Piazza Don Bosco n. 11 ... Mentre ballava, insieme agli amici, i si-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
, e , … veniva CP_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3
colpita sul volto, in particolare sul naso, da un vassoio di plastica, di forma
rotonda, caduto o lanciato dal piano superiore rispetto a quello ove la stes-
sa si trovava ... a causa del colpo subito, sanguinava copiosamente dal na-
so, veniva soccorsa dagli amici che si prodigarono per dare i primi soccorsi
sia tamponando la fuoriuscita ematica sia applicando ghiaccio sul naso.”
[cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2].
❖❖❖
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di proce-
di-bilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. n.
162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. 13,
produzione parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, allorquando venga in considerazione la responsabilità
ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere proba-
torio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di perti-
nenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato –
che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connatu-
rale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché
provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinan-
dosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno
(cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 5 dicembre 2021 e le condizioni (potenzialmente pe-
ricolose) del luogo del sinistro.
E invero, entrambi i testi di parte attrice hanno puntualmente confer-
mato la dinamica dell'infortunio così come allegato in atto di citazione [cfr.
verbale di udienza 20 marzo 2024].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Prova che, nel caso che ci occupa, non è stata raggiunta. Invero,
l'unico teste di parte convenuta (avendo quest'ultima rinunciato a tutti gli altri testi indicati) ha confermato di trovarsi presso i locali della "Acquario
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Sushi Night", precisando però di non essere stato lì “per tutta la notte. Non
ho certezza del momento in cui andai via ma ero solito non tardare troppo.
Non so risponde sulla orario di ingresso al locale, presumo dopo cena. Nor-
malmente ceno alle venti”. Il teste ha anche affermato di non avere notato
“nessun episodio in particolare e la serata si svolgeva ordinariamente” ma l'assoluta genericità delle sue dichiarazioni e la circostanza che non abbia saputo riferire l'orario di permanenza all'interno del locale impedisce di trarre dalla sua deposizione alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), questo giudice ri-
tiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al pre-
detto incidente delle lesioni (“frattura delle ossa nasali”) refertate all'attrice presso il Pronto Soccorso dell'ARNAS Ospedali Civico Di Cristi-
na in data 5 dicembre 2021 [cfr. relazione del C.T.U. dott.ssa , Persona_4
pag. 7].
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell' Controparte_2
convenuta, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da
[...]
rappresentare un pericolo per l'utenza, non essendo stata raggiunta la prova dell'adozione di misure idonee a prevenire incidenti o lesioni né di un'attività di controllo all'interno del locale.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Non può, infine, configurarsi un concorso di colpa di Controparte_5
[.
, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento – quali ri-
sultanti dall'attività istruttoria – inducono a ritenere che esso non potesse essere previsto né, tantomeno, evitato dalla stessa.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda spiegata nei confronti di Controparte_2
che va quindi condannata a risarcire i danni sofferti da Controparte_1
in conseguenza di esso.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate nella notte del 5 dicembre 2021 hanno provocato a una inabilità temporanea assoluta di 8 giorni, una ina- Controparte_1
bilità temporanea parziale di 20 giorni (di cui 10 giorni al 75% delle atti-
tudini del soggetto e 10 giorni al 50%)e, infine, un danno biologico per-
manente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il qua-
le ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ri-
tiene condivisibili in toto) [relazione cit., pagg. 7].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cas-
sazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32
Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, conferma-
ta dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che
“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (66 anni), la somma complessiva di € 5.584,00
secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 2.068,15, da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (0,675) corri-
spondente all'età della persona danneggiata.
Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contem-
plano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale pondera-
to per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2.357,50 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 7.941,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ri-
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
storo esaustivo del danno non patrimoniale patito da in Controparte_1
conseguenza dell'incidente.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata
- 13 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento deve essere condannato Controparte_1
– ammonta ad € 7.941,50, oltre interessi, da Controparte_2
calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
va condannata al pagamento delle spese di lite di Parte_1
parte ricorrente che devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
5.201 a € 26.000) i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà del-
la controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
- 14 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
In considerazione, infine, della discrepanza tra la percentuale di danno biologico allegata da (6%) e quella effettivamente rico- Controparte_1
nosciuta in questa sede (4%), le spese della consulenza tecnica d'ufficio –
anticipate dall'attrice – vanno poste, in via definitiva, per 1/2 a carico del-
la stessa attrice e per 1/2 a carico di Controparte_2
❖❖❖
Così deciso in Palermo in data 7 ottobre 2025
Il G.O.T.
AN ND
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice AN ND, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 15 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile