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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17317 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 40622/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
RT NZ Presidente
IL PR IU
TE LA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40622/2021 r.g., promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1
difeso, come da procura alle liti in atti, dall'avv. Emanuela Mirabelli, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Cola di Rienzo n. 212, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, CP_1
come da procura alle liti in atti, dall'avv. Tiziana Polverari, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Girolamo Savonarola n. 6, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
1 Conclusioni delle parti
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 luglio 2025 i procuratori delle parti si sono riportati “alle proprie richieste, deduzioni ed eccezioni versate in atti chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il ricorrente nel proprio ricorso introduttivo ha reso le seguenti conclusioni:
“dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 07/06/2018 contratto tra il Sig. e la Sig.ra ; Parte_1 CP_1
confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, e all'affidamento del figlio minore, con
Decreto n. 31506/2018 del 11/12/2018 che omologava la separazione consensuale dei coniugi;
Determinare:
1. revocare l'assegno di mantenimento versato sinora alla signora mensilmente, CP_1
determinare nella somma non superiore ad € 800,00 il contributo mensile al mantenimento per il figlio, , oltre al rimborso per la quota del Per_1
50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del minore, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, tenuto conto del mutuo per la casa coniugale di €450,00, di €200,00, mensili per le utenze e le spese condominiali entrambi a carico del Sig. . In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed Parte_1
onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende.”
La resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta ha, a sua volta, rassegnato le seguenti conclusioni: “A. dichiarare: ai sensi dell'art. 3,
n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 07 giugno 2008 contratto tra il Sig.
e la Sig.ra e trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Roma anno 2008, atto 01443, parte 2, serie B02, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di compiere tutte le correlate
2 annotazioni sui pubblici registri;
B. confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, al pagamento del mutuo tutt'oggi gravante sull'immobile sino all'estinzione dello stesso nonché “i ratei del condominio, super-condominio, consorzio, utenze domestiche e la tassa di smaltimento rifiuti” a carico del sig.
, e all'affidamento del figlio minore, come da decreto n. Parte_1
31506/2018 del 11/12/2018 che omologava la separazione consensuale dei coniugi, non essendo stata richiesta alcuna modifica di dette condizioni;
C. in via riconvenzionale per il aumentare l'assegno di Per_2
mantenimento mensile di fissandolo in € 1.500,00 Persona_3 mensili oltre aumento istat, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
D. in subordine per il FIGLIO confermare l'assegno di mantenimento mensile in favore della prole nella misura di euro 950,00 oltre aumento istat. e oltre a porre a carico integralmente del dott. le spese straordinarie Parte_1
necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del minore, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, ovvero, ove ritenuto di non accogliere la suddetta richiesta, stabilire a carico del dott.
una quota pari al del 70% di dette spese;
E. in via riconvenzionale Parte_1
per la : determinare in euro 500,00 oltre aumento ISTAT e/o nella Pt_2
maggior somma l'assegno mensile di mantenimento in favore della sig.
a carico del sig. ; F. in via subordinata, CP_1 Parte_1
confermare l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della sig.ra nella misura di euro CP_1
250,00 oltre aumento ISTAT;
G. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa come per legge. In via provvisoria e d'urgenza, si chiede che
l'Ill.mo Presidente voglia immediatamente emettere i provvedimenti chiesti al punto A) delle sopra spiegate conclusioni, confermando le condizioni assunte in sede di separazione consensuale tra le parti.”
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va anzitutto premesso che:
- le parti del presente giudizio si sono sposate a Napoli il 7 giugno 2008, con rito concordatario;
- dall'unione matrimoniale è nato in data [...] il figlio
, tuttora minorenne;
Per_1
- le parti sono addivenute alla loro separazione in via consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto n. 31506/2018 del 20 dicembre 2018;
- con tali accordi è stato previsto, per quanto qui maggiormente interessa, che il figlio minore veniva affidato a entrambi i genitori con Per_1
sua dimora prevalente presso la madre e contestuale assegnazione alla predetta della casa familiare, sita in Roma alla via Roberto Raviola n.
