Articolo 15 della Legge 22 dicembre 1980, n. 889
Articolo 14
Versione
31 dicembre 1980
Art. 15.
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 31 dicembre 1980