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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 2159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2159 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avvocati Giuseppe Capasso e Michele Massimiliano Capasso, presso il cui studio, sito in
Frattamaggiore, alla via V. Emanuele, 66 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Maurizio Cantarelli presso il cui studio, sito in Napoli Corso Secondigliano,
223 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 25.09.2025, le parti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì di aver rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. V.g. n. 2159/2025
Il Pubblico Ministero in data 22.07.2025 ha apposto il visto esprimendo, parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Afragola in data 06.12.2001 e che dalla loro unione non erano nati n figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 22.07.2025 apponendo il proprio visto esprimeva parere favorevole
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 20.102025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Viene dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) I coniugi vivranno separatamente: il marito in quella che fu la casa coniugale in Afragola alla
Via Cavour, 13, la moglie in Casandrino al Corso Carlo Alberto, 100.
2) Il canone locatizio relativo alla casa in cui abiterà il marito, il cui contratto vede come conduttrice la moglie, sarà versato dal marito che, con l'accordo della moglie, subentrerà, in tale contratto, come effettivo conduttore, in luogo e vece di ella.
3) I coniugi dichiarano di rinunziare ciascuno di essi al diritto al mantenimento.
4) Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.”
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]) con omologa delle condizioni indicate in CP_1 parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2 R.g. V.g. n. 2159/2025
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (atto n.96, parte I, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2001) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2159 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli Avvocati Giuseppe Capasso e Michele Massimiliano Capasso, presso il cui studio, sito in
Frattamaggiore, alla via V. Emanuele, 66 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Maurizio Cantarelli presso il cui studio, sito in Napoli Corso Secondigliano,
223 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 25.09.2025, le parti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì di aver rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. V.g. n. 2159/2025
Il Pubblico Ministero in data 22.07.2025 ha apposto il visto esprimendo, parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Afragola in data 06.12.2001 e che dalla loro unione non erano nati n figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 22.07.2025 apponendo il proprio visto esprimeva parere favorevole
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 20.102025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Viene dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) I coniugi vivranno separatamente: il marito in quella che fu la casa coniugale in Afragola alla
Via Cavour, 13, la moglie in Casandrino al Corso Carlo Alberto, 100.
2) Il canone locatizio relativo alla casa in cui abiterà il marito, il cui contratto vede come conduttrice la moglie, sarà versato dal marito che, con l'accordo della moglie, subentrerà, in tale contratto, come effettivo conduttore, in luogo e vece di ella.
3) I coniugi dichiarano di rinunziare ciascuno di essi al diritto al mantenimento.
4) Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.”
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]) con omologa delle condizioni indicate in CP_1 parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2 R.g. V.g. n. 2159/2025
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (atto n.96, parte I, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2001) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 20.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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