Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 283/2023 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 283/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico la Capria (C.F. ) C.F._2
- ATTORE –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Guglielmo (C.F.
) C.F._3
- CONVENUTO –
NONCHE' DI
1. (C.F. nato il [...] a [...] C.F._4
Palmi (R.C.) e residente a [...]
2. (C.F. ) nato il [...] a [...]_5
Palmi (R.C.) e residente a [...]
3. (C.F. ) nato il [...] a [...] C.F._6
Palmi (R.C.) e residente a [...]
4. (C.F. ) nato il [...] a [...]_2 C.F._7
(R.C.) e residente a [...](Australia) in Raphael Street-Avonoale Heights 3034
- CONVENUTI CONTUMACI -
1
Conclusioni: all'udienza del 9 Maggio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con atto di citazione del 30 Gennaio 2023, ritualmente notificato, Parte_1 ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, , , Parte_2 Parte_3
, e il deducendo: Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
“- che l'istante possiede animo domini da oltre un ventennio pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente senza opposizione da alcuno i fabbricati ed il terreno agricolo siti in C/da Romeo del Comune di Palmi e precisamente:
1) appezzamento di terreno ad uso agricolo distinto nel Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Palmi (RC) al foglio di mappa 6, particella 531, qualità vigneto, classe 5, are
5,20, R.D. € 1,21, R.A. € 0,67 intestato al Comune di Palmi e Signora Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta in Palmi il 10/07/2004.
- che la Signora era coniugata con il Signor nato a [...]_2
Palmi il 25/03/1903 e deceduto in Palmi in data 17/09/1970;
- che dalla loro unione sono nati i Signori: (07/05/1934), Parte_2 CP_2
(10/03/1941), (07/08/1947) e (16/07/1950);
[...] Parte_3 Parte_4
- che il , nel corso degli anni, ha provveduto nel predetto Parte_1 appezzamento di terreno a piantare alberi di ulivo e ortaggi facendone suoi i frutti, variando di fatto quanto previsto catastalmente da vigneto ad altro;
- che il predetto immobile confina a Nord con la particella 1163 di proprietà eredi
(anche dell'attore); a Ovest con le particelle n. 64 e 65 di proprietà Persona_3 della società Teorema S.r.l, a Sud – Sud Est con le particelle n. 1006, 520, 847 tutte di proprietà coniugi , il tutto per come si evince dalla copia della mappa Persona_4 catastale che si allega al presente atto;
- che il provvede materialmente ed economicamente alla Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto appezzamento di terreno;
- che in data 01/09/2022, presso l'Istituto Snalmed, Organismo di Mediazione, veniva esperito procedimento di mediazione prot. 66/2019 per come previsto dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, con esito negativo per mancato accordo tra le parti;
- che nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'acquisto della proprietà dei suddetti fondi e del fabbricato a titolo di usucapione ex art. 1158
c.c.”.
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1.1 Su questi presupposti l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, accogliere la domanda attorea e per l'effetto accertare e dichiarare che il signor , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sauro n. 40, C.F.: , ha acquistato per usucapione il terreno sito C.F._1 nel Comune di Palmi c/da Romeo per come meglio specificato nella parte motiva nei limiti ivi indicati.
Voglia altresì disporre che la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio
Calabria e l'Ufficio Tecnico Erariale provvedano alla trascrizione e voltura di loro competenza con esonero di loro responsabilità.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge”.
2. In data 25 Luglio 2023 si è costituito in giudizio il convenuto Controparte_1 eccependo:
“1. Inammissibilità della domanda.
Il bene oggetto di domanda di usucapione è un terreno agricolo gravato da livello assegnato alla signora , per come asserito dallo stesso attore. A seguito Persona_1 del decesso della stessa sono subentrati nella detenzione del bene gravato da livello i figli sig.ri , , e , tutti odierni convenuti. Parte_2 Pt_3 Pt_4 CP_2
Tale circostanza non mette in discussione la consapevolezza, in capo al suddetto detentore della proprietà in capo all'Ente e del riconoscimento del diritto dell'Ente a percepire un canone per l'enfiteusi.
Pertanto se l'attore può eccepire, dimostrandola, l'usucapione del diritto in capo ai privati non può eccepirlo in capo all'Ente.
Nel nostro caso non è stata peraltro provata l'asserita circostanza che il sig. Pt_1 possieda indisturbato il predetto terreno da oltre venti anni. Gli ''assegnatari originari', eredi della signora , hanno infatti detenuto il bene almeno fino alla morte Persona_1 della madre (10 luglio 2004), e pertanto il sig. non ha maturato alcun diritto. Pt_1
Invero non è dato sapere quando e a che titolo, il sig. sia entrato in Pt_1 possesso del bene, comunque è sicuramente nel periodo successivo al 2004 (anno del decesso del de cuius ), qualunque fosse il titolo del precedente Persona_1 detentore.
Viene così sostanzialmente smentito l'assunto secondo il quale il è nel Pt_1 possesso dei beni per cui vanta l'usucapione da tempo superiore a 20 anni senza interruzioni ma in ogni caso non dimostra la detenzione del bene e l'animus.
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Peraltro in tempi recenti, il a mezzo di suo personale, ha proceduto Controparte_1 alla verifica del sito, rinvenendo lo stesso accessibile agli addetti, mentre il fondo appare in cattivo stato di manutenzione.
Nessuna usucapione può essere pretesa dall'odierno attore poiché non ci sono i presupposti per usucapire e non c'è la prova dell'usucapione del livello, meno che mai del diritto di proprietà!
Peraltro è emerso a seguito di controlli eseguiti dai tecnici comunali quanto appresso rappresentato nella nota prot. 24365 del 21 luglio 2023 che si trascrive integralmente:
'1) Il Comune di Palmi è proprietario del terreno identificato catastalmente al F. 6
p.lla 531 alla contrada Scinà; 2) Questo Ufficio (UTC) nell'ambito della normale attività di controllo ha effettuato diversi accessi al fondo in parola, rilevando che lo stesso non presenta di qualsivoglia attività agricola, non esistono segni di manutenzione e cura del fondo e lo stesso permane nella piena disponibilità di questo Ente;
3) Il fondo è organizzato su terrazzamenti in pietrame con accesso da monte;
4) Tra le proprietà del comune e del signor identificata al F. 6 p.lla 570 esiste una recinzione Parte_1 di tipo agricolo pastorale, oltre che in dislivello di quota che lo rende difficilmente accessibile a mezzi meccanici;
5) NON vi è alcun segno di possesso del cespite da parte di altri soggetti diversi dal Comune di Palmi;
Allego reperto fotografico datati 30 Agosto 2022 che ritraggono da valle il cespite in parola, dove è ben visibile la recinzione di confine, ed è possibile desumere come sul fondo e/o sugli alberi di proprietà dell'Ente NON vi sia alcun segno di attività agricola'.
Nel merito, si osserva che il possesso degli odierni attori, non solo non è provato, ma, quand'anche lo fosse, non dà titolo per usucapire il bene, poiché non può assolutamente dirsi incontestata la pacificità del possesso soprattutto in capo all'attore, atteso che non dimostra il titolo dell'occupazione.
Relativamente all'elemento psicologico del soggetto oggi attore (ma anche e soprattutto del dante causa deceduto solamente nel 2004), pare piuttosto che lo stesso può essere qualificato animus detinendi (irrilevante ai fini dell'usucapione). Tali circostanze valgono quindi ad escludere anche in capo all'odierno attore l'esistenza dell'elemento psicologico necessario, sicché la relazione con il bene va ricondotta, al limite, nell'ambito della mera detenzione”.
3.1 Il convenuto ha quindi chiesto al Tribunale adìto “il rigetto della domanda giudiziale, da ritenersi inammissibile e comunque infondata in tutti i suoi elementi costitutivi, non provata e in ogni caso non incidente sul diritto di questo convenuto, con condanna degli attori alle spese di lite oltre accessori di legge”.
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4. All'udienza del 22 Settembre 2023 il Tribunale ha dichiarato la contumacia dei convenuti , , e i quali, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2 benché regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
5. Verificate la procedibilità della domanda e l'integrità del contraddittorio alla stregua della documentazione prodotta dall'attore [v. “certificato catastale”, “estratto di mappa”,
“certificati ipocatastali” e “verbale di mediazione” (allegati all'”atto di citazione”), “certificato storico di famiglia di ” (depositato il 15 Gennaio 2021), “certificato ipotecario e certificato catastale Persona_5
dell'intestazione dei beni in capo ai convenuti” (depositato il 12 Febbraio 2021), files “richiesta certificato comune di rosarno” e “titolo di provenienza immobile” (depositati il 20 Maggio 2021) nonché “certificato ipotecario speciale” (depositato il 4 Aprile 2023] ed esperita l'attività istruttoria, sia su base documentale sia attraverso l'espletamento delle prove orali, il Tribunale ha rinviato la causa al 3 Gennaio 2025, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine fino al 23 Dicembre
2024 per note conclusive.
6. Con ordinanza a verbale del 23 Novembre 2024 il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ rilevato che il convenuto nella 'Comparsa conclusionale' Controparte_1 depositata il 17 Dicembre 2025, ha così dedotto:
“[…] ha sostenuto il teste : 'Abbiamo eseguito anche un accesso presso il Tes_1
Commissariato usi civici della Regione Calabria e, consultando le mappe originali, è emerso che il Comune di Palmi è proprietario di un demanio universale denominato
Scinà. Ciò è confermato dal fatto che su detto terreno ci fosse un livellario. Se fosse stato patrimonio e non demanio ci sarebbe stato con ogni probabilità un affittuario'.
Laddove il terreno in parola fosse sarebbe soggetto al regime giuridico CP_3 demaniale con la conseguenza della sua inusucapibilità.
I beni demaniali possono essere sottratti al regime giuridico che li caratterizza, sì da farli annoverare nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, solo ed esclusivamente attraverso un atto formale di sclassificazione (sdemanializzazione) avente natura costitutiva 'i beni demaniali, inalienabili ai sensi dell'art. 823 c.c., non sono suscettibili di usucapione in mancanza di previa sdemanializzazione' (Con. St., sez.
V, 10.02.98, n. 148); 'il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia della p.a. non possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico' ( , CP_4
02.09.99 n. 749).
Mai è intervenuto un procedimento di sdemanializzazione di detto bene.
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Sul punto si osserva che la sdemanializzazione dei beni del demanio non può avvenire 'per facta concludentia', ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento di efficacia costitutiva”;
❖ condiviso il principio nomofilattico delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui 'Qualora un privato agisca nei confronti di un Comune per sentir dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà di un fondo e il convenuto eccepisca l'inclusione del bene nel demanio ad uso civico, la controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione di demanialità, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766'
(Cass. civ., SS.UU., n. 605/2015. Conf. Cass. civ., SS.UU., nn. 9280/2020 e
15530/2022);
❖ visto l'art. 37 ['Difetto di giurisdizione'] c.p.c., applicabile ratione temporis, per il quale: 'Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo';
❖ ritenuto pertanto opportuno invitare le parti a precisare le conclusioni anche sulla questione preliminare relativa alla giurisdizione di questo Giudice Ordinario;
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione;
rinvia la causa all'udienza del 14 Marzo 2025, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; concede alle parti termine fino al 21 Febbraio 2025 per note conclusive aventi per oggetto anche la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione di questo Giudice Ordinario”.
7. Dopo un rinvio interlocutorio, all'udienza del 9 Maggio 2025 – rimodulato per esigenze organizzative lo schema decisionale - il Tribunale ha assegnato la causa in decisione senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis, avendovi le parti espressamente rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni.
DIRITTO
I
Sul difetto di giurisdizione
Per il “principio della ragione più liquida” - secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni anche se preliminari
6 TRIBUNALE DI PALMI N. 283/2023 R.G.
(Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn.
23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017, 987/2018, 11458/2018,
363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021 e 26214/2022) - il Tribunale ritiene di dover direttamente dichiarare d'ufficio - ex art. 37, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis - il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente
Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, giusta le ragioni di seguito esposte.
I.1 Quadro normativo
Art. 1 L. 1766/1927 [“Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.
895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751”]:
“Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge”.
Art. 27 L. 1766/1927 [“Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.
895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751”]:
“All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.
I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici.
Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato”.
Art. 29 L. 1766/1927 [“Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.
895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751”], commi 1 e 2:
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“I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.
I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate”.
Art. 37 c.p.c. [“Difetto di giurisdizione”], comma 2:
“Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado”.
I.2 Quadro ermeneutico a) “Rientrano nella giurisdizione del Commissario degli Usi Civici, stante l'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, tutte le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo, nonché quando venga in evidenza una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un'esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio” (Cass. civ., SS.UU., n. 17878/2016. Conf. n. 23137/2024).
b) “[…] la giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29 sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo, si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (S.U. n. 16268, 19/11/2002,
Rv. 558586; in senso conforme, ex multis, S.U. nn. 605/2015, 31109/2017,
8564/2021). In altri termini, tutte le volte che l'accertamento della 'qualitas soli' costituisca presupposto necessario della decisione (cfr., ex multis, S.U. nn. 7429/2009,
6689/1995) la giurisdizione appartiene al Commissario” (Cass. civ., SS.UU., n.
8252/2023).
I.3 Nel caso di specie, all'udienza del 18 Ottobre 2024 il teste (detto Tes_2
) , Responsabile dell'Area n.
7 - Servizi manutentivi e gestione Tes_3 Tes_1 patrimonio del convenuto ha reso la seguente dichiarazione: Controparte_1
“Abbiamo eseguito anche un accesso presso il Commissariato usi civici della Regione
Calabria e, consultando le mappe originali, è emerso che il Comune di Palmi è proprietario di un demanio universale denominato Scinà. Ciò è confermato dal fatto che su detto terreno ci fosse un livellario. Se fosse stato patrimonio e non demanio ci sarebbe stato con ogni probabilità un affittuario”. Pertanto, alla stregua del compendio
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normativo ed ermeneutico sopra richiamato [v. amplius sub I.1 e sub I.2] è indubbio che l'accertamento circa la qualitas soli – che si pone come antecedente logico giuridico della decisione della domanda attoria di usucapione ex art. 1158 c.c. anche in assenza di un'esplicita contestazione - esuli dalla giurisdizione di questo Giudice ordinario e competa, invece, alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.
I.4 Per contro, nessuna rilevanza giuridica può ragionevolmente riconoscersi al seguente argomento, sotteso alla dimostrazione della sussistenza della giurisdizione di questo Giudice Ordinario, che la difesa dell'attore ha svolto in sede di “Note conclusive”:
”Con il presente atto, si intende evidenziare la correttezza della giurisdizione del
Giudice Ordinario nella presente controversia, in quanto non risulta provata la natura demaniale del bene oggetto della domanda di usucapione, infatti, il Comune di Palmi in un primo momento ha eccepito la presenza di un livello sul terreno oggetto di causa per negare la possibilità di usucapione da parte del sig. , salvo poi, in sede Parte_1 di note conclusive, sostenere che il bene sarebbe di natura demaniale e dunque non usucapibile, basandosi unicamente su una dichiarazione testimoniale dell'Ing. , Tes_1 priva di supporto documentale. Pertanto, non essendo stata fornita alcuna prova concreta dell'inclusione del bene oggetto del giudizio di usucapione nel demanio civico, la contestazione del Comune si configura come una mera allegazione, insufficiente a radicare la giurisdizione del Commissario per gli Usi Civici. Di conseguenza, il Giudice
Ordinario conserva la propria competenza sulla domanda di usucapione. Il Consiglio di
Stato ha più volte chiarito che l'appartenenza di un bene al demanio pubblico non può essere desunta in via presuntiva, ma deve risultare da atti formali e da un effettivo utilizzo pubblico del bene (Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2016, n. 1472). In assenza di tale prova, il bene deve essere considerato patrimoniale e, in quanto tale, soggetto ad usucapione secondo l'art. 1158 c.c.”.
La giurisprudenza richiamata sub I.2 ha infatti chiarito, in maniera dirimente, che il difetto di giurisdizione sussiste “quando venga in evidenza una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un'esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio”: ossia, quando la soluzione della questione della qualitas soli si pone come antecedente logico giuridico della decisione sulla domanda di usucapione il Giudice ordinario non può pronunciarsi sulla qualità del bene oggetto di causa - se sia o meno demaniale - essendo il suo accertamento rimesso in via esclusiva al CP_5 regionale per la liquidazione degli usi civici.
9 TRIBUNALE DI PALMI N. 283/2023 R.G.
I.5 Va pertanto declinata la giurisdizione di questo Giudice Ordinario in favore del competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.
II
Sul regolamento delle spese
In ragione della natura prettamente processuale della questione trattata, del suo rilievo officioso e della sua peculiarità tematica il Tribunale ritiene che sussistano le
“eccezionali ragioni” (Corte Cost. n. 77/2018 e Cass. civ. n. 4360/2019) che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente Commissario per la liquidazione degli usi civici;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palmi, 29 Maggio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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