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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/10/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1192/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1192/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Donato MANCUSI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE-OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 del ricorso monitorio, dall'Avv. Vincenzo CASORELLI e dall'Avv. Giuseppe VASCA, nello studio dei quali è elett.te dom.ta;
CONVENUTA-OPPOSTA rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, dall'Avv. Michele CRISTIANI e dall'Avv. Giuseppina CRISTIANI, nello studio dei quali è elett.te dom.to;
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: “Contratti e obbligazioni varie” (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse alla di pagare, alla medesima la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 24.162,00, portata dalla fattura n. 203/2014, «emessa a seguito dei lavori di trasporto, fornitura e posa in opera della facciata dell'immobile sito in Melfi alla via Aldo
Moro come da contratto stipulato e ratificato in data 29.01.2014 e relative integrazioni»: erano dovuti, altresì, gli interessi moratori.
1 N. 1192/2015 R.G.A.C.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante il decreto ingiuntivo datato al 12 Febbraio
2015, emesso nel procedimento monitorio n. 23/2015.
3. La proponeva opposizione: essa spiegava, altresì, una domanda Parte_1 riconvenzionale.
4. La si costituiva, chiedendo il differimento della prima Controparte_1 udienza, affinché essa potesse chiamare in causa direttore dei lavori;
Controparte_2 rassegnava le seguenti conclusioni:
5. La chiamata in causa veniva eseguita ed il si costituiva. CP_2
6. In corso di causa, nel corso delle operazioni del c.t.u., le parti concludevano una transazione, e si chiedeva la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La conclusa transazione produce la cessazione della materia del contendere, come rimasto pacifico.
2. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, non più potendo costituire titolo tra le parti:
e, del resto, nel prevedere (art. 11 della transazione) la compensazione delle spese del procedimento monitorio, le parti e, in particolare, l'allora ricorrente non possono che aver inteso abdicare a quello stesso titolo.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, secondo gli accordi: spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti medesime, a carico di ciascuna in parti eguali (esse, nella transazione conclusa, pattuivano tale condizione).
2 N. 1192/2015 R.G.A.C.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1192/2015 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro la e nella quale veniva Parte_1 Controparte_3 chiamato ad intervenire ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Controparte_2 disattesa, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo datato al 12 Febbraio 2015, emesso dal Tribunale di Potenza nel procedimento monitorio n. 23/2015;
3. compensa le spese di lite tra le parti: spese di c.t.u. in misura eguale a carico di ciascuna delle parti medesime.
Potenza, 12 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1192/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Donato MANCUSI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE-OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce Controparte_1 del ricorso monitorio, dall'Avv. Vincenzo CASORELLI e dall'Avv. Giuseppe VASCA, nello studio dei quali è elett.te dom.ta;
CONVENUTA-OPPOSTA rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, dall'Avv. Michele CRISTIANI e dall'Avv. Giuseppina CRISTIANI, nello studio dei quali è elett.te dom.to;
TERZO CHIAMATO avente ad oggetto: “Contratti e obbligazioni varie” (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse alla di pagare, alla medesima la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 24.162,00, portata dalla fattura n. 203/2014, «emessa a seguito dei lavori di trasporto, fornitura e posa in opera della facciata dell'immobile sito in Melfi alla via Aldo
Moro come da contratto stipulato e ratificato in data 29.01.2014 e relative integrazioni»: erano dovuti, altresì, gli interessi moratori.
1 N. 1192/2015 R.G.A.C.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante il decreto ingiuntivo datato al 12 Febbraio
2015, emesso nel procedimento monitorio n. 23/2015.
3. La proponeva opposizione: essa spiegava, altresì, una domanda Parte_1 riconvenzionale.
4. La si costituiva, chiedendo il differimento della prima Controparte_1 udienza, affinché essa potesse chiamare in causa direttore dei lavori;
Controparte_2 rassegnava le seguenti conclusioni:
5. La chiamata in causa veniva eseguita ed il si costituiva. CP_2
6. In corso di causa, nel corso delle operazioni del c.t.u., le parti concludevano una transazione, e si chiedeva la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La conclusa transazione produce la cessazione della materia del contendere, come rimasto pacifico.
2. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, non più potendo costituire titolo tra le parti:
e, del resto, nel prevedere (art. 11 della transazione) la compensazione delle spese del procedimento monitorio, le parti e, in particolare, l'allora ricorrente non possono che aver inteso abdicare a quello stesso titolo.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, secondo gli accordi: spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti medesime, a carico di ciascuna in parti eguali (esse, nella transazione conclusa, pattuivano tale condizione).
2 N. 1192/2015 R.G.A.C.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1192/2015 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro la e nella quale veniva Parte_1 Controparte_3 chiamato ad intervenire ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Controparte_2 disattesa, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo datato al 12 Febbraio 2015, emesso dal Tribunale di Potenza nel procedimento monitorio n. 23/2015;
3. compensa le spese di lite tra le parti: spese di c.t.u. in misura eguale a carico di ciascuna delle parti medesime.
Potenza, 12 Ottobre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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