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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2214 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SO OS, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Vivo, giusta P.IVA_1 procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. , premesso di essere stato amministratore del Condominio ubicato Parte_1 in , alla , dal 1987 al 2022, ricorreva, ai sensi Controparte_1 Controparte_1 dell'art. 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di sentire condannare il suddetto convenuto al pagamento del complessivo importo di euro 50.000,00 CP_1 e/o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale credito dovuto per compensi mai riscossi, relativi al periodo dal 1987 (anno della prima nomina) al 2022 (anno in cui cessava definitivamente l'incarico).
2. Si costituiva il , di . Controparte_1 Controparte_1
Deduceva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione;
in subordine, la nullità dell'incarico assunto dall'amministratore in relazione alle annualità successive al 2012, per non essere stato indicato il compenso al momento dell'accettazione dell'incarico; infine, la prescrizione del credito e l'assenza di prove in ordine all'attività svolta.
3. Con ordinanza depositata il 6.04.2023, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava il ricorso depositato da e lo condannava al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del convenuto . CP_1
In motivazione ha dedotto che:
- risultava prescritta ogni pretesa con riguardo ai compensi maturati per gli anni dal
1987 al 2011;
- in relazione all'attività svolta dal 2012 al 2022 non vi era la prova che all'atto del rinnovo dell'incarico fosse stato determinato il compenso, né che ne fosse stata data preventiva comunicazione all'assemblea;
- parimenti non era stata depositata documentazione comprovante l'attività espletata in quel periodo.
4. Con ricorso depositato il giorno 8.05.2023, ha proposto appello Parte_1 lamentando una erronea interpretazione dell'art. 2946 c.c.
Conclude chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
5. Si è costituito il che ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame CP_1 chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
6.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 7.10,2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 109.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
7.Con ordinanza del 09.10.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza dell'18.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte.
8.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza dell'18.11.2025 per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 9.10.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del 7.10.2025
e quella dell'18.11.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025 Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2214 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SO OS, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Vivo, giusta P.IVA_1 procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. , premesso di essere stato amministratore del Condominio ubicato Parte_1 in , alla , dal 1987 al 2022, ricorreva, ai sensi Controparte_1 Controparte_1 dell'art. 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di sentire condannare il suddetto convenuto al pagamento del complessivo importo di euro 50.000,00 CP_1 e/o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale credito dovuto per compensi mai riscossi, relativi al periodo dal 1987 (anno della prima nomina) al 2022 (anno in cui cessava definitivamente l'incarico).
2. Si costituiva il , di . Controparte_1 Controparte_1
Deduceva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione;
in subordine, la nullità dell'incarico assunto dall'amministratore in relazione alle annualità successive al 2012, per non essere stato indicato il compenso al momento dell'accettazione dell'incarico; infine, la prescrizione del credito e l'assenza di prove in ordine all'attività svolta.
3. Con ordinanza depositata il 6.04.2023, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava il ricorso depositato da e lo condannava al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del convenuto . CP_1
In motivazione ha dedotto che:
- risultava prescritta ogni pretesa con riguardo ai compensi maturati per gli anni dal
1987 al 2011;
- in relazione all'attività svolta dal 2012 al 2022 non vi era la prova che all'atto del rinnovo dell'incarico fosse stato determinato il compenso, né che ne fosse stata data preventiva comunicazione all'assemblea;
- parimenti non era stata depositata documentazione comprovante l'attività espletata in quel periodo.
4. Con ricorso depositato il giorno 8.05.2023, ha proposto appello Parte_1 lamentando una erronea interpretazione dell'art. 2946 c.c.
Conclude chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
5. Si è costituito il che ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame CP_1 chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
6.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza del 7.10,2025, per la quale, con decreto del Presidente della Sezione del 109.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
7.Con ordinanza del 09.10.2025, è stato disposto il rinvio all'udienza dell'18.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte.
8.Le parti non hanno depositato note scritte in vista dell'udienza dell'18.11.2025 per lo svolgimento della quale, con ordinanza del 9.10.2025, era stata disposta la trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
2. L'art. 127 ter, IV comma, cod. proc. civ., introdotto con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023, recita: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
3. Nella specie, le parti non sono comparse per due udienze consecutive (quella del 7.10.2025
e quella dell'18.11.2025). Le ordinanze di fissazione delle due udienze in questione sono state comunicate dalla Cancelleria alle parti costituite in giudizio.
In applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., dunque, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto il giudizio;
B) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025 Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini