Art. 1.
Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114 , viene consolidato, alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni quindici.
La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.
Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114 , viene consolidato, alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni quindici.
La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.