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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3680/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.3204/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 29.12.2017 e non notificata vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], in PAte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dello PAte_2
(C.F. e P.IVA ) con sede in Napoli alla via Dominicis n. 14 P.IVA_1
C.F. ) nato a [...] il [...] PAte_3 C.F._2 con domicilio in Napoli alla via Dominicis n. 14
(C.F. e P.IVA ) con sede in Napoli alla via Dominicis PAte_4 P.IVA_2
n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Elio Salemme (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo IO del difensore C.F._3 in Bacoli alla via G. De Rosa n. 38, giusta procura in calce all'atto di appello notificato in data 03.07.2018;
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del NTroparte_1 P.IVA_3 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nappo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato, unitamente con il difensore, C.F._4 presso l'avvocatura municipale al viale generale C.A. Dalla Chiesa – Edificio La
Salle, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 06.12.2018 nonché in virtù di delibera di G.M. n. 26 dell'11.09.2018
APPELLATO NONCHE' NT
. (C.F. ; N. REA 572640) in persona del CP_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
3.7.2025 tutte le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 maggio 2014 , in proprio e PAte_1
PA nella qualità di legale rappresentante dello IO , e la PAte_3 società in persona del legale rappresentante pro tempore, PAte_4 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il
[...]
e il .TE, in persona dei rispettivi rappresentanti NTroparte_1 CP_3 pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare le prestazioni ed i servizi resi dagli attori nell'ambito del rapporto dedotto in lite e quantificarne il relativo controvalore nelle somme indicate ovvero in quelle, maggiori o minori, che dovessero essere stimate secondo giustizia, se del caso anche a mezzo CTU, che sin d'ora si richiede;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento del . TE. (quale CP_3 soggetto delegato dal Comitato Appia Antica) rispettivamente nei confronti dell'ing. CP_ dell'arch. (anche per lo IO ) e della PAte_3 PAte_1 Pt_4
[...
3) per l'effetto, condannare il .TE. al pagamento di € 17.865,95, CP_3 oltre contributo Inarcassa e Iva in favore dell'ing. di € PAte_3
178.772,89 oltre contibuto Inarcassa e IVA in favore dell'arch. NTroparte_6
e di € 123.648,42 oltre IVA in favore della ovvero di quelle,
[...] PAte_4 maggiori o minori, che dovessero essere stimate secondo giustizia, il tutto oltre ad interessi di mora ex d.lgs. 231/02 o, in subordine, legali dalla maturazione dei crediti (luglio 2002: data di comunicazione di presentazione della rendicontazione alla Regione Campania per competenza;
ovvero febbraio 2007: data della richiesta del saldo con allegate parcelle) fino all'epoca di effettivo soddisfo;
4) accertare e dichiarare, inoltre, ed in accoglimento della spiegata surrogatoria,
l'inadempimento del per tutti i titoli e le causali di cui NTroparte_1 in premessa ed, in particolare, per il mancato assolvimento delle attività funionali alla erogazione della rispettiva quota di cofinanziamento in favore del CP_3
. TE. E, per l'effetto, condannare il medesimo a titolo di
[...] CP_1 responsabilità precontrattuale a risarcire i danni arrecati al in parola, CP_3 maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in una somma corrispondente almeno fino a quelle dovute agli attori dal . TE. In CP_3 forza della domanda innanzi spiegata;
5) accertare e dichiarare il diritto degli attori a surrogarsi nelle indicate ragioni creditorie vantate dal .TE nei riguardi del CP_3 NTroparte_1
, per l'effetto condannando quest'ultimo al pagamento delle somme in parola
[...] in favore del e, per esso, degli attori medesimi fino a soddisfacimento CP_3 dei crediti da questi ulitmi portati nei riguardi del;
CP_3
6) condannare i convenuti alla refusione delle spese e delle competenze di causa, maggiorate di contributo spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio il NTroparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestava la domanda
[...] attorea eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza del merito.
Non si costituiva il .TE, restando pertanto contumace. CP_3
Rigettata la richiesta attorea di espletamento di consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni, all'udienza del 29.12.2017 la causa era decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con sentenza n. 3204/2017.
In particolare, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
“Rigetta la domanda nei confronti del .TE.; CP_3
Dichiara inammissibile la domanda nei confronti del;
NTroparte_1
Compensa le spese tra gli attori e il .TE.; CP_3
Condanna gli attori nei confronti del alle spese ed NTroparte_1 onorari del giudizio che liquida in euro 5.000,00 di cui euro 100,00 per spese oltre
IVA CPA, rimborso forfettario 15%”.
Nello specifico, il Tribunale aveva considerato inammissibile la domanda surrogatoria proposta nei confronti del per la NTroparte_1 mancanza di due distinti presupposti:
- la certezza del credito vantato dagli attori nei confronti del .TE., CP_3 essendone stato chiesto l'accertamento giudiziale;
- la prova dell'esistenza di un debito dell'ente locale nei confronti del CP_3
.tec..
[...]
Allo stesso tempo, il giudice di prime cure rigettava la domanda di pagamento delle competenze professionali proposta nei confronti del .TE per non CP_3 aver specificato le prestazioni e i servizi effettivamente resi.
Avverso la sentenza citata con atto notificato in data 3.7.2018 proponevano appello , in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello PAte_1
PA NT IO , e i quali chiedevano la riforma della PAte_3 PAte_5 impugnata sentenza e riproponevano le medesime conclusioni già rassegnate in primo grado e precedentemente riportate.
Con il primo di appello gli appellanti deducevano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato, ritenendola non provata, la domanda di accertamento della somma dovuta per le prestazioni professionali svolte in favore del .TE, non tenendo conto della documentazione progettuale CP_3 ritualmente depositata in atti. Reiteravano quindi la richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare le attività svolte dai professionisti appellanti e le somme loro spettanti.
Con il secondo motivo di appello contestavano la statuizione di inammissibilità della domanda surrogatoria proposta nei confronti del , NTroparte_1 sostenendo che il giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente accertato la sussistenza del credito di essi appellanti nei confronti del .TE, CP_3 avrebbe dovuto scrutinare nel merito la domanda surrogatoria proposta ricorrendo la prova della responsabilità precontrattuale in cui sarebbe incorso il
[...]
per non aver rispettato gli impegni assunti nei confronti del NTroparte_1
NT
. con conseguenziale diritto dei professionisti di surrogarsi nel CP_3 credito derivante da tale responsabilità.
Si costituiva il , che contestava l'appello e ne chiedeva NTroparte_1 il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Non si costituiva il .TE., restando pertanto contumace. CP_3
All'udienza del 15 settembre 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Con ordinanza del 18.1.2024 la Corte di Appello di Napoli disponeva procedersi ad accertamenti peritali, nominando a tal uopo C.T.U. l'Ing. , al quale Persona_1 veniva assegnato il seguente incarico: “esaminata la documentazione agli atti – in particolare gli atti di conferimento dei rispettivi incarichi nonché i progetti e gli studi di fattibilità depositati nel giudizio di primo grado unitamente alle memorie istruttorie ex art.183 co.6 c.p.c. - ed espletata ogni altra opportuna indagine
(eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva il C.T.U. analiticamente l'attività professionaleosta in essere dagli attori/appellanti a beneficio del .TE., redigendo per ciascun professionista dettagliato CP_3 prospetto delle competenze e dei rimborsi, applicando le tariffe vigenti al momento dell'attività espletata”.
Depositata la relazione tecnica e precisate le conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 3 luglio 2025 - sostituita con il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa era nuovamente riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del . TE CP_3 il quale, pur essendo stato regolarmente citato in giudizio non si è mai costituito.
2. Ciò premesso, per ragioni di chiarezza si rende necessario precisare che, differentemente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, occorre tenere ben distinte le due domande, autonome e differenti, proposte dagli odierni appellanti: da un lato, la domanda di accertamento del diritto al pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in favore del .TE con condanna di CP_3 quest'ultimo al pagamento delle somme eventualmente riconosciute (da esaminare in via prioritaria); dall'altro, la domanda surrogatoria proposta nei confronti del con la quale è stato richiesto – stante NTroparte_1
l'inerzia del .TE - l'accertamento della responsabilità CP_3 precontrattuale dell'Ente locale nei confronti del , colpevole di aver CP_3 prematuramente interrotto le trattative per l'adesione al programma di interventi
Appia Antica, nonostante l'iniziale manifestazione di interesse e il conseguente affidamento provocato nell'ente consortile, provocando a quest'ultimo danni meritevoli – secondo gli appellanti – di essere risarciti.
3. Fatta questa precisazione, l'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento entro i limiti e le ragioni di seguito esposte. 3.1. In primo luogo, va riconosciuta la fondatezza del primo motivo di impugnazione proposto dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento del diritto ai compensi professionali derivanti dall'attività svolta in favore del .TE. CP_3
In generale, il professionista interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi derivanti da una prestazione d'opera professionale è onerato, innanzitutto, di dimostrare di aver ricevuto l'incarico da parte del committente, in qualsiasi forma esso sia stato conferito, purchè idoneo a manifestare la volontà inequivocabile di avvalersi delle prestazioni del professionista. Cliente, infatti, non
è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione bensì chi ha conferito l'incarico al professionista, tenuto quindi a corrispondere il compenso spettante per il lavoro effettivamente svolto.
In secondo luogo, il prestatore d'opera sarà tenuto a provare di aver effettivamente svolto la prestazione professionale di cui è stato incaricato, dimostrando i risultati dell'attività espletata.
Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova richiesta ai professionisti appellanti.
Per meglio inquadrare l'attività professionale svolta dagli appellanti, occorre premettere che la stessa si ascrive al complesso di opere da realizzare nell'ambito del programma multiregionale Appia Antica promosso da parte del Comitato
“Itinerario l'Appia Antica, cammino di fede e cultura”, finalizzato alla ristrutturazione di edifici in disuso, da destinare a servizi di pubblica utilità.
Al fine di attuare il suddetto programma, è stato costituito il .TE CP_3 incaricato di curare i procedimenti utili alla gestione dei finanziamenti, nonché dei rapporti convenzionali instaurati con le singole Amministrazioni pubbliche per la realizzazione delle opere preventivate. NT Al . hanno nel tempo aderito diversi enti, tra cui la società CP_3
NT ec incaricata di svolgere le attività di progettazione, nonché l'ing. PAte_3
l'arch. (unitamente allo ).
[...] PAte_1 PAte_2
In questo contesto, in data 15 dicembre 1999 era stipulato un accordo di programma tra Regione Campania, Provincia di Napoli ed alcuni altri Enti locali, avente ad oggetto diversi interventi di recupero e restauro di edifici già inseriti all'interno del Programma Appia Antica, individuando come soggetto attuatore il NT NT
. il quale, a propria volta, ha conferito alla consorziata CP_3
[...] PAte e allo IO – in persona dell'arch e dell'Ing. le Pt_5 PAte_1 Pt_3 attività tecniche necessarie all'attuazione degli interventi inseriti nel Programma.
Ciò premesso, l'ing. e l'arch. hanno compiutamente dimostrato Pt_3 Pt_1
l'esistenza del suddetto incarico ricevuto da parte del .TE CP_3 allegando in atti le lettere di incarico da essi ricevute, contenenti le condizioni volte a regolare il rapporto professionale e le prestazioni da realizzare in attuazione degli interventi di cui all'Itinerario Appia Antica.
Nello specifico, con atto datato 23 settembre 1998, il .TE CP_3 disponeva che l'ing. titolare delle funzioni di Direttore TEnico di questo Pt_3
Consorzio a tempo indeterminato, nonché Responsabile del Procedimento nei rapporti instaurati e/o da instaurare con le Pubbliche Amministrazioni, è munito dei necessari poteri per rappresentare questo Consorzio nelle diverse sedi, salvo che gli atti formalizzati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione”. PAte Risulta provato, altresì, l'incarico conferito allo IO e all'arch. Pt_1 attraverso l'allegazione della lettera datata 22.12.1998, con la quale venivano disciplinate le competenze spettanti per le attività professionali relative all'attuazione degli interventi ascrivibili all'Itinerario Appia Antica, prevedendo un incremento delle tariffe vigenti nella misura del 45%, nonché la liquidazione di compensi accessori e rimborsi forfettariamente individuati nella misura del 40% degli onorari corrisposti (50% per interventi fuori Provincia).
In ragione della suddetta documentazione, è possibile concludere indubitabilmente per l'esistenza di un rapporto professionale tra i professionisti appellanti e il
.TE . CP_3
3.2. Deve ritenersi adeguata, altresì, la prova fornita dai professionisti appellanti rispetto alle attività concretamente realizzate in esecuzione dei suddetti incarichi ricevuti da parte del .TE, attraverso il deposito di una cospicua CP_3 quantità di elaborati tecnici sin dal giudizio di primo grado (precisamente unitamente alla seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6 n. 2) c.p.c.).
Nel dettaglio, gli appellanti hanno allegato la seguente documentazione tecnica: documento generale;
sintesi illustrativa delle attività; sintesi interventi in CP_1
; inquadramento territoriale;
rilievo piante quota 42,00 e 36,00; rilievo
[...] piantaquota 46,00; rilievo prospetti;
rilievo sezioni;
progetto piante quote 42,00 e
46,50; progetto pianta piano raso quota 36,00; progetto pianta piano -1 quota
31,70; progetto pianta piano -2 quota 28,70; progetto pianta piano -3 quota 25,70; progetto prospetti;
progetto sezioni;
impianto elettrico piante quote 42,00 e 46,50; impianto elettrico pianto piano raso quota 36,00; impianto elettrico pianta piano -1 quota 31,70; impianto elettrico pianta piano -2 quota 28,70; impianto elettrico pianta piano -3 quota 25,70; impianto idrico sanitario ed antincendio idranti piante quote 42,00 e 46,50; impianto idrico sanitario ed antincendio idranti pianto piano raso quota 36,00; impianto idricosanitario ed antincendio idranti pianta piano -1 quota 31,70; impianto idrico sanitario ed antincendio idrantipianta piano -2 quota
28,70; impianto idricosanitario ed antincendio idranti pianta piano -3 quota 25,70; sottoservizi rete distribuzione pianta piano -3 quota 25,70; sottoservizi rete distribuzione pianta piano raso quota 36,00; impianto termico piante quote 42,00
e 46,50; impianto termico pianto piano raso quota 36,00; impianto termico pianta piano -1 quota 31,70; impianto termico pianta piano -2 quota 28,70; impianto termico pianta piano -3 quota 25,70; demolizione e costruzioni piante quote 36,00
42,00 e 46,50; documentazione fotografica;
relazione tecnica generale.
Sussistendo chiaramente la prova delle prestazioni professionali svolte in favore del convenuto, si è reso necessario l'espletamento di una consulenza CP_3 tecnica di ufficio al fine di commisurare correttamente i compensi professionali spettanti ai professionisti appellati.
In sede di accertamento peritale, il C.T.U. ha ravvisato l'assenza di due documenti tecnici benchè citati nelle parcelle allegate dagli appellanti: a) il computo metrico;
b) una progettazione di massima;
c) il progetto esecutivo.
Questo Collegio ritiene di dover condividere la valutazione effettuata da parte del
C.T.U. con riferimento al computo metrico estimativo il quale, ancorchè non materialmente accluso alla documentazione versata in atti, si evince essere stato concretamente realizzato dai professionisti stante il vincolo di necessaria presupposizione rispetto ad altre elaborazioni tecniche allegate (in particolare, il quadro riepilogativo degli importi delle opere progettate, formato in maniera tanto dettagliata da lasciar presumere l'esistenza di un computo metrico di dettaglio).
Così come, allo stesso tempo, si ritiene di dover condividere la valutazione del
C.T.U. secondo cui, valutando complessivamente gli allegati tecnici, al fine di commisurare i compensi spettanti ai professionisti, ha qualificato il livello di progettazione raggiunto in termini di “progetto definitivo” e non di “progetto esecutivo”, applicando di conseguenza le tariffe appropriate. Con riferimento alla determinazione dei compensi spettanti ai professionisti, occorre precisare che dalla documentazione allegata è risultato impossibile differenziare l'esatta entità di prestazioni riconducibili in maniera specifica alla società in ragione della stretta collaborazione evidentemente CP_8 esistente tra l'arch. e la società riconosciuta dallo stesso Pt_1 CP_8
C.T.U. sia in fase di valutazione delle attività svolte che in fase di commisurazione dei compensi.
Proprio in ragione di tale promiscuità tra le parti, le somme liquidate a titolo di compensi devono intendersi spettanti da un lato all'ing. dall'altro PAte_3 all'arch. e alla società rimandando poi all'autonomia PAte_1 CP_8 delle parti la ripartizione degli stessi nell'ambito dei c.d. rapporti interni, non essendo evincibile dalla documentazione esaminata un criterio idoneo a regolare equamente i suddetti rapporti.
Inoltre, occorre altresì precisare che le somme liquidate dal C.T.U. in sede di elaborato peritale vanno ridotte entro i limiti della domanda proposta dalle parti
(E.17.865,95 in favore dell'ing. ed E.178.772,89 in favore Pt_3 dell'arch. ). Pt_1
Benchè gli appellanti nel richiedere la condanna al pagamento dei compensi abbiano nelle conclusioni dell'atto di appello utilizzato la formulazione “ovvero di quelle, maggiori o minori, che dovessero essere stimate secondo giustizia”, tale clausola va intesa come mera clausola di stile, non avendo essi fatto preciso riferimento, con le conclusioni espresse con gli scritti conclusionali, alla somma puntualmente determinata all'esito degli accertamenti tecnici.
Al riguardo, la S.C. di Cassazione ha in più occasioni precisato che “la formula
"somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)” (Cass. Civ. ord. n.
9970/2025; conf. a Cass. civ. ord. n. 29537/2024).
In buona sostanza, la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altre espressioni consimili, aggiunta alle conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre costituisce una mera clausola di stile e quindi priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, senza adeguare la propria pretesa risarcitoria alla stima del C.T.U..
Tutto ciò precisato, applicando i compensi accessori forfettariamente determinati nella misura del 40% nonché la riduzione degli onorari del 15% pattuiti a livello convenzionale tra le parti, si accerta la spettanza dei seguenti compensi:
- Euro 17.865,95 in favore dell'ing. PAte_3
- Euro € 178.772,89 in favore dell'arch. e della società PAte_1 Pt_4
in solido tra loro.
[...]
Conseguentemente, in virtù del rapporto professionale instaurato con i suddetti professionisti con il conferimento degli incarichi di cui sopra, va parimenti accolta la domanda di condanna del .TE. al pagamento delle suddette CP_3 somme in favore degli appellanti (secondo le indicazioni in precedenza evidenziate), oltre interessi legali dal febbraio 2007 (data della richiesta di pagamento - con allegata parcella - inoltrata al .TE) sino al CP_3 soddisfo.
4. Non merita accoglimento, invece, il secondo motivo di appello con il quale è stata riproposta la domanda surrogatoria nei confronti del NTroparte_1
, dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
[...]
A ben vedere, appare scorretta la decisione di prime cure nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ex art.2900 c.c. proposta dalle parti.
Invero, in astratto, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma per l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte degli appellanti: l'esistenza di un credito nei confronti del .TE (ancorchè accertato in questa sede), l'inerzia CP_3 dell'Ente consortile;
un serio pregiudizio a scapito degli appellanti;
il possibile diritto di credito del nei confronti del , in ragione CP_3 NTroparte_1 della paventata responsabilità precontrattuale per l'illegittima interruzione delle trattative.
Ancorchè ammissibile, la domanda surrogatoria proposta è comunque priva di fondamento.
In termini generali, la S.C. di Cassazione, con specifico riguardo a tale profilo di responsabilità, ha affermato che “l'ambito di rilevanza della responsabilità contrattuale non è quindi circoscritto alle ipotesi in cui il comportamento non conforme a buona fede abbia impedito la conclusione del contratto o abbia determinato la conclusione di un contratto invalido ovvero inefficace. […] l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi
o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto” (Cass. civ. sent. n. 4715/2022).
La questione della configurazione di una eventuale responsabilità precontrattuale per interruzione delle trattative ha assunto però profili particolari laddove le trattative abbiano visto coinvolta una pubblica amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa, investita della questione nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ha avuto l'occasione di affermare che “ nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi” (Cons.Stato, Ad. Plenaria n. 21/2021).
Per poter configurare una responsabilità precontrattuale della P.A. il criterio da utilizzare è rappresentato dall'accertamento in concreto alla luce dei rapporti instaurati tra le parti e alle trattative concretamente tra loro intercorse. In capo ai contraenti incombe il rischio che le trattative non vadano a buon fine, per cui una responsabilità ai sensi dell'art.1337 c.c. è configurabile solo quando una delle parti abbia potuto concretamente confidare sulla futura stipula del contratto sperato in ragione del grado di sviluppo raggiunto in fase di trattative tale da rendere ragionevolmente prevedibile un esito positivo.
In sostanza, quindi, la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo delle trattative, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.
Nel caso di specie, l'affidamento posto dal .TE nell'adesione, da CP_3 parte del , al Programma Appia Antica e, CP_1 NTroparte_1 conseguentemente, al stesso non può definirsi ragionevole in CP_3 considerazione della fase, tutt'altro che avanzata, in cui si trovavano le trattative tra le parti al momento in cui è intervenuta l'interruzione.
Ciò è possibile evincerlo dalla semplice lettura degli atti allegati dagli stessi appellanti, da cui emerge che il si era limitato a NTroparte_1 manifestare l'interesse all'eventuale adesione al Programma di interventi Appia
Antica, riservandosi di rimettere all'approvazione consiliare la questione.
L'adesione al programma, infatti, sarebbe stata possibile solo in seguito al compimento da parte dell'Amministrazione comunale di una serie di atti preliminari molti dei quali rimessi, tra l'altro, all'approvazione dell'organo consiliare, il cui esito positivo può ritenersi tutt'altro che certo.
Nel dettaglio, l'unico atto preliminare compiuto dal Comune di che NTroparte_1
è possibile considerare rilevante ai fini delle trattative è rappresentato dalla conclusione di una convenzione intervenuta con la PAte_6
Santa Croce, proprietaria del complesso monastico
[...] denominato “Convento Madonna delle Grazie” (Monastero degli Zoccolanti) sito in
, con la quale le parti si impegnavano a concludere un contratto di NTroparte_1 comodato (poi effettivamente concluso) avente ad oggetto il complesso monastico, condizionato alla realizzazione dei seguenti eventi:
- ratifica della convenzione da parte del Consiglio Comunale nonché della
Curia Generalizia della;
PAte_6
- parere favorevole da parte della Santa sede;
- delibera consiliare volta ad autorizzare la partecipazione al Programma
Appia Antica;
- acquisizione delle approvazioni tecniche da parte degli enti competenti;
- ottenimento del cofinanziamento regionale per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e adeguamento del complesso.
Il sol fatto che vi sia stata la manifestazione di un interesse da parte del CP_1 accompagnata dalla stipulazione di una convenzione con la quale il si è CP_1 impegnato a prendere in comodato un bene su cui realizzare l'intervento, non possono essere considerate circostanze da sole sufficienti a fondare l'eventuale affidamento del .TE alla positiva conclusione delle trattative. CP_3
Né può assumere rilevanza il fatto che in ragione della manifestazione di interesse, il abbia fatto elaborare dei documenti tecnici aventi ad oggetto le CP_3 possibili modalità di intervento, in quanto fondamentali per consentire all'Ente locale di valutare l'opportunità o meno di adesione al Programma di interventi.
In ragione quanto prospettato, il avrebbe dovuto astenersi dal richiedere CP_3
l'inserimento del complesso monastico all'interno del Programma di interventi, nonché dal richiedere al il versamento del contributo NTroparte_1 dovuto per l'adesione al nonché la quota di cofinanziamento dovuta solo CP_3 all'esito di una formale e concreta adesione che, come detto, non vi è mai stata o di cui, comunque, manca la prova in atti.
Per tali ragioni, va esclusa la sussistenza di una responsabilità precontrattuale del NT nei confronti del . con NTroparte_1 CP_3 consequenziale infondatezza della domanda surrogatoria proposta dagli odierni appellanti.
5. Ai fini del governo delle spese del processo, occorre valorizzare l'autonomia delle domande proposte da parte degli appellanti - l'una nei confronti del CP_3
.TE (accolta), l'altra nei confronti del (rigettata) –
[...] NTroparte_1 dovendo quindi differenziare i due rapporti processuali. NT 5.1 Con riferimento al rapporto tra gli appellanti e il . stante CP_3
l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, si rende necessaria una nuova determinazione delle spese anche del giudizio di primo grado.
Invero l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 13.7.2020 nn. 14916, 14.10.2013 n. 23226 e Sez. Un. 17.10.2003 n. 15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass. 16.5.2006 nn. 11491 e
5.6.2007 n. 13059).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza del CP_3
.TE.
[...]
Per quanto attiene, invece, al rapporto processuale con il NTroparte_1
, stante la soccombenza degli appellanti le spese sostenute dal
[...] [...]
vanno poste a loro carico, sia le spese del primo grado (già NTroparte_1 liquidate dal giudice di primo grado, statuizione non oggetto di contestazione), sia le spese del presente grado.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione della natura e valore della controversia (scaglione da E.52.001,00 ad E. 260.000,00) e dell'attività svolta in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, come aggiornati dal D.M.147/2022, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Tale ipotesi va ravvisata anche in caso di riforma della decisione, visto che il giudice della impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che la eccezione onnicomprensiva “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.
(Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n. 9263).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore PAte_1 dello , nei confronti del PAte_2 PAte_3 PAte_4 [...]
NT
e del . avverso la sentenza n. 3204/2017 del NTroparte_1 CP_3
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 29.12.2017 e non notificata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta il diritto degli appellanti a ricevere a titolo di compensi per le prestazioni professionali svolte in favore del .TE le seguenti CP_3 somme:
- E.17.865,95 in favore dell'ing. PAte_3
NT
- E.178.772,89 in favore dell'arch. e della società in PAte_1 PAte_5 solido tra loro;
NT b) condanna il . al pagamento delle suddette somme, oltre CP_3 contributo Inarcassa, IVA ed interessi legali dal febbraio 2007 (data della richiesta di pagamento) sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna, inoltre, il ec al pagamento in favore degli appellanti NTroparte_3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi E.14.763,00, di cui E.660,00 per esborsi ed E.14.103,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.15.076,00, di cui E.759,00 per esborsi ed E.14.317,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
d) rigetta la domanda surrogatoria ai sensi dell'art.2900 c.c. proposta dagli appellanti nei confronti del;
NTroparte_1
e) conferma la statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, già liquidate con la sentenza impugnata;
f) condanna gli appellanti al pagamento in favore del NTroparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.14.317,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
g) pone definitivamente a carico del .TE le spese di consulenza CP_3 tecnica, già liquidate in corso di causa e poste provvisoriamente a carico di tutte le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3680/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.3204/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 29.12.2017 e non notificata vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], in PAte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dello PAte_2
(C.F. e P.IVA ) con sede in Napoli alla via Dominicis n. 14 P.IVA_1
C.F. ) nato a [...] il [...] PAte_3 C.F._2 con domicilio in Napoli alla via Dominicis n. 14
(C.F. e P.IVA ) con sede in Napoli alla via Dominicis PAte_4 P.IVA_2
n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Elio Salemme (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo IO del difensore C.F._3 in Bacoli alla via G. De Rosa n. 38, giusta procura in calce all'atto di appello notificato in data 03.07.2018;
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del NTroparte_1 P.IVA_3 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nappo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato, unitamente con il difensore, C.F._4 presso l'avvocatura municipale al viale generale C.A. Dalla Chiesa – Edificio La
Salle, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 06.12.2018 nonché in virtù di delibera di G.M. n. 26 dell'11.09.2018
APPELLATO NONCHE' NT
. (C.F. ; N. REA 572640) in persona del CP_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
3.7.2025 tutte le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 maggio 2014 , in proprio e PAte_1
PA nella qualità di legale rappresentante dello IO , e la PAte_3 società in persona del legale rappresentante pro tempore, PAte_4 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il
[...]
e il .TE, in persona dei rispettivi rappresentanti NTroparte_1 CP_3 pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare le prestazioni ed i servizi resi dagli attori nell'ambito del rapporto dedotto in lite e quantificarne il relativo controvalore nelle somme indicate ovvero in quelle, maggiori o minori, che dovessero essere stimate secondo giustizia, se del caso anche a mezzo CTU, che sin d'ora si richiede;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento del . TE. (quale CP_3 soggetto delegato dal Comitato Appia Antica) rispettivamente nei confronti dell'ing. CP_ dell'arch. (anche per lo IO ) e della PAte_3 PAte_1 Pt_4
[...
3) per l'effetto, condannare il .TE. al pagamento di € 17.865,95, CP_3 oltre contributo Inarcassa e Iva in favore dell'ing. di € PAte_3
178.772,89 oltre contibuto Inarcassa e IVA in favore dell'arch. NTroparte_6
e di € 123.648,42 oltre IVA in favore della ovvero di quelle,
[...] PAte_4 maggiori o minori, che dovessero essere stimate secondo giustizia, il tutto oltre ad interessi di mora ex d.lgs. 231/02 o, in subordine, legali dalla maturazione dei crediti (luglio 2002: data di comunicazione di presentazione della rendicontazione alla Regione Campania per competenza;
ovvero febbraio 2007: data della richiesta del saldo con allegate parcelle) fino all'epoca di effettivo soddisfo;
4) accertare e dichiarare, inoltre, ed in accoglimento della spiegata surrogatoria,
l'inadempimento del per tutti i titoli e le causali di cui NTroparte_1 in premessa ed, in particolare, per il mancato assolvimento delle attività funionali alla erogazione della rispettiva quota di cofinanziamento in favore del CP_3
. TE. E, per l'effetto, condannare il medesimo a titolo di
[...] CP_1 responsabilità precontrattuale a risarcire i danni arrecati al in parola, CP_3 maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in una somma corrispondente almeno fino a quelle dovute agli attori dal . TE. In CP_3 forza della domanda innanzi spiegata;
5) accertare e dichiarare il diritto degli attori a surrogarsi nelle indicate ragioni creditorie vantate dal .TE nei riguardi del CP_3 NTroparte_1
, per l'effetto condannando quest'ultimo al pagamento delle somme in parola
[...] in favore del e, per esso, degli attori medesimi fino a soddisfacimento CP_3 dei crediti da questi ulitmi portati nei riguardi del;
CP_3
6) condannare i convenuti alla refusione delle spese e delle competenze di causa, maggiorate di contributo spese generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio il NTroparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestava la domanda
[...] attorea eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza del merito.
Non si costituiva il .TE, restando pertanto contumace. CP_3
Rigettata la richiesta attorea di espletamento di consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni, all'udienza del 29.12.2017 la causa era decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con sentenza n. 3204/2017.
In particolare, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva:
“Rigetta la domanda nei confronti del .TE.; CP_3
Dichiara inammissibile la domanda nei confronti del;
NTroparte_1
Compensa le spese tra gli attori e il .TE.; CP_3
Condanna gli attori nei confronti del alle spese ed NTroparte_1 onorari del giudizio che liquida in euro 5.000,00 di cui euro 100,00 per spese oltre
IVA CPA, rimborso forfettario 15%”.
Nello specifico, il Tribunale aveva considerato inammissibile la domanda surrogatoria proposta nei confronti del per la NTroparte_1 mancanza di due distinti presupposti:
- la certezza del credito vantato dagli attori nei confronti del .TE., CP_3 essendone stato chiesto l'accertamento giudiziale;
- la prova dell'esistenza di un debito dell'ente locale nei confronti del CP_3
.tec..
[...]
Allo stesso tempo, il giudice di prime cure rigettava la domanda di pagamento delle competenze professionali proposta nei confronti del .TE per non CP_3 aver specificato le prestazioni e i servizi effettivamente resi.
Avverso la sentenza citata con atto notificato in data 3.7.2018 proponevano appello , in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello PAte_1
PA NT IO , e i quali chiedevano la riforma della PAte_3 PAte_5 impugnata sentenza e riproponevano le medesime conclusioni già rassegnate in primo grado e precedentemente riportate.
Con il primo di appello gli appellanti deducevano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato, ritenendola non provata, la domanda di accertamento della somma dovuta per le prestazioni professionali svolte in favore del .TE, non tenendo conto della documentazione progettuale CP_3 ritualmente depositata in atti. Reiteravano quindi la richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare le attività svolte dai professionisti appellanti e le somme loro spettanti.
Con il secondo motivo di appello contestavano la statuizione di inammissibilità della domanda surrogatoria proposta nei confronti del , NTroparte_1 sostenendo che il giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente accertato la sussistenza del credito di essi appellanti nei confronti del .TE, CP_3 avrebbe dovuto scrutinare nel merito la domanda surrogatoria proposta ricorrendo la prova della responsabilità precontrattuale in cui sarebbe incorso il
[...]
per non aver rispettato gli impegni assunti nei confronti del NTroparte_1
NT
. con conseguenziale diritto dei professionisti di surrogarsi nel CP_3 credito derivante da tale responsabilità.
Si costituiva il , che contestava l'appello e ne chiedeva NTroparte_1 il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Non si costituiva il .TE., restando pertanto contumace. CP_3
All'udienza del 15 settembre 2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Con ordinanza del 18.1.2024 la Corte di Appello di Napoli disponeva procedersi ad accertamenti peritali, nominando a tal uopo C.T.U. l'Ing. , al quale Persona_1 veniva assegnato il seguente incarico: “esaminata la documentazione agli atti – in particolare gli atti di conferimento dei rispettivi incarichi nonché i progetti e gli studi di fattibilità depositati nel giudizio di primo grado unitamente alle memorie istruttorie ex art.183 co.6 c.p.c. - ed espletata ogni altra opportuna indagine
(eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici), descriva il C.T.U. analiticamente l'attività professionaleosta in essere dagli attori/appellanti a beneficio del .TE., redigendo per ciascun professionista dettagliato CP_3 prospetto delle competenze e dei rimborsi, applicando le tariffe vigenti al momento dell'attività espletata”.
Depositata la relazione tecnica e precisate le conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 3 luglio 2025 - sostituita con il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa era nuovamente riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del . TE CP_3 il quale, pur essendo stato regolarmente citato in giudizio non si è mai costituito.
2. Ciò premesso, per ragioni di chiarezza si rende necessario precisare che, differentemente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, occorre tenere ben distinte le due domande, autonome e differenti, proposte dagli odierni appellanti: da un lato, la domanda di accertamento del diritto al pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in favore del .TE con condanna di CP_3 quest'ultimo al pagamento delle somme eventualmente riconosciute (da esaminare in via prioritaria); dall'altro, la domanda surrogatoria proposta nei confronti del con la quale è stato richiesto – stante NTroparte_1
l'inerzia del .TE - l'accertamento della responsabilità CP_3 precontrattuale dell'Ente locale nei confronti del , colpevole di aver CP_3 prematuramente interrotto le trattative per l'adesione al programma di interventi
Appia Antica, nonostante l'iniziale manifestazione di interesse e il conseguente affidamento provocato nell'ente consortile, provocando a quest'ultimo danni meritevoli – secondo gli appellanti – di essere risarciti.
3. Fatta questa precisazione, l'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento entro i limiti e le ragioni di seguito esposte. 3.1. In primo luogo, va riconosciuta la fondatezza del primo motivo di impugnazione proposto dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento del diritto ai compensi professionali derivanti dall'attività svolta in favore del .TE. CP_3
In generale, il professionista interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto ai compensi derivanti da una prestazione d'opera professionale è onerato, innanzitutto, di dimostrare di aver ricevuto l'incarico da parte del committente, in qualsiasi forma esso sia stato conferito, purchè idoneo a manifestare la volontà inequivocabile di avvalersi delle prestazioni del professionista. Cliente, infatti, non
è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione bensì chi ha conferito l'incarico al professionista, tenuto quindi a corrispondere il compenso spettante per il lavoro effettivamente svolto.
In secondo luogo, il prestatore d'opera sarà tenuto a provare di aver effettivamente svolto la prestazione professionale di cui è stato incaricato, dimostrando i risultati dell'attività espletata.
Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova richiesta ai professionisti appellanti.
Per meglio inquadrare l'attività professionale svolta dagli appellanti, occorre premettere che la stessa si ascrive al complesso di opere da realizzare nell'ambito del programma multiregionale Appia Antica promosso da parte del Comitato
“Itinerario l'Appia Antica, cammino di fede e cultura”, finalizzato alla ristrutturazione di edifici in disuso, da destinare a servizi di pubblica utilità.
Al fine di attuare il suddetto programma, è stato costituito il .TE CP_3 incaricato di curare i procedimenti utili alla gestione dei finanziamenti, nonché dei rapporti convenzionali instaurati con le singole Amministrazioni pubbliche per la realizzazione delle opere preventivate. NT Al . hanno nel tempo aderito diversi enti, tra cui la società CP_3
NT ec incaricata di svolgere le attività di progettazione, nonché l'ing. PAte_3
l'arch. (unitamente allo ).
[...] PAte_1 PAte_2
In questo contesto, in data 15 dicembre 1999 era stipulato un accordo di programma tra Regione Campania, Provincia di Napoli ed alcuni altri Enti locali, avente ad oggetto diversi interventi di recupero e restauro di edifici già inseriti all'interno del Programma Appia Antica, individuando come soggetto attuatore il NT NT
. il quale, a propria volta, ha conferito alla consorziata CP_3
[...] PAte e allo IO – in persona dell'arch e dell'Ing. le Pt_5 PAte_1 Pt_3 attività tecniche necessarie all'attuazione degli interventi inseriti nel Programma.
Ciò premesso, l'ing. e l'arch. hanno compiutamente dimostrato Pt_3 Pt_1
l'esistenza del suddetto incarico ricevuto da parte del .TE CP_3 allegando in atti le lettere di incarico da essi ricevute, contenenti le condizioni volte a regolare il rapporto professionale e le prestazioni da realizzare in attuazione degli interventi di cui all'Itinerario Appia Antica.
Nello specifico, con atto datato 23 settembre 1998, il .TE CP_3 disponeva che l'ing. titolare delle funzioni di Direttore TEnico di questo Pt_3
Consorzio a tempo indeterminato, nonché Responsabile del Procedimento nei rapporti instaurati e/o da instaurare con le Pubbliche Amministrazioni, è munito dei necessari poteri per rappresentare questo Consorzio nelle diverse sedi, salvo che gli atti formalizzati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione”. PAte Risulta provato, altresì, l'incarico conferito allo IO e all'arch. Pt_1 attraverso l'allegazione della lettera datata 22.12.1998, con la quale venivano disciplinate le competenze spettanti per le attività professionali relative all'attuazione degli interventi ascrivibili all'Itinerario Appia Antica, prevedendo un incremento delle tariffe vigenti nella misura del 45%, nonché la liquidazione di compensi accessori e rimborsi forfettariamente individuati nella misura del 40% degli onorari corrisposti (50% per interventi fuori Provincia).
In ragione della suddetta documentazione, è possibile concludere indubitabilmente per l'esistenza di un rapporto professionale tra i professionisti appellanti e il
.TE . CP_3
3.2. Deve ritenersi adeguata, altresì, la prova fornita dai professionisti appellanti rispetto alle attività concretamente realizzate in esecuzione dei suddetti incarichi ricevuti da parte del .TE, attraverso il deposito di una cospicua CP_3 quantità di elaborati tecnici sin dal giudizio di primo grado (precisamente unitamente alla seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6 n. 2) c.p.c.).
Nel dettaglio, gli appellanti hanno allegato la seguente documentazione tecnica: documento generale;
sintesi illustrativa delle attività; sintesi interventi in CP_1
; inquadramento territoriale;
rilievo piante quota 42,00 e 36,00; rilievo
[...] piantaquota 46,00; rilievo prospetti;
rilievo sezioni;
progetto piante quote 42,00 e
46,50; progetto pianta piano raso quota 36,00; progetto pianta piano -1 quota
31,70; progetto pianta piano -2 quota 28,70; progetto pianta piano -3 quota 25,70; progetto prospetti;
progetto sezioni;
impianto elettrico piante quote 42,00 e 46,50; impianto elettrico pianto piano raso quota 36,00; impianto elettrico pianta piano -1 quota 31,70; impianto elettrico pianta piano -2 quota 28,70; impianto elettrico pianta piano -3 quota 25,70; impianto idrico sanitario ed antincendio idranti piante quote 42,00 e 46,50; impianto idrico sanitario ed antincendio idranti pianto piano raso quota 36,00; impianto idricosanitario ed antincendio idranti pianta piano -1 quota 31,70; impianto idrico sanitario ed antincendio idrantipianta piano -2 quota
28,70; impianto idricosanitario ed antincendio idranti pianta piano -3 quota 25,70; sottoservizi rete distribuzione pianta piano -3 quota 25,70; sottoservizi rete distribuzione pianta piano raso quota 36,00; impianto termico piante quote 42,00
e 46,50; impianto termico pianto piano raso quota 36,00; impianto termico pianta piano -1 quota 31,70; impianto termico pianta piano -2 quota 28,70; impianto termico pianta piano -3 quota 25,70; demolizione e costruzioni piante quote 36,00
42,00 e 46,50; documentazione fotografica;
relazione tecnica generale.
Sussistendo chiaramente la prova delle prestazioni professionali svolte in favore del convenuto, si è reso necessario l'espletamento di una consulenza CP_3 tecnica di ufficio al fine di commisurare correttamente i compensi professionali spettanti ai professionisti appellati.
In sede di accertamento peritale, il C.T.U. ha ravvisato l'assenza di due documenti tecnici benchè citati nelle parcelle allegate dagli appellanti: a) il computo metrico;
b) una progettazione di massima;
c) il progetto esecutivo.
Questo Collegio ritiene di dover condividere la valutazione effettuata da parte del
C.T.U. con riferimento al computo metrico estimativo il quale, ancorchè non materialmente accluso alla documentazione versata in atti, si evince essere stato concretamente realizzato dai professionisti stante il vincolo di necessaria presupposizione rispetto ad altre elaborazioni tecniche allegate (in particolare, il quadro riepilogativo degli importi delle opere progettate, formato in maniera tanto dettagliata da lasciar presumere l'esistenza di un computo metrico di dettaglio).
Così come, allo stesso tempo, si ritiene di dover condividere la valutazione del
C.T.U. secondo cui, valutando complessivamente gli allegati tecnici, al fine di commisurare i compensi spettanti ai professionisti, ha qualificato il livello di progettazione raggiunto in termini di “progetto definitivo” e non di “progetto esecutivo”, applicando di conseguenza le tariffe appropriate. Con riferimento alla determinazione dei compensi spettanti ai professionisti, occorre precisare che dalla documentazione allegata è risultato impossibile differenziare l'esatta entità di prestazioni riconducibili in maniera specifica alla società in ragione della stretta collaborazione evidentemente CP_8 esistente tra l'arch. e la società riconosciuta dallo stesso Pt_1 CP_8
C.T.U. sia in fase di valutazione delle attività svolte che in fase di commisurazione dei compensi.
Proprio in ragione di tale promiscuità tra le parti, le somme liquidate a titolo di compensi devono intendersi spettanti da un lato all'ing. dall'altro PAte_3 all'arch. e alla società rimandando poi all'autonomia PAte_1 CP_8 delle parti la ripartizione degli stessi nell'ambito dei c.d. rapporti interni, non essendo evincibile dalla documentazione esaminata un criterio idoneo a regolare equamente i suddetti rapporti.
Inoltre, occorre altresì precisare che le somme liquidate dal C.T.U. in sede di elaborato peritale vanno ridotte entro i limiti della domanda proposta dalle parti
(E.17.865,95 in favore dell'ing. ed E.178.772,89 in favore Pt_3 dell'arch. ). Pt_1
Benchè gli appellanti nel richiedere la condanna al pagamento dei compensi abbiano nelle conclusioni dell'atto di appello utilizzato la formulazione “ovvero di quelle, maggiori o minori, che dovessero essere stimate secondo giustizia”, tale clausola va intesa come mera clausola di stile, non avendo essi fatto preciso riferimento, con le conclusioni espresse con gli scritti conclusionali, alla somma puntualmente determinata all'esito degli accertamenti tecnici.
Al riguardo, la S.C. di Cassazione ha in più occasioni precisato che “la formula
"somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)” (Cass. Civ. ord. n.
9970/2025; conf. a Cass. civ. ord. n. 29537/2024).
In buona sostanza, la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altre espressioni consimili, aggiunta alle conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre costituisce una mera clausola di stile e quindi priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, senza adeguare la propria pretesa risarcitoria alla stima del C.T.U..
Tutto ciò precisato, applicando i compensi accessori forfettariamente determinati nella misura del 40% nonché la riduzione degli onorari del 15% pattuiti a livello convenzionale tra le parti, si accerta la spettanza dei seguenti compensi:
- Euro 17.865,95 in favore dell'ing. PAte_3
- Euro € 178.772,89 in favore dell'arch. e della società PAte_1 Pt_4
in solido tra loro.
[...]
Conseguentemente, in virtù del rapporto professionale instaurato con i suddetti professionisti con il conferimento degli incarichi di cui sopra, va parimenti accolta la domanda di condanna del .TE. al pagamento delle suddette CP_3 somme in favore degli appellanti (secondo le indicazioni in precedenza evidenziate), oltre interessi legali dal febbraio 2007 (data della richiesta di pagamento - con allegata parcella - inoltrata al .TE) sino al CP_3 soddisfo.
4. Non merita accoglimento, invece, il secondo motivo di appello con il quale è stata riproposta la domanda surrogatoria nei confronti del NTroparte_1
, dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure.
[...]
A ben vedere, appare scorretta la decisione di prime cure nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ex art.2900 c.c. proposta dalle parti.
Invero, in astratto, ricorrono i presupposti richiesti dalla norma per l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte degli appellanti: l'esistenza di un credito nei confronti del .TE (ancorchè accertato in questa sede), l'inerzia CP_3 dell'Ente consortile;
un serio pregiudizio a scapito degli appellanti;
il possibile diritto di credito del nei confronti del , in ragione CP_3 NTroparte_1 della paventata responsabilità precontrattuale per l'illegittima interruzione delle trattative.
Ancorchè ammissibile, la domanda surrogatoria proposta è comunque priva di fondamento.
In termini generali, la S.C. di Cassazione, con specifico riguardo a tale profilo di responsabilità, ha affermato che “l'ambito di rilevanza della responsabilità contrattuale non è quindi circoscritto alle ipotesi in cui il comportamento non conforme a buona fede abbia impedito la conclusione del contratto o abbia determinato la conclusione di un contratto invalido ovvero inefficace. […] l'ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi
o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto” (Cass. civ. sent. n. 4715/2022).
La questione della configurazione di una eventuale responsabilità precontrattuale per interruzione delle trattative ha assunto però profili particolari laddove le trattative abbiano visto coinvolta una pubblica amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa, investita della questione nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ha avuto l'occasione di affermare che “ nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull'operato dell'amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest'ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi” (Cons.Stato, Ad. Plenaria n. 21/2021).
Per poter configurare una responsabilità precontrattuale della P.A. il criterio da utilizzare è rappresentato dall'accertamento in concreto alla luce dei rapporti instaurati tra le parti e alle trattative concretamente tra loro intercorse. In capo ai contraenti incombe il rischio che le trattative non vadano a buon fine, per cui una responsabilità ai sensi dell'art.1337 c.c. è configurabile solo quando una delle parti abbia potuto concretamente confidare sulla futura stipula del contratto sperato in ragione del grado di sviluppo raggiunto in fase di trattative tale da rendere ragionevolmente prevedibile un esito positivo.
In sostanza, quindi, la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo delle trattative, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.
Nel caso di specie, l'affidamento posto dal .TE nell'adesione, da CP_3 parte del , al Programma Appia Antica e, CP_1 NTroparte_1 conseguentemente, al stesso non può definirsi ragionevole in CP_3 considerazione della fase, tutt'altro che avanzata, in cui si trovavano le trattative tra le parti al momento in cui è intervenuta l'interruzione.
Ciò è possibile evincerlo dalla semplice lettura degli atti allegati dagli stessi appellanti, da cui emerge che il si era limitato a NTroparte_1 manifestare l'interesse all'eventuale adesione al Programma di interventi Appia
Antica, riservandosi di rimettere all'approvazione consiliare la questione.
L'adesione al programma, infatti, sarebbe stata possibile solo in seguito al compimento da parte dell'Amministrazione comunale di una serie di atti preliminari molti dei quali rimessi, tra l'altro, all'approvazione dell'organo consiliare, il cui esito positivo può ritenersi tutt'altro che certo.
Nel dettaglio, l'unico atto preliminare compiuto dal Comune di che NTroparte_1
è possibile considerare rilevante ai fini delle trattative è rappresentato dalla conclusione di una convenzione intervenuta con la PAte_6
Santa Croce, proprietaria del complesso monastico
[...] denominato “Convento Madonna delle Grazie” (Monastero degli Zoccolanti) sito in
, con la quale le parti si impegnavano a concludere un contratto di NTroparte_1 comodato (poi effettivamente concluso) avente ad oggetto il complesso monastico, condizionato alla realizzazione dei seguenti eventi:
- ratifica della convenzione da parte del Consiglio Comunale nonché della
Curia Generalizia della;
PAte_6
- parere favorevole da parte della Santa sede;
- delibera consiliare volta ad autorizzare la partecipazione al Programma
Appia Antica;
- acquisizione delle approvazioni tecniche da parte degli enti competenti;
- ottenimento del cofinanziamento regionale per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e adeguamento del complesso.
Il sol fatto che vi sia stata la manifestazione di un interesse da parte del CP_1 accompagnata dalla stipulazione di una convenzione con la quale il si è CP_1 impegnato a prendere in comodato un bene su cui realizzare l'intervento, non possono essere considerate circostanze da sole sufficienti a fondare l'eventuale affidamento del .TE alla positiva conclusione delle trattative. CP_3
Né può assumere rilevanza il fatto che in ragione della manifestazione di interesse, il abbia fatto elaborare dei documenti tecnici aventi ad oggetto le CP_3 possibili modalità di intervento, in quanto fondamentali per consentire all'Ente locale di valutare l'opportunità o meno di adesione al Programma di interventi.
In ragione quanto prospettato, il avrebbe dovuto astenersi dal richiedere CP_3
l'inserimento del complesso monastico all'interno del Programma di interventi, nonché dal richiedere al il versamento del contributo NTroparte_1 dovuto per l'adesione al nonché la quota di cofinanziamento dovuta solo CP_3 all'esito di una formale e concreta adesione che, come detto, non vi è mai stata o di cui, comunque, manca la prova in atti.
Per tali ragioni, va esclusa la sussistenza di una responsabilità precontrattuale del NT nei confronti del . con NTroparte_1 CP_3 consequenziale infondatezza della domanda surrogatoria proposta dagli odierni appellanti.
5. Ai fini del governo delle spese del processo, occorre valorizzare l'autonomia delle domande proposte da parte degli appellanti - l'una nei confronti del CP_3
.TE (accolta), l'altra nei confronti del (rigettata) –
[...] NTroparte_1 dovendo quindi differenziare i due rapporti processuali. NT 5.1 Con riferimento al rapporto tra gli appellanti e il . stante CP_3
l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, si rende necessaria una nuova determinazione delle spese anche del giudizio di primo grado.
Invero l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 13.7.2020 nn. 14916, 14.10.2013 n. 23226 e Sez. Un. 17.10.2003 n. 15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass. 16.5.2006 nn. 11491 e
5.6.2007 n. 13059).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza del CP_3
.TE.
[...]
Per quanto attiene, invece, al rapporto processuale con il NTroparte_1
, stante la soccombenza degli appellanti le spese sostenute dal
[...] [...]
vanno poste a loro carico, sia le spese del primo grado (già NTroparte_1 liquidate dal giudice di primo grado, statuizione non oggetto di contestazione), sia le spese del presente grado.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione della natura e valore della controversia (scaglione da E.52.001,00 ad E. 260.000,00) e dell'attività svolta in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, come aggiornati dal D.M.147/2022, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Tale ipotesi va ravvisata anche in caso di riforma della decisione, visto che il giudice della impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che la eccezione onnicomprensiva “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.
(Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020 n. 9263).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore PAte_1 dello , nei confronti del PAte_2 PAte_3 PAte_4 [...]
NT
e del . avverso la sentenza n. 3204/2017 del NTroparte_1 CP_3
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 29.12.2017 e non notificata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta il diritto degli appellanti a ricevere a titolo di compensi per le prestazioni professionali svolte in favore del .TE le seguenti CP_3 somme:
- E.17.865,95 in favore dell'ing. PAte_3
NT
- E.178.772,89 in favore dell'arch. e della società in PAte_1 PAte_5 solido tra loro;
NT b) condanna il . al pagamento delle suddette somme, oltre CP_3 contributo Inarcassa, IVA ed interessi legali dal febbraio 2007 (data della richiesta di pagamento) sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna, inoltre, il ec al pagamento in favore degli appellanti NTroparte_3 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi E.14.763,00, di cui E.660,00 per esborsi ed E.14.103,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.15.076,00, di cui E.759,00 per esborsi ed E.14.317,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
d) rigetta la domanda surrogatoria ai sensi dell'art.2900 c.c. proposta dagli appellanti nei confronti del;
NTroparte_1
e) conferma la statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, già liquidate con la sentenza impugnata;
f) condanna gli appellanti al pagamento in favore del NTroparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.14.317,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
g) pone definitivamente a carico del .TE le spese di consulenza CP_3 tecnica, già liquidate in corso di causa e poste provvisoriamente a carico di tutte le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio