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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 770/2024 e promossa con ricorso depositato il 04.11.2024 da:
(c.f. , nato in [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Marco (TN), via alla Stazione n. 64; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. LUZZI CRISTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Cavour nr. 60/C 38068 Rovereto;
PARTE RICORRENTE nei confronti di c.f. ), nata in [...], il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Rovereto (TN), via Magazol n. 1; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. VIVO FELICE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
VIA A. DIAZ N. 7 LIVORNO;
PARTE RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
Controparte_2
CHIAMATA-contumace
[...]
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 5 Parte ricorrente: come da verbale del 09.05.2025.
Parte resistente: come da verbale del 09.05.2025.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 04.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
- che con sentenza n. 131/2020, pubblicata il 20.07.2020 il Tribunale di Rovereto ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti alle condizioni da queste concordate, disponendo, per quanto di interesse nella presente sede:
a) l'affidamento condiviso delle tre figlie della coppia nate a Rovereto (Yasmina, nata il [...], attualmente di 21 anni, nata il [...] oggi di 16 anni e nata il [...] di 13 Per_1 Per_2
anni) con collocamento presso la madre;
b) ha disciplinato il diritto di visita del padre (esercitato in maniera libera ed ampia e comunque dal sabato alla domenica sera di ogni settimana);
c) a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario delle tre figlie l'importo pari ad €
600,00 complessivi;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze che giustificherebbero:
a) la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne la quale avrebbe CP_2
smesso l'università, si sarebbe trasferita in Liguria e avrebbe trovato lavoro;
la stessa avrebbe consegnato al padre una dichiarazione scritta nella quale fa presente di non aver più bisogno del contributo paterno;
b) la riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento delle altre due figlie, essendo divenuto padre di un altro figlio (il 29.07.2021 di 3 anni) a seguito del matrimonio Persona_3
con altra donna.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di revocare il contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario della figlia CP_2
- di ridurre da € 600,00 ad € 300,00 il contributo posto a suo carico per le figlie minorenni;
- di condannare la resistente al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 07.03.2025 si è costituita in giudizio la CP_3
quale:
- ha ribadito la sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne
: la ragazza, infatti, avrebbe lavorato solo un mese fra agosto e settembre 2024 e Controparte_2
sarebbe rientrata a casa della madre;
attualmente disoccupata (non avendo superato, a febbraio 2025,
pagina2 di 5 la prova per l'assunzione in un bar-ristorante di Rovereto), avrebbe intenzione di iscriversi all'università di Studi Internazionali a Trento;
- ha fatto presente che non sussisterebbero i presupposti per una riduzione da € 200,00 a € 150,00 ciascuna per le due figlie minorenni, dal momento che:
a) la situazione del padre (assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con stipendio mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 2.140 mensili, gravato del mantenimento di un ulteriore figlio avuto con l'attuale moglie) sarebbe comunque tale da consentirgli di continuare a versare € 600,00 mensili per il mantenimento delle figli;
b) egli di fatto non si occuperebbe in alcun modo dell'educazione, della cura e dell'assistenza alle figlie, che oltretutto frequenterebbe in misura molto inferiore rispetto a quanto previsto nella sentenza di divorzio;
c) ella è disoccupata dal 2021 e gravata dal pagamento di un canone di locazione per l'alloggio ITEA pari a € 130,00 mensili circa, tant'è vero che dovrebbe chiedere aiuto economico alla propria sorella e al proprio fratello.
- ha allegato l'inadempimento del ricorrente al dovere di collaborare con la madre nell'accudimento, cura, educazione delle figlie, al dovere di vedere le figlie secondo quanto previsto nella sentenza di divorzio e al dovere di versare il mantenimento per le figli (a partire dalla scorsa estate, infatti, avrebbe talvolta versato un importo inferiore a quello previsto nella sentenza di divorzio, maturando un debito complessivo pari a € 946,00 complessivi).
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: CP_3
- di rigettare la domanda del ricorrente;
- di modificare il punto 3 del dispositivo della sentenza di divorzio in modo tale da disciplinare il calendario settimanale delle visite e dei giorni di permanenza delle figlie minori con il padre in modo da consentire di avere un carico spese adeguato alla sua capacità economica e anche nei giorni feriali ritagliarsi spazi temporali per sé così da potersi realizzare nelle relazioni sociale e nel lavoro;
- di ammonire il ricorrente di adempiere ai propri doveri, materiali e morali, di genitori;
- di condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria;
- di condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 946,00 a titolo di mantenimento arretrato a favore della resistente (domanda successivamente rinunciata).
3. Nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione CP_2
non si è costituita.
[...]
4. All'udienza del 09.05.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
pagina3 di 5 3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione posta a fondamento della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata all'udienza del 09.05.2025.
5.1. Si osserva, inoltre, che la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
A parziale modifica della sentenza n. 131/2020, pubblicata il 20.07.2020 dal Tribunale di Rovereto:
1. si accerta la sopravvenuta insussistenza del diritto di ad essere mantenuta dai Controparte_2 genitori e per l'effetto si revoca, a decorre dalla data di adozione del presente provvedimento,
l'obbligo di mantenimento posto a carico del padre;
2. pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di e Parte_1 Per_1 [...]
pari a € 250,00 mensili ciascuna (per complessivi € 500,00); detto importo, suscettibile di Per_4
automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da aprile 2026, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
3. inuncia al pagamento degli arretrati dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento CP_1
ordinario maturato fra luglio 2024 e la data odierna;
4. si prende atto che dà la propria disponibilità ad accogliere per tutti i Parte_1 CP_2
pasti che vorrà trascorrere con lui;
5. spese di causa integralmente compensate.
pagina4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
La giudice estensora
Giulia Paoli
Il presidente
Giulio Adilardi
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 770/2024 e promossa con ricorso depositato il 04.11.2024 da:
(c.f. , nato in [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Marco (TN), via alla Stazione n. 64; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. LUZZI CRISTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Cavour nr. 60/C 38068 Rovereto;
PARTE RICORRENTE nei confronti di c.f. ), nata in [...], il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Rovereto (TN), via Magazol n. 1; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. VIVO FELICE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
VIA A. DIAZ N. 7 LIVORNO;
PARTE RESISTENTE
e con la chiamata in causa di
Controparte_2
CHIAMATA-contumace
[...]
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 5 Parte ricorrente: come da verbale del 09.05.2025.
Parte resistente: come da verbale del 09.05.2025.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 04.11.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
- che con sentenza n. 131/2020, pubblicata il 20.07.2020 il Tribunale di Rovereto ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti alle condizioni da queste concordate, disponendo, per quanto di interesse nella presente sede:
a) l'affidamento condiviso delle tre figlie della coppia nate a Rovereto (Yasmina, nata il [...], attualmente di 21 anni, nata il [...] oggi di 16 anni e nata il [...] di 13 Per_1 Per_2
anni) con collocamento presso la madre;
b) ha disciplinato il diritto di visita del padre (esercitato in maniera libera ed ampia e comunque dal sabato alla domenica sera di ogni settimana);
c) a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario delle tre figlie l'importo pari ad €
600,00 complessivi;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze che giustificherebbero:
a) la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne la quale avrebbe CP_2
smesso l'università, si sarebbe trasferita in Liguria e avrebbe trovato lavoro;
la stessa avrebbe consegnato al padre una dichiarazione scritta nella quale fa presente di non aver più bisogno del contributo paterno;
b) la riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento delle altre due figlie, essendo divenuto padre di un altro figlio (il 29.07.2021 di 3 anni) a seguito del matrimonio Persona_3
con altra donna.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di revocare il contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario della figlia CP_2
- di ridurre da € 600,00 ad € 300,00 il contributo posto a suo carico per le figlie minorenni;
- di condannare la resistente al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 07.03.2025 si è costituita in giudizio la CP_3
quale:
- ha ribadito la sussistenza dei presupposti per il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne
: la ragazza, infatti, avrebbe lavorato solo un mese fra agosto e settembre 2024 e Controparte_2
sarebbe rientrata a casa della madre;
attualmente disoccupata (non avendo superato, a febbraio 2025,
pagina2 di 5 la prova per l'assunzione in un bar-ristorante di Rovereto), avrebbe intenzione di iscriversi all'università di Studi Internazionali a Trento;
- ha fatto presente che non sussisterebbero i presupposti per una riduzione da € 200,00 a € 150,00 ciascuna per le due figlie minorenni, dal momento che:
a) la situazione del padre (assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con stipendio mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 2.140 mensili, gravato del mantenimento di un ulteriore figlio avuto con l'attuale moglie) sarebbe comunque tale da consentirgli di continuare a versare € 600,00 mensili per il mantenimento delle figli;
b) egli di fatto non si occuperebbe in alcun modo dell'educazione, della cura e dell'assistenza alle figlie, che oltretutto frequenterebbe in misura molto inferiore rispetto a quanto previsto nella sentenza di divorzio;
c) ella è disoccupata dal 2021 e gravata dal pagamento di un canone di locazione per l'alloggio ITEA pari a € 130,00 mensili circa, tant'è vero che dovrebbe chiedere aiuto economico alla propria sorella e al proprio fratello.
- ha allegato l'inadempimento del ricorrente al dovere di collaborare con la madre nell'accudimento, cura, educazione delle figlie, al dovere di vedere le figlie secondo quanto previsto nella sentenza di divorzio e al dovere di versare il mantenimento per le figli (a partire dalla scorsa estate, infatti, avrebbe talvolta versato un importo inferiore a quello previsto nella sentenza di divorzio, maturando un debito complessivo pari a € 946,00 complessivi).
2.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: CP_3
- di rigettare la domanda del ricorrente;
- di modificare il punto 3 del dispositivo della sentenza di divorzio in modo tale da disciplinare il calendario settimanale delle visite e dei giorni di permanenza delle figlie minori con il padre in modo da consentire di avere un carico spese adeguato alla sua capacità economica e anche nei giorni feriali ritagliarsi spazi temporali per sé così da potersi realizzare nelle relazioni sociale e nel lavoro;
- di ammonire il ricorrente di adempiere ai propri doveri, materiali e morali, di genitori;
- di condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria;
- di condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 946,00 a titolo di mantenimento arretrato a favore della resistente (domanda successivamente rinunciata).
3. Nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione CP_2
non si è costituita.
[...]
4. All'udienza del 09.05.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
pagina3 di 5 3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione posta a fondamento della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata all'udienza del 09.05.2025.
5.1. Si osserva, inoltre, che la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
A parziale modifica della sentenza n. 131/2020, pubblicata il 20.07.2020 dal Tribunale di Rovereto:
1. si accerta la sopravvenuta insussistenza del diritto di ad essere mantenuta dai Controparte_2 genitori e per l'effetto si revoca, a decorre dalla data di adozione del presente provvedimento,
l'obbligo di mantenimento posto a carico del padre;
2. pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di e Parte_1 Per_1 [...]
pari a € 250,00 mensili ciascuna (per complessivi € 500,00); detto importo, suscettibile di Per_4
automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da aprile 2026, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
3. inuncia al pagamento degli arretrati dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento CP_1
ordinario maturato fra luglio 2024 e la data odierna;
4. si prende atto che dà la propria disponibilità ad accogliere per tutti i Parte_1 CP_2
pasti che vorrà trascorrere con lui;
5. spese di causa integralmente compensate.
pagina4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
La giudice estensora
Giulia Paoli
Il presidente
Giulio Adilardi
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