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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12122/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/11/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) con il proc. e dom. avv. CASOLINO FRANCESCA per C.F._1
mandato allegato al ricorso e da (Cod. Fisc. Parte_2
) con il proc. e dom. avv. CASSINA ANNA MARIA, per C.F._2
mandato allegato ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 104, parte 2, serie A, dell'anno 2004;
- dato atto che dal matrimonio sono nate le figlie (il 02.08.2005), Per_1
Per_ maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (il 05.12.2007)
1 minorenne;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei IG.ri , nato a [...] il Parte_1
21/09/1971, e , nata a (BANJA LUKA) BOSNIA- Parte_2
ERZEGOVINA il 28/10/1975, uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in UDINE
(UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi SI.ri e a vivere separati, Parte_1 Parte_2
con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone che la casa di abitazione familiare, acquisita in comunione legale tra i coniugi e ad entrambi intestata, sita a San Vito di Fagagna in Via San Daniele n.
97, sia assegnata alla SI.ra , che la abiterà assieme alle figlie;
dà Parte_2
atto che la IG.ra si impegna al trasferimento di tutte le utenze a proprio Pt_2
nome entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza che omologa le condizioni della separazione;
4) dispone che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa a Persona_3
entrambi i genitori, anche se la collocazione prevalente sarà presso l'abitazione materna;
5) la responsabilità sulla figlia minorenne resta attribuita ad entrambi per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative alla sua educazione, istruzione
2 e salute che dovranno, pertanto, essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della ragazza. Sino al
Per_ raggiungimento della maggiore età di per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità competerà, invece,
separatamente al genitore presso il quale la stessa si troverà in quel periodo;
6) dispone che il padre vedrà la figlia minore liberamente, prendendo accordi direttamente con lei, dando atto che anche le visite con la figlia maggiorenne saranno libere. Le visite potranno avvenire presso l'abitazione che temporaneamente il padre già abita, cioè la casa della di lui madre, ovvero presso l'abitazione ove si trasferirà;
7) dispone che il padre, inoltre, prenderà di volta in volta accordi con la figlia
Per_ minorenne relativamente alle vacanze natalizie, pasquali ed estive. alternerà
con il padre e la madre, di anno in anno, il giorno di Natale, di Capodanno e
Pasqua (nel senso che il genitore che trascorrerà il Natale non terrà la minore con sé a Capodanno e il giorno di Pasqua, alternando le festività l'anno successivo),
nonché il giorno del compleanno del rispettivo genitore, salvo eIGenze particolari da comunicare entro 30 giorni prima all'altro genitore al fine di poter concordare la relativa modifica;
prende atto che i genitori concordano che le rispettive vacanze assieme alle figlie verranno comunicate all'altro almeno con 30 giorni di anticipo,
salvo eventuali modifiche inevitabili.
9) dispone che il padre versi alla moglie, a titolo di attuale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, un assegno di € 250,00 mensili per ciascuna,
assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal
1.1.2026, mediante accredito entro il 15 di ogni mese su conto corrente bancario intestato alla IG.ra e acceso presso Credit Agricole con il seguente IBAN Pt_2
[...].
3 Prende atto che i coniugi concordano che l'assegno unico per le figlie verrà
richiesto all'INPS e percepito integralmente dalla madre;
10) le spese straordinarie mediche e dentistiche sono poste integralmente a carico del padre, attesa la convenzione assicurativa della quale gode, poiché la convenzione assicurativa per le spese mediche e dentistiche prevede una franchigia del 10% per le spese mediche e una franchigia del 20% per quelle dentistiche, con detrazione di legge solamente della differenza non indennizzata. Per quanto riguarda le ulteriori e diverse spese straordinarie, queste sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, concordate o necessarie, per la cui classificazione le parti adotteranno l'elenco dell'“Osservatorio Nazionale per il
Diritto di Famiglia anno 2015", allegato al ricorso e facente parte integrante dello stesso. Prende atto che i coniugi concordano che dovrà essere preventivamente concordata ogni spesa straordinaria che comporti un esborso complessivo superiore a € 200,00. Dà atto che il versamento della propria quota avverrà, tramite bonifico, a favore del genitore che ha anticipato la spesa straordinaria entro il mese in cui il genitore creditore avrà effettuato la richiesta all'altro tramite WhatsApp.
Dà atto che i coniugi si impegnano a rendere disponibile all'altro la copia del documento di spesa relativo.
11) dispone che il IG. versi alla moglie, a titolo di contributo al di lei Pt_1
mantenimento, la somma di € 200,00 al mese a causa della odierna precarietà
lavorativa, assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal 1.1.2026, mediante accredito entro il 15 di ogni mese su conto corrente bancario intestato alla IG.ra e acceso presso Credit Agricole con il Pt_2
seguente IBAN [...];
12) dà atto che i coniugi si danno reciprocamente assenso all'espatrio per loro stessi e per la figlia minorenne;
4 13) prende atto che i coniugi concordano che entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza che omologa le condizioni della separazione, l'autovettura
Clio tg. DZ088TT, già in uso alla IG.ra ma intestata al marito, IG. Pt_2
, verrà trasferita gratuitamente alla moglie, la quale si impegna sin d'ora al Pt_1
pagamento di eventuali costi di trasferimento, alla stipula a proprio nome e al relativo pagamento della polizza per RCA della vettura stessa, polizza che i coniugi dichiarano che sarebbe scaduta a dicembre 2024, anche laddove non fosse ancora possibile il trasferimento formale dell'intestazione del mezzo;
14) prende atto che i coniugi concordano che, sino alla futura divisione della comunione de residuo in seguito allo scioglimento del regime patrimoniale ordinario tra loro attualmente esistente, pagheranno al 50% il mutuo acceso in occasione dell'acquisto dell'immobile sito a San Vito di Fagagna in Via San
Daniele n. 97, assegnato alla IG.ra . Poiché ogni rata del mutuo viene Pt_2
addebitata su conto intestato al solo IG. , dà atto che la IG.ra Parte_1
si impegna a versare mensilmente la quota del 50% ad ogni scadenza della Pt_2
rata di mutuo;
15) dà atto che i coniugi concordano che il costo della caldaia recentemente installata verrà anticipato dal IG. e che, in sede di divisione della Pt_1
comunione, la quota del 50% al netto dei benefici/detrazioni fiscali goduti e da godersi dal marito, verrà poi restituita a quest'ultimo, tramite compensazione, che sin d'ora i coniugi concordano, tra le quote divisionali spettanti all'uno e all'altra;
16) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 104, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2004.
Udine, li 13/02/2025
5 Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
6
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12122/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/11/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
) con il proc. e dom. avv. CASOLINO FRANCESCA per C.F._1
mandato allegato al ricorso e da (Cod. Fisc. Parte_2
) con il proc. e dom. avv. CASSINA ANNA MARIA, per C.F._2
mandato allegato ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 104, parte 2, serie A, dell'anno 2004;
- dato atto che dal matrimonio sono nate le figlie (il 02.08.2005), Per_1
Per_ maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (il 05.12.2007)
1 minorenne;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei IG.ri , nato a [...] il Parte_1
21/09/1971, e , nata a (BANJA LUKA) BOSNIA- Parte_2
ERZEGOVINA il 28/10/1975, uniti in matrimonio in data 16/10/2004 in UDINE
(UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi SI.ri e a vivere separati, Parte_1 Parte_2
con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dispone che la casa di abitazione familiare, acquisita in comunione legale tra i coniugi e ad entrambi intestata, sita a San Vito di Fagagna in Via San Daniele n.
97, sia assegnata alla SI.ra , che la abiterà assieme alle figlie;
dà Parte_2
atto che la IG.ra si impegna al trasferimento di tutte le utenze a proprio Pt_2
nome entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza che omologa le condizioni della separazione;
4) dispone che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa a Persona_3
entrambi i genitori, anche se la collocazione prevalente sarà presso l'abitazione materna;
5) la responsabilità sulla figlia minorenne resta attribuita ad entrambi per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse relative alla sua educazione, istruzione
2 e salute che dovranno, pertanto, essere assunte di comune accordo nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della ragazza. Sino al
Per_ raggiungimento della maggiore età di per tutte le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità competerà, invece,
separatamente al genitore presso il quale la stessa si troverà in quel periodo;
6) dispone che il padre vedrà la figlia minore liberamente, prendendo accordi direttamente con lei, dando atto che anche le visite con la figlia maggiorenne saranno libere. Le visite potranno avvenire presso l'abitazione che temporaneamente il padre già abita, cioè la casa della di lui madre, ovvero presso l'abitazione ove si trasferirà;
7) dispone che il padre, inoltre, prenderà di volta in volta accordi con la figlia
Per_ minorenne relativamente alle vacanze natalizie, pasquali ed estive. alternerà
con il padre e la madre, di anno in anno, il giorno di Natale, di Capodanno e
Pasqua (nel senso che il genitore che trascorrerà il Natale non terrà la minore con sé a Capodanno e il giorno di Pasqua, alternando le festività l'anno successivo),
nonché il giorno del compleanno del rispettivo genitore, salvo eIGenze particolari da comunicare entro 30 giorni prima all'altro genitore al fine di poter concordare la relativa modifica;
prende atto che i genitori concordano che le rispettive vacanze assieme alle figlie verranno comunicate all'altro almeno con 30 giorni di anticipo,
salvo eventuali modifiche inevitabili.
9) dispone che il padre versi alla moglie, a titolo di attuale contributo al mantenimento ordinario delle figlie, un assegno di € 250,00 mensili per ciascuna,
assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal
1.1.2026, mediante accredito entro il 15 di ogni mese su conto corrente bancario intestato alla IG.ra e acceso presso Credit Agricole con il seguente IBAN Pt_2
[...].
3 Prende atto che i coniugi concordano che l'assegno unico per le figlie verrà
richiesto all'INPS e percepito integralmente dalla madre;
10) le spese straordinarie mediche e dentistiche sono poste integralmente a carico del padre, attesa la convenzione assicurativa della quale gode, poiché la convenzione assicurativa per le spese mediche e dentistiche prevede una franchigia del 10% per le spese mediche e una franchigia del 20% per quelle dentistiche, con detrazione di legge solamente della differenza non indennizzata. Per quanto riguarda le ulteriori e diverse spese straordinarie, queste sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, concordate o necessarie, per la cui classificazione le parti adotteranno l'elenco dell'“Osservatorio Nazionale per il
Diritto di Famiglia anno 2015", allegato al ricorso e facente parte integrante dello stesso. Prende atto che i coniugi concordano che dovrà essere preventivamente concordata ogni spesa straordinaria che comporti un esborso complessivo superiore a € 200,00. Dà atto che il versamento della propria quota avverrà, tramite bonifico, a favore del genitore che ha anticipato la spesa straordinaria entro il mese in cui il genitore creditore avrà effettuato la richiesta all'altro tramite WhatsApp.
Dà atto che i coniugi si impegnano a rendere disponibile all'altro la copia del documento di spesa relativo.
11) dispone che il IG. versi alla moglie, a titolo di contributo al di lei Pt_1
mantenimento, la somma di € 200,00 al mese a causa della odierna precarietà
lavorativa, assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal 1.1.2026, mediante accredito entro il 15 di ogni mese su conto corrente bancario intestato alla IG.ra e acceso presso Credit Agricole con il Pt_2
seguente IBAN [...];
12) dà atto che i coniugi si danno reciprocamente assenso all'espatrio per loro stessi e per la figlia minorenne;
4 13) prende atto che i coniugi concordano che entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza che omologa le condizioni della separazione, l'autovettura
Clio tg. DZ088TT, già in uso alla IG.ra ma intestata al marito, IG. Pt_2
, verrà trasferita gratuitamente alla moglie, la quale si impegna sin d'ora al Pt_1
pagamento di eventuali costi di trasferimento, alla stipula a proprio nome e al relativo pagamento della polizza per RCA della vettura stessa, polizza che i coniugi dichiarano che sarebbe scaduta a dicembre 2024, anche laddove non fosse ancora possibile il trasferimento formale dell'intestazione del mezzo;
14) prende atto che i coniugi concordano che, sino alla futura divisione della comunione de residuo in seguito allo scioglimento del regime patrimoniale ordinario tra loro attualmente esistente, pagheranno al 50% il mutuo acceso in occasione dell'acquisto dell'immobile sito a San Vito di Fagagna in Via San
Daniele n. 97, assegnato alla IG.ra . Poiché ogni rata del mutuo viene Pt_2
addebitata su conto intestato al solo IG. , dà atto che la IG.ra Parte_1
si impegna a versare mensilmente la quota del 50% ad ogni scadenza della Pt_2
rata di mutuo;
15) dà atto che i coniugi concordano che il costo della caldaia recentemente installata verrà anticipato dal IG. e che, in sede di divisione della Pt_1
comunione, la quota del 50% al netto dei benefici/detrazioni fiscali goduti e da godersi dal marito, verrà poi restituita a quest'ultimo, tramite compensazione, che sin d'ora i coniugi concordano, tra le quote divisionali spettanti all'uno e all'altra;
16) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 104, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2004.
Udine, li 13/02/2025
5 Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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