CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 322/2021 R.G. promossa da
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Milano al Parte_1 P.IVA_1
Viale Majno n. 45, e per essa, (C.F.: : ), con CP_1 PartitaIVA_2 P.IVA_3
sede legale in Verona al Viale dell'Agricoltura n. 7, giusta procura del 20.7.2017 per Notaio dott.ssa di Milano, rep. 60852, racc. 11359, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Meoli Persona_1
(C.F.: ) in virtù di procura generale alle liti per Notar di C.F._1 Persona_2
Verona, rep. n. 67472 e racc. n. 18591, allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), con sede in Benevento alla Via Cupa Controparte_2 P.IVA_4
Ponticelli 19, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Controparte_3 Coduti (C.F.: per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di C.F._2
nuovo difensore depositata in data 12.4.2023
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1850/2020 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 31.10.2017 proponeva opposizione all'atto di precetto Controparte_2
notificato in data 11.1.2017 da e per essa, da , quale Parte_1 CP_4
cessionaria di in virtù di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un Controparte_5
portafogli di crediti pecuniari vantati verso debitori classificati a sofferenza, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 354.640,03 a titolo di sorta, oltre accessori e spese, in forza del titolo esecutivo costituito da “apertura di credito in conto corrente con garanzia
ipotecaria a tasso variabile stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. Dlgs. 385/93, del 8-9-2010 rep. n.
57778 Racc. n.17806 a rogito Notaio con cui la creditrice, all'epoca Persona_3 [...]
ha concesso un finanziamento per la somma di €. 300.000,00 rimborsabili in Controparte_6
10 anni”.
L'opponente eccepiva:
la carenza di legittimazione attiva dell'intimante, avendo essa società stipulato con Controparte_6
un contratto di mutuo ipotecario, a tasso variabile, dell'importo di euro 300.000 e
[...]
per la durata di 120 mesi;
la nullità e/o annullamento dell'atto di precetto opposto, siccome non erano individuabili le modalità di determinazione della somma precettata e nulla era detto relativamente ai ratei già
corrisposti per l'importo di euro 40.223,42;
la natura di mutuo (e non di contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a tasso variabile) del titolo esecutivo e la nullità di ogni previsione contrattuale “in quanto vessatoria oltre che contraria al principio di buona fede e correttezza contrattuale, e sfavorevole
alla parte più debole…”;
l'usurarietà degli interessi pattuiti, e poi richiesti, siccome superiori al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “a) Accogliere la presente opposizione per tutti i motivi
di fatto e di diritto indicati in narrativa e sospensione della efficacia esecutiva del titolo, per
l'effetto dichiarare nullo l'atto di precetto opposto;
b) In subordine accertare e dichiarare che il
contratto stipulato il 08\9\10 è un contratto di mutuo con garanzia reale dichiarando nulle tutte le
pattuizioni ulteriori in quanto vessatorie e pertanto dichiarare ex art. 1815 c.c., secondo comma,
non dovuti gli interessi usurari con conseguente trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito;
c)
In via ancora più subordinata, calcolare gli eventuali interessi dovuti nella misura legale, senza
capitalizzazione; d) Condannare, ex art. 96 cpc, parte opposta al risarcimento dei danni da
valutarsi equitativamente da parte dell'onorevole Tribunale adito, essendo palese la mala fede
processuale e la colpa grave della società opposta;
e) Vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In via istruttoria, chiedeva disporsi c.t.u. contabile volta a verificare l'esatto ammontare degli interessi, se dovuti.
L'opposta, costituendosi, deduceva che era divenuta titolare del credito azionato sorto in capo a in quanto quest'ultima, con atto a rogito Notaio Controparte_6 [...]
in data 20.10.2008, rep. n. 47912 e racc. n. 13013, avente efficacia giuridica Per_4
dall'1.11.2008, era stata fusa per incorporazione in la quale in data 14.7.2017, Controparte_6
nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 4 e 7.1 L. 130/1999 e dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993, aveva ceduto ad essa deducente tutti i crediti “derivanti da contratti di
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”; tra i suddetti crediti era ricompreso quello oggetto del precetto notificato,
siccome avente origine nel contratto di apertura di credito per Notar di Benevento Persona_3
dell'8.9.2010, per il quale il debitore si era reso inadempiente.
Contestava, quindi, l'eccepita nullità del precetto, evidenziando che, a fronte delle specifiche previsioni contrattuali [il contratto denominato di apertura di credito in conto corrente prevedeva il rientro rateale del finanziamento erogato in euro 300.000, tramite rate con scadenza a partire dal
30.6.2011 e fino al 31.12.2020; sulla rateizzazione era prevista l'applicazione di un tasso di interessi determinato in ragione dell'Euribor a sei mesi, maggiorato di 2 punti percentuali (art. 4), mentre,
per il caso di mora del debitore, era previsto un tasso di mora in ragione di tre punti percentuali in più di quello corrispettivo (art. 5)], pacifica essendo l'erogazione dell'importo finanziato, era onere del debitore, che contestava il diritto del creditore di agire in executivis, dimostrare di avere integralmente adempiuto l'obbligazione restitutoria, mentre, nel caso di specie, l'opponente si era limitata ad affermare che, a fronte di un debito iniziale di euro 300.000,00, aveva provveduto a pagare rate per un importo di soli euro 40.223,42.
Deduceva, inoltre, che l'eccezione di usurarietà del tasso applicato - che, stando alla prospettazione di controparte, era quello di mora - era infondata, in quanto agli interessi moratori non era applicabile la disciplina in materia di usura di cui agli artt. 634 c.p. e 1815 comma II c.c.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della proposta opposizione nonché dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, che era inammissibile essendo già iniziata l'esecuzione. Vinte le spese.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 1850 pubblicata il 16.12.2020 il
Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità ed inefficacia del precetto opposto, condannando la banca opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 15.517,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese di c.t.u., rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, disponendo, altresì, la trasmissione della sentenza al P.M. in sede in relazione all'ipotizzabile reato di usura bancaria.
Il Tribunale perveniva al suddetto esito attraverso due distinte rationes decidendi.
Secondo la prima, il precetto doveva essere dichiarato nullo, non essendo fondato su un titolo avente i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.: invero, il contratto di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria prevedeva, a differenza del mutuo, non l'erogazione, ma solo la messa a disposizione della somma di euro 300.000,00, decrescente nel tempo e con termine del
31.12.2020, e dall'atto notarile azionato con il precetto non risultava se la correntista avesse usufruito in tutto o in parte della linea di credito, né il tempo dei singoli prelievi e dei versamenti restitutori o ripristinatori eseguiti, né il calcolo degli interessi, delle commissioni e delle spese addebitati dalla banca sul conto corrente. In altri termini, la posizione creditoria della banca si determinava solo successivamente al perfezionamento del contratto, sempre nell'eventualità in cui il soggetto finanziato si fosse avvalso dell'apertura di credito, e la somma dovuta dal mutuatario andava dimostrata producendo gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla data dell'intimazione di pagamento. Ebbene, poiché l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale costituisce titolo esecutivo relativamente ad una obbligazione pecuniaria se è autosufficiente, dando contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, il rinvio ad altra documentazione non omogenea (ad es. estratti conti) escludeva la natura di titolo esecutivo dell'atto indicato nel precetto.
Secondo l'altra ratio decidendi, l'operazione di finanziamento aveva natura usuraria perché, al di là
dell'astratta differenza formale e teorica tra contratto di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria e mutuo ipotecario, emergevano una serie di elementi che inducevano ad assimilare, ai fini dell'usura, l'operazione posta in essere ad un mutuo ipotecario e relativamente alla quale era stato superato il tasso soglia usurario del 3,84% valevole per i mutui a tasso variabile: invero, il t.e.g. applicato dalla banca era pari al 5,25%. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., l'opponente era tenuta a restituire, oltre al capitale residuo, i soli interessi convenzionali corrispettivi.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata il 15.1.2021 ed iscritta a ruolo il 21.1.2021 e, per Parte_1
essa, proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia per i motivi che saranno CP_1
successivamente esaminati, chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, di annullare e/o revocare parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui il contratto di apertura di credito dedotto in giudizio era stato ricondotto, ai fini dell'applicazione della L. 108/1996, alla categoria
"contratti di mutuo a tasso variabile ", anziché a quella “apertura di credito in c/c oltre € 5.000,00”
e, in ogni caso, di accertare e dichiarare che il contratto di apertura di credito in conto corrente era rispettoso della normativa antiusura, sia con riferimento ai tassi corrispettivi, che a quelli di mora.
Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata, costituendosi, deduceva che controparte non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto, per cui eccepiva il passaggio in giudicato di tutte le parti della sentenza non espressamente impugnate, e chiedeva il rigetto del gravame siccome inammissibile ex artt. 342 e 348 c.p.c. ed infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.,
da liquidarsi in via equitativa, stante la temerarietà del proposto appello a fronte di un'acclarata giurisprudenza;
il tutto, con vittoria di spese e competenze, anche della fase decisoria, non liquidate dal primo giudice per mera omissione, rimborso forfettario nella misura del 15%, accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 5.5.2021 parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.6.2023, differita prima al 20.3.2024 e poi al 13.11.2024.
A quest'ultima udienza, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa era assunta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a due motivi.
Con il primo motivo ha contestato la qualificazione dell'operazione bancaria Parte_1
contenuta nella sentenza impugnata, argomentando che il primo giudice aveva errato in quanto aveva dapprima qualificato il contratto dedotto in giudizio quale apertura di credito in conto corrente assistito da garanzia ipotecaria, ma poi, inspiegabilmente, ai fini dell'individuazione del
T.E.G.M. di cui alla L. 108/1996, e quindi dell'usura, aveva applicato la categoria del mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile, anziché l'apertura di credito in conto corrente oltre euro
5.000,00.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la pronunzia gravata nella parte in cui aveva riconosciuto “la natura usuraria dell'operazione di finanziamento”.
L'appellante ha argomentato che l'opponente non aveva depositato i decreti ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L.
108/96, malgrado fosse suo onere avendo contestato l'applicazione di interessi in misura eccedente i tassi soglia, e che, poiché detti decreti erano atti amministrativi, l'omessa produzione non era rimediabile ex art. 113 c.p.c., per cui il primo giudice non avrebbe potuto procedere alla verifica dell'usura.
Peraltro, lo stesso giudice aveva errato a discostarsi dalla relazione redatta dall'ausiliario, il quale aveva qualificato il contratto come “apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria a tasso
variabile ed a tempo determinato concessa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 385/1993”, per cui i tassi indicati nel suddetto contratto erano da valutare alla stregua del T.E.G.M. rilevato per tale tipologia di contratto all'epoca della stipula;
conseguentemente, poiché il tasso di interesse corrispettivo indicato in contratto era pari al 3,22%, esso era legittimo in quanto inferiore al tasso soglia del
13,71% vigente nel terzo trimestre 2010 e relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre euro 5.000,00. Alla medesima conclusione della legittimità del tasso di interesse corrispettivo si perveniva anche nel caso in cui il predetto contratto fosse stato inquadrato nella categoria del mutuo a tasso variabile, con riferimento al quale il tasso soglia relativo al terzo trimestre 2010 era pari al 3,84%. Quanto al tasso di mora, esso era stato convenuto nella misura del
6,15% per cui, essendo inferiore al tasso soglia di mora pari al 6,99%, non poteva affermarsi l'usurarietà del contratto di apertura di credito.
Tali essendo le censure mosse alla sentenza di primo grado, il gravame è inammissibile per difetto di interesse.
Invero, posto che l'impianto motivazionale poggia su due distinte rationes decidendi, la circostanza che l'appellante non abbia attinto la prima - che fa leva sull'assenza del titolo esecutivo, da sola giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata - rende inammissibile,
per difetto di interesse, la censura relativa all'altra, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza
(v., ex plurimis, Cass. civ., 24.11.2023, n. 29542; ord. 10.11.2022, n. 33200; ord.19.5.2022, n.
16242).
§ 4. Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 nella misura intermedia tra i minimi ed i medi, avuto riguardo al modesto impegno professionale richiesto dalla contestazione del gravame, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex
art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario,
limitatamente al compenso relativo alla fase decisoria, essendosi costituito solo in corrispondenza dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1850/2020 del Tribunale di Benevento;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 13.619,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., con distrazione a favore dell'Avv. Gaetano Coduti limitatamente al minore importo di euro 5.378,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A ed I.V.A.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 12 marzo 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 322/2021 R.G. promossa da
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Milano al Parte_1 P.IVA_1
Viale Majno n. 45, e per essa, (C.F.: : ), con CP_1 PartitaIVA_2 P.IVA_3
sede legale in Verona al Viale dell'Agricoltura n. 7, giusta procura del 20.7.2017 per Notaio dott.ssa di Milano, rep. 60852, racc. 11359, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Meoli Persona_1
(C.F.: ) in virtù di procura generale alle liti per Notar di C.F._1 Persona_2
Verona, rep. n. 67472 e racc. n. 18591, allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), con sede in Benevento alla Via Cupa Controparte_2 P.IVA_4
Ponticelli 19, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Controparte_3 Coduti (C.F.: per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di C.F._2
nuovo difensore depositata in data 12.4.2023
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1850/2020 del Tribunale di Benevento
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 31.10.2017 proponeva opposizione all'atto di precetto Controparte_2
notificato in data 11.1.2017 da e per essa, da , quale Parte_1 CP_4
cessionaria di in virtù di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un Controparte_5
portafogli di crediti pecuniari vantati verso debitori classificati a sofferenza, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 354.640,03 a titolo di sorta, oltre accessori e spese, in forza del titolo esecutivo costituito da “apertura di credito in conto corrente con garanzia
ipotecaria a tasso variabile stipulato ai sensi degli artt. 38 e ss. Dlgs. 385/93, del 8-9-2010 rep. n.
57778 Racc. n.17806 a rogito Notaio con cui la creditrice, all'epoca Persona_3 [...]
ha concesso un finanziamento per la somma di €. 300.000,00 rimborsabili in Controparte_6
10 anni”.
L'opponente eccepiva:
la carenza di legittimazione attiva dell'intimante, avendo essa società stipulato con Controparte_6
un contratto di mutuo ipotecario, a tasso variabile, dell'importo di euro 300.000 e
[...]
per la durata di 120 mesi;
la nullità e/o annullamento dell'atto di precetto opposto, siccome non erano individuabili le modalità di determinazione della somma precettata e nulla era detto relativamente ai ratei già
corrisposti per l'importo di euro 40.223,42;
la natura di mutuo (e non di contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a tasso variabile) del titolo esecutivo e la nullità di ogni previsione contrattuale “in quanto vessatoria oltre che contraria al principio di buona fede e correttezza contrattuale, e sfavorevole
alla parte più debole…”;
l'usurarietà degli interessi pattuiti, e poi richiesti, siccome superiori al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “a) Accogliere la presente opposizione per tutti i motivi
di fatto e di diritto indicati in narrativa e sospensione della efficacia esecutiva del titolo, per
l'effetto dichiarare nullo l'atto di precetto opposto;
b) In subordine accertare e dichiarare che il
contratto stipulato il 08\9\10 è un contratto di mutuo con garanzia reale dichiarando nulle tutte le
pattuizioni ulteriori in quanto vessatorie e pertanto dichiarare ex art. 1815 c.c., secondo comma,
non dovuti gli interessi usurari con conseguente trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito;
c)
In via ancora più subordinata, calcolare gli eventuali interessi dovuti nella misura legale, senza
capitalizzazione; d) Condannare, ex art. 96 cpc, parte opposta al risarcimento dei danni da
valutarsi equitativamente da parte dell'onorevole Tribunale adito, essendo palese la mala fede
processuale e la colpa grave della società opposta;
e) Vittoria di spese, diritti ed onorari del
presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
In via istruttoria, chiedeva disporsi c.t.u. contabile volta a verificare l'esatto ammontare degli interessi, se dovuti.
L'opposta, costituendosi, deduceva che era divenuta titolare del credito azionato sorto in capo a in quanto quest'ultima, con atto a rogito Notaio Controparte_6 [...]
in data 20.10.2008, rep. n. 47912 e racc. n. 13013, avente efficacia giuridica Per_4
dall'1.11.2008, era stata fusa per incorporazione in la quale in data 14.7.2017, Controparte_6
nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 4 e 7.1 L. 130/1999 e dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993, aveva ceduto ad essa deducente tutti i crediti “derivanti da contratti di
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”; tra i suddetti crediti era ricompreso quello oggetto del precetto notificato,
siccome avente origine nel contratto di apertura di credito per Notar di Benevento Persona_3
dell'8.9.2010, per il quale il debitore si era reso inadempiente.
Contestava, quindi, l'eccepita nullità del precetto, evidenziando che, a fronte delle specifiche previsioni contrattuali [il contratto denominato di apertura di credito in conto corrente prevedeva il rientro rateale del finanziamento erogato in euro 300.000, tramite rate con scadenza a partire dal
30.6.2011 e fino al 31.12.2020; sulla rateizzazione era prevista l'applicazione di un tasso di interessi determinato in ragione dell'Euribor a sei mesi, maggiorato di 2 punti percentuali (art. 4), mentre,
per il caso di mora del debitore, era previsto un tasso di mora in ragione di tre punti percentuali in più di quello corrispettivo (art. 5)], pacifica essendo l'erogazione dell'importo finanziato, era onere del debitore, che contestava il diritto del creditore di agire in executivis, dimostrare di avere integralmente adempiuto l'obbligazione restitutoria, mentre, nel caso di specie, l'opponente si era limitata ad affermare che, a fronte di un debito iniziale di euro 300.000,00, aveva provveduto a pagare rate per un importo di soli euro 40.223,42.
Deduceva, inoltre, che l'eccezione di usurarietà del tasso applicato - che, stando alla prospettazione di controparte, era quello di mora - era infondata, in quanto agli interessi moratori non era applicabile la disciplina in materia di usura di cui agli artt. 634 c.p. e 1815 comma II c.c.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della proposta opposizione nonché dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, che era inammissibile essendo già iniziata l'esecuzione. Vinte le spese.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 1850 pubblicata il 16.12.2020 il
Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità ed inefficacia del precetto opposto, condannando la banca opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 15.517,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese di c.t.u., rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, disponendo, altresì, la trasmissione della sentenza al P.M. in sede in relazione all'ipotizzabile reato di usura bancaria.
Il Tribunale perveniva al suddetto esito attraverso due distinte rationes decidendi.
Secondo la prima, il precetto doveva essere dichiarato nullo, non essendo fondato su un titolo avente i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.: invero, il contratto di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria prevedeva, a differenza del mutuo, non l'erogazione, ma solo la messa a disposizione della somma di euro 300.000,00, decrescente nel tempo e con termine del
31.12.2020, e dall'atto notarile azionato con il precetto non risultava se la correntista avesse usufruito in tutto o in parte della linea di credito, né il tempo dei singoli prelievi e dei versamenti restitutori o ripristinatori eseguiti, né il calcolo degli interessi, delle commissioni e delle spese addebitati dalla banca sul conto corrente. In altri termini, la posizione creditoria della banca si determinava solo successivamente al perfezionamento del contratto, sempre nell'eventualità in cui il soggetto finanziato si fosse avvalso dell'apertura di credito, e la somma dovuta dal mutuatario andava dimostrata producendo gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla data dell'intimazione di pagamento. Ebbene, poiché l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale costituisce titolo esecutivo relativamente ad una obbligazione pecuniaria se è autosufficiente, dando contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, il rinvio ad altra documentazione non omogenea (ad es. estratti conti) escludeva la natura di titolo esecutivo dell'atto indicato nel precetto.
Secondo l'altra ratio decidendi, l'operazione di finanziamento aveva natura usuraria perché, al di là
dell'astratta differenza formale e teorica tra contratto di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia ipotecaria e mutuo ipotecario, emergevano una serie di elementi che inducevano ad assimilare, ai fini dell'usura, l'operazione posta in essere ad un mutuo ipotecario e relativamente alla quale era stato superato il tasso soglia usurario del 3,84% valevole per i mutui a tasso variabile: invero, il t.e.g. applicato dalla banca era pari al 5,25%. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., l'opponente era tenuta a restituire, oltre al capitale residuo, i soli interessi convenzionali corrispettivi.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata il 15.1.2021 ed iscritta a ruolo il 21.1.2021 e, per Parte_1
essa, proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia per i motivi che saranno CP_1
successivamente esaminati, chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, di annullare e/o revocare parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui il contratto di apertura di credito dedotto in giudizio era stato ricondotto, ai fini dell'applicazione della L. 108/1996, alla categoria
"contratti di mutuo a tasso variabile ", anziché a quella “apertura di credito in c/c oltre € 5.000,00”
e, in ogni caso, di accertare e dichiarare che il contratto di apertura di credito in conto corrente era rispettoso della normativa antiusura, sia con riferimento ai tassi corrispettivi, che a quelli di mora.
Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata, costituendosi, deduceva che controparte non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto, per cui eccepiva il passaggio in giudicato di tutte le parti della sentenza non espressamente impugnate, e chiedeva il rigetto del gravame siccome inammissibile ex artt. 342 e 348 c.p.c. ed infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.,
da liquidarsi in via equitativa, stante la temerarietà del proposto appello a fronte di un'acclarata giurisprudenza;
il tutto, con vittoria di spese e competenze, anche della fase decisoria, non liquidate dal primo giudice per mera omissione, rimborso forfettario nella misura del 15%, accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 5.5.2021 parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.6.2023, differita prima al 20.3.2024 e poi al 13.11.2024.
A quest'ultima udienza, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa era assunta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a due motivi.
Con il primo motivo ha contestato la qualificazione dell'operazione bancaria Parte_1
contenuta nella sentenza impugnata, argomentando che il primo giudice aveva errato in quanto aveva dapprima qualificato il contratto dedotto in giudizio quale apertura di credito in conto corrente assistito da garanzia ipotecaria, ma poi, inspiegabilmente, ai fini dell'individuazione del
T.E.G.M. di cui alla L. 108/1996, e quindi dell'usura, aveva applicato la categoria del mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile, anziché l'apertura di credito in conto corrente oltre euro
5.000,00.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la pronunzia gravata nella parte in cui aveva riconosciuto “la natura usuraria dell'operazione di finanziamento”.
L'appellante ha argomentato che l'opponente non aveva depositato i decreti ministeriali di rilevazione del T.E.G.M. emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L.
108/96, malgrado fosse suo onere avendo contestato l'applicazione di interessi in misura eccedente i tassi soglia, e che, poiché detti decreti erano atti amministrativi, l'omessa produzione non era rimediabile ex art. 113 c.p.c., per cui il primo giudice non avrebbe potuto procedere alla verifica dell'usura.
Peraltro, lo stesso giudice aveva errato a discostarsi dalla relazione redatta dall'ausiliario, il quale aveva qualificato il contratto come “apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria a tasso
variabile ed a tempo determinato concessa ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 385/1993”, per cui i tassi indicati nel suddetto contratto erano da valutare alla stregua del T.E.G.M. rilevato per tale tipologia di contratto all'epoca della stipula;
conseguentemente, poiché il tasso di interesse corrispettivo indicato in contratto era pari al 3,22%, esso era legittimo in quanto inferiore al tasso soglia del
13,71% vigente nel terzo trimestre 2010 e relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre euro 5.000,00. Alla medesima conclusione della legittimità del tasso di interesse corrispettivo si perveniva anche nel caso in cui il predetto contratto fosse stato inquadrato nella categoria del mutuo a tasso variabile, con riferimento al quale il tasso soglia relativo al terzo trimestre 2010 era pari al 3,84%. Quanto al tasso di mora, esso era stato convenuto nella misura del
6,15% per cui, essendo inferiore al tasso soglia di mora pari al 6,99%, non poteva affermarsi l'usurarietà del contratto di apertura di credito.
Tali essendo le censure mosse alla sentenza di primo grado, il gravame è inammissibile per difetto di interesse.
Invero, posto che l'impianto motivazionale poggia su due distinte rationes decidendi, la circostanza che l'appellante non abbia attinto la prima - che fa leva sull'assenza del titolo esecutivo, da sola giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata - rende inammissibile,
per difetto di interesse, la censura relativa all'altra, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza
(v., ex plurimis, Cass. civ., 24.11.2023, n. 29542; ord. 10.11.2022, n. 33200; ord.19.5.2022, n.
16242).
§ 4. Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo applicando i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 nella misura intermedia tra i minimi ed i medi, avuto riguardo al modesto impegno professionale richiesto dalla contestazione del gravame, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex
art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario,
limitatamente al compenso relativo alla fase decisoria, essendosi costituito solo in corrispondenza dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1850/2020 del Tribunale di Benevento;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 13.619,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., con distrazione a favore dell'Avv. Gaetano Coduti limitatamente al minore importo di euro 5.378,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A ed I.V.A.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 12 marzo 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola