Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3980/2021
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 10.4.2025innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
[...]
[...
Parte_1
sono comparsi:
per l'opponente l'avv. ANGELONI PAOLO
per l'opposto l'avv. Maria Adelaide Del Guercio
L'avv. Angeloni si riporta alle note illustrative in atti di cui chiede l'integrale accoglimento. L'avv. Del Guercio si riporta agli scritti difensivi e chiede il rigetto dell'opposizione.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3980/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
in persona del sindaco p.t., rapp.to e difeso, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Paolo Angeloni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, via G.B. Vico n.45
OPPONENTE
E
“ Controparte_1
in liquidazione coatta amministrativa, in persona del
[...]
commissario liquidatore p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Adelaide Del Guercio e dell'avv. Raffaella Alessandro, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, via Nemorense, n.91
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 2942/2021, la
[...]
Controparte_1
” in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario
[...]
p.t., chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere al il Parte_1
2 pagamento della somma complessiva di euro 77.584,84 oltre interessi e spese, quale somma a titolo di corrispettivo dovuto a seguito dell'espletamento dei servizi relativi al contratto di appalto concluso con l'ente opponente, n. rep. 2863 del 14.04.1999 e successiva proroga intervenuta con determinazione dirigenziale n. 234 del 31.12.2004.
Con d.i. n. 1022/2021, depositato in data 08.06.2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il detto decreto eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto di credito vantato dalla società opposta. Nel merito, deduceva l'infondatezza nell'an e nel quantum del credito ingiunto in virtù della scadenza della convenzione intervenuta con l'opposta, della mancata esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute ed eccepiva, infine, l'inadempimento contrattuale della controparte nel corso del rapporto.
Si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_2
, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto e
[...]
argomentato. In ordine all'eccezione di prescrizione, deduceva la produzione già in sede monitoria di plurimi atti interruttivi della stessa. Nel merito, deduceva la piena fondatezza del credito ingiunto, in virtù di prestazioni eseguite sulla base di ordini servizio emessi dall'ente opponente;
deduceva, inoltre, che il rapporto contrattuale non era scaduto in quanto era stato prorogato sulla base di determinazione provvedimentale dell'ente opponente.
Prodotta documentazione, svoltasi la discussione orale all'udienza del
10.04.2025, la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha dedotto di essere creditrice nei confronti del Parte_1
della somma di euro 77.584,84 in virtù di n. 4 fatture emesse per
[...]
l'espletamento di prestazioni inerenti al contratto di appalto pubblico di servizi n.
3 rep. 2863 del 14.04.1999 (cfr. doc. all. n. 1 del fascicolo monitorio prodotto dall'opposta). L'appalto in questione prevedeva, a carico della società cooperativa opposta, l'espletamento dei seguenti servizi: A) manutenzione parchi e giardini;
B) pulizia degli edifici pubblici;
C) manutenzione degli edifici pubblici e dell'arredo urbano;
D) manutenzione della pubblica illuminazione;
E) manutenzione della pubblica segnaletica;
F) pulizia degli arenili;
G) gestione parcheggio a pagamento per il lungomare.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti, costituita dalle fatture con allegato estratto notarile.
Riguardo la valenza probatoria delle fatture, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. civ. 9542/2018).
Da ciò deriva che, ove parte opponente contesti il rapporto dedotto, è onere di parte opposta fornire prova dell'esistenza del rapporto e del credito vantato.
Le fatture prodotte in atti per le quali l'opposta ha invocato il pagamento si riferiscono alle seguenti prestazioni: la fattura n. 213 del 06.06.2006 di €
29.118,06 si riferisce al conguaglio adeguamento ISTAT, periodo 2001/2004, relativo ai servizi di pulizia degli edifici pubblici e di manutenzione parchi e giardini;
la fattura n. 196/2007 di € 20.511,02 è relativa ad interventi straordinari di manutenzione effettuati nel periodo 01.06.2005/26.05.2006; la fattura n.
224/2007 di € 9.240,00 si riferisce all'abbattimento di n. 22 palme colpite da parassita punteruolo rosso nel periodo 08.02.2007 – 22.02.2007; la fattura n.
538/2007 di € 19.011.01, infine, si riferisce ad interventi di manutenzione straordinaria relativi al periodo 06.06.2006 – 12.06.2007.
4 Orbene, con riferimento agli importi di cui alla fattura n. 213 del
06.06.2006 (cfr. doc. all. n. 3 di parte opposta), deve essere accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte opponente nel proprio atto introduttivo.
Il credito in questione ha ad oggetto il conguaglio relativo alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, per il periodo dall'1.05.2000 al
30.04.2004, dei canoni riguardanti i servizi resi in appalto dalla società opposta per la pulizia degli edifici pubblici e la manutenzione parchi e giardini. Detto importo sarebbe fondato sul diritto dell'opposta alla revisione annuale del canone convenzionalmente pattuito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 del contratto di appalto (cfr. doc. all. n. 1 del fascicolo monitorio prodotto da parte opposta).
