Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 18/12/2025, n. 23028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23028 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14261/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14261 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio V - Prot. 2209 del 20.09.2022, comunicato in data 23.09.2022, nella parte in cui ha disposto il riconoscimento del titolo di abilitazione estero posseduto dalla ricorrente nella classe di concorso A021 – GEOGRAFIA subordinatamente al superamento di misure compensative costituite da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto;
nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento in forma specifica, al riesame vincolato al riconoscimento diretto e senza condizioni dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria nella classe A021 – Geografia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. NI EL EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preliminarmente il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente, depositata in atti.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
NI EL EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI EL EI | AN RI |
IL SEGRETARIO