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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3606/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
SENTENZA
AM NO, , , , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Guglielmo Mossuto PARTE ATTRICE
e
, con l'Avv. Carlo Ciabatti Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione di divisione
Con citazione del 22.3.22, gli attori hanno dedotto che, alla morte del IG. , la Persona_1
quota del 50% dei suoi beni immobili, di sua pertinenza, è caduta in successione a favore della moglie e dei figli.
Gli immobili, posti su un'area di 955 mq. complessivi, sono i seguenti :
1) una civile abitazione di superficie lorda di 70 mq oltre a resede di pertinenza di 285 mq.;
2) un locale adiacente ad uso rimessa, già utilizzato come abitazione, della superficie lorda di 30 mq.;
3) un locale ad uso rimessa di superficie di 17 mq.;
4) un locale ad uso rimessa di superficie di 13 mq.;
5) un locale ad uso rimessa di superficie di 13 mq.
Dopo la successione, tali beni risultavano intestati per 10/15 all'attrice, IG.ra , per 2/15 CP_2
alla IG.ra , e per altri 3/15 agli altri tre attori. Persona_2
Ha dedotto ancora l'attrice che per i beni di cui ai punti 3-4-5 sono state rilasciate concessioni in sanatoria (nn.2900-2902-2903/2005), mentre per il bene di cui al punto 2 non è stato rilasciato il provvedimento di sanatoria ed è quindi ancora urbanisticamente non conforme, mentre bene sub 1, oltre a essere stata respinta la domanda di condono, è stata emessa ordinanza di ripristino n°98 in data
28.05.1988 del Comune di Lastra a Signa, impugnata al TAR e quindi confermata per essere stato pagina 1 di 6 giudicato il ricorso inammissibile con sentenza n°22 del del 17.02.1998; detto CP_3
immobile non è perciò giuridicamente commerciabile.
Allo stato, i primi due beni e il quinto sarebbero utilizzati in via esclusiva da , mentre Persona_2 gli altri due dagli altri comproprietari, pur non essendone precluso l'uso all'altra comproprietaria IG.ra
. Persona_2
Pertanto, gli attori, oltre a chiedere la divisione materiale della proprietà o, in ipotesi, la vendita all'asta, hanno anche chiesto di condannare la IG.ra a corrispondere loro l'indennità Persona_2
di occupazione per aver essa goduto in maniera esclusiva degli immobili sub nn.1-2-5.
Nel costituirsi, non si è opposta alla divisione, confermando le quote di proprietà dei Persona_2
diversi immobili da parte della famiglia e della madre . Per_2 CP_2
La convenuta ha ammesso l'occupazione dell'immobile di cui al punto 1 ma ha contestato di aver goduto in via esclusiva degli immobili ai numeri 2 e 5, in quanto sarebbe stato il TE ad Pt_3
occupare in via esclusiva detti beni.
La convenuta ha contestato di dover pagare un'indennità di occupazione per l'immobile sub 1, in quanto fino al 2017 avrebbe pagato tale indennità ai genitori prima e alla madre poi.
Inoltre, la convenuta ha rappresentato come la divisione relativa ad immobili sono privi di permesso a costruire o permesso in sanatoria non è ammissibile.
Inoltre, la convenuta ha eccepito la prescrizione per i cinque anni precedenti alla citazione per il richiesto pagamento di una indennità di occupazione dell'immobile di cui al punto 1.
Ha chiesto peraltro, in ipotesi, che il calcolo dell'indennità venga esteso, nei medesimi termini, anche alla valutazione del valore locativo della porzione di immobile recintata e resa inaccessibile da parte del TE , con il benestare degli altri comproprietari, il tutto anche ai fini della Parte_3
compensazione nei limiti di quanto eventualmente dovuto.
La convenuta si è poi dichiarata disponibile a pagare una indennità di occupazione, a condizione che venga pagata anche dal TE che, come detto, avrebbe occupato gli altri quattro immobili. Pt_3
Con ordinanza del 16.2.23 è stata ammessa ctu, diretta a descrivere i beni immobili facenti parte del compendio ereditario, con rappresentazione grafica e fotografica, di verificare la divisibilità degli stessi, la loro frazionabilità, di rilevare se sono legittimi urbanisticamente e commerciabili, di verificare se sussistano difformità tra le planimetrie catastali e stato dei luoghi, di predisporre un progetto di divisione, prevedendo anche dei conguagli in denaro.
Dopo il deposito della ctu la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.11.24; le parti hanno depositato conclusionali e repliche.
pagina 2 di 6 Gli attori hanno precisato le conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, all'esito della CTU depositata dal Geom. disporre lo scioglimento della comunione per tutti i motivi esposti in parte Per_3
narrativa, ordinare quindi la divisione materiale dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante secondo le proposte formulate dal CTU Geom. e/o dal CTP di Per_3
parte attrice Geom. e riportate tutte in CTU, prendendo in considerazione specialmente la Pt_4
seconda proposta formulata dal Geom. trascritta a pag.25-26 della CTU del Geom. Pt_4 Per_3
- porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
- condannare la IG.ra a corrispondere ai IGg. AM NO, , Persona_2 Parte_1
e l'indennità di occupazione per aver disposto in maniera Parte_2 Parte_3
esclusiva degli immobili indicati in atti e anche nella presente comparsa conclusionale sub nn.1-2-5 così come calcolata nella CTU per tutte le mensilità non prescritte tenuto conto che la causa è stata introdotta l'11.04.2022, o in alternativa tenere conto delle indennità di occupazione non corrisposte nella determinazione dei conguagli in sede di divisione insieme ai prestiti non rimborsati dalla IG.ra
alla IG.ra AM NO;
Persona_2
- condannare la convenuta alle spese legali del presente giudizio e del procedimento di mediazione esaurito.
IN VIA ISTRUTTORIA Pur essendo state dichiarate inammissibili le prove orali chieste ex adverso con ordinanza del G.I. del 16.02.2023, per tuziorismo ci si oppone all'ammissione del cap.4 dell'interrogatorio formale del IG. e dei capp.2, 3 e 5 delle prove per testi dedotti Parte_3
ex adverso per tutti i motivi indicati nella memoria ex art.183,co.6,n.3 cpc;
si chiede fin da ora chiamarsi a controprova sui capitoli per testi richiesti ex adverso, compresi i capp. 2, 3 e 5 in ipotesi denegata di loro ammissione, il IG. residente in [...]”. Testimone_1
La convenuta ha così concluso : “Rigetto della domanda di divisione introdotta da parte attrice stante quanto definitivamente accertato dalla consulenza tecnica in atti sullo stato degli immobili in oggetto, in particolare con riguardo alla mancanza assoluta della conformità edilizia ed alla conseguenza non commerciabilità degli stessi, rigetto delle domande nuove tardivamente introdotte dalla controparte e comunque infondate e non provate, eventuale determinazione dell'indennità conseguente all'uso esclusivo di parte dei beni in comproprietà, solo nella misura che risulterà provata, comunque con riguardo all'uso esclusivo esercitato da tutti i diversi comproprietari.
In ogni caso con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, delle spese dell'espletata mediazione, con spese di C.T.U. e spese di C.T.P. da porsi in via definitiva ad esclusivo carico della
pagina 3 di 6 parte attrice, con distrazione delle spese del procedimento a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
*
Il CTU ha accertato che, alla data del sopralluogo, come riferito anche dalle parti presenti, i beni di cui ai punti 1) 2) e 5) sono utilizzati da e dalla propria famiglia come abitazione e locali Persona_2
accessori.
I locali di cui ai punti 3) e 4), oltre alla porzione di terreno agricolo di cui alla part. 395 del foglio 8, sono utilizzati dai e . CP_2 Parte_2 Pt_1 Pt_3
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (Cass., sez. U, sentenza del 15 novembre 2022, n. 33645).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato un valore locativo dell'immobile di cui al punto 1), insieme a quelli di cui ai punti 2) e 5), di Euro 385,00 mensili.
Dal 22 marzo 2022, data dalla citazione, ad oggi, sono intercorsi 38 mesi (per 385 Euro) per un totale di 14.630,00 euro, oltre indennità maturanda di mese in mese successivamente alla sentenza.
Occorre però calcolare l'indennità anche per i cinque anni che hanno preceduto la citazione e quindi non prescritti, cioè n. 60 mesi per Euro 385=Euro 23.100,00.
Il tutto per un totale complessivo di Euro 37.730,00.
Detto importo, tuttavia, deve essere ridotto di 2/15, pari alla quota di proprietà spettante a Per_2
, e cioè di Euro 5.030,66, per un valore finale di Euro 32.699,34, mentre l'indennità di
[...] occupazione per il futuro deve essere anch'essa ricalcolata riducendola di Euro 51,33, quindi Euro
333.67 mensili.
In sostanza l'occupazione della IG.ra è legittima per i 2/15 di proprietà ad essa spettanti. Per_2
L'indennità per il periodo precedente il 2017 è prescritta e come tale non dovuta, applicandosi il termine quinquennale di prescrizione.
pagina 4 di 6 La domanda della IG.ra contro il TE è risultata infondata alla luce Per_2 Pt_3 dell'accertamento del CTU sullo stato dei luoghi, che ha confermato in pieno le deduzioni degli attori sul godimento esclusivo della convenuta dei beni sub 1, 2 e 5.
Il godimento esclusivo degli attori degli immobili sub 3 e 4 è legittimato dalla quota di 13/15 della proprietà di cui essi sono titolari, per cui la domanda contro di loro proposta da non Persona_2 ha ragione d'essere.
Sul piano urbanistico, il CTU ha accertato, sulla base delle indagini tecniche svolte sul posto e previo esame degli elaborati grafici acquisiti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Lastra a Signa (FI), i beni di cui ai punti 1) e 2), risultando il primo non conforme e non commerciabile con diniego da parte del Comune di Lastra a Signa mentre per il bene di cui al punto 2), la domanda di Condono Edilizio ai sensi della Legge n. 724/1994 non risulta rilasciata e pertanto il bene non è ad oggi urbanisticamente conforme.
Questo accertamento rende superfluo tutto il lavoro svolto dal CTU per ipotizzare dei lotti per la divisione degli immobili.
Infatti, le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 7 ottobre 2019, n.25021 hanno ridefinito la natura della divisione ereditaria, rispondendo in modo definitivo alla domanda se la divisione di un
“immobile abusivo” debba o meno essere colpita dalle nullità previste dalla legge n. 47 del 1985 e dal
D.P.R. 380 del 2001. La Corte ha affermato che l'edificio “abusivo” che entra nella comunione ereditaria non può essere oggetto di valida divisione. In conclusione, gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n.47,art. 7) e dalla L. 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 40, comma 2, prevista per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
Per questa ragione la divisione richiesta per gli immobili ai numeri 1) e 2) deve essere dichiarata inammissibile.
La domanda di divisione resta valida per gli immobili di cui ai numeri 3) 4) e 5).
Al riguardo, con separata ordinanza, si rimette al CTU l'individuazione di lotti per la divisione materiale dei citati immobili, al fine di evitare rilevanti spese per la vendita all'asta degli immobili, i quali hanno verosimilmente una scarsa appetibilità da quanto risulta dalla ctu, con riserva di disporre l'asta in caso di mancato accordo tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa dai IG.ri AM NO, , , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della IG.ra , ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Persona_2
- dichiara che è obbligata a versare ai IG.ri AM NO, , Persona_2 Parte_1 [...]
, l'indennità di occupazione degli immobili di cui ai punti 1, 2 e 5 Parte_2 Parte_3
nella misura di Euro 333,67 mensili da ora in avanti, ed a versare l'indennità maturata fino ad oggi di
Euro 32.699,34, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- per l'effetto condanna a corrispondere a AM NO, , Persona_2 Parte_1 [...]
, un'indennità di Euro 32.699,34 per il periodo pregesso e una Parte_2 Parte_3
indennità di Euro 333,67 mensili a far data da questa sentenza in poi;
- dichiara inammissibile la domanda attrice relativamente agli immobili di cui ai punti 1) e 2);
- dispone con separata ordinanza circa il prosieguo della causa;
- spese al prosieguo del giudizio.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
SENTENZA
AM NO, , , , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Guglielmo Mossuto PARTE ATTRICE
e
, con l'Avv. Carlo Ciabatti Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione di divisione
Con citazione del 22.3.22, gli attori hanno dedotto che, alla morte del IG. , la Persona_1
quota del 50% dei suoi beni immobili, di sua pertinenza, è caduta in successione a favore della moglie e dei figli.
Gli immobili, posti su un'area di 955 mq. complessivi, sono i seguenti :
1) una civile abitazione di superficie lorda di 70 mq oltre a resede di pertinenza di 285 mq.;
2) un locale adiacente ad uso rimessa, già utilizzato come abitazione, della superficie lorda di 30 mq.;
3) un locale ad uso rimessa di superficie di 17 mq.;
4) un locale ad uso rimessa di superficie di 13 mq.;
5) un locale ad uso rimessa di superficie di 13 mq.
Dopo la successione, tali beni risultavano intestati per 10/15 all'attrice, IG.ra , per 2/15 CP_2
alla IG.ra , e per altri 3/15 agli altri tre attori. Persona_2
Ha dedotto ancora l'attrice che per i beni di cui ai punti 3-4-5 sono state rilasciate concessioni in sanatoria (nn.2900-2902-2903/2005), mentre per il bene di cui al punto 2 non è stato rilasciato il provvedimento di sanatoria ed è quindi ancora urbanisticamente non conforme, mentre bene sub 1, oltre a essere stata respinta la domanda di condono, è stata emessa ordinanza di ripristino n°98 in data
28.05.1988 del Comune di Lastra a Signa, impugnata al TAR e quindi confermata per essere stato pagina 1 di 6 giudicato il ricorso inammissibile con sentenza n°22 del del 17.02.1998; detto CP_3
immobile non è perciò giuridicamente commerciabile.
Allo stato, i primi due beni e il quinto sarebbero utilizzati in via esclusiva da , mentre Persona_2 gli altri due dagli altri comproprietari, pur non essendone precluso l'uso all'altra comproprietaria IG.ra
. Persona_2
Pertanto, gli attori, oltre a chiedere la divisione materiale della proprietà o, in ipotesi, la vendita all'asta, hanno anche chiesto di condannare la IG.ra a corrispondere loro l'indennità Persona_2
di occupazione per aver essa goduto in maniera esclusiva degli immobili sub nn.1-2-5.
Nel costituirsi, non si è opposta alla divisione, confermando le quote di proprietà dei Persona_2
diversi immobili da parte della famiglia e della madre . Per_2 CP_2
La convenuta ha ammesso l'occupazione dell'immobile di cui al punto 1 ma ha contestato di aver goduto in via esclusiva degli immobili ai numeri 2 e 5, in quanto sarebbe stato il TE ad Pt_3
occupare in via esclusiva detti beni.
La convenuta ha contestato di dover pagare un'indennità di occupazione per l'immobile sub 1, in quanto fino al 2017 avrebbe pagato tale indennità ai genitori prima e alla madre poi.
Inoltre, la convenuta ha rappresentato come la divisione relativa ad immobili sono privi di permesso a costruire o permesso in sanatoria non è ammissibile.
Inoltre, la convenuta ha eccepito la prescrizione per i cinque anni precedenti alla citazione per il richiesto pagamento di una indennità di occupazione dell'immobile di cui al punto 1.
Ha chiesto peraltro, in ipotesi, che il calcolo dell'indennità venga esteso, nei medesimi termini, anche alla valutazione del valore locativo della porzione di immobile recintata e resa inaccessibile da parte del TE , con il benestare degli altri comproprietari, il tutto anche ai fini della Parte_3
compensazione nei limiti di quanto eventualmente dovuto.
La convenuta si è poi dichiarata disponibile a pagare una indennità di occupazione, a condizione che venga pagata anche dal TE che, come detto, avrebbe occupato gli altri quattro immobili. Pt_3
Con ordinanza del 16.2.23 è stata ammessa ctu, diretta a descrivere i beni immobili facenti parte del compendio ereditario, con rappresentazione grafica e fotografica, di verificare la divisibilità degli stessi, la loro frazionabilità, di rilevare se sono legittimi urbanisticamente e commerciabili, di verificare se sussistano difformità tra le planimetrie catastali e stato dei luoghi, di predisporre un progetto di divisione, prevedendo anche dei conguagli in denaro.
Dopo il deposito della ctu la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.11.24; le parti hanno depositato conclusionali e repliche.
pagina 2 di 6 Gli attori hanno precisato le conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, all'esito della CTU depositata dal Geom. disporre lo scioglimento della comunione per tutti i motivi esposti in parte Per_3
narrativa, ordinare quindi la divisione materiale dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante secondo le proposte formulate dal CTU Geom. e/o dal CTP di Per_3
parte attrice Geom. e riportate tutte in CTU, prendendo in considerazione specialmente la Pt_4
seconda proposta formulata dal Geom. trascritta a pag.25-26 della CTU del Geom. Pt_4 Per_3
- porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura;
- condannare la IG.ra a corrispondere ai IGg. AM NO, , Persona_2 Parte_1
e l'indennità di occupazione per aver disposto in maniera Parte_2 Parte_3
esclusiva degli immobili indicati in atti e anche nella presente comparsa conclusionale sub nn.1-2-5 così come calcolata nella CTU per tutte le mensilità non prescritte tenuto conto che la causa è stata introdotta l'11.04.2022, o in alternativa tenere conto delle indennità di occupazione non corrisposte nella determinazione dei conguagli in sede di divisione insieme ai prestiti non rimborsati dalla IG.ra
alla IG.ra AM NO;
Persona_2
- condannare la convenuta alle spese legali del presente giudizio e del procedimento di mediazione esaurito.
IN VIA ISTRUTTORIA Pur essendo state dichiarate inammissibili le prove orali chieste ex adverso con ordinanza del G.I. del 16.02.2023, per tuziorismo ci si oppone all'ammissione del cap.4 dell'interrogatorio formale del IG. e dei capp.2, 3 e 5 delle prove per testi dedotti Parte_3
ex adverso per tutti i motivi indicati nella memoria ex art.183,co.6,n.3 cpc;
si chiede fin da ora chiamarsi a controprova sui capitoli per testi richiesti ex adverso, compresi i capp. 2, 3 e 5 in ipotesi denegata di loro ammissione, il IG. residente in [...]”. Testimone_1
La convenuta ha così concluso : “Rigetto della domanda di divisione introdotta da parte attrice stante quanto definitivamente accertato dalla consulenza tecnica in atti sullo stato degli immobili in oggetto, in particolare con riguardo alla mancanza assoluta della conformità edilizia ed alla conseguenza non commerciabilità degli stessi, rigetto delle domande nuove tardivamente introdotte dalla controparte e comunque infondate e non provate, eventuale determinazione dell'indennità conseguente all'uso esclusivo di parte dei beni in comproprietà, solo nella misura che risulterà provata, comunque con riguardo all'uso esclusivo esercitato da tutti i diversi comproprietari.
In ogni caso con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, delle spese dell'espletata mediazione, con spese di C.T.U. e spese di C.T.P. da porsi in via definitiva ad esclusivo carico della
pagina 3 di 6 parte attrice, con distrazione delle spese del procedimento a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
*
Il CTU ha accertato che, alla data del sopralluogo, come riferito anche dalle parti presenti, i beni di cui ai punti 1) 2) e 5) sono utilizzati da e dalla propria famiglia come abitazione e locali Persona_2
accessori.
I locali di cui ai punti 3) e 4), oltre alla porzione di terreno agricolo di cui alla part. 395 del foglio 8, sono utilizzati dai e . CP_2 Parte_2 Pt_1 Pt_3
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (Cass., sez. U, sentenza del 15 novembre 2022, n. 33645).
Nel caso di specie, il CTU ha accertato un valore locativo dell'immobile di cui al punto 1), insieme a quelli di cui ai punti 2) e 5), di Euro 385,00 mensili.
Dal 22 marzo 2022, data dalla citazione, ad oggi, sono intercorsi 38 mesi (per 385 Euro) per un totale di 14.630,00 euro, oltre indennità maturanda di mese in mese successivamente alla sentenza.
Occorre però calcolare l'indennità anche per i cinque anni che hanno preceduto la citazione e quindi non prescritti, cioè n. 60 mesi per Euro 385=Euro 23.100,00.
Il tutto per un totale complessivo di Euro 37.730,00.
Detto importo, tuttavia, deve essere ridotto di 2/15, pari alla quota di proprietà spettante a Per_2
, e cioè di Euro 5.030,66, per un valore finale di Euro 32.699,34, mentre l'indennità di
[...] occupazione per il futuro deve essere anch'essa ricalcolata riducendola di Euro 51,33, quindi Euro
333.67 mensili.
In sostanza l'occupazione della IG.ra è legittima per i 2/15 di proprietà ad essa spettanti. Per_2
L'indennità per il periodo precedente il 2017 è prescritta e come tale non dovuta, applicandosi il termine quinquennale di prescrizione.
pagina 4 di 6 La domanda della IG.ra contro il TE è risultata infondata alla luce Per_2 Pt_3 dell'accertamento del CTU sullo stato dei luoghi, che ha confermato in pieno le deduzioni degli attori sul godimento esclusivo della convenuta dei beni sub 1, 2 e 5.
Il godimento esclusivo degli attori degli immobili sub 3 e 4 è legittimato dalla quota di 13/15 della proprietà di cui essi sono titolari, per cui la domanda contro di loro proposta da non Persona_2 ha ragione d'essere.
Sul piano urbanistico, il CTU ha accertato, sulla base delle indagini tecniche svolte sul posto e previo esame degli elaborati grafici acquisiti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Lastra a Signa (FI), i beni di cui ai punti 1) e 2), risultando il primo non conforme e non commerciabile con diniego da parte del Comune di Lastra a Signa mentre per il bene di cui al punto 2), la domanda di Condono Edilizio ai sensi della Legge n. 724/1994 non risulta rilasciata e pertanto il bene non è ad oggi urbanisticamente conforme.
Questo accertamento rende superfluo tutto il lavoro svolto dal CTU per ipotizzare dei lotti per la divisione degli immobili.
Infatti, le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 7 ottobre 2019, n.25021 hanno ridefinito la natura della divisione ereditaria, rispondendo in modo definitivo alla domanda se la divisione di un
“immobile abusivo” debba o meno essere colpita dalle nullità previste dalla legge n. 47 del 1985 e dal
D.P.R. 380 del 2001. La Corte ha affermato che l'edificio “abusivo” che entra nella comunione ereditaria non può essere oggetto di valida divisione. In conclusione, gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n.47,art. 7) e dalla L. 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 40, comma 2, prevista per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
Per questa ragione la divisione richiesta per gli immobili ai numeri 1) e 2) deve essere dichiarata inammissibile.
La domanda di divisione resta valida per gli immobili di cui ai numeri 3) 4) e 5).
Al riguardo, con separata ordinanza, si rimette al CTU l'individuazione di lotti per la divisione materiale dei citati immobili, al fine di evitare rilevanti spese per la vendita all'asta degli immobili, i quali hanno verosimilmente una scarsa appetibilità da quanto risulta dalla ctu, con riserva di disporre l'asta in caso di mancato accordo tra le parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa dai IG.ri AM NO, , , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della IG.ra , ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: Persona_2
- dichiara che è obbligata a versare ai IG.ri AM NO, , Persona_2 Parte_1 [...]
, l'indennità di occupazione degli immobili di cui ai punti 1, 2 e 5 Parte_2 Parte_3
nella misura di Euro 333,67 mensili da ora in avanti, ed a versare l'indennità maturata fino ad oggi di
Euro 32.699,34, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- per l'effetto condanna a corrispondere a AM NO, , Persona_2 Parte_1 [...]
, un'indennità di Euro 32.699,34 per il periodo pregesso e una Parte_2 Parte_3
indennità di Euro 333,67 mensili a far data da questa sentenza in poi;
- dichiara inammissibile la domanda attrice relativamente agli immobili di cui ai punti 1) e 2);
- dispone con separata ordinanza circa il prosieguo della causa;
- spese al prosieguo del giudizio.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
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