Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Sentenza 12 febbraio 2025
Decreto collegiale 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 12/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, via Carducci, n. 13;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio legale presso la sede dell’Avvocatura in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Questore della Provincia di Bolzano dd. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Questore ha ordinato, ex artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, l’allontanamento dal territorio di Bolzano per un periodo di due anni nonché ogni atto precedente o successivo ad esso collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto dell’impugnazione è il decreto del Questore della Provincia di Bolzano dd. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Questore ha ordinato, ex artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, al signor -OMISSIS- l’allontanamento dal territorio di Bolzano per un periodo di due anni.
2. Con decreto n. -OMISSIS- il signor -OMISSIS- è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. In data 18.9.2024 è stato notificato il presente ricorso, che poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
“ 1) Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 7 comma 1 Legge 241/90 – mancanza di comunicazione di avvio del procedimento in assenza di concrete e motivate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica .”;
“ 2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti, per travisamento, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione. Violazione di legge per errata applicazione degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011. ”.
4. In base a detti motivi di impugnazione il ricorrente ha chiesto “ a) IN VIA PRELIMINARE:
Concedere la sospensione del gravato provvedimento mandando, se del caso, alla Amministrazione resistente richiesta di riesame alla luce delle dedotte osservazioni.
b) NEL MERITO:
Accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato e ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale.
c) IN OGNI CASO:
Con tutte le conseguenze di legge, con vittoria di spese, comprese quelle relative al contributo unificato, ed onorari e liquidazione del gratuito patrocinio .”.
5. Il Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano si è costituito in giudizio con controricorso dd. 25.9.2024, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
Con memoria cautelare d.27.9.2024 la difesa dell’Amministrazione resistente ha chiesto, previa reiezione della domanda cautelare, il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato, con integrale rifusione delle spese processuali.
6. In seguito all’udienza in camera di consiglio del 22.10.2024 questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha accolto la domanda cautelare, fissando l’udienza di discussione per il giorno 29.1.2025.
7. In vista della pubblica udienza del 29.1.2025 la difesa dell’Amministrazione resistente ha depositato la memoria difensiva del 16.12.2024 e la difesa del ricorrente ha prodotto la memoria di replica del 7.1.2025.
8. All’udienza di discussione del 29.1.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto nei termini che si espongono.
2. Va premesso quanto segue.
2.1. Il ricorrente è entrato in Italia in data -OMISSIS- e, con la mediazione della Consulenza Profughi Caritas, ha presentato in data -OMISSIS- domanda di asilo innanzi alla Questura di Bolzano (doc. 2 e 3 del ricorrente).
2.2. Dal-OMISSIS- fino al -OMISSIS- il ricorrente pernottava presso l’Emergenza Freddo – Ex Alimarket, gestita dalla Croce Rossa e situata a Bolzano in via Gobetti 8, con una assenza in data -OMISSIS- (doc. 4 del ricorrente).
2.3. Alla scadenza del primo permesso di soggiorno rilasciato, il ricorrente ha chiesto il rinnovo dello stesso presso la Questura di Bolzano con data di ritiro del nuovo permesso di soggiorno, fissata per -OMISSIS- (doc. 5 del ricorrente).
2.4. In data -OMISSIS- il ricorrente, nel corso di un’operazione di polizia, è stato rintracciato unitamente ad altri 22 cittadini stranieri, asseritamente irregolari e gravati da precedenti di polizia, all’interno di uno stabile dismesso in -OMISSIS- a Bolzano dagli stessi occupato abusivamente. Di conseguenza il ricorrente è stato deferito all’A.G. ai sensi dell’art. 633 c.p. per invasione di terreni od edifici (doc. 2 dell’Amministrazione).
2.5. In data -OMISSIS- al ricorrente è stato notificato l’impugnato decreto (doc. 1 del ricorrente).
Per mezzo di un legale il ricorrente ha tentato ad ottenere un’autorizzazione a recarsi presso la Questura di Bolzano per poter ritirare il proprio permesso, ma la richiesta rimaneva senza riscontro (doc. 6 del ricorrente).
2.6. Di conseguenza il ricorrente è rimasto privo di valido permesso di soggiorno.
3. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 7, comma 1 della legge n. 241/1990 per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, mancando nel caso de quo concrete e motivate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
3.1. La censura non è fondata.
L’art. 7, comma 1 della legge n. 241/1990 stabilisce quanto segue: “ Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. ….omissis”.
L’avvio del procedimento deve essere, dunque, comunicato a meno che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
Nel caso de quo emerge con tutta chiarezza dal decreto impugnato che l’esigenza di celerità del procedimento non ha consentito la previa comunicazione dell’avvio del procedimento “ stante il pericolo di una reiterazione dei suoi comportamenti, lesivi per la sicurezza e la pubblica tranquillità ”.
Al riguardo si richiama anche la giurisprudenza consolidata, secondo la quale:
- “ In tema di misure di prevenzione, ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e per l’urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza. ” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, n. 467/2024);
- “ In materia di misure di prevenzione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 159 del 2011 non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione della loro funzione cautelare volta alla rimozione di una situazione di pericolo per la pubblica sicurezza. ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, n. 1978/2023);
- “ I provvedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti, incompatibili con le ordinarie procedure partecipative. Nel caso di specie la mancata comunicazione di avvio del procedimento risponde ad una logica cautelare e di prevenzione insita nella funzione esercitata, che lascia ritenere sussistente quella situazione di urgenza qualificata che, a norma dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, consente all'Amministrazione di omettere l'adempimento della comunicazione di avvio del procedimento. ” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. IV, 8.8.2024, n. 2407).
3.2. Il primo motivo di impugnazione è, dunque, privo di fondamento.
4. Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti, per travisamento, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione, nonché violazione di legge per errata applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011.
4.1. In particolare il ricorrente, ricordando che la legittimità del provvedimento adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 si basa su tre distinti presupposti, ossia sull’appartenenza del destinatario ai soggetti di cui l’art. 1, sulla pericolosità del destinatario per la sicurezza pubblica e sulla presenza del destinatario fuori del luogo di residenza o di dimora abituale, afferma che nella fattispecie mancherebbero detti presupposti.
4.1.1. Con riguardo al primo presupposto, il ricorrente sottolinea, innanzitutto, che nel provvedimento impugnato non sarebbero descritti elementi di fatto che potrebbero condurre ad affermare che il ricorrente sia dedito a traffici delittuosi. Inoltre, egli risulterebbe incensurato (cfr. doc. 7 del ricorrente).
Pertanto, l’affermazione che il ricorrente sarebbe gravato da plurimi precedenti penali, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e invasione di terreni e edifici, sarebbe priva di qualsiasi valore probatorio. A dire del ricorrente la Questura avrebbe dovuto indicare i dati oggettivi o quanto meno identificare eventuali indagini in corso.
4.1.2. Anche la condotta ed il tenore di vita del ricorrente non potrebbero di per sé, in assenza di una specifica e contestualizzata motivazione nel provvedimento stesso, condurre ad affermare che egli vivrebbe dei proventi di attività delittuose.
Nel provvedimento impugnato il Questore di Bolzano, senza fornire alcun concreto riferimento di fatto concernente il ricorrente, precisa che il medesimo sarebbe stato controllato in data -OMISSIS- in uno stabile abbandonato, dove si trovavano altri cittadini stranieri irregolari e gravati da precedenti di polizia. Quindi, secondo l’impianto del provvedimento qui impugnato, il ricorrente per il sol fatto che permaneva in uno stabile abbandonato insieme ad altre persone asseritamente dedite ad attività delittuose sarebbe anche egli stesso dedito alle medesime attività.
4.1.3. Inoltre, in tutto il provvedimento non vi sarebbe alcun riferimento ad eventuali violazioni di precedenti fogli di via, o di divieti di frequentazione di determinate zone urbane (c.d. DACUR). Parimenti non vi sarebbe alcun riferimento a condotte che potrebbero mettere in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
4.2.1. Con riguardo al secondo presupposto il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non conterrebbe alcuna motivazione o concreta e valida indicazione sulla pericolosità sociale del medesimo.
Nello stesso verrebbe semplicemente affermato che, siccome il sig. -OMISSIS- sarebbe gravato da precedenti penali e sarebbe stato trovato in uno stabile abbandonato insieme ad altri soggetti pericolosi e dediti ad attività illecite con conseguente deferimento all’A.G. per invasione di terreni e edifici, egli sarebbe da considerare persona socialmente pericolosa.
Il tutto senza identificazioni di specifiche e concrete condotte imputabili al ricorrente, dalle quali emergerebbe una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
Detta mancata indicazione di specifiche e concrete condotte imputabili al ricorrente, per costante giurisprudenza, renderebbe illegittimo il provvedimento impugnato. Al riguardo il ricorrente cita la sentenza del 20.6.2018, n. 3781 del Consiglio di Stato, Sezione III, secondo la quale “ per l’adottabilità del provvedimento in questione, sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica; in particolare, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla 'dedizione' del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della 'sicurezza' e della 'tranquillità pubblica'); la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall’altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose
alle quali il medesimo risulti essere dedito ”.
4.3.1. In ordine al terzo presupposto il ricorrente, sottolineando che, per giurisprudenza constante, la presenza della persona al di fuori del proprio comune di residenza o di dimora abituale risulterebbe essere un elemento oggettivo imprescindibile per l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 (T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, 22.7.2023, n. 499; T.A.R. Trieste, Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 15.3.2021, n.75; Cass. Pen. 18.4.2023, n. 34556), afferma che il ricorrente sarebbe domiciliato nel Comune di Bolzano. Ciò risulterebbe dalla documentazione in atti, ossia dalla presentazione della propria domanda di asilo a Bolzano e dal fatto che lo stesso avesse avuto stabile dimora presso l’Emergenza Freddo – Ex Alimarket a Bolzano in via Gobetti 8.
4.4. Le censure colgono nel segno.
4.4.1. L’art. 1 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 dispone in relazione alle misure di prevenzione applicate dal Questore quanto segue: “ 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica .”.
Il successivo art. 2 stabilisce a sua volta che “ 1. Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento. ”.
4.4.2. Affinché possa essere disposta una misura di prevenzione personale è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) riconducibilità della persona ad una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore (artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159/2011; art. 6, l. n. 401/1989; etc.);
b) pericolosità sociale della persona;
c) attualità della pericolosità; (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, n. 374/2024; idem T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, n. 1164/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 28.12.2020, n. 14051).
L’appartenenza di una persona alle categorie di pericolosità è condizione necessaria, ma non sufficiente per l’applicabilità di una misura di prevenzione personale, essendo richiesta anche una condotta di vita che evidenzi una pericolosità effettiva ed attuale e non meramente potenziale. L’accertamento della pericolosità per la pubblica sicurezza richiede una valutazione globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall’accertamento di un comportamento illecito e antisociale tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da pare dell’Autorità di P.S.. Viene così formulato un giudizio prognostico, fondato su elementi di fatto, sulla ragionevole probabilità della commissione di futuri reati, tale da postulare un particolare controllo atto a prevenire successive condotte potenzialmente antisociali.
Come è stato osservato dalla giurisprudenza penale, il sistema delle misure di prevenzione è stato ritenuto dalla stessa Corte europea in generale compatibile con la normativa convenzionale poiché « il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione è una “condizione” personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, quali le frequentazioni, le abitudini di vita, i rapporti, mentre il presupposto tipico per l’applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale » (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2018, n. 30974).
La diversità tra procedimento di prevenzione e procedimento penale rileva sotto il profilo del grado e del tipo di prova circa la commissione del reato previsto. Nel primo, a differenza del secondo, non si richiedono elementi idonei per un convincimento di certezza, essendo sufficienti:
- indizi sintomatici della pericolosità sociale della persona quali ad esempio precedenti penali e giudiziari, recenti denunce per fatti gravi, il tenore di vita, le abituali frequentazioni, eventuali vincoli di parentela di rilievo, precedenti misure di prevenzione, la frequentazione assidua di pregiudicati;
- elementi di prova acquisiti da altri procedimenti penali, ancorché non definiti con sentenza irrevocabile e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni in ordine all’accertamento della responsabilità.
Va al riguardo richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui la misura di prevenzione non deve fondarsi necessariamente su profili di rilevanza penale, che si atteggiano e rilevano in termini di relativa autonomia rispetto al provvedimento amministrativo di cui si controverte (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 ottobre 2021, n. 7186), tanto che “ la valutazione di pericolosità sociale - sempreché adeguatamente motivata con riferimento ad "elementi di fatto" - non postula necessariamente che il soggetto abbia riportato condanne in sede penale, e non si esclude che possa basarsi su un solo episodio, purché significativo (Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2014, n. 3128) ” (Cons. Stato, Sez. III, 17.8.2022, n. 7205).
Con riguardo a provvedimenti connotati da ampi margini di discrezionalità in ordine alla pericolosità sociale (Cons. Stato, Sez. III, 29.11.2023, n. 10249), la giurisprudenza ha stabilito nell’ambito del sindacato di legittimità che “ la funzione preventiva, di cui costituisce manifestazione il provvedimento-foglio di via obbligatorio impugnato … non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi dei beni giuridici da essa tutelati, ma di rimuovere, attraverso l’allontanamento delle persone socialmente pericolose dai luoghi, diversi da quelli di residenza, nei quali hanno avuto occasione di palesare la loro pericolosità, il rischio che una concreta aggressione a quei beni realmente si verifichi”... rendendosi sufficiente che, dagli elementi di fatto raccolti, complessivamente e logicamente valutati, emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli”, pur dovendo “osservarsi che il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, devoluta al giudice penale, deve essere compensato dal quid pluris che le relative disposizioni richiedono ai fini della integrazione dei relativi presupposti, rappresentato come si è detto da una condizione di “pericolosità” del sottoposto alla misura, declinata dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.lvo n. 159/2011 ”.
In questa prospettiva, l’onere dell’Amministrazione procedente è, dunque, quello di accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti in capo al destinatario della misura di prevenzione in esame: ossia che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base degli elementi di fatto - in una delle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi o dediti alla commissione di reati che offendono la sicurezza o la tranquillità pubblica) e, ancora, di dare conto della proiezione del comportamento del soggetto “ potenzialmente pregiudizievole per quei valori, sebbene non attualizzata in comportamenti concretamente lesivi, ma suscettibili di evolvere in tale direzione ove non tempestivamente contenuta attraverso l’applicazione della più idonea e proporzionata misura preventiva. ” (Cons. Stato, Sez. III, 7.7.2022, n. 5652; idem n. 5993/2024).
Il Questore deve, dunque, verificare che il destinatario di una misura di prevenzione personale sia un soggetto inquadrabile in una delle categorie previste dall’art. 1 del Codice Antimafia e che lo stesso risulti socialmente pericoloso.
4.4.3. In ordine al difetto di motivazione giova rilevare che per i provvedimenti aventi natura preventiva l’obbligo di motivazione è essenziale ad evitare che essi, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d’autore e integrino, così, altrettante “ pene del sospetto ” (Cons. Stato, Sez. III, 15.2.2019).
La motivazione del provvedimento amministrativo, secondo un orientamento recepito dalla Corte Costituzionale (ordinanze del 26 maggio 2015, n. 92, e del 17 marzo 2017, n. 58) costituisce il fondamento, l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti.
4.4.4. Inoltre, per giurisprudenza costante “ in materia di misure di prevenzione, quanto alla misura del foglio di via obbligatorio, il giudizio di pericolosità sociale alla base dell'irrogazione della misura costituisce una tipica valutazione dell'Amministrazione, ed è pertanto sottratto al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, fatti salvi eventuali profili di illogicità e di incongruenza della motivazione o di travisamento della realtà fattuale. ” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 15.10.2024, n. 802).
4.4.5. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è affetto da profili di illogicità e di incongruenza della motivazione e da difetto di istruttoria, non essendo accertati ed acquisiti elementi di fatto idonei a ricondurre il caso in esame alla previsione di legge dell’art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs.159/2011, su cui la misura di prevenzione e quindi la limitazione delle libertà individuali viene fondata dall’Amministrazione e non essendo spiegato perché il ricorrente debba essere considerato persona socialmente pericolosa. Inoltre, non è chiarito minimamente perché il ricorrente non debba essere considerato domiciliato nel Comune di Bolzano.
4.4.6. Nel provvedimento impugnato si legge a proposito quanto segue: “ ESAMINATI gli atti d’ufficio a carico di -OMISSIS- nato il -OMISSIS- in -OMISSIS-, dai quali risulta che lo stesso è persona gravata da precedenti penali e di Polizia quali: detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e invasione di terreni o edifici; PRESO ATTO che lo stesso, in data -OMISSIS- è stato controllato da personale della Squadra Volanti della Questura di Bolzano, in compagnia di altri cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale e gravati da precedenti di Polizia, presso uno stabile abbandonato di -OMISSIS- a Bolzano e quindi deferito in stato di libertà all’A.G. per invasione di terreni o edifici; CONSIDERATO che -OMISSIS- non è residente in questo Comune, non risulta avervi alcun legame di parentela e/o svolgere alcuna attività lavorativa, né risulta aver alcuna valida ragione per intrattenervisi; RITENUTO che sulla base degli elementi di fatto sopra esposti -OMISSIS- sia da ritenersi persona socialmente pericolosa ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011 nr. 159; RILEVATO che il suddetto è solito accompagnarsi a persone già gravate da precedenti di Polizia unitamente alle quali è stato identificato durante i normali servizi di controllo del territorio;… omissis”.
Risulta, dunque, che la Questura di Bolzano ha dedotto la sussistenza della pericolosità del ricorrente sostanzialmente dal fatto che lo stesso risulta persona gravata da precedenti penali e di Polizia, non meglio descritti, e che lo stesso in data -OMISSIS- è stato rinvenuto in uno stabile abbandonato, dove si trovavano altri cittadini stranieri asseritamente irregolari e gravati da precedenti di polizia. La Questura avrebbe, invece, dovuto provare l’esistenza di una “ dedizione ” “ alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”, concetto che presuppone la reiterazione di condotte idonee a ledere i beni in esame.
4.4.7. Al fine di superare detta carenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla pericolosità del ricorrente, la difesa dell’Amministrazione resistente afferma che la Questura di Bolzano avrebbe analizzato gli atti d’ufficio a carico del ricorrente, in particolare le banche dati in uso alle Forze di Polizia e l’Archivio digitale della Questura di Bolzano, rilevando che:
“ - Nel corso di un’operazione di polizia condotta il -OMISSIS- -OMISSIS- veniva rintracciato unitamente ad altri 22 cittadini extracomunitari irregolari, gravati da precedenti di polizia, all’interno di uno stabile dismesso in -OMISSIS- a Bolzano dagli stessi occupato abusivamente e pertanto veniva deferito all’A.G. ai sensi dell’art. 633 c.p. per invasione di terreni od edifici. L’occupazione dello stabile da parte di un numero notevole di immigrati irregolari, molti dei quali con precedenti di polizia, aveva ingenerato un forte allarme sociale nella cittadinanza. In particolare, il controllo degli edifici abbandonati consente di evitare che sul territorio urbano insistano situazioni di degrado ed illegalità diffusa che generano preoccupazione e che in non poche occasioni hanno favorito la commissione di reati, incidendo in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini;
- -OMISSIS-, dal 2023, data del suo ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano, ad oggi, annovera precedenti di polizia per detenzione di sostanza stupefacenti per uso personale e invasione di terreni o edifici;
- -OMISSIS-, al momento della redazione del Provvedimento imputato, non risulta essere residente nel Comune Bolzano, non risulta svolgervi alcuna attività lavorativa né risulta avervi legami di parentela;
- non vi è alcun giustificato motivo per cui -OMISSIS- debba permanere sul territorio del Comune di Bolzano;…”.
4.4.8. L’argomentazione resa nel provvedimento impugnato e nella difesa dell’Amministrazione resistente, però, è del tutto generica e apodittica e si basa sostanzialmente sulla mera possibilità che il ricorrente per il solo fatto di essere stato trovato una volta in un edificio abbandonato insieme ad altre persone straniere irregolari, asseritamente dedite ad attività delittuose, sarebbe anche egli dedito alle medesime attività e potrebbe commetterne reati della stessa indole, e ciò in assenza di ogni altra specificazione sugli precedenti penali e di Polizia, nonché in assenza di ogni riferimento ad eventuali violazioni di precedenti fogli di via, o di divieti di frequentazione di determinate zone urbane.
Parimenti il provvedimento de quo non contiene alcun riferimento a condotte che potrebbero mettere in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Al riguardo va ribadito che l’accertamento della pericolosità per la pubblica sicurezza richiede una valutazione globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall’accertamento di un comportamento illecito e antisociale, effettivo ed attuale e non meramente potenziale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da pare dell’Autorità di P.S..
4.4.9. Infine, il provvedimento è viziato anche per il fatto che la Questura erroneamente ha considerato il ricorrente non residente nel Comune di Bolzano.
Al riguardo va ribadito che, per giurisprudenza constante, la presenza della persona al di fuori del proprio comune di residenza o di dimora abituale risulta essere un elemento oggettivo imprescindibile per l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 (T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, 22.7.2023, n. 499; T.A.R. Trieste, Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 15.3.2021, n.75; Cass. Pen. 18.4.2023, n. 34556).
Nel caso de quo la documentazione in atti comprova la presenza del ricorrente sul territorio del Comune di Bolzano: il ricorrente, infatti, ha presentato la domanda di asilo nel Comune di Bolzano ed è stato accolto nel periodo invernale, e cioè dal -OMISSIS-, presso l’Emergenza Freddo – Ex Alimarket a Bolzano in via Gobetti 8. Nei restanti mesi il ricorrente ha vissuto nel Comune di Bolzano senza avere la disponibilità di un’abitazione o di un posto per dormire. Il ricorrente, essendo, quindi, una persona senza tetto, deve essere considerato domiciliato nel Comune di Bolzano, posto che vive abitualmente sul territorio di detto comune.
Al riguardo va disattesa, dunque, la tesi della difesa dell’Amministrazione resistente che la dimora abituale presuppone la residenza. Afferma infatti la difesa dell’Amministrazione resistente che “ Sebbene il codice civile non fornisca una definizione di dimora diversamente da quanto avviene per il domicilio e per la residenza (art. 43 cc), sicuramente la presuppone nella misura in cui precisa che la residenza è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale. Ne discende, pertanto, che esistono due possibili tipologie di dimora: una abituale che corrisponde alla residenza e una non abituale nel caso in cui un soggetto permanga in un luogo senza tuttavia il carattere della abitualità .”.
Anche la sentenza della Cassazione Penale n. 33115 del 25.11.2020, citata dall’Amministrazione resistente non è idonea a confermare la tesi della stessa. A prescindere dal fatto che detta sentenza verte in tema di diffamazione e non in tema di anagrafe/residenza/dimora abituale, la stessa recita: “ giacché in tale categoria rientrano le persone senzatetto, senza casa o senza fissa dimora …”. Come osserva giustamente la difesa del ricorrente, la locuzione disgiuntiva “ o ” fa ben capire che le persone senza casa/tetto non sono giocoforza anche senza dimora abituale.
Risulta, invece, dal Manuale ISTAT sulla Vigilanza Anagrafica del 2010 – Metodi e Norme n. 48 che le persone senza tetto sono “ Persone che pur avendo la dimora abituale in un comune non dispongono di una propria abitazione. ” (pag. 172 documento citato), e ancora che: “ Nella categoria dei senza fissa dimora vengono spesso inclusi anche i “senza tetto”. In realtà i senzatetto sono soggetti che hanno la dimora abituale nel comune pur non avendo la disponibilità di un’abitazione o che conducono una vita non riconducibile ai normali canoni sociali, scegliendo giorno per giorno il proprio punto di riferimento ma sempre all’interno del territorio comunale. ”.
Appare evidente che il ricorrente rientri in detta categoria.
5. Mancando nel caso di specie non solo un giudizio di pericolosità, sulla base di elementi attuali e idonei a palesare le concrete ragioni per cui la condotta riferita al ricorrente sarebbe idonea a causare un pericolo per la sicurezza pubblica ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, ma anche il presupposto oggettivo della mancanza di residenza e/o dimora abituale nel Comune di Bolzano, l’impugnato provvedimento del Questore è connotato da una marcata carenza e illogicità motivazionale e da difetto di istruttoria, con conseguente fondatezza delle censure di cui al secondo motivo di impugnazione.
Il ricorso va, dunque, accolto per la fondatezza di dette censure, con conseguente annullamento del decreto del Questore della Provincia di Bolzano dd. -OMISSIS- n. -OMISSIS- a carico del ricorrente.
Va confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla Commissione con decreto . La liquidazione del compenso spettante al difensore sarà effettuata con separato provvedimento collegiale, da adottarsi previa presentazione della relativa istanza da parte dell’interessato.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore
Stephan Beikircher, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Margit Falk Ebner | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.