Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. UG Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 febbraio 2025, iscritta al n. 261 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Bracciano (RM), alla Via C.F._1
Principe di Napoli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giulia Sala che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della C.F._2
Camilluccia n. 19/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Salivetto che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note depositate in data 7 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 3 aprile 1993 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bracciano (RM), parte II, serie C, n. 6).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
a Roma il 20 maggio 2002, e a Roma il 17 agosto Per_1 Persona_2
1996, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 4 febbraio
2015; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2. il figlio UG e la figlia sono economicamente autosufficienti e Per_2
pertanto nulla viene previsto a titolo di mantenimento;
3. il padre si impegna a sostenere economicamente i figli in caso di necessità”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
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A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Bracciano (RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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