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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7347/2022 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. IE LI
AL e dall'avv. TT ZA, presso i quali elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 3 dicembre 2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che parte ricorrente, unica costituita, ha prestato acquiescenza alla trattazione scritta e ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 24.11.2022 e notificato il 25.01.2023, , Parte_1 dopo aver premesso che l' gli ha riconosciuto, a seguito di apposita istanza, il CP_1 diritto alla pensione cat. VO con certificato n. 12061429, con decorrenza da dicembre 2015, ha dedotto: che durante la sua vita lavorativa ha lavorato nel settore privato e durante alcuni periodi è stato soggetto a periodi di inattività coperti da contribuzione figurativa anche per malattia;
che il calcolo della retribuzione annua pensionabile deve essere effettuato anche tenendo conto del valore retributivo dei periodi di contribuzione figurativa;
che il 28.07.2021 presentava domanda di accredito di tali contributi, che però era respinta con provvedimento del 9.10.2021 per intervenuta prescrizione;
che, trattandosi di accredito di contributi non opera alcun termine prescrizionale;
che il 22.02.2022 presentava ricorso amministrativo, respinto con provvedimento del 30.03.2022, che come risulta da conteggio analitico, l'accredito della contribuzione relativa ai suddetti periodi comporta un beneficio economico rispetto alla pensione come emerge dai conteggi elaborati;
che il calcolo della retribuzione annua costituente la base per individuare l'importo della pensione deve essere effettuato considerando il valore retributivo dei periodi riconosciuti figurativamente;
che in particolare nel 2004 sono presenti 184 giorni di malattia per un valore retributivo di € 6.769,36 e per un numero di contributi pari a 35 settimane e nel 2006 contributi per 2 settimane di malattia per un totale di € 650,22 da sommare alla retribuzione di lavoro dipendente.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento anche per effetto dell'accredito dei periodi di malattia così come descritti in narrativa ex art. 8 legge 155/81 nella base di retribuzione annua pensionabile, comprensivi anche degli emolumenti extramensili, per un importo pensionistico alla decorrenza, dicembre 2015, di euro 1.062,01 o della somma maggiore o minore che si determinerà in corso di causa;
b) conseguentemente
2 condannare l' al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal CP_1 ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori”; con vittoria di spese con attribuzione.
L' , pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Nel corso del giudizio è stata esperita una c.t.u. contabile.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente, va osservato la domanda è ammissibile e procedibile, essendo stata preceduta da domanda amministrativa in data 28.07.2021 (cfr. all.
3 della produzione di parte ricorrente) e da ricorso amministrativo in data
22.02.2022 (cfr. all. 4 della produzione di parte ricorrente).
2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In via di estrema sintesi oggetto del contendere è principalmente il criterio di calcolo seguito dall' con riferimento alla retribuzione imponibile utilizzata CP_1 ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, con specifico riferimento ai periodi riconosciuti figurativamente per i periodi di malattia svolti dal ricorrente nel 2004 e nel 2006.
Secondo il criterio applicato dall' , infatti, il calcolo risulta effettuato senza CP_1 considerare gli emolumenti extramensili, diversamente, invece, secondo la prospettazione del ricorrente, tali emolumenti vanno ricompresi.
L'art. 8, legge n. 155/81, comma primo, stabilisce che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa”.
Sul punto deve ritenersi corretta e condivisibile la prospettazione di parte ricorrente alla luce di quanto statuito dalla disposizione appena richiamata, tenuto conto del principio di carattere più generale affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 16313/2004, secondo cui “la nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi è più ampia rispetto alla nozione civilistica (art. 2099 e seguenti c.c.) di retribuzione - secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 9155, 16060/2003, 15813/2002,
3 4262/2001, 7552/99, 576/1990, n. 828, 5004/1989, 61/87) - in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore "riceve" oppure "ha diritto di ricevere" (in tal senso, vedi, per tutte, Cass.
n. 677, 5547/93, 1898/97, 3630, 5002, 11148, 12122/99, 7951/2000, nonché
9155/2003, 15813/2002, cit.) - dal datore di lavoro, in danaro o in natura, "in dipendenza del rapporto di lavoro”.
In termini conformi anche Corte di Cassazione, sentenza n. 17502/2009, secondo cui “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della L. n. 155 del 1981, articolo 8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, articolo 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997), più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili – quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie – concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”.
Conformi a tali principi, inoltre, risultano numerose decisioni dei giudici di merito di primo e secondo grado in materia (cfr., tra le altre, Trib. Milano, Sez. Lavoro, sentenza del 16.11.2023, C.d.A. Milano, Sez. Lavoro, sentenza del 22.112022,
C.d.A. Bari, Sezione Lavoro, sentenza n. 897/2020 del 21.07.2020 allegate alla produzione di parte ricorrente).
Deve ritenersi, quindi, che la liquidazione della pensione operata dall'Istituto sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 8 legge n. 155/81, non avendo l' CP_1 dimostrato di aver effettivamente incluso gli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile.
3. Ciò posto, per quanto concerne più specificamente la determinazione del quantum della prestazione, è stata espletata una c.t.u. contabile, che ha espressamente analizzato quanto prospettato fin qui evidenziato sul piano contabile facendo corretta applicazione dei principi innanzi richiamati.
4 Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dott. Testimone_1 commercialista, ha così osservato: “Al fine di rispondere ai quesiti posti dal
Giudice il sottoscritto CTU ha elaborato n. 4 tabelle.
La tabella n.1 ha lo scopo di “individuare e quantificare i contributi figurativi dovuti per i periodi di malattia documentati in atti” cosi come richiesto al punto n.1 dell'ordinanza del 11 dicembre 2024.
I dati sono stati estrapolati dall'estratto contributivo dell'1/08/2021. Pt_2
Per il periodo 01/03/2004 - 31/08/2004 la contribuzione figurativa è desumibile dall'e.c. (€ 6.769,36 colonna e). Pt_2
Per il periodo 01/03/2006 - 31/12/2006 la contribuzione figurativa di € 650,23
(colonna e), in ossequio alle regole statuite dall'art.8 della Legge n.155/1981, è stata calcolata come di seguito indicato:
- contribuzione da lavoro dipendente per l'intero anno 2006: € 16.906,00;
- contribuzione media settimanale da lavoro dipendente per l'anno 2006: €
16.906/52 = € 325,12
- contribuzione figurativa per le 2 settimane di malattia comprese nel periodo
01/03/2006 -31/12/2006: € 325,12*2 = € 650,23.
La tabella n.2 è finalizzata alla quantificazione della retribuzione media settimanale pensionabile (colonna i) della c.d. quota A dell'importo pensionistico spettante al sig. Pt_1
La c.d. “quota A” si riferisce all'anzianità contributiva acquisita anteriormente al 1 gennaio 1993 ed è pari a 819 settimane (colonna l).
I coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili (colonna d) sono stati estrapolati dal sito https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni.
Gli importi inseriti nella colonna b) sono stati ricavati dall'estratto conto contributivo carpe.
La retribuzione media settimanale pensionabile della quota A è pari ad € 385,85
(colonna i) e corrisponde al rapporto tra le retribuzioni complessive rivalutate di €
100.320,69 (colonna h) e le ultime 260 settimane utili antecedenti alla data di decorrenza della pensione (colonna g).
La tabella n.3 evidenzia, nella colonna i), la retribuzione media settimanale pensionabile (€ 453,18) della c.d. quota B dell'importo pensionistico spettante al
5 ricorrente. Questo importo corrisponde al rapporto tra le retribuzioni complessive rivalutate di € 235.653,40 (colonna h) e le ultime 520 settimane utili antecedenti alla data di decorrenza della pensione (colonna g).
La c.d. “quota B” include l'anzianità contributiva acquisita successivamente al 1 gennaio 1993 che, nel caso di specie, è pari a 822 settimane (colonna l).
La tabella n.4 ha lo scopo di “quantificare l'importo della prestazione pensionistica richiesta in ricorso…” ed espone lo sviluppo del calcolo dell'importo mensile della pensione di vecchiaia spettante al sig. alla data del 1 dicembre Parte_1
2015 per 13 mensilità”.
In virtù di tale puntuale ricostruzione il consulente d'ufficio ha così concluso:
“L'importo mensile della pensione spettante al ricorrente (quota A + quota B) è pari ad € 1.059,27 ed è determinato dalla somma della quota A di € 486,17 (colonna i)
e della quota B di € 573,10 (colonna t)”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con la documentazione prodotta e con i criteri innanzi evidenziati.
Per le ragioni quindi fin qui esposte e sulla scorta della documentazione prodotta posta anche dal c.t.u. alla base della consulenza contabile, deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia diritto al ricalcolo della pensione in Parte_1 godimento del ricorrente in conformità con quanto previsto dall'art. 8, legge n.
155/81, quindi ricomprendendo anche gli emolumenti extramensili (c.d. non concorrenti) relativi ai periodi di malattia nel 2004 e nel 2006, con decorrenza da dicembre 2015, per l'importo di € 1.059,27 con conseguente condanna dell' CP_1 alla liquidazione della prestazione in tali termini e al pagamento delle differenze retributive arretrate, tenuto conto del riconoscimento della pensione da dicembre
2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m.
n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, (fino ad 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti IE LI
AL ed TT ZA che ne hanno fatto richiesta nell'atto introduttivo.
Le spese della c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7347/2022, come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto di abbia diritto al ricalcolo della Parte_1 pensione in godimento del ricorrente in conformità con quanto previsto dall'art. 8, legge n. 155/81, quindi ricomprendendo anche gli emolumenti extramensili (c.d. non concorrenti) relativi ai periodi di malattia nel 2004 e nel 2006, con decorrenza da dicembre 2015 per l'importo di € 1.059,27;
2. condanna, per l'effetto, l' alla liquidazione della prestazione in tali termini CP_1
e al pagamento delle differenze retributive arretrate in favore di , Parte_1 tenuto conto del riconoscimento della pensione da dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1
, che liquida in € 2.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e
[...] rimborso spese generali del 15% con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti
IE LI AL ed TT ZA;
4. pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 23.12.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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