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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
2741/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 12.09.2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come da precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2741/2025 R.G.L. promosso
DA
, nato a [...] il [...] e res. in Santa ER ( CT), via V. Parte_1
Giolitti 13 , c.f. ; CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], res. in Santa ER (CT) via Giolitti 13, c.f. Parte_2
entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi e C.F._2 dall'avv. Gabriele Bonaccorsi come da procura conferita e depositata in atti di giudizio, domiciliati presso lo studio dei loro procuratori in AN, Piazza Lincoln n. 19;
RICORRENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Sede di AN, via Porto Ulisse 51, in persona del legale rappresentante p. t. c.f. ; P.IVA_1
CONTUMACE
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. con sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , c.f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli e dall'avv. Orsingher Lucia come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato in AN Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
Inps ;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione a preavviso di fermo amministrativo di veicolo cointestato. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 20 marzo 2025 parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293802024 00001 984000 , notificata il 15/02/2025 dall' Sede di AN , in riferimento all'avviso di addebito Controparte_1
59320210003827155000, che risulta notificato il 28 gennaio 2022, afferente contributi dovuti alla CP_ NE AT , con sanzioni , mora ed accessori per il reddito prodotto nel 2014 dal Parte_1
odierno ricorrente.
[...]
Premetteva che il veicolo a far tempo dalla data di acquisto avvenuta il 05/09/2017 era cointestato ad entrambi i ricorrenti , compresa naturalmente che non ha alcun debito contributivo Parte_2 nei confronti dell' resistente e non era destinataria dell'avviso di addebito sopra Controparte_3 specificato. Detto veicolo oggetto di fermo amministrativo è la vettura Toyota Avenis targato
0W. Il veicolo specificato si trovava nella disponibilità e nell'uso esclusivo della ricorrente non debitrice che lo utilizzava per recarsi al lavoro presso diverse città del Nord-Italia presso istituti scolastici ubicati nelle province di Firenze e Bologna. Pertanto deduceva l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo che avrebbe creato sicuro pregiudizio alla proprietaria che non risultava debitrice di contributi e somma alcuna. Evidenziava che trattandosi nella fattispecie di bene indivisibile non sarebbe stato realistico imporre il vincolo del fermo solo per la parte di cui risulta proprietario il ricorrente odierno . Pertanto il fermo sarebbe illegittimo poiché inibirebbe Parte_1 la circolazione del veicolo in danno non solo al ricorrente ma anche alla comproprietaria non debitrice e non destinataria dell'avviso di addebito e del sollecito di pagamento della somma di euro 7.119,08
, indirizzato dall'Agente di Riscossione al solo ricorrente odierno . Quest'ultimo Parte_1 solamente veniva sollecitato a provvedere al pagamento con avviso che in caso di omissione, entro
30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di preavviso di fermo, sarebbe stata eseguita presso il P.R.A. l'iscrizione del fermo amministrativo del veicolo. Sotto altro profilo deduceva CP_ l'omessa notifica dell'avviso di addebito portante i contributi richiesti da riferiti ai redditi prodotti nel 2014 e deduceva il decorso di prescrizione dei contributi , in assenza di atti interruttivi notificati. Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'atto impugnato , che il Tribunale dichiarasse illegittima la comunicazione di preavviso di fermo e disponesse l'annullamento dell'atto impugnato
. Chiedeva altresì che il tribunale dichiarasse prescritta la pretesa dell' ed estinto Controparte_4 il credito vantato dall'ente , attesa l'assenza di atti interruttivi del decorso di prescrizione , validamente notificati con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava udienza di CP_ discussione. Successivamente si costituiva in giudizio L'Istituto deduceva che l'avviso di addebito 59320210003827155 aveva per oggetto attività paramedica libero-professionale esercitata nel corso del 2014 e inserita nella dichiarazione dei redditi 2015. Tale circostanza era stata accertata in seguito ad accertamento eseguito per le attività libero professionali non soggette a copertura CP_ assicurativa e rientranti nell'obbligo di iscrizione alla NE AT L'obbligo di contribuzione , secondo la previsione di legge e consolidato orientamento di giurisprudenza , riguardava qualsiasi soggetto che percepisca un reddito derivante da attività anche occasionale quale libero professionista , non soggetta a copertura assicurativa da alcuna cassa di riferimento. L'obbligo sussisteva anche per i soggetti che svolgano diverse attività, ma non soggette al versamento CP_ contributivo agli enti previdenziali di diritto privato, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti , richiamava sul punto l'art. 18 , co. 12 D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011, che ha CP_ interpretato l'art. 2, co. 26 L. 335/1995. deduceva altresì che il ricorrente non contestava l'obbligazione contributiva ( posta alla base della comunicazione preventiva di fermo) ma la CP_ prescrizione del credito in capo all' Quest'ultimo, sul punto richiamava la decorrenza dalla scadenza del versamento a saldo a fini fiscali ( art. 1, co. 212 lett. C) L. 662/1996), che nella fattispecie era la stessa data di pagamento delle scadenze fiscali per i versamenti dell'anno 2014 , pertanto al 6 luglio 2015 , doveva eseguirsi il versamento a saldo per l'anno 2014 ( secondo quanto stabilito da
DPCM 14.6.2015) e così la prescrizione sarebbe decorsa dal 07.07.2015.
L'Ente tuttavia deduceva di avere notificato atti interruttivi di prescrizione che avevano evitato CP_ proprio il consolidarsi della prescrizione estintiva dei contributi. L' resistente richiamava la sospensione del pagamento dei contributi disposta in conseguenza dell'epidemia da Covid-19, disposta da d.l. 18/2020 , convertito in legge 27/2020, che aveva previsto la sospensione dal 23 febbraio 202 al 30 giugno 2020, introducendo nel decorso di prescrizione un periodo neutro di sospensione pari a 129 giorni. Deduceva pertanto che la diffida notificata il 21.9.2020 aveva interrotto il decorso di prescrizione, richiamava i documenti allegati sul punto. Deduceva altresì che alla fattispecie andavano applicati gli artt. 67 e 68 d.l. 18/2020 , afferenti alla sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e la sospensione dei termini dell'attività di riscossione;
deduceva l'applicabilità altresì dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 e del termine complessivo di sospensione del decorso di prescrizione di 542 decorrente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Deduceva altresì che essendo sospese le attività di riscossione andava altresì computato un ulteriore periodo di sospensione di 542 giorni dell'attività degli enti previdenziali, sino al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione( 31 agosto 2021), deduceva che la prescrizione sarebbe stata sospesa sino al 31 dicembre 2023. Pertanto, secondo la prospettazione dell' , CP_2 nessuna prescrizione risultava decorsa alla data di notifica dell'avviso di addebito (18.01.2022).
Nessuna prescrizione sarebbe decorsa alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo. CP_ Sotto altro profilo deduceva la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine l'impugnazione del preavviso di fermo , che rappresenta un atto del solo Concessionario e la fase esecutiva del recupero dei contributi è esclusivamente gestita da quest'ultimo.
Inoltre eccepiva la carenza di interesse a proporre il ricorso essendo il preavviso di fermo una comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito, con finalità interruttive del decorso di prescrizione. Deduceva che il contribuente non aveva alcun interesse e non poteva trarre vantaggio alcuno dall'annullamento, non sussistendo alcuna lesione concreta ed attuale dei suoi diritti.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse incontrovertibile e inoppugnabile l'avviso di addebito posto alla base del preavviso di fermo amministrativo;
che dichiarasse il ricorso inammissibile ed improcedibile per carenza di interesse , che dichiarasse altresì il difetto di legittimazione passiva dell' , che rigettasse nel merito la domanda per infondatezza. CP_2
Nel corso del procedimento non curava la propria costituzione pur Controparte_1 chiamata regolarmente in giudizio, veniva pertanto dichiarata contumace.
Successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del presente procedimento , veniva disposta la sostituzione della discussione del 12/09/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. senza che le parti abbiano contestato tale forma di trattazione nel termine di cinque giorni all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note scritte depositate dalle parti
, la causa viene definita con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere rigettata l'eccepita carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente. Nel caso all'esame la domanda è proposta a seguito di una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo notificata il 15.02.2025 , contenente il sollecito del pagamento della somma di euro 7.119,08 , riferita all'avviso di addebito 59320210003827155000,contenete altresì l'avviso che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso,sarebbe stato iscritto al
P.R.A. di AN il fermo amministrativo della Toyota Avensis 0W , cointestata alla Pt_2
, soggetto non debitore , essendo il pagamento dei contributi dovuti a NE AT dal
[...] ricorrente . Risulta pertanto evidente l'interesse ad agire della parte ricorrente Parte_1 cointestataria del veicolo e non debitrice. CP_ Parimenti risulta infondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell' nel giudizio all'esame. Secondo i recenti arresti giurisprudenziali ( Cass. Civ.14801/2018; Cass. Civ. 7756/2020)
l'opposizione a preavviso di fermo si configura come un'azione di accertamento negativo sui presupposti per l'adozione dell'iscrizione del fermo amministrativo sul bene mobile registrato.
Pertanto è un'azione di accertamento negativo della sussistenza della pretesa creditoria avanzata ed è intesa ad ottenere l'inibizione all'iscrizione presso il pubblico registro automobilistico ( P.R.A.). Poiché occorre vagliare la sussistenza del credito nella fattispecie , l'Ente creditore dei contributi risulta legittimato passivamente a resistere in giudizio . La suddetta qualificazione della domanda da parte della Corte di legittimità implica infatti che siano verificate le ragioni di sussistenza del credito ed altresì è interesse dell'opponente ottenere la declaratoria di inibizione all'iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso.
Pertanto le eccezioni di carenza di interesse della parte ricorrente ex art. 100 c.p.c e la carenza di CP_ legittimazione passiva in capo ad rappresentano eccezioni infondate.
In ordine all'illegittimità della comunicazione di preavviso di fermo collegata alla contestazione del veicolo ad un soggetto non debitore ,l'opposizione proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e va pertanto accolta. Affinché vi possa essere iscrizione del fermo amministrativo di bene mobile è necessario che il debitore risulti proprietario al 100% e non di una parte soltanto, non potendosi sottoporre a fermo soltanto una parte dell'autoveicolo, alla luce della sua indivisibilità ed in considerazione di quanto dispone l'art. 86, comma 1 D.P.R.602/1973. La norma prevede che “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 , co. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri , dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate e alla regione di residenza.” Risulta evidente che il fermo amministrativi eseguito su un veicolo intestato a due soggetti uno solo dei quali risulti debitore dell'ente pubblico, verrebbe a creare pregiudizio anche al comproprietario non debitore, impedendogli di circolare con il proprio mezzo, tale conseguenza è contraria al dettato della legge come ha disposto la giurisprudenza di merito sul punto intervenuta ( cfr. Trib. Pavia sentenza n. 07/2024 ; Trib. Nocera Inferiore sent. 434/2024; Trib.
Benevento sent. 1186/2024, Trib. Lagonegro sent. 150/2025; C.T.R. Piemonte sent. 1374/2017).
Nella fattispecie la parte opponente ha documentato, a mezzo libretto circolazione , la cointestazione del veicolo ad entrambi i ricorrenti odierni. Deve ritenersi pertanto illegittima la comunicazione di preavviso di fermo su veicolo cointestato ad altro proprietario non debitore.
Sotto il profilo del decorso del termine di prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito
59320210003827155000 il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.
Come documentato dall'ente resistente l'avviso di addebito riguarda contributi dovuti alla NE CP_ AT in riferimento al reddito prodotto nel 2014 e dichiarato ai fini dell'IRPEF nel Modello
Unico 2015. La prescrizione sarebbe decorsa alla scadenza della dalla data di pagamento ai fini IRPEF dei tributi che, per l'anno 2015, dovevano essere versati al 06/07/2017, pertanto la prescrizione decorreva dal 07/07/2015.
Nonostante quanto dichiarato in memoria dall 'Ente creditore, non sussiste prova della notifica della diffida, quale atto interruttivo del decorso di prescrizione, al debitore , odierno ricorrente , Pt_1
CP_
. La lettera raccomandata di diffida inviata dall' per ottenere il pagamento dei contributi
[...] per gestione separata , reca data 10.09.2020 e indica altresì il numero della raccomandata
689767375460, come da documentazione allegata dall'Ente ( all. 4 ) , invece l'avviso di ricevimento prodotto in atti, reca un numero di raccomandata diverso e segnatamente 689806353547, non riferibile alla diffida. Non sussiste pertanto prova di notifica dell' atto interruttivo del decorso di prescrizione.
Come specificato nella stessa memoria della parte resistente odierna (cfr. pag. 3) , la fattispecie attiene al pagamento di contributi dovuti alla NE separata che avrebbero dovuto essere versati al
06/7/2025 , secondo la data fissata da DPCM 14.06.2015 per l'annualità indicata , afferente al reddito prodotto nel 2014. Così la prescrizione decorreva dal 07.07. 2015 e nella fattispecie si sarebbe compiuta il 16.11.2020 , aggiungendo il periodo si sospensione del decorso di prescrizione paria 129 giorni , come disposto dall'art. 37 D.L. 18/20202, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020
, ove al comma 2 , dispone detta sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 20202 ( 129 giorni ).
Non essendo intervenuta la diffida e non essendo provata in giudizio la notificazione della raccomandata contenete l'atto interruttivo del decorso di prescrizione, come già specificato, alla data di notifica dell'avviso di addebito 59320210003827155 avvenuta il 18.01.2022, i contributi risultavano prescritti.
Le pretese creditorie sono pertanto estinte per prescrizione. Il ricorso pertanto risulta fondato e deve trovare accoglimento. CP_ Le spese di giudizio sono poste a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo , tenendo conto del valore del giudizio pari ad euro 7.119,08, secondo i paramenti di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato da DM 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2741/2025
R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede :
- In via preliminare dichiara contumace;
Controparte_1
CP_
- Rigetta l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell' e la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti ex art. 100 c.p.c, formulata dall' medesimo;
CP_2
- Accoglie il ricorso;
- Dichiara illegittimo il preavviso di fermo n. 2938020240000198000;
- Dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito 59320210003827155000; CP_
- Condanna in persona del legale rappresentante a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.863,5 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA nella misura di legge , con distrazione in favore dell'avv. Enrico Nicolò Buscemi e dell'avv.
Gabriele Bonaccorsi ex art. 93 c.p.c.
AN 12/09/2025 Il Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 12.09.2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. come da precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2741/2025 R.G.L. promosso
DA
, nato a [...] il [...] e res. in Santa ER ( CT), via V. Parte_1
Giolitti 13 , c.f. ; CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], res. in Santa ER (CT) via Giolitti 13, c.f. Parte_2
entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi e C.F._2 dall'avv. Gabriele Bonaccorsi come da procura conferita e depositata in atti di giudizio, domiciliati presso lo studio dei loro procuratori in AN, Piazza Lincoln n. 19;
RICORRENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Sede di AN, via Porto Ulisse 51, in persona del legale rappresentante p. t. c.f. ; P.IVA_1
CONTUMACE
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_2
p. t. con sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , c.f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli e dall'avv. Orsingher Lucia come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato in AN Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
Inps ;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione a preavviso di fermo amministrativo di veicolo cointestato. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 20 marzo 2025 parte ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 293802024 00001 984000 , notificata il 15/02/2025 dall' Sede di AN , in riferimento all'avviso di addebito Controparte_1
59320210003827155000, che risulta notificato il 28 gennaio 2022, afferente contributi dovuti alla CP_ NE AT , con sanzioni , mora ed accessori per il reddito prodotto nel 2014 dal Parte_1
odierno ricorrente.
[...]
Premetteva che il veicolo a far tempo dalla data di acquisto avvenuta il 05/09/2017 era cointestato ad entrambi i ricorrenti , compresa naturalmente che non ha alcun debito contributivo Parte_2 nei confronti dell' resistente e non era destinataria dell'avviso di addebito sopra Controparte_3 specificato. Detto veicolo oggetto di fermo amministrativo è la vettura Toyota Avenis targato
0W. Il veicolo specificato si trovava nella disponibilità e nell'uso esclusivo della ricorrente non debitrice che lo utilizzava per recarsi al lavoro presso diverse città del Nord-Italia presso istituti scolastici ubicati nelle province di Firenze e Bologna. Pertanto deduceva l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo che avrebbe creato sicuro pregiudizio alla proprietaria che non risultava debitrice di contributi e somma alcuna. Evidenziava che trattandosi nella fattispecie di bene indivisibile non sarebbe stato realistico imporre il vincolo del fermo solo per la parte di cui risulta proprietario il ricorrente odierno . Pertanto il fermo sarebbe illegittimo poiché inibirebbe Parte_1 la circolazione del veicolo in danno non solo al ricorrente ma anche alla comproprietaria non debitrice e non destinataria dell'avviso di addebito e del sollecito di pagamento della somma di euro 7.119,08
, indirizzato dall'Agente di Riscossione al solo ricorrente odierno . Quest'ultimo Parte_1 solamente veniva sollecitato a provvedere al pagamento con avviso che in caso di omissione, entro
30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di preavviso di fermo, sarebbe stata eseguita presso il P.R.A. l'iscrizione del fermo amministrativo del veicolo. Sotto altro profilo deduceva CP_ l'omessa notifica dell'avviso di addebito portante i contributi richiesti da riferiti ai redditi prodotti nel 2014 e deduceva il decorso di prescrizione dei contributi , in assenza di atti interruttivi notificati. Chiedeva pertanto , previa sospensione dell'atto impugnato , che il Tribunale dichiarasse illegittima la comunicazione di preavviso di fermo e disponesse l'annullamento dell'atto impugnato
. Chiedeva altresì che il tribunale dichiarasse prescritta la pretesa dell' ed estinto Controparte_4 il credito vantato dall'ente , attesa l'assenza di atti interruttivi del decorso di prescrizione , validamente notificati con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava udienza di CP_ discussione. Successivamente si costituiva in giudizio L'Istituto deduceva che l'avviso di addebito 59320210003827155 aveva per oggetto attività paramedica libero-professionale esercitata nel corso del 2014 e inserita nella dichiarazione dei redditi 2015. Tale circostanza era stata accertata in seguito ad accertamento eseguito per le attività libero professionali non soggette a copertura CP_ assicurativa e rientranti nell'obbligo di iscrizione alla NE AT L'obbligo di contribuzione , secondo la previsione di legge e consolidato orientamento di giurisprudenza , riguardava qualsiasi soggetto che percepisca un reddito derivante da attività anche occasionale quale libero professionista , non soggetta a copertura assicurativa da alcuna cassa di riferimento. L'obbligo sussisteva anche per i soggetti che svolgano diverse attività, ma non soggette al versamento CP_ contributivo agli enti previdenziali di diritto privato, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti , richiamava sul punto l'art. 18 , co. 12 D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011, che ha CP_ interpretato l'art. 2, co. 26 L. 335/1995. deduceva altresì che il ricorrente non contestava l'obbligazione contributiva ( posta alla base della comunicazione preventiva di fermo) ma la CP_ prescrizione del credito in capo all' Quest'ultimo, sul punto richiamava la decorrenza dalla scadenza del versamento a saldo a fini fiscali ( art. 1, co. 212 lett. C) L. 662/1996), che nella fattispecie era la stessa data di pagamento delle scadenze fiscali per i versamenti dell'anno 2014 , pertanto al 6 luglio 2015 , doveva eseguirsi il versamento a saldo per l'anno 2014 ( secondo quanto stabilito da
DPCM 14.6.2015) e così la prescrizione sarebbe decorsa dal 07.07.2015.
L'Ente tuttavia deduceva di avere notificato atti interruttivi di prescrizione che avevano evitato CP_ proprio il consolidarsi della prescrizione estintiva dei contributi. L' resistente richiamava la sospensione del pagamento dei contributi disposta in conseguenza dell'epidemia da Covid-19, disposta da d.l. 18/2020 , convertito in legge 27/2020, che aveva previsto la sospensione dal 23 febbraio 202 al 30 giugno 2020, introducendo nel decorso di prescrizione un periodo neutro di sospensione pari a 129 giorni. Deduceva pertanto che la diffida notificata il 21.9.2020 aveva interrotto il decorso di prescrizione, richiamava i documenti allegati sul punto. Deduceva altresì che alla fattispecie andavano applicati gli artt. 67 e 68 d.l. 18/2020 , afferenti alla sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori e la sospensione dei termini dell'attività di riscossione;
deduceva l'applicabilità altresì dell'art. 12 d.lgs. 159/2015 e del termine complessivo di sospensione del decorso di prescrizione di 542 decorrente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Deduceva altresì che essendo sospese le attività di riscossione andava altresì computato un ulteriore periodo di sospensione di 542 giorni dell'attività degli enti previdenziali, sino al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione( 31 agosto 2021), deduceva che la prescrizione sarebbe stata sospesa sino al 31 dicembre 2023. Pertanto, secondo la prospettazione dell' , CP_2 nessuna prescrizione risultava decorsa alla data di notifica dell'avviso di addebito (18.01.2022).
Nessuna prescrizione sarebbe decorsa alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo. CP_ Sotto altro profilo deduceva la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine l'impugnazione del preavviso di fermo , che rappresenta un atto del solo Concessionario e la fase esecutiva del recupero dei contributi è esclusivamente gestita da quest'ultimo.
Inoltre eccepiva la carenza di interesse a proporre il ricorso essendo il preavviso di fermo una comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito, con finalità interruttive del decorso di prescrizione. Deduceva che il contribuente non aveva alcun interesse e non poteva trarre vantaggio alcuno dall'annullamento, non sussistendo alcuna lesione concreta ed attuale dei suoi diritti.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse incontrovertibile e inoppugnabile l'avviso di addebito posto alla base del preavviso di fermo amministrativo;
che dichiarasse il ricorso inammissibile ed improcedibile per carenza di interesse , che dichiarasse altresì il difetto di legittimazione passiva dell' , che rigettasse nel merito la domanda per infondatezza. CP_2
Nel corso del procedimento non curava la propria costituzione pur Controparte_1 chiamata regolarmente in giudizio, veniva pertanto dichiarata contumace.
Successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del presente procedimento , veniva disposta la sostituzione della discussione del 12/09/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. senza che le parti abbiano contestato tale forma di trattazione nel termine di cinque giorni all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note scritte depositate dalle parti
, la causa viene definita con il presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere rigettata l'eccepita carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente. Nel caso all'esame la domanda è proposta a seguito di una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo notificata il 15.02.2025 , contenente il sollecito del pagamento della somma di euro 7.119,08 , riferita all'avviso di addebito 59320210003827155000,contenete altresì l'avviso che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla notifica del preavviso,sarebbe stato iscritto al
P.R.A. di AN il fermo amministrativo della Toyota Avensis 0W , cointestata alla Pt_2
, soggetto non debitore , essendo il pagamento dei contributi dovuti a NE AT dal
[...] ricorrente . Risulta pertanto evidente l'interesse ad agire della parte ricorrente Parte_1 cointestataria del veicolo e non debitrice. CP_ Parimenti risulta infondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell' nel giudizio all'esame. Secondo i recenti arresti giurisprudenziali ( Cass. Civ.14801/2018; Cass. Civ. 7756/2020)
l'opposizione a preavviso di fermo si configura come un'azione di accertamento negativo sui presupposti per l'adozione dell'iscrizione del fermo amministrativo sul bene mobile registrato.
Pertanto è un'azione di accertamento negativo della sussistenza della pretesa creditoria avanzata ed è intesa ad ottenere l'inibizione all'iscrizione presso il pubblico registro automobilistico ( P.R.A.). Poiché occorre vagliare la sussistenza del credito nella fattispecie , l'Ente creditore dei contributi risulta legittimato passivamente a resistere in giudizio . La suddetta qualificazione della domanda da parte della Corte di legittimità implica infatti che siano verificate le ragioni di sussistenza del credito ed altresì è interesse dell'opponente ottenere la declaratoria di inibizione all'iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso.
Pertanto le eccezioni di carenza di interesse della parte ricorrente ex art. 100 c.p.c e la carenza di CP_ legittimazione passiva in capo ad rappresentano eccezioni infondate.
In ordine all'illegittimità della comunicazione di preavviso di fermo collegata alla contestazione del veicolo ad un soggetto non debitore ,l'opposizione proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e va pertanto accolta. Affinché vi possa essere iscrizione del fermo amministrativo di bene mobile è necessario che il debitore risulti proprietario al 100% e non di una parte soltanto, non potendosi sottoporre a fermo soltanto una parte dell'autoveicolo, alla luce della sua indivisibilità ed in considerazione di quanto dispone l'art. 86, comma 1 D.P.R.602/1973. La norma prevede che “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50 , co. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti nei pubblici registri , dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate e alla regione di residenza.” Risulta evidente che il fermo amministrativi eseguito su un veicolo intestato a due soggetti uno solo dei quali risulti debitore dell'ente pubblico, verrebbe a creare pregiudizio anche al comproprietario non debitore, impedendogli di circolare con il proprio mezzo, tale conseguenza è contraria al dettato della legge come ha disposto la giurisprudenza di merito sul punto intervenuta ( cfr. Trib. Pavia sentenza n. 07/2024 ; Trib. Nocera Inferiore sent. 434/2024; Trib.
Benevento sent. 1186/2024, Trib. Lagonegro sent. 150/2025; C.T.R. Piemonte sent. 1374/2017).
Nella fattispecie la parte opponente ha documentato, a mezzo libretto circolazione , la cointestazione del veicolo ad entrambi i ricorrenti odierni. Deve ritenersi pertanto illegittima la comunicazione di preavviso di fermo su veicolo cointestato ad altro proprietario non debitore.
Sotto il profilo del decorso del termine di prescrizione dei contributi portati dall'avviso di addebito
59320210003827155000 il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.
Come documentato dall'ente resistente l'avviso di addebito riguarda contributi dovuti alla NE CP_ AT in riferimento al reddito prodotto nel 2014 e dichiarato ai fini dell'IRPEF nel Modello
Unico 2015. La prescrizione sarebbe decorsa alla scadenza della dalla data di pagamento ai fini IRPEF dei tributi che, per l'anno 2015, dovevano essere versati al 06/07/2017, pertanto la prescrizione decorreva dal 07/07/2015.
Nonostante quanto dichiarato in memoria dall 'Ente creditore, non sussiste prova della notifica della diffida, quale atto interruttivo del decorso di prescrizione, al debitore , odierno ricorrente , Pt_1
CP_
. La lettera raccomandata di diffida inviata dall' per ottenere il pagamento dei contributi
[...] per gestione separata , reca data 10.09.2020 e indica altresì il numero della raccomandata
689767375460, come da documentazione allegata dall'Ente ( all. 4 ) , invece l'avviso di ricevimento prodotto in atti, reca un numero di raccomandata diverso e segnatamente 689806353547, non riferibile alla diffida. Non sussiste pertanto prova di notifica dell' atto interruttivo del decorso di prescrizione.
Come specificato nella stessa memoria della parte resistente odierna (cfr. pag. 3) , la fattispecie attiene al pagamento di contributi dovuti alla NE separata che avrebbero dovuto essere versati al
06/7/2025 , secondo la data fissata da DPCM 14.06.2015 per l'annualità indicata , afferente al reddito prodotto nel 2014. Così la prescrizione decorreva dal 07.07. 2015 e nella fattispecie si sarebbe compiuta il 16.11.2020 , aggiungendo il periodo si sospensione del decorso di prescrizione paria 129 giorni , come disposto dall'art. 37 D.L. 18/20202, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020
, ove al comma 2 , dispone detta sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 20202 ( 129 giorni ).
Non essendo intervenuta la diffida e non essendo provata in giudizio la notificazione della raccomandata contenete l'atto interruttivo del decorso di prescrizione, come già specificato, alla data di notifica dell'avviso di addebito 59320210003827155 avvenuta il 18.01.2022, i contributi risultavano prescritti.
Le pretese creditorie sono pertanto estinte per prescrizione. Il ricorso pertanto risulta fondato e deve trovare accoglimento. CP_ Le spese di giudizio sono poste a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo , tenendo conto del valore del giudizio pari ad euro 7.119,08, secondo i paramenti di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato da DM 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2741/2025
R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede :
- In via preliminare dichiara contumace;
Controparte_1
CP_
- Rigetta l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell' e la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti ex art. 100 c.p.c, formulata dall' medesimo;
CP_2
- Accoglie il ricorso;
- Dichiara illegittimo il preavviso di fermo n. 2938020240000198000;
- Dichiara prescritto il credito portato dall'avviso di addebito 59320210003827155000; CP_
- Condanna in persona del legale rappresentante a rifondere le spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.863,5 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA nella misura di legge , con distrazione in favore dell'avv. Enrico Nicolò Buscemi e dell'avv.
Gabriele Bonaccorsi ex art. 93 c.p.c.
AN 12/09/2025 Il Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo