CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1462/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: RAMPELLO FLAVIO, Presidente
UR DR RI MASSIMO, Relatore
NO GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5613/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente CF Ricorrente 1-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate SI - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IMP SOS RD TFR 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 RIT IND CES LAV 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IMP.SOST.TFR 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IRAP 2011
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 9/9/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte
1'8/10/2025, TE impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320259018358033000, emessa da
Agenzia delle Entrate - SI e notificata in data 13/6/2025, nonché la cartella di pagamento ivi richiamata n. 29320140037611565 per IRAP e IRPEF anno 2011, dell'importo complessivo di
€ 10.611,85;
adduceva i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 43 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 (che prevede che l'azione dell'amministrazione finanziaria diretta alla riscossione coattiva del credito in materia di imposta sui redditi deve compiersi entro il quinto anno successivo);
2) Violazione dell'art. 50, comma 2 DPR 602/73 (omessa notifica della cartella);
3) Prescrizione quinquennale, anche successiva alla eventuale notifica della cartella.
Con note depositate il 10/11/2025 l'Agenzia delle Entrate - SI si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 17/2/2026, udienza originariamente fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta immediatamente in decisione sussistendo i presupposti per l'adozione di sentenza semplificata.
Il primo motivo va respinto in quanto la norma richiamata si riferisce alla notifica degli avvisi di accertamento da parte dell'ente impositore;
per far valere la omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico (laddove emesso), il ricorrente avrebbe dovuto, a suo tempo, impugnare la cartella di pagamento. Proprio alla luce di tale circostanza, non risultava necessario chiamare in causa l'ente impositore, diversamente da quanto opinato da parte resistente nelle sue note di costituzione.
La cartella de qua era stata notificata il 12/2/2015, come documentato da parte resistente (è in atti la relata di notifica che attesta la consegna alla figlia convivente del destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario;
con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso, quest'ultimo ha anche attestato l'invio della prescritta raccomandata informativa, invio che risulta documentato anche dalla distinta di spedizione in atti).
Ne consegue che il termine decennale di prescrizione (vigente secondo consolidata giurisprudenza per i tributi erariali) non è decorso prima della notifica della intimazione, dovendosi tenere conto della proroga a seguito della normativa emergenziale post ID (art. 68 d.l. 18/2020). E' invece decorso il termine quinquennale applicabile per interessi e sanzioni secondo giurisprudenza maggioritaria della Suprema
Corte alla quale il Collegio si attiene.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso come da dispositivo e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione e la cartella limitatamente a sanzioni ed interessi;
rigetta per il resto e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 17/2/2026
- Il Giudice Estensore
ND UR
(firmato digitalmente)
- II Presidente
Nominativo 2
(firmato digitalmente)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: RAMPELLO FLAVIO, Presidente
UR DR RI MASSIMO, Relatore
NO GIORGIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5613/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente CF Ricorrente 1-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate SI - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IMP SOS RD TFR 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 RIT IND CES LAV 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018358033000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IMP.SOST.TFR 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140037611565000 IRAP 2011
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 9/9/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte
1'8/10/2025, TE impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320259018358033000, emessa da
Agenzia delle Entrate - SI e notificata in data 13/6/2025, nonché la cartella di pagamento ivi richiamata n. 29320140037611565 per IRAP e IRPEF anno 2011, dell'importo complessivo di
€ 10.611,85;
adduceva i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 43 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 (che prevede che l'azione dell'amministrazione finanziaria diretta alla riscossione coattiva del credito in materia di imposta sui redditi deve compiersi entro il quinto anno successivo);
2) Violazione dell'art. 50, comma 2 DPR 602/73 (omessa notifica della cartella);
3) Prescrizione quinquennale, anche successiva alla eventuale notifica della cartella.
Con note depositate il 10/11/2025 l'Agenzia delle Entrate - SI si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 17/2/2026, udienza originariamente fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta immediatamente in decisione sussistendo i presupposti per l'adozione di sentenza semplificata.
Il primo motivo va respinto in quanto la norma richiamata si riferisce alla notifica degli avvisi di accertamento da parte dell'ente impositore;
per far valere la omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico (laddove emesso), il ricorrente avrebbe dovuto, a suo tempo, impugnare la cartella di pagamento. Proprio alla luce di tale circostanza, non risultava necessario chiamare in causa l'ente impositore, diversamente da quanto opinato da parte resistente nelle sue note di costituzione.
La cartella de qua era stata notificata il 12/2/2015, come documentato da parte resistente (è in atti la relata di notifica che attesta la consegna alla figlia convivente del destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario;
con dichiarazione che fa fede fino a querela di falso, quest'ultimo ha anche attestato l'invio della prescritta raccomandata informativa, invio che risulta documentato anche dalla distinta di spedizione in atti).
Ne consegue che il termine decennale di prescrizione (vigente secondo consolidata giurisprudenza per i tributi erariali) non è decorso prima della notifica della intimazione, dovendosi tenere conto della proroga a seguito della normativa emergenziale post ID (art. 68 d.l. 18/2020). E' invece decorso il termine quinquennale applicabile per interessi e sanzioni secondo giurisprudenza maggioritaria della Suprema
Corte alla quale il Collegio si attiene.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso come da dispositivo e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione e la cartella limitatamente a sanzioni ed interessi;
rigetta per il resto e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 17/2/2026
- Il Giudice Estensore
ND UR
(firmato digitalmente)
- II Presidente
Nominativo 2
(firmato digitalmente)