32, scala A/5, piano 3, interno 10; il si è obbligato a Parte_1 corrispondere alla i seguenti importi: euro 250,00 mensili per il CP_1
mantenimento del coniuge separato, euro 950,00 per il mantenimento del figlio nonché il 50% delle spese straordinarie occorrenti Per_1
per il figlio minore. Il si è obbligato poi a corrispondere le rate Per_4
di mutuo relative all'immobile adibito a casa familiare, pari a euro 450,00 mensili circa, sino all'estinzione dello stesso, oltre ai ratei di condominio, super-condominio e consorzio nonché tutte le utenze domestiche e la tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
Ciò posto, va anzitutto rilevato che le parti non hanno nel presente giudizio chiesto la modifica del regime di affidamento condiviso del figlio
, della sua dimora presso la madre nella casa familiare sita alla Per_1
via Raviola n. 32 e della tempistica e della modalità delle frequentazioni con il padre;
il tutto come da accordi di separazione che, in assenza di indicazioni diverse, vanno confermati. Risulta altrettanto pacifica tra le parti la conferma dell'assegnazione alla sig.ra della casa familiare. CP_1
4 Nel presente giudizio, piuttosto, oltre alla pronuncia sul vincolo coniugale, richiesta da entrambe le parti, si controverte sui provvedimenti accessori al divorzio, ossia sull'assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_1 convivente con la madre, e sull'assegno divorzile chiesto da CP_1
per se stessa.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f., con ordinanza ex art.
4.8 della legge n. 898/1970 dell'1° giugno 2022, ha confermato integralmente le condizioni della separazione.
Tanto premesso, quanto alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente, e alla quale la controparte ha aderito, il Tribunale ritiene che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al presidente delegato in sede di separazione (art. 3 n.
2 lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto anche riguardo al contegno processuale del ricorrente.
Va poi affrontata la questione del mantenimento dovuto per il figlio
. Per_1
In proposito, va osservato che il ricorrente non ha fornito prova adeguata di un rilevante scadimento delle proprie risorse rispetto alle pattuizioni intercorse in sede di separazione, limitandosi a dedurre in ricorso introduttivo di svolgere la professione di dentista e di aver subìto una contrazione delle sue sostanze in seguito alla chiusura, a causa del covid, dello studio in zona Eur, Viale Pasteur, rimanendo quelli in Viale Adriatico
e in Via Tiburtina. Il ricorrente, invero, ha mantenuto per tutta la durata del giudizio una linea di condotta opaca in merito alla consistenza del proprio patrimonio in quanto ha disatteso i diversi inviti del Tribunale in relazione all'aggiornamento della documentazione fiscale, bancaria e/o postale nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; la resistente ha
5 adempiuto tale onere provvedendo al deposito della documentazione sopra richiesta.
Tale condotta del ricorrente è suscettibile di valutazione a suo sfavore ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Il Collegio, considerato poi che il medesimo ricorrente è comunque impegnato al versamento non solo della rata di mutuo dell'abitazione familiare, in comproprietà tra le parti, ma anche delle relative utenze e oneri condominiali, ritiene che il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio possa essere confermato nella misura di euro 1.122,90, Per_1
importo già rivalutato secondo gli indici Istat, disattendendo tanto la richiesta paterna di sua riduzione quanto quella materna di aumento del contributo. In proposito vanno considerati una molteplicità di fattori, quali la capacità reddituale dei genitori, le accresciute esigenze del figlio in ragione della sua età, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
In ordine alle spese straordinarie afferenti il figlio , il Collegio Per_1
ritiene, alla luce delle risultanze emerse, di doverle ripartire nella misura paritaria già stabilita in sede di separazione.
Per quanto attiene alla questione afferente all'assegno divorzile, risulta opportuna una sintetica premessa in punto di diritto.
Ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge n.
74/1987, l'assegno in favore del coniuge divorziato può essere riconosciuto
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione (anche) assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base a un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali
6 delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con la nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le sezioni unite della
Corte di Cassazione hanno posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie si evidenzia che già nel giudizio di separazione del lontano anno 2018 era stato concordemente previsto un assegno di mantenimento per la nell'importo di euro CP_1
250,00 mensili. In quel giudizio la , all'epoca di 47 anni, aveva CP_1
dichiarato di essere casalinga, di avere la licenza media superiore e di non avere redditi. Nel presente giudizio la ha confermato nuovamente CP_1
di essere casalinga e di non avere redditi, se non bassissimi e per attività occasionali, come dalla medesima resistente dichiarato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in data 10 settembre
2024. Nel presente giudizio la ha poi aggiunto che il non avere CP_1 lavorato è stata inizialmente una scelta condivisa dal marito in regime di convivenza familiare (cfr. pagine 3 e 4 della comparsa); la ha CP_1 altresì dedotto di avere lavorato presso uno degli studi odontoiatrici del 7 “come assistente alla poltrona, segretaria e come contabile”; e Parte_1 ciò fino alla separazione tra i coniugi. Il non ha contestato tali Parte_1
circostanze di fatto, che devono quindi ritenersi pacifiche.
Ora, appare estremamente irrealistico che possa essere utilmente impiegata nel mondo lavorativo una persona di 54 anni, che ha sì lavorato alle dipendenze della società Mida 3 s.r.l. per undici anni, e precisamente dall'anno 1999 sino al 2010, ma si è dimessa per concorde scelta familiare nell'anno in cui è nato il figlio, per poi collaborare, su richiesta del , Parte_1 come segretaria, assistente alla poltrona e contabile in uno dei suoi studi medici, portando reddito all'attività professionale del coniuge. Dall'esame delle e-mail versate in atti dalla resistente si attestano le infruttuose ricerche lavorative dalla medesima effettuate (cfr. all. doc.3 alla memoria 183 c.p.c. secondo termine). Sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione compensativa.
Quanto alla condizione del ricorrente, va detto che il predetto in sede di separazione aveva detto di guadagnare circa 2.500,00 euro mensili come reddito da lavoro e oltre 1.200,00 euro lordi come reddito da locazione mentre per quanto attiene al presente giudizio vale quanto scritto poco sopra in ordine alla condotta opaca tenuta dal in ordine alle sue Parte_1
risorse; comportamento suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 116
c.p.c.. Peraltro, deve ritenersi assai irrealistico che il , così come Parte_1
scritto in ricorso, guadagni soltanto 20.000 euro all'anno: si tratta di un importo incompatibile con il tenore di vita in costanza di convivenza coniugale e con le spese tuttora sostenute mese per mese dal ricorrente, il quale ha soltanto asserito, ma non dimostrato, di avere subìto un rilevante decremento dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo svolta.
Sussiste quindi uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, dovendosi ritenere che il percepisca redditi di una certa rilevanza, Parte_1
ben superiori rispetto a quelli dal medesimo indicati in sede di separazione, tenuto conto dell'attività professionale di dentista svolta su diversi studi medici e delle presumibili entrate da rendite locatizie.
8 Lo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti è mitigato dalla circostanza che la fruisce, in quanto genitore dimorante con il figlio CP_1
, dell'abitazione familiare in comproprietà tra le parti e dalla Per_1 circostanza che il è onerato della rata di mutuo e delle utenze e Parte_1
oneri condominiali della predetta abitazione.
Appare dunque equo confermare, a titolo di assegno divorzile, l'importo stabilito in sede di separazione di euro 295,50 in favore di , CP_1
importo già rivalutato all'attualità secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese della lite, il è risultato prevalentemente Parte_1
soccombente rispetto alle richieste proposte, fermo restando però che sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti erano concordi, come anche sui provvedimenti relativi all'affidamento del figlio minore. Sulla base di tali contrapposte circostanze appare equo compensare per metà le spese della lite, con compensazione per la residua quota di metà.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da nel giudizio indicato in Parte_1 CP_1 intestazione, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sig.ri e in Napoli, in data 7 giugno 2008; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 74, parte 2, serie A, sez. U);
- dà atto che per le decisioni relative all'affidamento del figlio , alla Per_1
dimora del predetto e all'assegnazione della casa familiare sono efficaci i provvedimenti assunti in sede di separazione con decreto n. 31506/2018 del
20 dicembre 2018;
- obbliga al versamento, in favore di e a Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento del figlio , dell'importo di euro 1.122,90 Per_1
9 mensili, somma già rivalutata all'attualità e ulteriormente da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- pone le spese straordinarie necessarie per in quota Persona_3 paritaria tra le parti;
- determina in euro 295,50 il contributo mensile dovuto da Parte_1
a titolo di mantenimento del coniuge, da corrispondersi alla , importo CP_1
già rivalutato all'attualità secondo gli indici Istat e ulteriormente da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
somma che il verserà alla Parte_1
sul conto corrente da costei indicato entro e non oltre il 5 di ogni mese;
CP_1
- compensa per metà le spese di lite e condanna al Parte_1 rimborso dell'ulteriore quota di metà delle spese di lite, liquidate in tale proporzione in 2.700,00 euro per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025
Il IU estensore
TE LA
Il Presidente
RT NZ
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
RT NZ Presidente
IL PR IU
TE LA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40622/2021 r.g., promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1
difeso, come da procura alle liti in atti, dall'avv. Emanuela Mirabelli, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Cola di Rienzo n. 212, è elettivamente domiciliato ricorrente contro
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, CP_1
come da procura alle liti in atti, dall'avv. Tiziana Polverari, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Girolamo Savonarola n. 6, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
1 Conclusioni delle parti
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 luglio 2025 i procuratori delle parti si sono riportati “alle proprie richieste, deduzioni ed eccezioni versate in atti chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il ricorrente nel proprio ricorso introduttivo ha reso le seguenti conclusioni:
“dichiarare: ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 07/06/2018 contratto tra il Sig. e la Sig.ra ; Parte_1 CP_1
confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, e all'affidamento del figlio minore, con
Decreto n. 31506/2018 del 11/12/2018 che omologava la separazione consensuale dei coniugi;
Determinare:
1. revocare l'assegno di mantenimento versato sinora alla signora mensilmente, CP_1
determinare nella somma non superiore ad € 800,00 il contributo mensile al mantenimento per il figlio, , oltre al rimborso per la quota del Per_1
50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del minore, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, tenuto conto del mutuo per la casa coniugale di €450,00, di €200,00, mensili per le utenze e le spese condominiali entrambi a carico del Sig. . In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed Parte_1
onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende.”
La resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta ha, a sua volta, rassegnato le seguenti conclusioni: “A. dichiarare: ai sensi dell'art. 3,
n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 07 giugno 2008 contratto tra il Sig.
e la Sig.ra e trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Roma anno 2008, atto 01443, parte 2, serie B02, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile di compiere tutte le correlate
2 annotazioni sui pubblici registri;
B. confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale, al pagamento del mutuo tutt'oggi gravante sull'immobile sino all'estinzione dello stesso nonché “i ratei del condominio, super-condominio, consorzio, utenze domestiche e la tassa di smaltimento rifiuti” a carico del sig.
, e all'affidamento del figlio minore, come da decreto n. Parte_1
31506/2018 del 11/12/2018 che omologava la separazione consensuale dei coniugi, non essendo stata richiesta alcuna modifica di dette condizioni;
C. in via riconvenzionale per il aumentare l'assegno di Per_2
mantenimento mensile di fissandolo in € 1.500,00 Persona_3 mensili oltre aumento istat, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
D. in subordine per il FIGLIO confermare l'assegno di mantenimento mensile in favore della prole nella misura di euro 950,00 oltre aumento istat. e oltre a porre a carico integralmente del dott. le spese straordinarie Parte_1
necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse del minore, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, ovvero, ove ritenuto di non accogliere la suddetta richiesta, stabilire a carico del dott.
una quota pari al del 70% di dette spese;
E. in via riconvenzionale Parte_1
per la : determinare in euro 500,00 oltre aumento ISTAT e/o nella Pt_2
maggior somma l'assegno mensile di mantenimento in favore della sig.
a carico del sig. ; F. in via subordinata, CP_1 Parte_1
confermare l'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della sig.ra nella misura di euro CP_1
250,00 oltre aumento ISTAT;
G. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa come per legge. In via provvisoria e d'urgenza, si chiede che
l'Ill.mo Presidente voglia immediatamente emettere i provvedimenti chiesti al punto A) delle sopra spiegate conclusioni, confermando le condizioni assunte in sede di separazione consensuale tra le parti.”
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va anzitutto premesso che:
- le parti del presente giudizio si sono sposate a Napoli il 7 giugno 2008, con rito concordatario;
- dall'unione matrimoniale è nato in data [...] il figlio
, tuttora minorenne;
Per_1
- le parti sono addivenute alla loro separazione in via consensuale, omologata da questo Tribunale con decreto n. 31506/2018 del 20 dicembre 2018;
- con tali accordi è stato previsto, per quanto qui maggiormente interessa, che il figlio minore veniva affidato a entrambi i genitori con Per_1
sua dimora prevalente presso la madre e contestuale assegnazione alla predetta della casa familiare, sita in Roma alla via Roberto Raviola n.
32, scala A/5, piano 3, interno 10; il si è obbligato a Parte_1 corrispondere alla i seguenti importi: euro 250,00 mensili per il CP_1
mantenimento del coniuge separato, euro 950,00 per il mantenimento del figlio nonché il 50% delle spese straordinarie occorrenti Per_1
per il figlio minore. Il si è obbligato poi a corrispondere le rate Per_4
di mutuo relative all'immobile adibito a casa familiare, pari a euro 450,00 mensili circa, sino all'estinzione dello stesso, oltre ai ratei di condominio, super-condominio e consorzio nonché tutte le utenze domestiche e la tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
Ciò posto, va anzitutto rilevato che le parti non hanno nel presente giudizio chiesto la modifica del regime di affidamento condiviso del figlio
, della sua dimora presso la madre nella casa familiare sita alla Per_1
via Raviola n. 32 e della tempistica e della modalità delle frequentazioni con il padre;
il tutto come da accordi di separazione che, in assenza di indicazioni diverse, vanno confermati. Risulta altrettanto pacifica tra le parti la conferma dell'assegnazione alla sig.ra della casa familiare. CP_1
4 Nel presente giudizio, piuttosto, oltre alla pronuncia sul vincolo coniugale, richiesta da entrambe le parti, si controverte sui provvedimenti accessori al divorzio, ossia sull'assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_1 convivente con la madre, e sull'assegno divorzile chiesto da CP_1
per se stessa.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f., con ordinanza ex art.
4.8 della legge n. 898/1970 dell'1° giugno 2022, ha confermato integralmente le condizioni della separazione.
Tanto premesso, quanto alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente, e alla quale la controparte ha aderito, il Tribunale ritiene che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al presidente delegato in sede di separazione (art. 3 n.
2 lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto anche riguardo al contegno processuale del ricorrente.
Va poi affrontata la questione del mantenimento dovuto per il figlio
. Per_1
In proposito, va osservato che il ricorrente non ha fornito prova adeguata di un rilevante scadimento delle proprie risorse rispetto alle pattuizioni intercorse in sede di separazione, limitandosi a dedurre in ricorso introduttivo di svolgere la professione di dentista e di aver subìto una contrazione delle sue sostanze in seguito alla chiusura, a causa del covid, dello studio in zona Eur, Viale Pasteur, rimanendo quelli in Viale Adriatico
e in Via Tiburtina. Il ricorrente, invero, ha mantenuto per tutta la durata del giudizio una linea di condotta opaca in merito alla consistenza del proprio patrimonio in quanto ha disatteso i diversi inviti del Tribunale in relazione all'aggiornamento della documentazione fiscale, bancaria e/o postale nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; la resistente ha
5 adempiuto tale onere provvedendo al deposito della documentazione sopra richiesta.
Tale condotta del ricorrente è suscettibile di valutazione a suo sfavore ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Il Collegio, considerato poi che il medesimo ricorrente è comunque impegnato al versamento non solo della rata di mutuo dell'abitazione familiare, in comproprietà tra le parti, ma anche delle relative utenze e oneri condominiali, ritiene che il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio possa essere confermato nella misura di euro 1.122,90, Per_1
importo già rivalutato secondo gli indici Istat, disattendendo tanto la richiesta paterna di sua riduzione quanto quella materna di aumento del contributo. In proposito vanno considerati una molteplicità di fattori, quali la capacità reddituale dei genitori, le accresciute esigenze del figlio in ragione della sua età, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
In ordine alle spese straordinarie afferenti il figlio , il Collegio Per_1
ritiene, alla luce delle risultanze emerse, di doverle ripartire nella misura paritaria già stabilita in sede di separazione.
Per quanto attiene alla questione afferente all'assegno divorzile, risulta opportuna una sintetica premessa in punto di diritto.
Ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge n.
74/1987, l'assegno in favore del coniuge divorziato può essere riconosciuto
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione (anche) assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base a un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali
6 delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con la nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le sezioni unite della
Corte di Cassazione hanno posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie si evidenzia che già nel giudizio di separazione del lontano anno 2018 era stato concordemente previsto un assegno di mantenimento per la nell'importo di euro CP_1
250,00 mensili. In quel giudizio la , all'epoca di 47 anni, aveva CP_1
dichiarato di essere casalinga, di avere la licenza media superiore e di non avere redditi. Nel presente giudizio la ha confermato nuovamente CP_1
di essere casalinga e di non avere redditi, se non bassissimi e per attività occasionali, come dalla medesima resistente dichiarato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata in data 10 settembre
2024. Nel presente giudizio la ha poi aggiunto che il non avere CP_1 lavorato è stata inizialmente una scelta condivisa dal marito in regime di convivenza familiare (cfr. pagine 3 e 4 della comparsa); la ha CP_1 altresì dedotto di avere lavorato presso uno degli studi odontoiatrici del 7 “come assistente alla poltrona, segretaria e come contabile”; e Parte_1 ciò fino alla separazione tra i coniugi. Il non ha contestato tali Parte_1
circostanze di fatto, che devono quindi ritenersi pacifiche.
Ora, appare estremamente irrealistico che possa essere utilmente impiegata nel mondo lavorativo una persona di 54 anni, che ha sì lavorato alle dipendenze della società Mida 3 s.r.l. per undici anni, e precisamente dall'anno 1999 sino al 2010, ma si è dimessa per concorde scelta familiare nell'anno in cui è nato il figlio, per poi collaborare, su richiesta del , Parte_1 come segretaria, assistente alla poltrona e contabile in uno dei suoi studi medici, portando reddito all'attività professionale del coniuge. Dall'esame delle e-mail versate in atti dalla resistente si attestano le infruttuose ricerche lavorative dalla medesima effettuate (cfr. all. doc.3 alla memoria 183 c.p.c. secondo termine). Sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione compensativa.
Quanto alla condizione del ricorrente, va detto che il predetto in sede di separazione aveva detto di guadagnare circa 2.500,00 euro mensili come reddito da lavoro e oltre 1.200,00 euro lordi come reddito da locazione mentre per quanto attiene al presente giudizio vale quanto scritto poco sopra in ordine alla condotta opaca tenuta dal in ordine alle sue Parte_1
risorse; comportamento suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 116
c.p.c.. Peraltro, deve ritenersi assai irrealistico che il , così come Parte_1
scritto in ricorso, guadagni soltanto 20.000 euro all'anno: si tratta di un importo incompatibile con il tenore di vita in costanza di convivenza coniugale e con le spese tuttora sostenute mese per mese dal ricorrente, il quale ha soltanto asserito, ma non dimostrato, di avere subìto un rilevante decremento dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo svolta.
Sussiste quindi uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, dovendosi ritenere che il percepisca redditi di una certa rilevanza, Parte_1
ben superiori rispetto a quelli dal medesimo indicati in sede di separazione, tenuto conto dell'attività professionale di dentista svolta su diversi studi medici e delle presumibili entrate da rendite locatizie.
8 Lo squilibrio tra le condizioni economiche delle parti è mitigato dalla circostanza che la fruisce, in quanto genitore dimorante con il figlio CP_1
, dell'abitazione familiare in comproprietà tra le parti e dalla Per_1 circostanza che il è onerato della rata di mutuo e delle utenze e Parte_1
oneri condominiali della predetta abitazione.
Appare dunque equo confermare, a titolo di assegno divorzile, l'importo stabilito in sede di separazione di euro 295,50 in favore di , CP_1
importo già rivalutato all'attualità secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese della lite, il è risultato prevalentemente Parte_1
soccombente rispetto alle richieste proposte, fermo restando però che sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti erano concordi, come anche sui provvedimenti relativi all'affidamento del figlio minore. Sulla base di tali contrapposte circostanze appare equo compensare per metà le spese della lite, con compensazione per la residua quota di metà.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e da nel giudizio indicato in Parte_1 CP_1 intestazione, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sig.ri e in Napoli, in data 7 giugno 2008; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 74, parte 2, serie A, sez. U);
- dà atto che per le decisioni relative all'affidamento del figlio , alla Per_1
dimora del predetto e all'assegnazione della casa familiare sono efficaci i provvedimenti assunti in sede di separazione con decreto n. 31506/2018 del
20 dicembre 2018;
- obbliga al versamento, in favore di e a Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento del figlio , dell'importo di euro 1.122,90 Per_1
9 mensili, somma già rivalutata all'attualità e ulteriormente da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- pone le spese straordinarie necessarie per in quota Persona_3 paritaria tra le parti;
- determina in euro 295,50 il contributo mensile dovuto da Parte_1
a titolo di mantenimento del coniuge, da corrispondersi alla , importo CP_1
già rivalutato all'attualità secondo gli indici Istat e ulteriormente da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
somma che il verserà alla Parte_1
sul conto corrente da costei indicato entro e non oltre il 5 di ogni mese;
CP_1
- compensa per metà le spese di lite e condanna al Parte_1 rimborso dell'ulteriore quota di metà delle spese di lite, liquidate in tale proporzione in 2.700,00 euro per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025
Il IU estensore
TE LA
Il Presidente
RT NZ
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