Art. 15.
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.