Il diritto alla revisione del prezzo soggiace alla prescrizione quinquennale atteso che non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio;
pertanto esso si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo, se questo non venga pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo venga pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto e, poiché il diritto al pagamento dei singoli ratei è soggetto a prescrizione quinquennale, questo è il termine da applicare anche al diritto di chiedere la revisione. Se il diritto al compenso revisionale è prescritto non può che considerarsi prescritto anche il corrispondente aumento del corrispettivo contrattuale (Cons. Stato, sez.
III, n. 5128 del 22 ottobre 2013; Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, 19/07 / 2022, n. 140).
Il contratto di appalto intercorso tra le parti, all'art. 10, prevedeva espressamente che: “Il canone di cui al precedente art. 9 è soggetto a revisione con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di gestione...”(cfr. art. 10 del contratto di appalto – doc. all. n. 1 del fascicolo monitorio prodotto dall'opposta).
Pertanto, dal tenore letterale di detta clausola e in virtù della giurisprudenza sopra richiamata, si ricava che l'appaltatore ha diritto a chiedere e ad ottenere la
5 revisione del canone aggiornato entro i successivi cinque anni riferiti ad ogni annualità per la quale la richiesta è formulata.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il ha ricevuto la prima intimazione di pagamento da parte Parte_1 dell'opposta idonea ad interrompere la prescrizione in data 18.02.2009 (cfr. doc. all. n. 7 del fascicolo monitorio prodotto dall'opposta).
Di conseguenza, parte opposta ha tempestivamente esercitato il proprio diritto interrompendo la prescrizione esclusivamente in relazione all'intervallo temporale decorrente dal 18.02.2004 al 30.04.2004, inerente all'ultima annualità di efficacia del contratto di appalto. Il contratto in questione, infatti, aveva un'efficacia quinquennale con scadenza al 30.04.2004 (come si ricava dalla lettura del corpo della determinazione di proroga dirigenziale n. rep. 234 del 31.12.2004
– doc. all. n. 2 del fascicolo monitorio di parte opposta). Tuttavia, il credito riferito al suddetto periodo non può essere riconosciuto, in quanto, non sono stati documentati in atti elementi che permettano di desumere quali fossero le quote di adeguamento ISTAT in riferimento al periodo temporale in questione, né sussistono elementi probatori in tal senso, che era onere del creditore provare.
Non può costituire valido atto interruttivo la comunicazione di adeguamento ISTAT del Comune di di cui all'allegato n. 3 prodotto in Pt_1
atti da parte opposta.
Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione (Cass. n. 15893/2018).
Orbene, detti elementi non ricorrono nell'atto sopra citato in quanto non si desume dallo stesso un'inequivoca ammissione di una situazione debitoria da parte dell'opponente, né è possibile accertare senza incertezze il momento preciso
6 in cui detto atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del creditore, al fine di indagare se l'eventuale interruzione della prescrizione sia avvenuta tempestivamente o meno.
Occorre a questo punto esaminare gli ulteriori crediti azionati dall'opposta di cui alle restanti n. 3 fatture prodotte in giudizio che originano da un contratto di affidamento di servizi pubblici.
In materia di contratti pubblici, gli artt. 16 e 17, R. D. n. 2440/1923, stabiliscono il principio generale per cui la pubblica amministrazione che agisca iure privatorum nella stipulazione di un contratto debba concludere il contratto per iscritto a pena di nullità, in ossequio alla procedura di c.d. evidenza pubblica.
Per costante giurisprudenza sia civile che amministrativa tutti i contratti di cui sia parte la P.A. devono essere stipulati in forma scritta ad substantiam, non potendosi pertanto né desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, né ritenere possibile la conversione in altro titolo e il rinnovo tacito di tali contratti
(Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, Sent. n. 3575; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n. 6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142). In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent. n. 17016).
Consegue l'irrilevanza di manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi (Cass. 11 novembre 2015, Sent. n.
22994; 9 maggio 2017, ord. n. 11231), e l'inammissibilità, salvi i casi previsti da speciali disposizioni, di rinnovi taciti (Cass. civ., Sez. un., 20 novembre 1991,
Sent. n. 12769) e di subentri per facta concludentia (Cass., 19 settembre 2013,
7 Sent. n. 21477).
Ove tale documentazione manchi, non può esserne tratta prova del contratto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalla mancata esplicita contestazione del titolo ovvero da un comportamento ammissivo della controparte (Corte appello
Napoli, Sez. II, 19 febbraio 2020, Sent. n. 799).
Il documento contrattuale ha rilevanza non solo per l'esistenza e la validità dell'obbligazione, sia per le regole civilistiche sia per quelle di contabilità pubblica, ma anche per l'interpretazione ed esecuzione del rapporto in quanto la volontà degli enti pubblici dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti
(Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2018, Sent. n. 11190; T.A.R. Lombardia, Milano,
Sez. IV, 23 luglio 2018, Sent. n. 1795).
Ciò premesso, nel caso in esame, la società cooperativa opposta, a fondamento del proprio credito, ha prodotto in atti il contratto di appalto di servizi concluso con l'ente opponente, rep n. 2863 del 14.04.1999 (cfr. doc. all. n. 1 del fascicolo monitorio prodotto dall'opposto) nonché atto di proroga adottato mediante determinazione dirigenziale n. 234 del 31.12.2004 (cfr. doc. all. n. 2 del fascicolo monitorio prodotto dall'opposto).
Detta proroga rientra nella c.d. proroga tecnica che interviene nel caso in cui la durata del contratto venga modificata dall'Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente.
Trattasi, in buona sostanza, di ipotesi eccezionale connessa all'esigenza di concludere la procedura di affidamento e limitata al tempo strettamente
8 necessario, motivata dalla sussistenza di ragioni di pericolo (per persone, cose, animali, nonché per l'igiene pubblica e l'interesse pubblico), che potrebbero derivare dall'interruzione della prestazione in corso di esecuzione, fermi restando i prezzi già contrattualizzati (Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 10 settembre 2018, n.
9212; Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194).
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti, emerge che il suddetto provvedimento di proroga aveva un'efficacia limitata temporalmente all'anno 2005 e, di conseguenza, occorre esaminare le pretese creditorie dell'opposta inerenti esclusivamente al suddetto periodo temporale. L'ulteriore credito vantato non può trovare alcun fondamento giustificativo in assenza di un contratto concluso in forma scritta tra le parti, dovendo essere il contratto in forma scritta a pena di nullità e non potendosi riconoscere le c.d. “prestazioni di fatto” in favore dell'ente pubblico.
Per giurisprudenza costante, il rinnovo dei contratti pubblici scaduti deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica, atteso che “la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto ha l'effetto di sottrarre in maniera intollerabilmente lunga un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato” (cfr. tra le altre, T.A.R. Salerno, sez. II, 2 ottobre 2019, n. 1697).
Quanto sopra viene evidenziato al fine di sottolineare che la giurisprudenza non consente (se non in ipotesi eccezionali) la procrastinazione sine die degli effetti di un rapporto giuridico a carattere patrimoniale in essere tra impresa privata e P.A., in quanto ciò comporta la palese violazione della normativa di evidenza pubblica nazionale e comunitaria, che impone il ricorso a procedure competitive al fine di individuare il privato contraente della P.A. medesima.
Detti principi valgono nell'ipotesi, che qui ci occupa, in cui i servizi asseritamente resi successivamente al periodo di efficacia del provvedimento di proroga sono stati svolti sulla base di semplici comunicazioni e ordini di servizio
9 inidonei a costituire titolo giustificativo delle pretese creditorie dell'opposta.
Orbene, esaminando il credito portato dalla fattura n. 106 del 2007 relativo a prestazioni asseritamente eseguite dall'opposta nel corso dell'anno 2005, periodo rientrante nel provvedimento di proroga contrattuale, rep. n. 234 del
31.12.2004 (cfr. doc. all. n. 2 del fascicolo monitorio prodotto dall'opposto), trattandosi di esecuzione di un contratto pubblico, si applicano le disposizioni del codice civile in quanto la p.a. agisce iure privatorum in virtù di un rapporto paritario con il soggetto aggiudicatario della commessa pubblica.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS UU. n.
13533 del 2001) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ovvero per l' inadempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. Uguale criterio di riparto degli oneri assertivi deve considerarsi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex. art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite (tale orientamento ha trovato conferma in molte pronunce, tra le molte cfr. Cass. sent. n. 982 del 2002; Cass. sent. n.13925 del
2002; Cass. sent. n. 2387 del 2004; Cass. sent. n. 8615 del 2006; Cass. sent.
n.13674 del 2006)
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato l'inadempimento della società opposta;
quest'ultima, tuttavia, non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante di dimostrare l'avvenuta esecuzione della propria prestazione.
L'opposta, infatti, al fine di fondare il proprio credito, ha prodotto in atti fattura riguardante servizi di manutenzione straordinaria per il periodo temporale
01.06.2005 – 25.05.2006 e ordini di servizio emanati dal Parte_1
10 Detti elementi, tuttavia, non costituiscono prove sufficienti a provare l'adempimento delle prestazioni richieste, in quanto, la fattura costituisce mero documento unilaterale proveniente dal creditore mentre l'ordine di servizio costituisce un atto con cui la P.A. chiede una certa attività all'appaltatore, ma non certifica che questa sia stata effettivamente svolta.
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 1022/2021, emesso in data 08.06.2021 dal Tribunale di Latina;
b) condanna la Controparte_1
in liquidazione coatta amministrativa
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore del che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 7.458,50 di cui euro 406,50 per spese ed euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA,
CPA, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Latina il 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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