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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025 , celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 611/2022
T R A
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S. di Napoli;
Appellante
E
, in qualità di amministratore di sostegno di , nata CP_1 Controparte_2
a Marano di Napoli il 21/09/1960, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Palomba, presso cui elettivamente domicilia in Portici alla via Diaz n. 58; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 presso questa Corte territoriale l' ha proposto Pt_1 appello per la riforma della sentenza n. 1654/2022 pubblicata in data 24.3.2022 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto da CP_1
n.q. di amministratore di sostegno di , volto al ripristino della pensione
[...] Controparte_2 di invalidità civile e della indennità di accompagnamento sospese dall' odierno appellante Pt_1
a far data dal gennaio 2020.
aveva dedotto nel ricorso introduttivo di essere titolare di assegno di invalidità Controparte_2 con una percentuale dell'85% riconosciutale nel 2009; a seguito di domanda di aggravamento del 1°.2.2012, con verbale del 5.6.2012 l' le riconosceva una riduzione permanente della capacità Pt_1 lavorativa del 90%; impugnato detto verbale dinanzi al Tribunale di Napoli mediante istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 c.p.c., il giudizio veniva definito all'esito di c.t.u. con decreto di omologa del 6.11.2013 che accertava il requisito sanitario indicato nella relazione medica, ossia la totale e permanente inabilità lavorativa 100% di con necessità Controparte_2 di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda di aggravamento (1.2.2012). Dal gennaio 2020, tuttavia, l' aveva sospeso l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile ex L. 118/71 e di Pt_1 accompagnamento senza fornire alcuna motivazione, senza aver convocato né sottoposto a nuova visita medica la ricorrente.
L' si era costituito in primo grado chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio ex Pt_1 art. 295 c.p.c.. poiché (unitamente ad altri soggetti) era imputata in un processo Controparte_2 penale per truffa aggravata ai danni dell' avendo percepito la somma di euro 64.088,00 sulla Pt_1 base di un verbale INVCIV falso a seguito di domanda di febbraio 2009. In via gradata, aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa e di ricorso al comitato provinciale. Nel merito aveva rilevato la piena legittimità della sospensione della prestazione in autotutela a fronte alla notizia della pendenza del processo penale, nonché il difetto di prova dei requisiti sanitari e contributivi per fruire delle prestazioni, concludendo per il rigetto della domanda.
Con la sentenza gravata il Giudice ha accertato il diritto della istante al ripristino delle prestazioni sospese a far data da gennaio 2020, con condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati non Pt_1 corrisposti, oltre accessori e spese di lite, compensate per metà.
L' appellante ha censurato detta statuizione per omessa pronuncia sulla eccezione di Pt_1 improcedibilità del ricorso;
violazione dell'art. 295 c.p.c. per sussistenza delle condizioni per disporre la sospensione;
legittima sospensione in autotutela delle prestazioni di invalidità e di accompagnamento supportata dagli accertamenti attinenti al processo penale;
assenza dei requisiti sanitari;
mancata assunzione dei mezzi istruttori richiesti;
erronea regolamentazione delle spese di giudizio. Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda;
in via gradata sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio;
in via ulteriormente gradata. accertare la legittimità del provvedimento di sospensione delle prestazioni;
condannare l'appellata alla restituzione di tutto quanto l'Ente sarà costretto a corrispondere, in esecuzione della sentenza impugnata;
con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita resistendo al gravame con plurime argomentazioni e chiedendone Controparte_2 il rigetto. La ha evidenziato l'assenza di nesso tra il processo penale, che ha ad oggetto CP_2 un verbale sanitario INVCIV del 2009, e le prestazioni di invalidità civile e di accompagnamento sospese, erogate sulla base di c.t.u. positiva all'istante e decreto di omologa di novembre 2013, emesso a definizione del giudizio per ATP instaurato per verbale sanitario del 2012 negativo.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte appellante non ha depositato le note. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note dell' Pt_1 la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile. Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 5238 del 04/0372011).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c..
In difetto di note scritte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e della successiva udienza di rinvio, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' Pt_1
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1984,00, oltre rimborso Pt_1 forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
3)Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell' di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Pt_1
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025 , celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 611/2022
T R A
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S. di Napoli;
Appellante
E
, in qualità di amministratore di sostegno di , nata CP_1 Controparte_2
a Marano di Napoli il 21/09/1960, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Palomba, presso cui elettivamente domicilia in Portici alla via Diaz n. 58; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.7.2022 presso questa Corte territoriale l' ha proposto Pt_1 appello per la riforma della sentenza n. 1654/2022 pubblicata in data 24.3.2022 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto da CP_1
n.q. di amministratore di sostegno di , volto al ripristino della pensione
[...] Controparte_2 di invalidità civile e della indennità di accompagnamento sospese dall' odierno appellante Pt_1
a far data dal gennaio 2020.
aveva dedotto nel ricorso introduttivo di essere titolare di assegno di invalidità Controparte_2 con una percentuale dell'85% riconosciutale nel 2009; a seguito di domanda di aggravamento del 1°.2.2012, con verbale del 5.6.2012 l' le riconosceva una riduzione permanente della capacità Pt_1 lavorativa del 90%; impugnato detto verbale dinanzi al Tribunale di Napoli mediante istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 c.p.c., il giudizio veniva definito all'esito di c.t.u. con decreto di omologa del 6.11.2013 che accertava il requisito sanitario indicato nella relazione medica, ossia la totale e permanente inabilità lavorativa 100% di con necessità Controparte_2 di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda di aggravamento (1.2.2012). Dal gennaio 2020, tuttavia, l' aveva sospeso l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile ex L. 118/71 e di Pt_1 accompagnamento senza fornire alcuna motivazione, senza aver convocato né sottoposto a nuova visita medica la ricorrente.
L' si era costituito in primo grado chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio ex Pt_1 art. 295 c.p.c.. poiché (unitamente ad altri soggetti) era imputata in un processo Controparte_2 penale per truffa aggravata ai danni dell' avendo percepito la somma di euro 64.088,00 sulla Pt_1 base di un verbale INVCIV falso a seguito di domanda di febbraio 2009. In via gradata, aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa e di ricorso al comitato provinciale. Nel merito aveva rilevato la piena legittimità della sospensione della prestazione in autotutela a fronte alla notizia della pendenza del processo penale, nonché il difetto di prova dei requisiti sanitari e contributivi per fruire delle prestazioni, concludendo per il rigetto della domanda.
Con la sentenza gravata il Giudice ha accertato il diritto della istante al ripristino delle prestazioni sospese a far data da gennaio 2020, con condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati non Pt_1 corrisposti, oltre accessori e spese di lite, compensate per metà.
L' appellante ha censurato detta statuizione per omessa pronuncia sulla eccezione di Pt_1 improcedibilità del ricorso;
violazione dell'art. 295 c.p.c. per sussistenza delle condizioni per disporre la sospensione;
legittima sospensione in autotutela delle prestazioni di invalidità e di accompagnamento supportata dagli accertamenti attinenti al processo penale;
assenza dei requisiti sanitari;
mancata assunzione dei mezzi istruttori richiesti;
erronea regolamentazione delle spese di giudizio. Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare improcedibile la domanda;
in via gradata sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio;
in via ulteriormente gradata. accertare la legittimità del provvedimento di sospensione delle prestazioni;
condannare l'appellata alla restituzione di tutto quanto l'Ente sarà costretto a corrispondere, in esecuzione della sentenza impugnata;
con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita resistendo al gravame con plurime argomentazioni e chiedendone Controparte_2 il rigetto. La ha evidenziato l'assenza di nesso tra il processo penale, che ha ad oggetto CP_2 un verbale sanitario INVCIV del 2009, e le prestazioni di invalidità civile e di accompagnamento sospese, erogate sulla base di c.t.u. positiva all'istante e decreto di omologa di novembre 2013, emesso a definizione del giudizio per ATP instaurato per verbale sanitario del 2012 negativo.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte appellante non ha depositato le note. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note dell' Pt_1 la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile. Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 5238 del 04/0372011).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c..
In difetto di note scritte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e della successiva udienza di rinvio, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' Pt_1
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1984,00, oltre rimborso Pt_1 forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
3)Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell' di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Pt_1
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano