Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1462
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 43 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600

    La norma richiamata si riferisce alla notifica degli avvisi di accertamento da parte dell'ente impositore. Per far valere la omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la cartella di pagamento. La cartella era stata notificata entro i termini di prescrizione decennale, tenendo conto della proroga dovuta alla normativa emergenziale post COVID-19.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 50, comma 2 DPR 602/73

    La cartella era stata notificata regolarmente, come documentato dalla relata di notifica e dall'invio della prescritta raccomandata informativa.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi

    È decorso il termine quinquennale applicabile per interessi e sanzioni, secondo la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1462
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1462
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo