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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1692/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA POLI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA Controparte_1 P.IVA_1
STELLITANO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reictiis, previa riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Lucca n.
857/2024 16.07.2024,
A) In via preliminare disporre sospensione, anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
B) Nel merito, condannare il in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di causa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
C) In ipotesi subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità concorsuale per il verificarsi dell'evento, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti dall'odierna appellante, in Controparte_1 relazione al grado di responsabilità attribuita alle parti in causa e nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
In entrambi i casi con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via preliminare, nel rito, ravvisata la manifesta infondatezza dell'impugnazione avversaria, fissare immediatamente e senz'altro l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 248 bis cod. proc. civile;
- nel merito, in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del con atto di citazione del Parte_1 Controparte_1
14 gennaio 2021 e con atto di citazione in appello notificato a mezzo di posta elettronica certificata, presso il domicilio eletto del Comune, in data 7 agosto 2024, confermando in toto l'impugnata sentenza;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, previa declaratoria di 2 responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto alla Pt_1 entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al CP_1 convenuto e, dall'altro lato, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione delle spese del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 857/2024 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità da cose in custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Lucca il al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenerne la condanna a risarcirle i danni riportati nel sinistro avvenuto in data
25.09.2018, alle ore 11.20 circa, quando essa, alla guida del proprio motociclo Yamaha
600 c.c. tg. CD77417, stava percorrendo Via Macchia Monteriggiorini, nel Comune di e, giunta all'altezza del civico 2-5, a causa – a suo dire - di una profonda buca CP_1 sul margine destro della carreggiata, nella quale era involontariamente entrata, aveva perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra, e subendo lesioni personali e il danneggiamento della moto.
Aveva aggiunto che, stante il mancato concreto riscontro alle proprie richieste di risarcimento rivolte al aveva proposto innanzi al Tribunale di Lucca ricorso ex CP_1 art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento tanto delle lesioni patite quanto dei danni al mezzo, di talché aveva chiesto d'acquisire le due consulenze d'ufficio.
Il si era costituito contestando sia l'an che il quantum debeatur; specificamente, CP_1 il convenuto aveva contestato che la caduta a terra dell'attrice fosse derivata dalla presenza di una buca nella sede stradale, e finanche che vi fosse una buca sul selciato, deducendo che vi era piuttosto una mera erosione dell'asfalto sul bordo laterale della carreggiata, a confine con la banchina sterrata, peraltro facilmente evitabile.
Il tribunale, acquisito il fascicolo degli accertamenti tecnici preventivi ed espletata una prova per testi, ha respinto la domanda, condannando l'attrice alle spese di lite, rilevando che “pur a fronte della presunzione derivante da quanto disposto dall'art.2051 c.c., vi è un onere probatorio ex art.2697 c.c. a carico di parte attrice la quale deve preliminarmente dimostrare le modalità in cui si è svolto l'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia. lnfatti, pur rilevando l'astratta riconducibilità della questione proposta alla disciplina di cui all'art.2051 del Codice Civile, con applicazione della norma anche agli enti pubblici proprietari delle strade aperte al pubblico transito, ciò non esime il danneggiato dal provare la sussistenza dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. Una volta accertati tali presupposti, il custode potrà liberarsi dalla relativa responsabilità con la dimostrazione del caso fortuito, ove ne sussista l'ipotesi.
Nel caso di specie, l'assunto di parte attrice non risulta comprovato.
L'attività istruttoria, con riferimento alle prove orali e documentali acquisite, non ha fornito elementi sufficienti ai fini della dimostrazione dell'assunto di parte attrice e cioè di essere caduta a terra dopo che la ruota della moto era entrata nella buca presente sulla carreggiata. lnfatti, il rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto riporta una ricostruzione della dinamica del sinistro basata esclusivamente sulla dichiarazione resa dalla stessa , con la successiva annotazione "Al Parte_1 momento non erano presenti testimoni dell'accaduto". Neppure le prove per testi richieste da parte attrice hanno fornito una certezza sulle modalità del sinistro stradale, con particolare riferimento all'effettivo transito della moto sulla buca oggetto delle foto allegate al rapporto della Polizia Municipale, scattate nell'immediatezza del fatto, mentre percorreva la Via Macchia Monteriggiorini, salva ogni ulteriore valutazione. All'udienza tenutasi in data 02.03.2023 sono stati ascoltati i testi e gli Testimone_1 Tes_2 agenti verbalizzanti della Polizia Municipale intervenuta sul posto, ed emerge complessivamente la loro assenza al momento del sinistro ("siamo intervenuti alle
11,40"), che "la dinamica è stata scritta sulle dichiarazioni della Sig.ra ed Pt_1 entrambi hanno rilevato che la moto era stata rimossa dalla originaria posizione di quiete
(per l'agente "Al nostro arrivo il motociclo era stato rimosso non so da Testimone_1 chi" e per l'agente "La moto era già rimossa dallo stato di quiete e posizionata Tes_2 sulla banchina al margine destro"). Nessun elemento valido proviene dal teste
[...]
, il quale, ascoltato all'udienza del 13.07.2023, ha precisato "di aver sentito le Tes_3 urla e di non aver assistito alla caduta, ma di aver soccorso la Sig.ra essendo Pt_1 rimasta con la gamba sotto la moto stessa", confermando la dichiarazione allegata in atti
e la propria sottoscrizione. Quindi, non è stato dimostrato che la caduta a terra del motociclo condotto da sia imputabile alla buca presente sulla carreggiata Parte_1 dal momento che nessun teste ha confermato che il motociclo sia transitato su tale buca
e che questa, e solo questa, abbia determinato la perdita di controllo della moto. Tra
l'altro, da quanto emerge dagli atti di causa, non è neppure chiaro se ad entrare nella buca individuata sia stata la ruota anteriore o posteriore del motociclo. lnfatti, mentre nelle premesse dell'atto di citazione si indica la ruota anteriore, il teste , Testimone_3 tramite la dichiarazione datata 02.10.2018 presente in atti, riferiva quanto avrebbe raccontato la stessa "La motociclista mi raccontava di essere involontariamente Pt_1 entrata con la ruota posteriore nella buca e di conseguenza di aver perso l'equilibrio cadendo infine a terra" (dichiarazione confermata in udienza dal teste). Anche nella perizia medico legale svolta in sede di ATP dal CTU Dott. nella parte in cui si Per_1 descrive il fatto, viene fatto riferimento esplicito alla ruota posteriore che si incastrava in una crepa/buca dell'asfalto. lnoltre, diversa appare la ricostruzione del sinistro descritta nella perizia medico legale di parte del Dott. datata 25.07.2019. Quindi, Persona_2 ferme restando le predette incongruenze (ruota anteriore o posteriore) e la circostanza dell'avvenuto spostamento del motociclo dallo stato di quiete, non è stata dimostrata la dinamica descritta da parte attrice e cioè che mentre circolava sulla Via Macchia
Monteriggiorini nel Comune di sarebbe caduta a terra dopo essere transitata su CP_1 una buca, ed a causa di questa, presente sul 6 margine destro della carreggiata”.
Ha inoltre aggiunto, in chiusura, che “anche ove per ipotesi parte attrice avesse fornito la prova rigorosa delle modalità di accadimento del sinistro e del nesso causale con il bene oggetto di custodia, appare evidente il riconoscimento anche del caso fortuito determinato dalla esclusiva condotta imprudente tenuta nell'occasione dalla parte attrice che ha interrotto il nesso eziologico tra il fatto ed il danno, escludendo anche in questa mera ipotesi l'eventuale responsabilità del , posto che “la Controparte_1 conformazione della buca (o erosione dell'asfalto) con profondità accertata in centimetri 5 in sede di perizia tecnica nel procedimento di ATP, non appare idonea a determinare la perdita di controllo di un motociclo il cui manubrio sia correttamente e saldamente tenuto dalla sua conducente, fermo restando che le ottimali condizioni di luce e di visibilità della strada percorsa in una mattina di sole del 25 settembre 2018, in un tratto rettilineo e senza ostacoli di nessun genere (veicoli o persone), consentivano agevolmente alla conducente di evitare il predetto avvallamento o di transitarvi sopra con la dovuta ridotta velocità ed attenzione”.
La ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi d'impugnazione: Pt_1
I MOTIVO. CONTRADDITORIA INTERPRETAZIONE DELLE CARTE PROCESSUALI E DEL
DATO NORMATIVO: la sentenza impugnata era contraddittoria, laddove prima affermava che la condizione della strada rappresentava un'insidia ed un pericolo per la circolazione stradale, e poi rigettava la domanda in dipendenza del mancato assolvimento, da parte della dell'onere della prova su di essa incombente;
il , né in Pt_1 Controparte_1 sede di A.T.P. né nel giudizio di merito, aveva mai contestato la dinamica dell'evento, né con riferimento alla presenza della buca ed alla sua conformazione, né con riferimento al fatto che la Signora sarebbe caduta per altre cause e non per la buca, di talché Pt_1 la sentenza era errata laddove aveva escluso che vi fosse la prova del nesso causale tra la res ed il danno;
d'altro canto, la dinamica del fatto era anche provata dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, che avevano confermato che la fu trovata a Pt_1 terra, con la gamba incastrata sotto il motociclo, e che la medesima riferì, nell'immediatezza, di essere incappata nella buca;
era irrilevante la discrepanza tra la dichiarazione dell'attrice e quella del teste in ordine al fatto che la perdita di Tes_3 controllo del mezzo fosse dovuta alla perdita di aderenza della ruota anteriore ovvero posteriore del motociclo, ben potendo il teste, nella concitazione del momento, non aver prestato attenzione a tale insignificante particolare;
infine, che la buca non fosse idonea a determinare la perdita di controllo e/o che essa fosse ben visibile stante il tratto rettilineo e l'assenza di ostacoli (veicoli o persone) era circostanza che avrebbe dovuto essere puntualmente provata dal e non meramente supposta dal giudice, e non CP_1 corrispondente alla realtà, perché il sinistro si era verificato in condizioni di traffico e, dunque, la presenza di veicoli in transito innanzi al motociclo aveva impedito all'attrice di rilevare la presenza della sconnessione;
II MOTIVO. ERRATA STATUIZIONE IN ORDINE SPESE GIUDIZIALI: la peculiarità della vicenda, anche a fronte di quanto emerso in sede di A.T.P. e delle generiche contestazioni da parte convenuta, costituiva un evidente e giustificato motivo che avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia quantomeno di integrale compensazione delle spese processuali.
L'appellante ha dunque insistito nella propria richiesta risarcitoria, riportandosi integralmente a quanto già dedotto nella propria memoria conclusionale di primo grado in punto di quantum debeatur.
Il costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e CP_2 comunque chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con decreto del 18.10.2024, confermato con ordinanza del 19.12.2024, è stata respinta l'istanza ex art. 351 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 25.9.2025, mediante ordinanza emessa dal consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 27.9.2025.
2. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. Il primo motivo: la dinamica del sinistro e la responsabilità.
L'appellante ha, innanzitutto, sostenuto che il tribunale aveva errato nel ritenere indimostrato il nesso causale tra la cosa e il sinistro – in particolare, che effettivamente essa era caduta perché era passata sulla sconnessione del selciato e per questo la ruota della moto aveva perso aderenza – trattandosi di circostanza non contestata dall'amministrazione convenuta.
Tale censura è, però, smentita dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta in primo grado del dove è scritto, a p. 2: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 CP_1 cod. proc. civile, contestiamo specificatamente: a) che in data 25 settembre 2018 intorno alle ore 11.20, a percorrendo alla guida del proprio motociclo la via Macchia CP_1
Moreggioni, l'odierna attrice sia caduta a terra, riportando lesioni, a causa della presenza di una buca nella pavimentazione stradale;
evidenziamo che un motociclista può perdere il controllo del veicolo e rovinare a terra per una serie di ragioni, tra le quali una – ma non l'unica e neppure la più probabile – è costituita dalla deformazione o irregolarità della superficie stradale;
aggiungiamo che gli agenti di polizia municipale sono intervenuti sul teatro del sinistro dopo l'accaduto, al quale non hanno personalmente assistito, ed hanno ricostruito i fatti esclusivamente “dalla dichiarazione verbale resa dalla parte coinvolta”
(cfr. rapporto di incidente stradale – doc. n. 1 – pag. 2)”.
Se così è, si tratta di capire se il primo giudice abbia correttamente valutato le prove acquisite, o non.
Al riguardo, si deve intanto premettere che due dei tre testi escussi ( e sono Tes_1 Tes_4
i Vigili Urbani intervenuti dopo il fatto (chiamati dall'ulteriore testimone ), che Tes_1 dunque non hanno assistito al fatto e che, addirittura, al loro arrivo hanno trovato il mezzo già spostato rispetto alla posizione assunta dopo l'urto.
Essi, dunque, si sono limitati a rilevare che lo stato dei luoghi era quello riportato nel loro verbale, ovvero:
Pure il terzo teste, sig. , peraltro, non ha assistito al sinistro, ma poiché Tes_1 lavorava lì vicino (nella propria carrozzeria) è intervenuto a soccorrere la sig. Pt_1
Anch'egli dunque nulla ha potuto riferire sulla dinamica dell'incidente, se non d'aver rinvenuto l'attrice a terra, in prossimità della sconnessione, con la gamba sotto alla moto,
e che questa gli riferì d'essere involontariamente entrata con la ruota posteriore nella buca, ovvero nella sconnessione ritratta nella foto sottostante e posizionata sull'estremo margine sinistro della carreggiata (che l'attrice percorreva in senso inverso a quello ritratto, di talché per lei si trattava del margine destro).
Ora, a prescindere dal fatto, rilevato dal primo giudice, che invece la aveva Pt_1 dichiarato in citazione che era la ruota anteriore ad essere entrata nella buca – posto che si tratta di aspetto di scarso rilievo, vuoi perché il teste può avere mal compreso, vuoi perché appare difficile immaginare che in un mezzo di contenute dimensioni come una moto le due ruote non seguano la medesima traiettoria – il punto cruciale è rappresentato dal valore da attribuire alle dichiarazioni del teste laddove narra fatti appresi non da lui, ma dalla stessa parte.
Sul punto, si contrappongono due orientamenti giurisprudenziali, uno più rigoso, l'altro meno. Secondo l'orientamento più rigoroso (complessivamente maggioritario e ribadito anche da ultimo: cfr. Cass. 20/02/2025 n. 4530, ma vedi anche, ex plurimis, 15/01/2015 n.
569 e 03/04/2007 n. 8358), “In tema di prova testimoniale,
i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (a differenza dei testimoni de relato in genere, che invece depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità).
Secondo l'orientamento più possibilista (cfr. Cass. 31/07/2013 n. 18352; 19/05/2006 n.
11844), invece, la deposizione "de relato ex parte actoris", sebbene se riguardata di per sé sola non abbia alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, “può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità”.
Dunque, poiché a ben vedere anche per il secondo orientamento non è tanto la deposizione ex latere actoris a dimostrare il fatto, quanto la sussistenza di ulteriori elementi di prova che la suffraghino, è evidente che tali elementi debbono essere particolarmente significativi, e non polivalenti o ambigui.
Tanto premesso, nel caso in esame l'elemento che dovrebbe confermare la dichiarazione della sig. è costituito dal fatto che il mezzo sarebbe stato in prossimità della Pt_1 sconnessione;
il teste non lo ha direttamente dichiarato in udienza (v. ud. Tes_1
Tribunale 17.3.2023), però ha integralmente confermato la dichiarazione a sua firma e dunque si può ritenere che la circostanza sia stata oggetto della sua deposizione.
Tuttavia, poiché (diversamente dal caso in cui a cadere sia un pedone, che resti col piede nella buca) la prossimità è concetto vago e inidoneo a dimostrare la traiettoria tenuta dal mezzo prima dello sbandamento, si deve escludere che l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio.
Ciò è tanto più vero nel caso in esame, in cui essa - che per suo stesso assunto marciava rasentando l'estremo margine della carreggiata, al di là del quale vi era il ciglio sterrato, che con la parte asfaltata formava un significativo gradino, ed era alla guida di una moto, dunque di un mezzo di limitata stabilità - potrebbe averne perso il controllo per una molteplicità di ragioni, tra cui l'essersi inavvertitamente allargata di pochi centimetri verso la banchina sterrata, ipotesi, questa, ben compatibile col fatto, riferito dal teste
[...]
, che la moto era in parte al di fuori della sede stradale. Tes_3
Quindi, poiché non si può escludere, ma nemmeno affermare, che il sinistro sia avvenuto a causa del passaggio sulla (peraltro scarsamente profonda) sconnessione - essendo anzi altrettanto, se non più, probabile, che esso sia avvenuto per l'eccessiva vicinanza al ciglio della strada e in conseguenza di una lieve deviazione verso di esso, considerata la maggiore insidiosità del “gradino” (rispetto alla sconnessione) - la domanda dev'essere respinta.
4. Il secondo motivo: le spese del primo grado.
Col secondo motivo d'appello la ha sostenuto che, anche a fronte di quanto Pt_1 emerso in sede di A.T.P. e delle generiche contestazioni da parte convenuta, il primo giudice avrebbe comunque dovuto compensare le spese di lite.
Tale tesi è infondata.
Invero, come evidenziato le contestazioni di parte convenuta erano state tutt'altro che generiche (anche considerato che il non avendo assistito attraverso propri CP_1 rappresentanti al fatto, non avrebbe potuto certo offrire una contestazione più puntuale)
e le risultanze peritali apparivano del tutto neutre in merito alle cause della perdita di controllo del mezzo.
D'altro canto, la possibilità di compensare, del tutto o in parte, le spese di lite è regolata dall'art. 92, comma II, cod. proc. civile, che prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; in forza della pronuncia della Corte Cost. 77/18 a tale ipotesi è equiparabile quella in cui il giudice ravvisi altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ed il mancato assolvimento degli oneri probatori, ex art. 2697 c.c., tutt'altro che eccezionale, non può certo rientrare in tale accezione.
5. Le spese del presente grado.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione “indeterminabile-complessità bassa”, secondo i valori minimi – posto che la controversia, già di per sé non complessa, ha ricalcato le difese di primo grado - ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 3.473,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 857/2024 del Tribunale di Parte_1
Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 3.473,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1692/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA POLI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA Controparte_1 P.IVA_1
STELLITANO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reictiis, previa riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Lucca n.
857/2024 16.07.2024,
A) In via preliminare disporre sospensione, anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
B) Nel merito, condannare il in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di causa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
C) In ipotesi subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità concorsuale per il verificarsi dell'evento, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti dall'odierna appellante, in Controparte_1 relazione al grado di responsabilità attribuita alle parti in causa e nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
In entrambi i casi con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via preliminare, nel rito, ravvisata la manifesta infondatezza dell'impugnazione avversaria, fissare immediatamente e senz'altro l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 248 bis cod. proc. civile;
- nel merito, in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da nei confronti del con atto di citazione del Parte_1 Controparte_1
14 gennaio 2021 e con atto di citazione in appello notificato a mezzo di posta elettronica certificata, presso il domicilio eletto del Comune, in data 7 agosto 2024, confermando in toto l'impugnata sentenza;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, previa declaratoria di 2 responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto alla Pt_1 entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al CP_1 convenuto e, dall'altro lato, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
- con la rifusione delle spese del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 857/2024 del Tribunale di Lucca, in materia di responsabilità da cose in custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Lucca il al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenerne la condanna a risarcirle i danni riportati nel sinistro avvenuto in data
25.09.2018, alle ore 11.20 circa, quando essa, alla guida del proprio motociclo Yamaha
600 c.c. tg. CD77417, stava percorrendo Via Macchia Monteriggiorini, nel Comune di e, giunta all'altezza del civico 2-5, a causa – a suo dire - di una profonda buca CP_1 sul margine destro della carreggiata, nella quale era involontariamente entrata, aveva perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra, e subendo lesioni personali e il danneggiamento della moto.
Aveva aggiunto che, stante il mancato concreto riscontro alle proprie richieste di risarcimento rivolte al aveva proposto innanzi al Tribunale di Lucca ricorso ex CP_1 art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento tanto delle lesioni patite quanto dei danni al mezzo, di talché aveva chiesto d'acquisire le due consulenze d'ufficio.
Il si era costituito contestando sia l'an che il quantum debeatur; specificamente, CP_1 il convenuto aveva contestato che la caduta a terra dell'attrice fosse derivata dalla presenza di una buca nella sede stradale, e finanche che vi fosse una buca sul selciato, deducendo che vi era piuttosto una mera erosione dell'asfalto sul bordo laterale della carreggiata, a confine con la banchina sterrata, peraltro facilmente evitabile.
Il tribunale, acquisito il fascicolo degli accertamenti tecnici preventivi ed espletata una prova per testi, ha respinto la domanda, condannando l'attrice alle spese di lite, rilevando che “pur a fronte della presunzione derivante da quanto disposto dall'art.2051 c.c., vi è un onere probatorio ex art.2697 c.c. a carico di parte attrice la quale deve preliminarmente dimostrare le modalità in cui si è svolto l'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia. lnfatti, pur rilevando l'astratta riconducibilità della questione proposta alla disciplina di cui all'art.2051 del Codice Civile, con applicazione della norma anche agli enti pubblici proprietari delle strade aperte al pubblico transito, ciò non esime il danneggiato dal provare la sussistenza dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. Una volta accertati tali presupposti, il custode potrà liberarsi dalla relativa responsabilità con la dimostrazione del caso fortuito, ove ne sussista l'ipotesi.
Nel caso di specie, l'assunto di parte attrice non risulta comprovato.
L'attività istruttoria, con riferimento alle prove orali e documentali acquisite, non ha fornito elementi sufficienti ai fini della dimostrazione dell'assunto di parte attrice e cioè di essere caduta a terra dopo che la ruota della moto era entrata nella buca presente sulla carreggiata. lnfatti, il rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto riporta una ricostruzione della dinamica del sinistro basata esclusivamente sulla dichiarazione resa dalla stessa , con la successiva annotazione "Al Parte_1 momento non erano presenti testimoni dell'accaduto". Neppure le prove per testi richieste da parte attrice hanno fornito una certezza sulle modalità del sinistro stradale, con particolare riferimento all'effettivo transito della moto sulla buca oggetto delle foto allegate al rapporto della Polizia Municipale, scattate nell'immediatezza del fatto, mentre percorreva la Via Macchia Monteriggiorini, salva ogni ulteriore valutazione. All'udienza tenutasi in data 02.03.2023 sono stati ascoltati i testi e gli Testimone_1 Tes_2 agenti verbalizzanti della Polizia Municipale intervenuta sul posto, ed emerge complessivamente la loro assenza al momento del sinistro ("siamo intervenuti alle
11,40"), che "la dinamica è stata scritta sulle dichiarazioni della Sig.ra ed Pt_1 entrambi hanno rilevato che la moto era stata rimossa dalla originaria posizione di quiete
(per l'agente "Al nostro arrivo il motociclo era stato rimosso non so da Testimone_1 chi" e per l'agente "La moto era già rimossa dallo stato di quiete e posizionata Tes_2 sulla banchina al margine destro"). Nessun elemento valido proviene dal teste
[...]
, il quale, ascoltato all'udienza del 13.07.2023, ha precisato "di aver sentito le Tes_3 urla e di non aver assistito alla caduta, ma di aver soccorso la Sig.ra essendo Pt_1 rimasta con la gamba sotto la moto stessa", confermando la dichiarazione allegata in atti
e la propria sottoscrizione. Quindi, non è stato dimostrato che la caduta a terra del motociclo condotto da sia imputabile alla buca presente sulla carreggiata Parte_1 dal momento che nessun teste ha confermato che il motociclo sia transitato su tale buca
e che questa, e solo questa, abbia determinato la perdita di controllo della moto. Tra
l'altro, da quanto emerge dagli atti di causa, non è neppure chiaro se ad entrare nella buca individuata sia stata la ruota anteriore o posteriore del motociclo. lnfatti, mentre nelle premesse dell'atto di citazione si indica la ruota anteriore, il teste , Testimone_3 tramite la dichiarazione datata 02.10.2018 presente in atti, riferiva quanto avrebbe raccontato la stessa "La motociclista mi raccontava di essere involontariamente Pt_1 entrata con la ruota posteriore nella buca e di conseguenza di aver perso l'equilibrio cadendo infine a terra" (dichiarazione confermata in udienza dal teste). Anche nella perizia medico legale svolta in sede di ATP dal CTU Dott. nella parte in cui si Per_1 descrive il fatto, viene fatto riferimento esplicito alla ruota posteriore che si incastrava in una crepa/buca dell'asfalto. lnoltre, diversa appare la ricostruzione del sinistro descritta nella perizia medico legale di parte del Dott. datata 25.07.2019. Quindi, Persona_2 ferme restando le predette incongruenze (ruota anteriore o posteriore) e la circostanza dell'avvenuto spostamento del motociclo dallo stato di quiete, non è stata dimostrata la dinamica descritta da parte attrice e cioè che mentre circolava sulla Via Macchia
Monteriggiorini nel Comune di sarebbe caduta a terra dopo essere transitata su CP_1 una buca, ed a causa di questa, presente sul 6 margine destro della carreggiata”.
Ha inoltre aggiunto, in chiusura, che “anche ove per ipotesi parte attrice avesse fornito la prova rigorosa delle modalità di accadimento del sinistro e del nesso causale con il bene oggetto di custodia, appare evidente il riconoscimento anche del caso fortuito determinato dalla esclusiva condotta imprudente tenuta nell'occasione dalla parte attrice che ha interrotto il nesso eziologico tra il fatto ed il danno, escludendo anche in questa mera ipotesi l'eventuale responsabilità del , posto che “la Controparte_1 conformazione della buca (o erosione dell'asfalto) con profondità accertata in centimetri 5 in sede di perizia tecnica nel procedimento di ATP, non appare idonea a determinare la perdita di controllo di un motociclo il cui manubrio sia correttamente e saldamente tenuto dalla sua conducente, fermo restando che le ottimali condizioni di luce e di visibilità della strada percorsa in una mattina di sole del 25 settembre 2018, in un tratto rettilineo e senza ostacoli di nessun genere (veicoli o persone), consentivano agevolmente alla conducente di evitare il predetto avvallamento o di transitarvi sopra con la dovuta ridotta velocità ed attenzione”.
La ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi d'impugnazione: Pt_1
I MOTIVO. CONTRADDITORIA INTERPRETAZIONE DELLE CARTE PROCESSUALI E DEL
DATO NORMATIVO: la sentenza impugnata era contraddittoria, laddove prima affermava che la condizione della strada rappresentava un'insidia ed un pericolo per la circolazione stradale, e poi rigettava la domanda in dipendenza del mancato assolvimento, da parte della dell'onere della prova su di essa incombente;
il , né in Pt_1 Controparte_1 sede di A.T.P. né nel giudizio di merito, aveva mai contestato la dinamica dell'evento, né con riferimento alla presenza della buca ed alla sua conformazione, né con riferimento al fatto che la Signora sarebbe caduta per altre cause e non per la buca, di talché Pt_1 la sentenza era errata laddove aveva escluso che vi fosse la prova del nesso causale tra la res ed il danno;
d'altro canto, la dinamica del fatto era anche provata dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, che avevano confermato che la fu trovata a Pt_1 terra, con la gamba incastrata sotto il motociclo, e che la medesima riferì, nell'immediatezza, di essere incappata nella buca;
era irrilevante la discrepanza tra la dichiarazione dell'attrice e quella del teste in ordine al fatto che la perdita di Tes_3 controllo del mezzo fosse dovuta alla perdita di aderenza della ruota anteriore ovvero posteriore del motociclo, ben potendo il teste, nella concitazione del momento, non aver prestato attenzione a tale insignificante particolare;
infine, che la buca non fosse idonea a determinare la perdita di controllo e/o che essa fosse ben visibile stante il tratto rettilineo e l'assenza di ostacoli (veicoli o persone) era circostanza che avrebbe dovuto essere puntualmente provata dal e non meramente supposta dal giudice, e non CP_1 corrispondente alla realtà, perché il sinistro si era verificato in condizioni di traffico e, dunque, la presenza di veicoli in transito innanzi al motociclo aveva impedito all'attrice di rilevare la presenza della sconnessione;
II MOTIVO. ERRATA STATUIZIONE IN ORDINE SPESE GIUDIZIALI: la peculiarità della vicenda, anche a fronte di quanto emerso in sede di A.T.P. e delle generiche contestazioni da parte convenuta, costituiva un evidente e giustificato motivo che avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia quantomeno di integrale compensazione delle spese processuali.
L'appellante ha dunque insistito nella propria richiesta risarcitoria, riportandosi integralmente a quanto già dedotto nella propria memoria conclusionale di primo grado in punto di quantum debeatur.
Il costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e CP_2 comunque chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con decreto del 18.10.2024, confermato con ordinanza del 19.12.2024, è stata respinta l'istanza ex art. 351 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 25.9.2025, mediante ordinanza emessa dal consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 27.9.2025.
2. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia, tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. Il primo motivo: la dinamica del sinistro e la responsabilità.
L'appellante ha, innanzitutto, sostenuto che il tribunale aveva errato nel ritenere indimostrato il nesso causale tra la cosa e il sinistro – in particolare, che effettivamente essa era caduta perché era passata sulla sconnessione del selciato e per questo la ruota della moto aveva perso aderenza – trattandosi di circostanza non contestata dall'amministrazione convenuta.
Tale censura è, però, smentita dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta in primo grado del dove è scritto, a p. 2: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 CP_1 cod. proc. civile, contestiamo specificatamente: a) che in data 25 settembre 2018 intorno alle ore 11.20, a percorrendo alla guida del proprio motociclo la via Macchia CP_1
Moreggioni, l'odierna attrice sia caduta a terra, riportando lesioni, a causa della presenza di una buca nella pavimentazione stradale;
evidenziamo che un motociclista può perdere il controllo del veicolo e rovinare a terra per una serie di ragioni, tra le quali una – ma non l'unica e neppure la più probabile – è costituita dalla deformazione o irregolarità della superficie stradale;
aggiungiamo che gli agenti di polizia municipale sono intervenuti sul teatro del sinistro dopo l'accaduto, al quale non hanno personalmente assistito, ed hanno ricostruito i fatti esclusivamente “dalla dichiarazione verbale resa dalla parte coinvolta”
(cfr. rapporto di incidente stradale – doc. n. 1 – pag. 2)”.
Se così è, si tratta di capire se il primo giudice abbia correttamente valutato le prove acquisite, o non.
Al riguardo, si deve intanto premettere che due dei tre testi escussi ( e sono Tes_1 Tes_4
i Vigili Urbani intervenuti dopo il fatto (chiamati dall'ulteriore testimone ), che Tes_1 dunque non hanno assistito al fatto e che, addirittura, al loro arrivo hanno trovato il mezzo già spostato rispetto alla posizione assunta dopo l'urto.
Essi, dunque, si sono limitati a rilevare che lo stato dei luoghi era quello riportato nel loro verbale, ovvero:
Pure il terzo teste, sig. , peraltro, non ha assistito al sinistro, ma poiché Tes_1 lavorava lì vicino (nella propria carrozzeria) è intervenuto a soccorrere la sig. Pt_1
Anch'egli dunque nulla ha potuto riferire sulla dinamica dell'incidente, se non d'aver rinvenuto l'attrice a terra, in prossimità della sconnessione, con la gamba sotto alla moto,
e che questa gli riferì d'essere involontariamente entrata con la ruota posteriore nella buca, ovvero nella sconnessione ritratta nella foto sottostante e posizionata sull'estremo margine sinistro della carreggiata (che l'attrice percorreva in senso inverso a quello ritratto, di talché per lei si trattava del margine destro).
Ora, a prescindere dal fatto, rilevato dal primo giudice, che invece la aveva Pt_1 dichiarato in citazione che era la ruota anteriore ad essere entrata nella buca – posto che si tratta di aspetto di scarso rilievo, vuoi perché il teste può avere mal compreso, vuoi perché appare difficile immaginare che in un mezzo di contenute dimensioni come una moto le due ruote non seguano la medesima traiettoria – il punto cruciale è rappresentato dal valore da attribuire alle dichiarazioni del teste laddove narra fatti appresi non da lui, ma dalla stessa parte.
Sul punto, si contrappongono due orientamenti giurisprudenziali, uno più rigoso, l'altro meno. Secondo l'orientamento più rigoroso (complessivamente maggioritario e ribadito anche da ultimo: cfr. Cass. 20/02/2025 n. 4530, ma vedi anche, ex plurimis, 15/01/2015 n.
569 e 03/04/2007 n. 8358), “In tema di prova testimoniale,
i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (a differenza dei testimoni de relato in genere, che invece depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità).
Secondo l'orientamento più possibilista (cfr. Cass. 31/07/2013 n. 18352; 19/05/2006 n.
11844), invece, la deposizione "de relato ex parte actoris", sebbene se riguardata di per sé sola non abbia alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, “può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità”.
Dunque, poiché a ben vedere anche per il secondo orientamento non è tanto la deposizione ex latere actoris a dimostrare il fatto, quanto la sussistenza di ulteriori elementi di prova che la suffraghino, è evidente che tali elementi debbono essere particolarmente significativi, e non polivalenti o ambigui.
Tanto premesso, nel caso in esame l'elemento che dovrebbe confermare la dichiarazione della sig. è costituito dal fatto che il mezzo sarebbe stato in prossimità della Pt_1 sconnessione;
il teste non lo ha direttamente dichiarato in udienza (v. ud. Tes_1
Tribunale 17.3.2023), però ha integralmente confermato la dichiarazione a sua firma e dunque si può ritenere che la circostanza sia stata oggetto della sua deposizione.
Tuttavia, poiché (diversamente dal caso in cui a cadere sia un pedone, che resti col piede nella buca) la prossimità è concetto vago e inidoneo a dimostrare la traiettoria tenuta dal mezzo prima dello sbandamento, si deve escludere che l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio.
Ciò è tanto più vero nel caso in esame, in cui essa - che per suo stesso assunto marciava rasentando l'estremo margine della carreggiata, al di là del quale vi era il ciglio sterrato, che con la parte asfaltata formava un significativo gradino, ed era alla guida di una moto, dunque di un mezzo di limitata stabilità - potrebbe averne perso il controllo per una molteplicità di ragioni, tra cui l'essersi inavvertitamente allargata di pochi centimetri verso la banchina sterrata, ipotesi, questa, ben compatibile col fatto, riferito dal teste
[...]
, che la moto era in parte al di fuori della sede stradale. Tes_3
Quindi, poiché non si può escludere, ma nemmeno affermare, che il sinistro sia avvenuto a causa del passaggio sulla (peraltro scarsamente profonda) sconnessione - essendo anzi altrettanto, se non più, probabile, che esso sia avvenuto per l'eccessiva vicinanza al ciglio della strada e in conseguenza di una lieve deviazione verso di esso, considerata la maggiore insidiosità del “gradino” (rispetto alla sconnessione) - la domanda dev'essere respinta.
4. Il secondo motivo: le spese del primo grado.
Col secondo motivo d'appello la ha sostenuto che, anche a fronte di quanto Pt_1 emerso in sede di A.T.P. e delle generiche contestazioni da parte convenuta, il primo giudice avrebbe comunque dovuto compensare le spese di lite.
Tale tesi è infondata.
Invero, come evidenziato le contestazioni di parte convenuta erano state tutt'altro che generiche (anche considerato che il non avendo assistito attraverso propri CP_1 rappresentanti al fatto, non avrebbe potuto certo offrire una contestazione più puntuale)
e le risultanze peritali apparivano del tutto neutre in merito alle cause della perdita di controllo del mezzo.
D'altro canto, la possibilità di compensare, del tutto o in parte, le spese di lite è regolata dall'art. 92, comma II, cod. proc. civile, che prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; in forza della pronuncia della Corte Cost. 77/18 a tale ipotesi è equiparabile quella in cui il giudice ravvisi altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ed il mancato assolvimento degli oneri probatori, ex art. 2697 c.c., tutt'altro che eccezionale, non può certo rientrare in tale accezione.
5. Le spese del presente grado.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione “indeterminabile-complessità bassa”, secondo i valori minimi – posto che la controversia, già di per sé non complessa, ha ricalcato le difese di primo grado - ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 3.473,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 857/2024 del Tribunale di Parte_1
Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 3.473,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.