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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott. Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 16.12.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 662 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dalle Avv,te Patrizia Carteri e Silvia Comolli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Davide Mazzaferro, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. (d'ora in poi anche il ricorrente per brevità) è stato Parte_1 assunto in data 2.11.2015 da , con mansioni di autista e sede di Controparte_2 adibizione presso il sito di DHL Express s.p.a. in Rho (via Ariosto). A far data dall'1.11.2016 è passato alle dipendenze di (di seguito anche la resistente per semplicità) continuando CP_1
a lavorare presso il medesimo sito (vd. docc. 2 e 3 fasc. ric.).
Con lettera datata 20.3.2024 il ricorrente riceveva dalla resistente una contestazione disciplinare, per fatti del 19.3.2024, del seguente tenore:
1 “Ci viene riferito che in data 19/03/2024 verso le ore 9:00 presso la filiale di Rho – Via Ariosto
Snc, Lei ha tenuto un comportamento maleducato ed offensivo nei confronti del suo Responsabile
e del suo Direttore Operativo . In particolare, Lei si sarebbe Controparte_3 Persona_1 presentato in ufficio iniziando ad urlare ed inveire contro i suddetti Sig.ri e Per_1 CP_3 affermando che la sua busta paga relativa al mese di febbraio 2024 era errata. Mentre il Sig. cercava di fornirle spiegazioni in merito Lei continuava ad urlare ed insultare: al fine di CP_3 tentare di placare il Suo scomposto atteggiamento interveniva il Sig. chiedendoLe di Per_1 mantenere la calma. In tutta risposta Lei si avventava in maniera diretta verso quest'ultimo appoggiando minacciosamente la Sua fronte sul visto del Sig. continuando a gridare e Per_1 dicendo parole irripetibili. Alla scena e ai fatti descritti era presente la Sig.ra Parte_2 che qualora fosse necessario potrà rendere in merito esaustiva testimonianza. In pari data e nelle medesime circostanze di luogo, verso le 17.40, ci risulta che Lei comunicava alla Sig.ra
[...]
di aver smarrito gli incassi della giornata. La stessa provvedeva a riferire quanto da Parte_2
Lei rappresentato al Responsabile di filiale, il Sig. , il quale interveniva Controparte_3 chiedendoLe dettagli e spiegazioni di quanto accaduto. Anche in questo secondo caso la Sua reazione era virulenta e maleducata nei modi, nei toni e nei contenuti. Richiamato a mantenere la calma e al rispetto nei confronti dell'azienda e del suddetto Sig. , Lei iniziava ad urlare e CP_3 insultare nuovamente il Responsabile di filiale profferendo le seguenti frasi: “sei un frocio, per questo tua moglie ti ha lasciato, ricchione”. Tali gravissimi epiteti venivano ripetuti più volte nei confronti del Sig. dinnanzi ad oltre 30 persone tra autisti e dipendenti della committente CP_3 nonché dei Suoi colleghi Sig.ri , , i quali, se richiesto potranno Parte_3 Controparte_4 rendere esaustiva testimonianza di quanto in quel frangente accaduto. La Sua condotta, per come riferita alla scrivente e sopra descritta, appare gravemente lesiva dei basilari obblighi a Lei facenti capo discendenti dal rapporto di lavoro in essere, oltre ad essere contraria ai doveri di diligenza di cui all'art. 2104 comma II c.c.. segnatamente essa appare inquadrabile anche alla luce di disvalore ambientale assurgendo, per gli altri dipendenti presenti, a modello diseducativo e disincentivante.
Il comportamento denunciato è aggravato dall'atteggiamento minaccioso da Lei dimostrato e dalle ingiurie mosse nei confronti di un Suo diretto responsabile, ancor più bieche considerando
l'espresso riferimento omofobo che risulta in alcun modo tollerabile dalla scrivente azienda oltre a rappresentare gli estremi del reato. Alla luce di quanto sopra La invitiamo a rassegnare le Sue giustificazioni entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della presente comunicazione ai sensi di quanto previsto dal CCNL per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizioni, riservandoci, in difetto o qualora le stesse non risultassero tali da superare gli addebiti mossi, l'adozione di una commisurata sanzione disciplinare. In considerazione della gravità dei
2 plurimi fatti contestati in presenza di testimoni, al fine di preservare la serenità sul luogo di lavoro
e delle persone oggetto delle Sue aggressioni verbali, Le comunichiamo, con la presente,
l'immediata sospensione cautelare con interdizione dal luogo di lavoro: sino alla definizione dell'avviato procedimento disciplinare, pertanto, Le sarà vietato svolgere alcuna attività pur mantenendo il diritto alla retribuzione.” (vd. doc. 6 fasc. ric. e doc. 6 fasc. resist.).
Con lettera di giustificazioni del 26.3.2024 il ricorrente forniva la sua ricostruzione degli eventi del
19.3.2024. Egli rappresentava, in merito ai fatti della mattina, che, “dopo aver ricevuto la busta paga di gennaio 2024, aveva già più volte richiesto al signor una spiegazione sulla CP_3 trattenuta…tuttavia aveva solo ricevuto dal signor in data 17/02/2024…un documento CP_3
Cont trasmesso dalla società RO AR a , nel quale si riferiva di un preteso danno causato dal signor durante una consegna nel mese di ottobre 2023”. Evidenziava che, anche nel Pt_1 giorno dei fatti addebitati, era andato dal signor per chiedere “ancora spiegazioni in CP_3 merito alla trattenuta”, ribadendo che “il danno causato alla società RO AR non era stato determinato da un suo comportamento ma che era stato accidentale”. Visto che il sig. e il CP_3 sig. non gli avevano fornito una spiegazione, sentendosi “preso in giro”, aveva Per_1
“affermato con tono certamente arrabbiato che la trattenuta era sbagliata e che era un'ingiustizia non essendogli neppure mai stato contestato il preteso danno causato alla società RO
AR”. Negava di avere “appoggiato la sua fronte su viso del sig. che era rimasto Per_1 tutto il tempo seduto dietro la scrivania alla scrivania”. In merito ai fatti accaduti nel pomeriggio del 19.3.2024, riferiva che, a causa della “preoccupazione” “di non sapere ancora l'ammontare del preteso risarcimento del danno”, aveva smarrito gli incassi della giornata e aveva comunicato lo smarrimento alla signora , prima, e al sig. poi, che gli avevano detto Pt_2 Parte_2 CP_3
“che avrebbe dovuto tornare dalla società che aveva emesso l'assegno per farsi dare la matrice e provvedere ad effettuare la denuncia”. Precisava che, considerato che “questa spiegazione era stata data dal sig. ridendo come se fosse una questione priva di importanza”, egli, “agitato per CP_3 la perdita degli incassi e per la trattenuta in busta paga”, aveva “alzato la voce e detto che capiva come mai con un carattere così la moglie l'avesse lasciato”. Aggiungeva che anche il sig. CP_3 aveva “iniziato ad urlare dicendo che non doveva permettersi di parlare della moglie perché lui non contava nulla e non capiva niente essendo solo un extracomunitario” (vd. doc. 7 fasc. ric.).
In data 10.4.2024, ritenute non bastevoli le giustificazioni fornite dal ricorrente, la resistente gli comminava la sanzione del licenziamento per giusta causa (vd. doc. 8 fasc. ric. e doc. 8 fasc. resist.).
Con ricorso ex artt. 414 e 441 bis c.p.c., depositato in data 21.10.2024, il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale di Cremona il licenziamento per giusta causa intimato dalla
3 resistente, lamentando: l'insussistenza del fatto contestato per assenza dell'elemento soggettivo, avendo il ricorrente reagito giustificatamente alle provocazioni dei responsabili, dai quali “si è visto ignorato e schernito” e i quali “hanno ripetutamente ignorato le sue richieste di poter ottenere spiegazioni in merito al danno che gli veniva, di fatto, imputato, al risarcimento che gli era stato arbitrariamente addebitato e alle conseguenze che pretendevano di imporgli”; di non avere, in ogni caso, “impiegato toni violenti, denigratori, irriguardosi o minacciosi verso i responsabili”, né di essersi “rivolto con violenza, né verbale né, men che meno, fisica, verso il datore di lavoro”, ma di avere pronunciato con veemenza parole, non aventi “contenuto ingiurioso o insultante ma, semmai, critico e indiscreto secondo le norme di buona educazione che, al momento, il signor si è Pt_1 sentito autorizzato a violare”; la sproporzione della sanzione comminata dalla resistente, in quanto
“tra le ipotesi di violazione disciplinare sanzionabile con la multa, vi sono i casi di comportamento inurbano assunto dal lavoratore o in violazione della disciplina e della morale, ipotesi alle quali, qualora fosse configurabile nel comportamento del ricorrente una qualche mancanza volontaria, potrebbero essere riportate, in considerazione del contenuto dell'inadempimento ascritto, i comportamenti contestati al lavoratore”, mentre, invece, “la sanzione del licenziamento, in base alla normativa contrattuale può essere adottata…nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno…in caso in cui il lavoratore provochi rissa all'interno dei luoghi di lavoro” – casi questi non ricorrenti nella fattispecie in esame.
Il ricorrente ha quindi chiesto di:
“a. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data 10 aprile 2024 e per l'effetto b. in via principale, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 3 comma 2 Dlgs CP_1
23/2015, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 2.273,08 lordi (€ 1.948,36 X 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo maggiore o minore accertato in corso di causa, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque nel limite massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
c. in via subordinata condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 3 comma 2 al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 2.273,08 lordi (€ 1.948,36 X 14 : 12), per un importo
4 complessivo di € 81.831,12 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. - Con interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme. - Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione fattuale e i motivi di CP_1 doglianza del ricorrente nonché diffusamente argomentando sulla fondatezza del licenziamento intimato al ricorrente.
Ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
****************
Così ricostruiti i fatti che hanno portato al presente giudizio, si procede all'esame dei motivi di doglianza del ricorrente seguendo l'ordine di priorità logica degli stessi.
Sulla esistenza e la rilevanza disciplinare del fatto contestato.
Giova ricordare che per accertare la sussistenza della giusta causa di licenziamento addotta dal datore di lavoro occorre, in primo luogo, procedere alla ricostruzione dei fatti nella loro storicità, e, dunque, alla verifica dell'effettivo accadimento degli stessi. In secondo luogo, e in punto di diritto, è necessario valutare la condotta nei termini posti a base del provvedimento di recesso e la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario sì da comportare la massima sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore, ossia il licenziamento.
Prima di procedere alla suddetta indagine, deve premettersi che, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare, trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, secondo cui, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 5 della L. n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al dipendente e posto alla base del licenziamento impugnato, ricadendo sul lavoratore solo l'onere della prova in senso contrario, ossia di provare, ad esempio, una diversa dinamica dei fatti contestati o “atti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (vd. Cass. 113/2020; n. 7830/2018; n.
17108/2016).
Ciò posto e passando all'esame del caso concreto, il licenziamento impugnato si fonda su tre distinte condotte: gli epiteti offensivi proferiti dal ricorrente nei confronti di due superiori gerarchici
( e , durante l'orario di lavoro e alla presenza di altri Persona_1 Controparte_3 dipendenti della resistente, nonché sulla condotta intimidatoria tenuta dal ricorrente verso uno dei predetti superiori ( , sempre in orario di lavoro e alla presenza di colleghi. Persona_1
Nell'ottica datoriale, tali condotte sarebbero dotate di oggettiva gravità, per il contenuto ingiurioso e omofobo degli epiteti pronunciati con atteggiamento minaccioso dall'agente, oltre che caratterizzate da disprezzo nei confronti dei due superiori gerarchici, e contrasterebbero sia con i valori della
5 convivenza civile che con i principi di rispetto ed educazione propugnati dal Regolamento aziendale
(in vigore dal 7.9.2023) – che prevede, all'art. 4, rubricato “immagine aziendale”: “…c) Il dipendente… Deve avere altresì un aspetto conforme alle norme igienico-sanitarie e deve mantenere nei confronti del pubblico e dei suoi colleghi un atteggiamento rispettoso che proietti verso l'esterno un'immagine d'alta professionalità, competenza ed educazione…” (vd. doc. 7 fasc. resist.). Avrebbero, quindi, una portata lesiva tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore e prestatore, arrecando inaccettabili pregiudizi non solo alla dignità personale dei colleghi interessati, ma anche all'immagine aziendale, tenuto conto delle particolari circostanze di luogo e di tempo in cui le stesse si sarebbero consumate.
Il ricorrente ha negato il fatto contestato, nel suo oggettivo accadimento, sostenendo di avere solo pronunciato veementemente parole di contenuto critico e irriguardoso (e non ingiurioso e insultante), comunque giustificate (o comunque “scriminate”) alla luce del comportamento dei responsabili, che lo avevano ignorato, provocato e schernito quando egli aveva tentato di ottenere spiegazioni circa le trattenute operate dal datore di lavoro sulla sua retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2024.
Era accaduto, in particolare, che nel mese di ottobre 2023 il furgone aziendale condotto dal ricorrente rimaneva coinvolto in un sinistro presso la situata alla via Salvo Controparte_5
D'Acquisto in Villa Cortese. Secondo la ricostruzione dell'evento effettuata dal ricorrente sarebbe stato il telone mobile (“di plastica dura”), che chiudeva l'ingresso del magazzino, a cadere dall'alto sul tetto del furgone, piegandosi (vd. ricorso pag. 2). Al contrario, secondo la resistente, poiché il sinistro era stato cagionato dalla condotta del dipendente, che aveva colpito il telone con il proprio mezzo mentre guidava in retromarcia, venivano effettuate due trattenute (ognuna di importo pari a euro 250,00) sulle retribuzioni del ricorrente di gennaio e febbraio 2024, “a titolo di franchigia”, così come previsto dal verbale di accordo sindacale sottoscritto, in data 10.3.2022, da e CP_1 le organizzazioni sindacali e – nel quale si legge in proposito “Nel caso di CP_6 CP_7 danni al mezzo, che non rientrano nella “mini franchigia”, verrà addebitato ad ogni danno un importo di €. 500,00 in ragione mensile massima di 1/5 del valore dello stipendio netto.” (vd. pag. 3 della memoria e il verbale di accordo sub doc. 2 fasc. reist.).
Occorre verificare la tenuta delle due contrapposte versioni dei fatti – sia quelli precedenti il licenziamento che quelli posti alla base del licenziamento – alla luce delle prove orali e documentali raccolte.
Per quanto attiene ai fatti antecedenti il licenziamento, si osserva quanto segue.
6 Nessuno dei testimoni escussi ha confermato che le richieste di spiegazioni del ricorrente, in merito alle menzionate trattenute, erano state disattese dal responsabile della sede di Rho CP_3
[...]
Il testimone di parte resistente ha riferito in ordine alla pratica di sinistro del Controparte_3 mese di ottobre 2023: di avere acquisito la ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dal ricorrente e dal cliente (“il ricorrente mi aveva spiegato la dinamica del sinistro e cioè che, mentre lui stava entrando in retromarcia con il furgone, un magazziniere aveva chiuso un telone, che quindi impattava con il mezzo. ADR: inizialmente noi, dando credito alle dichiarazioni del ricorrente, chiedevamo al cliente il pagamento dei danni riportati dal furgone;
il cliente, però, ci rispondeva che non era stato il magazziniere ad abbassare il telone mentre il ricorrente guidava in retromarcia, ma era stato il ricorrente a colpire il telone mentre esso era fermo. Quindi la pratica del ricorrente era passata da “sinistro con ragione” a “sinistro con torto”…”); di avere, a causa della discordanza tra le due versioni, interpellato nuovamente il ricorrente, il quale, in un primo momento gli aveva detto “che sarebbe andato a parlare con il magazziniere”, poi, invece, non lo informava “in merito all'esito del colloquio”; di avere, pertanto, addebitato l'importo in questione al ricorrente, nei limiti della “franchigia” di euro 500,00 (suddivisa in due trattenute), prevista dall'accordo sindacale del 10.3.2022; di avere, dopo la prima trattenuta sulla retribuzione di gennaio
2024 (effettuata a febbraio), spiegato al ricorrente che essa si riferiva al sinistro di ottobre 2023, la cui pratica si era conclusa nel senso di “sinistro con torto”, “poiché il magazziniere aveva dichiarato che il telone era socchiuso quando il ricorrente aveva fatto la retromarcia” e il ricorrente nulla aveva riferito sul presunto colloquio con il magazziniere;
di avere, dopo la seconda trattenuta sulla retribuzione di febbraio 2024 (effettuata a marzo), quando “il ricorrente si ripresentava in ufficio…per chiedere informazioni sulla seconda trattenuta”, “recuperato la e-mail con la quale il fatto era stato addebitato al ricorrente – poiché il magazziniere aveva dichiarato che il telone era socchiuso quando il ricorrente ha fatto la retromarcia – e spiegato al ricorrente che quella era la seconda trattenuta effettuata per lo stesso sinistro” (vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
Le dichiarazioni del testimone sono state riscontrate da quelle del testimone di parte CP_3 resistente il quale ha riferito al riguardo: “ADR: il motivo di agitazione del Persona_1 ricorrente era dovuto a una franchigia, che era stata applicata dalla resistente perché il ricorrente aveva causato un incidente con il furgone che utilizzava. In particolare, con il suo mezzo impattava con una serranda mentre essa si stava abbassando, non avendo rispettato i tempi di apertura/chiusura della serranda in questione. ADR: mi pare che il ricorrente avesse già chiesto al sig. delle spiegazioni nei mesi precedenti e il sig. avesse raccolto tutte le CP_3 CP_3 giustificazioni della franchigia da dargli. ADR: noi in casi come quello in discussione, raccogliamo
7 sempre i giustificativi da dare ai dipendenti. ADR: nel caso del sinistro del ricorrente, il sig. recava anche dal cliente a fare un sopralluogo per verificare i fatti riferiti dal lavoratore. CP_3
ADR: non so nello specifico quando abbia dato le prove raccolte sul sinistro al ricorrente, CP_3 so solo che si stava adoperando in tal senso. A domanda dell'Avv. Comolli: sì, tra le giustificazioni di cui ho detto che consegniamo ai lavoratori in caso di sinistro (le prove) c'è anche la documentazione attestante la quantificazione dei danni cagionati alla resistente. ADR: non ero presente quando al ricorrente veniva consegnata questa documentazione, posso dire che da prassi viene consegnata e non addebitiamo importi in busta paga senza pezze giustificative” (vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
Le dichiarazioni dei testimoni devono ritenersi attendibili, poiché, oltre ad essere intrinsecamente coerenti e tra loro convergenti, sono suffragate dalle prove documentali offerte dalle parti.
Segnatamente, l'istruttoria condotta dal responsabile al fine di accertare la responsabilità e CP_3 la portata dei danni conseguenti al sinistro di ottobre 2023 è sinteticamente ricostruita nel documento n. 1 prodotto dalla resistente – non contestato da parte ricorrente (vd. verbale del
6.3.2025). Nel documento, oltre alla descrizione del sinistro e dei danni, è indicato il preventivo delle riparazioni e le date dei passaggi salienti dell'istruttoria (“27.10.2023 Dichiarazioni contrastanti. Atteso esito”, “12.1.2024 Controparte ha un testimone. Chiuso con responsabilità piena per noi” e “12.1.2024 Add. Penale danni”). Al documento sono allegate pure le dichiarazioni del ricorrente relative alla dinamica del sinistro (per tutto vd. doc. 1 fasc. resist.).
Non solo.
Contrariamente alla versione dei fatti fornita in giudizio, è proprio il ricorrente a riconoscere, nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024, di avere ricevuto da in data 17.2.2024, il CP_3 documento fornito dalla a sostegno della ricostruzione dei fatti dell'ottobre 2023 in Controparte_5 senso favorevole alla società cliente della resistente (vd. doc. 7 fasc. ric.).
E allora, non può che ritenersi che la consegna di tale documento era avvenuta proprio nel corso del colloquio intercorso tra e il ricorrente, dopo la prima trattenuta sulla retribuzione di CP_3 febbraio 2024, quando il ricorrente aveva ottenuto dal responsabile una risposta (anche scritta oltre che orale) alle domande di chiarimenti sulla decurtazione retributiva.
Né può, sotto un altro profilo, ritenersi giustificato il persistente tentativo del ricorrente di essere esentato dal pagamento della franchigia, nonostante i chiarimenti ricevuti (in almeno tre occasioni) dal responsabile che aveva istruito la pratica. Il ricorrente, invero, nulla ha più riferito al responsabile circa le presunte dichiarazioni del magazziniere favorevoli alla propria ricostruzione dei fatti, né ha mai rivendicato in questo giudizio, oltre che in via stragiudiziale, la restituzione della somma di euro 500,00.
8 Da quanto sopra emerge che le richieste di spiegazioni del ricorrente, sulle trattenute operate dal datore di lavoro, erano state adeguatamente soddisfatte dal responsabile dopo una CP_3 compiuta istruttoria del caso.
Pertanto, la tesi attorea, secondo la quale i responsabili “hanno ripetutamente ignorato le sue richieste di poter ottenere spiegazioni in merito al danno che gli veniva, di fatto, imputato, al risarcimento che gli era stato arbitrariamente addebitato e alle conseguenze che pretendevano di imporgli”, non ha trovato alcuna conferma nell'istruttoria di causa.
Per quanto attiene ai fatti posti alla base del licenziamento, si osserva quanto segue.
L'escussione testimoniale ha portato all'accertamento di un quadro del tutto coerente e univoco rispetto al fatto posto alla base del licenziamento, che focalizza tre comportamenti di cui il ricorrente si sarebbe reso autore in orario di lavoro e alla presenza di colleghi: da un lato, gli epiteti offensivi proferiti dal ricorrente nei confronti di e e, Persona_1 Controparte_3
dall'altro, la condotta intimidatoria tenuta dal ricorrente verso Persona_1
Nel corso del giudizio sono stati escussi, accanto al responsabile operativo delle sette sedi di CP_1
( e al responsabile operativo della sede di Rho ( ), altri tre Persona_1 Controparte_3 lavoratori addetti alla sede di Rho e presenti al momento dell'accadimento dei fatti in controversia –
l'una presente al momento dei fatti della mattina del 19.3.2024 e gli altri due presenti a quelli del pomeriggio dello stesso giorno.
Le testimonianze dell'impiegata ( , del supervisor di D.H.L. Testimone_1 [...]
) e del coordinatore degli autisti a Rho ), testimoni oculari dei fatti in Per_2 Parte_3 controversia, provengono da persone da ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, del tutto attendibili, in quanto scevre, per quanto consta, di ragioni di risentimento o di interesse, anche indiretto, a un determinato esito della vicenda.
In particolare, quanto agli eventi della mattina del 19.3.2024, il teste comune Testimone_1
a seguito di una accurata descrizione dello scenario dei fatti (“ADR: all'interno del
[...] magazzino di Rho c'è un ufficio grande, nel quale è situata la mia postazione di lavoro. ADR: all'interno di questo ufficio sono presenti, complessivamente, quattro postazioni di lavoro. ADR: In particolare, oltre alla mia, una postazione è quasi sempre libera ed è occupata dal nostro capo,
, quando viene presso la filiale;
un'altra postazione, nell'anno 2024, era Persona_1 occupata dall'addetto mezzi, AM (fonetico) SC;
e l'ultima (considerando anche la mia) da
LA ON. ADR: preciso che il sig. SC aveva una sua postazione ma, per il tipo di incombenze che svolgeva, non era sempre presente in ufficio.”) e della conferma espressa della propria presenza al momento di accadimento dei fatti medesimi (“ADR: ho visto, in quanto presente, tutti fatti di cui ho detto”), ha dichiarato: “ADR: ricordo che una mattina del mese di
9 marzo del 2024 il ricorrente entrava nell'ufficio di cui ho parlato urlando che gli avevano Tes_2 rubato dei soldi. Eravamo in ufficio io, il sig. (che era alla sua scrivania) e il sig. Per_1
Quest'ultimo diceva al ricorrente che la trattenuta di cui parlava si riferiva ai danni che CP_3 aveva procurato al mezzo che conduceva e gli diceva che, se il ricorrente avesse voluto una conferma del fatto che si trattasse di quel danno, avrebbe verificato. Preciso che il mese precedente era stata fatta una prima trattenuta al ricorrente;
so questo in quanto da accordo sindacale le trattenute per danni vengono divise in due tranche. ADR: il ricorrente urlava e quindi il sig.
gli diceva di calmarsi, prima rimanendo seduto e, poi, visto che il ricorrente non si
Per_1 calmava alzandosi in piedi. Il ricorrente si avvicinava “faccia a faccia” al sig.
Per_1 dicendogli “tu sei un cornuto, sei un ladro”. ADR: il sig. non gli rispondeva niente, ma
Per_1 il ricorrente continuava a insultarlo ripetendo sempre le stesse frasi “tu sei un cornuto, mi rubi i soldi, sei un ladro”. Tutta la discussione della mattina è andata avanti per circa dieci minuti. Anche il sig. non aggiungeva altro. Poi il ricorrente è uscito dall'ufficio e siamo tutti tornati al CP_3 lavoro… A domanda dell'Avv. Quadrio: il sig. , nelle circostanze di tempo e luogo di cui
Per_1
ho detto, era seduto alla sua scrivania e quando ha iniziato a tranquillizzare il ricorrente si è alzato in piedi, rimanendo però dietro la scrivania. È stato il ricorrente ad avvicinarsi al sig. Per_1 quando andava “muso a muso” con lui” (vd. verbale di udienza del 25.9.2025).
A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, dunque, il testimone ha confermato, non solo il
“tono arrabbiato” (così nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024) e le “parole pronunciate veementemente” (così nell'atto introduttivo di questo giudizio) dal ricorrente al responsabile
, ma anche il contenuto ingiurioso degli epiteti (“cornuto” e “ladro”) da egli utilizzati, a Per_1 più riprese, per appellare il responsabile medesimo, davanti all'impiegata e al responsabile di sede
CP_3
Il testimone ha pure confermato il gesto intimidatorio (“Il ricorrente si avvicinava “faccia a faccia”” e “È stato il ricorrente ad avvicinarsi al sig. quando andava “muso a muso” Per_1 con lui”), compiuto dal ricorrente contro il responsabile , e ha negato che quest'ultimo Per_1 abbia in qualche modo “preso in giro” (così nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024) o
“schernito” (così nell'atto introduttivo di questo giudizio) il ricorrente e, ancora, che abbia a sua volta rivolto ingiurie nei confronti del proprio dipendente.
Convergono con le dichiarazioni del teste le dichiarazioni dei Testimone_1 testimoni e sui fatti di quella mattina. Controparte_3 Persona_1
Il primo ha riferito in proposito: “ricordo che, dopo avere chiarito al ricorrente che la seconda trattenuta si riferiva comunque al sinistro, il ricorrente non mi consentiva di parlare, dicendomi
“che eravamo dei ladri e che sarebbe andato dall'avvocato”. Preciso che dietro di me c'era il sig.
10 e vedendo l'atteggiamento del ricorrente cercava di intervenire per riportare la calma. Per_1
ADR: tutto questo accadeva mentre io cercavo di leggere la e-mail di cui ho detto. ADR: eravamo nel mio ufficio. ADR: nel mio ufficio c'erano (e ci sono) la mia scrivania, quella di
[...]
, una scrivania libera, la scrivania utilizzata da e poi quella di SC AM Parte_2 Per_1
(fonetico). ADR: in quel momento c'eravamo io, e;
AM faceva avanti e Per_1 Parte_2 indietro per consegnare dei mezzi. ADR: dopo che si è avvicinato a noi per Per_1 tranquillizzare il ricorrente, quest'ultimo andava “testa a testa” con e continuava a Per_1 istigarlo. ADR: il ricorrente gli diceva “sei un cornuto” e anche, se ben ricordo, “sei un ladro, sei un corrotto” (non è che si capissero bene le parole del ricorrente perché era abbastanza su di giri).
cercava di ribattere. ADR: non ricordo quali fossero le parole pronunciate dal Per_1
per ribattere. La discussione si concludeva con il ricorrente che andava a lavorare.” Per_1
(vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
Il secondo ha dichiarato: “ADR: il 19 marzo del 2024, presso il capannone di Rho, mi sistemavo in una delle scrivanie presenti nell'ufficio destinato ai miei collaboratori. ADR: quel giorno ricordo di essere stato disturbato dalle voci alte del ricorrente e del sig. , che discutevano a Controparte_3 due metri di distanza circa dal punto in cui mi trovavo. Erano nell'ufficio dove mi trovavo anche io per lavorare. ADR: sentivo più grida che parole. Io quindi intervenivo dicendo loro di “abbassare i toni e restare tranquilli”; a quel punto il sig. si avvicinava a me “quasi testa a testa” – Pt_1 per questo dico “in modo minaccioso” – e mi insultava, profferendo le seguenti parole: “sei un cornuto”. ADR: io non gli rispondevo, limitandomi a tentare di tranquillizzarlo, ripetendo
“cerchiamo di stare tranquilli, non ci agitiamo”. Poi riprendevo a lavorare, mentre il ricorrente e il sig. continuavano a parlare per qualche minuto, trascorso qualche minuto riprendevano CP_3 anche loro il lavoro. ADR: non ho sentito cosa dicesse al ricorrente in quei minuti;
posso CP_3 dire che anche come me, tentava di tranquillizzare il ricorrente, che era molto agitato. CP_3
ADR: la situazione era abbastanza agitata quindi non ricordo cosa il sig. abbia detto al CP_3 ricorrente, ripeto, ricordo solo che anche lui tentava di abbassare i toni.” (vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
È pure provata l'ultima condotta addebitata al ricorrente nella contestazione disciplinare: la frase inurbana e gli epiteti offensivi questa volta pronunciati, più volte, contro il responsabile di sede nel pomeriggio del 19.3.2024 e alla presenza di tanti altri colleghi di lavoro, tra cui CP_3 [...]
e . Per_2 Parte_3
Il testimone ha riferito infatti: “ADR: ricordo che in un pomeriggio del mese di Persona_2 marzo 2024, uscendo dalla porta dell'ufficio del magazzino per dirigermi verso una collega in magazzino, mi sono dovuto fermare proprio al centro del magazzino poiché sentivo urla e parole
11 non troppo carine. ADR: ho sentito le frasi: “sei un ricchione, sei un frocio di merda, tua moglie ti ha lasciato perché sei solo un frocio e un finocchio”; il senso delle frasi era questo. Queste frasi erano dette dal ricorrente al sig. Il sig. restava impassibile e non ha aperto CP_3 CP_3 bocca fino a quando io sono rimasto lì. È stato tutto molto veloce ed è durato circa dieci minuti/quindici minuti. Io, ripeto, poi mi sono allontanato per riferire il tutto al mio responsabile
DHL. ADR: ho indicato quella durata della discussione in quanto eravamo nella parte centrale del magazzino, in prossimità dell'ufficio dei responsabili, e il ricorrente continuava a ripetere queste frasi mentre percorreva tutto il magazzino per uscire all'esterno. A domanda dell'Avv. Quadrio: non conosco il motivo per cui il ricorrente urlava al sig. le frasi di cui ho detto. Solo dopo ho CP_3 saputo le ragioni parlando con il mio responsabile” (vd. verbale di udienza del 25.9.2025).
Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate da quelle del testimone , il quale, Parte_3 dopo avere assicurato di essere stato presente nelle circostanze di luogo e tempo dell'ultima condotta in esame (“ricordo che in quel pomeriggio del mese di marzo 2024 ero nel magazzino a gestire i ragazzi che rientravano. Ho visto una discussione tra il ricorrente e il sig. con CP_3 toni piuttosto accesi da parte del ricorrente.”), ha confermato che “il ricorrente ha urlato davanti a tutto il personale che il sig. “era un ricchione, un ricchione di merda e che sua moglie lo CP_3 aveva lasciato perché era un ricchione””, precisando “per personale intendo i nostri autisti;
inoltre
c'era anche (il testimone che è entrato prima). Non posso ricordare i nomi dei Persona_2 corrieri, che caricano e scaricano e poi vanno via;
posso dire che le ribalte erano sempre piene”
(vd. verbale di udienza del 25.9.2025).
Le dichiarazioni rese dai testimoni e sono attendibili, trattandosi di soggetti Per_2 Parte_3 assolutamente disinteressati all'esito della vicenda e avendo essi reso dichiarazioni chiare, precise, coerenti e tra loro convergenti.
Preme porre in rilievo due elementi probatori di contorno, emersi dall'escussione testimoniale, che arricchiscono il contesto della condotta addebitata di cui si discorre, aggravandone il rilievo disciplinare.
In primo luogo, tanto il teste quanto il teste hanno riferito che il ricorrente, Parte_2 CP_3 mentre comunicava alla , prima, e al poi, lo smarrimento dell'incasso, rideva. Parte_2 CP_3
Così il teste : “ADR: in quella stessa giornata ricordo che il ricorrente veniva da me, Parte_2 verso le ore 17.00/17.30 se non erro – io ero fuori che stavo fumando – e mi diceva ridendo: “digli
a quello” e io gli chiedevo “ma quello chi?”, al che lui ripeteva “digli a quello” e io ripetevo “ma quello chi)”, e allora il ricorrente diceva ridendo “digli a che ho perso l'incasso”. ADR: CP_3 non ricordo l'importo, che in generale è variabile. ADR: io riferivo al sig. che il CP_3 ricorrente aveva perso l'incasso e gli dicevo, pure, che non ero sicura della circostanza in quanto il
12 ricorrente me lo aveva detto ridendo. Poi il sig. è andato via e quindi non so cosa sia CP_3 successo.” (vd. verbale di udienza del 25.9.2025).
Così il teste – che ha pure confermato, come i testimoni e la condotta CP_3 Per_2 Parte_3 addebitata: “ADR: la sera di quello stesso giorno il ricorrente, rientrato in sede, e comunicava alla sig.ra che aveva perso l'incasso della giornata – al momento della comunicazione io Parte_2 ero fuori dall'ufficio. Rientrato in ufficio, la sig.ra mi comunicava che il ricorrente era Parte_2 entrato nel suo ufficio ridendo e le aveva detto “di comunicare a quello” (ossia a me) che aveva perso l'incasso. Io quindi mi recavo nel magazzino dal ricorrente per chiedergli informazioni sull'incasso. Il ricorrente anche con me rideva e mi rispondeva, a domanda sul come avesse perso
l'incasso, che “era un problema mio e dovevo occuparmene io”. Io gli dicevo che era un problema suo, e non mio e che doveva avere più rispetto per la mia persona e il suo posto di lavoro. A quel punto il ricorrente urlando mi diceva: “è per questo che ti ha lasciato tua moglie” o “è per questo che ti ha lasciato la tua famiglia” (non ricordo con precisione). ADR: io dicevo al ricorrente di smetterla, poi gli ho detto “vattene” o “non rompere i coglioni” o qualcosa del genere, non sono sicuro essendo passato del tempo. Il ricorrente poi, mentre si allontanava, aggiungeva più volte al mio indirizzo, urlando, “sei un ricchione, sei un frocio”. Queste frasi sono state sentite da diversi collaboratori e personale DHL. ADR: erano presenti , Parte_3 Persona_2 [...]
(che era più lontano da noi) e poi c'erano altri collaboratori ma non ricordo i loro Per_3 nomi.” (vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
In secondo luogo, i testimoni , e hanno precisato tutti che, in caso di Parte_2 Per_2 Parte_3 perdita degli incassi, la resistente non chiedeva ai propri dipendenti di rifondere quanto smarrito;
il testimone ha riferito altresì che il ricorrente “rispondeva, a domanda sul come avesse CP_3 perso l'incasso, che “era un problema mio e dovevo occuparmene io””.
Ora, anche ammettendo che, dopo la scenata della mattina del 19.3.2024, il ricorrente avesse accidentalmente smarrito l'incasso di quel giorno, la circostanza che il lavoratore ridesse, all'atto della comunicazione della perdita, ben sapendo che non avrebbe rifuso di tasca propria quanto smarrito, e la circostanza che lo stesso, infatti, dichiarasse espressamente al proprio responsabile che “non era un suo problema” sono sintomatiche – quantomeno – di un discreto compiacimento del ricorrente per una condotta lesiva degli interessi patrimoniali della resistente.
Sicché, l'asserito “stato di preoccupazione e di agitazione” del ricorrente per lo smarrimento dell'incasso giornaliero (cui si allude sia nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024 sia nell'atto introduttivo di questo giudizio) non risulta in alcun modo provato. Come non risultano dimostrati alcun atteggiamento provocatorio o provocazione espressa, nei riguardi del ricorrente, da parte del responsabile Preme rimarcare che le risultanze dell'istruttoria orale hanno disvelato che CP_3
13 era stato il ricorrente a ridere, quando riferiva la perdita di incasso giornaliero alla e al Parte_2
e non quest'ultimo. A ciò si aggiunga che la frase profferita dal responsabile di sede “non CP_3 rompere i coglioni” altro non è che un turpiloquio e, quindi – per quanto il registro utilizzato sia inadatto al posto di lavoro – esso non risulta in alcun modo offensivo dell'onore e della dignità personale del ricorrente.
Non può non rilevarsi, infine, che l'ammissione del ricorrente di avere “alzato la voce e detto che capiva come mai con un carattere così la moglie (del n.d.r.) l'avesse lasciato”, contenuta CP_3 nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024, altro non è che l'edulcorata parafrasi di “tua moglie ti ha lasciato perché sei solo un frocio”.
Il fatto materiale posto alla base del licenziamento – oltreché la rilevanza disciplinare dello stesso – risulta, pertanto, del tutto provato all'esito dell'istruttoria espletata.
Sulla proporzione della sanzione espulsiva.
I fatti posti alla base della sanzione irrogata al lavoratore sono idonei ad integrare giusta causa di licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Quanto alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata, è bene rammentare che la giusta causa ricorre nel caso in cui il prestatore commetta, durante il rapporto di lavoro o anche al di fuori dello stesso, fatti gravi al punto da far venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, rendendo impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto di lavoro stesso.
Come ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 18263/2024), la giusta causa di recesso dal rapporto di cui all'art. 2119 c.c. è una fattispecie ascrivibile alla tipologia delle c.d. “clausole generali”, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza sociale, sia di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. (cfr. Cass. n. 6498/2012).
Sul tema specifico della legittimità del licenziamento del dipendente per comportamento ingiurioso la Corte di Cassazione (vd. ordinanza n. 38877/2021) ha precisato come questa tipologia di condotta
14 possa integrare giusta causa di licenziamento qualora consista nel pronunciamento di epiteti offensivi, in contrasto con i generali canoni di civile convivenza nonché con i basilari obblighi nascenti da un rapporto di lavoro. La Suprema Corte evidenzia come, nell'ambito del rapporto lavorativo, il rispetto reciproco tra datore di lavoro e lavoratore sia fondamentale al fine del corretto svolgimento delle attività e della coesione del team;
in tal senso, l'insulto rivolto al datore di lavoro assume una connotazione particolarmente grave, potendo ben configurare un'ipotesi di insubordinazione idonea a determinare il recesso dal rapporto di lavoro.
Nella fattispecie oggetto di causa, la circostanza che gli epiteti offensivi siano stati professati nei confronti di due superiori gerarchici del ricorrente e, per ammissione dello stesso lavoratore, per questioni inerenti al rapporto lavorativo e, in particolare, il sinistro dell'ottobre 2023 e la perdita dell'incasso del 19.3.2024, è rilevante ai fini della qualificazione della condotta del ricorrente in termini di “insubordinazione”, attenendo essa, in ragione del contesto in cui è stata posta in essere, specificamente all'esecuzione della prestazione lavorativa ed essendo stata realizzata essa con sprezzo per le prerogative gerarchiche dei responsabili.
Inoltre, il ricorrente ha rivolto ai responsabili epiteti di contenuto ingiurioso, ledendo l'onore e la dignità personale degli interlocutori, e in modo minaccioso, compiendo un gesto evidentemente intimidatorio verso il . E ciò è già di per sé grave, anche senza considerare la frase del Per_1 tutto inurbana, pure in un ambiente differente da quello lavorativo, e irrispettosa delle più basilari regole del vivere civile: “tua moglie ti ha lasciato perché sei solo un frocio” (rivolta al . CP_3
Risulta, dunque, provato l'elemento oggettivo del fatto addebitato.
Preme poi porre in rilievo la manifesta gravità oggettiva delle espressioni rivolte dal ricorrente a ben due responsabili, accompagnate, in un caso, da una frase marcatamente omofoba e, in un altro, da una vera e propria minaccia di violenza fisica (tale deve intendersi il gesto intimidatorio compiuto contro il ). Per_1
Occorre altresì evidenziare che il contesto nel quale il ricorrente si è rivolto in modo offensivo nei confronti dei responsabili, lungi dall'essere privato, poteva essere percepito da terzi e, infatti, gli epiteti e la frase sono stati effettivamente uditi da altri dipendenti della resistente;
ciò consente di valutare la condotta del ricorrente come particolarmente grave in quanto maggiormente idonea a ledere la reputazione e l'autorevolezza dei soggetti offesi.
Pertanto, non può revocarsi in dubbio la manifesta portata lesiva del comportamento del ricorrente: tale comportamento non è conforme al 'minimum etico' cui va orientata la prestazione di lavoro e impattano, evidentemente, con quanto previsto dall'art. all'art. 4 Regolamento aziendale (in vigore dal 7.9.2023, che tutela l'“immagine aziendale”, prescrivendo ai dipendenti di tenere nei confronti
15 dei colleghi “un atteggiamento rispettoso che proietti verso l'esterno un'immagine d'alta professionalità, competenza ed educazione” (vd. doc. 7 fasc. resist.).
Quanto all'elemento soggettivo del fatto addebitato, la ricostruzione in fatto attesta inequivocabilmente la sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto il ricorrente ha proferito frasi offensive nei confronti di due soggetti differenti e nella stessa giornata, in assenza di qualsivoglia giustificazione o “scriminante” e in assenza di qualsivoglia offesa (reciproca) o istigazione da parte dei suoi responsabili. La ripetizione degli epiteti, nei riguardi di ambedue i responsabili, e gli elementi di contorno all'ultima condotta dapprima disaminati (quella del pomeriggio del 19.3.2024 in danno del denotano l'intensità dell'elemento soggettivo. CP_3
Per quanto detto, la gravità delle condotte addebitate al ricorrente emerge sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo.
Tali rilievi rendono palese l'infondatezza delle censure attoree basate sul difetto di proporzionalità della sanzione comminata rispetto alla gravità del fatto contestato nonché sulla riconducibilità delle condotte alle previsioni del CCNL applicato che – a detta del ricorrente – contemplerebbe espressamente, per tali condotte, una sanzione meramente conservativa.
Si allude, in particolare, alla previsione di cui l'art. 32 del CCNL “Trasporti, Logistica e movimentazione merci”, che, al punto c), sanziona con la multa le violazioni “del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda”.
È invero del tutto evidente come, da un lato, il lavoratore abbia persistito nel commettere la condotta sicuramente lesiva anche della disciplina e della morale aziendale, reiterando la mancanza della mattina del 19.3.2024 nel pomeriggio di quello stesso giorno, di talché – seguendo il ragionamento sussuntivo di parte ricorrente – sarebbe corretto sussumere il pregiudizio alla disciplina e alla morale de quo nella sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni per violazioni “del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa”.
Da altro lato, non può non rilevarsi come anche la sanzione della sospensione non sia idonea a misurare tutto il disvalore del fatto contestato, poiché il contegno assunto dal lavoratore è potenzialmente suscettibile di arrecare danno, non già soltanto agli interessi aziendali, ma altresì alla dignità, alla reputazione e all'onore dei due responsabili offesi.
Tale contegno è poi aggravato dalla circostanza che il lavoratore, ledendo pure l'autorevolezza dei responsabili al cospetto di altri dipendenti dell'azienda, ha manifestato un'evidente indifferenza per quella declinazione di rispetto che attiene al contesto prettamente lavorativo e gerarchico- funzionale.
16 Rispetto che rappresenta il mezzo per garantire che in realtà sociali complesse e organizzate – quale senz'altro è quella aziendale – sia sempre assicurato il fisiologico e corretto svolgimento dei rapporti.
L'assenza di precedenti disciplinari, infine, non è elemento idoneo a fondare “ex se” un giudizio di sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta contestata, qualificandosi esso come elemento non strettamente attinente alla tipicità del fatto – riguardando l'esperienza lavorativa
“pregressa” del lavoratore – e, dunque, rilevando solo in un momento successivo all'indagine sugli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie e “ad colorandum”. Del resto, il rapporto di lavoro con la resistente non vanta una fiducia puranche decennale, risalendo alla cessione del contratto dell'1.11.2016.
In conclusione, le condotte addebitate al ricorrente impattano irrimediabilmente con i doveri essenziali inerenti al rapporto di lavoro (il cd. “minimo etico” di cui si è detto) – essendo pacifico che il datore di lavoro deve poter confidare sulla leale collaborazione del prestatore e sul corretto adempimento delle obbligazioni che dal rapporto scaturiscono a carico di quest'ultimo (anche con riferimento ai rapporti interpersonali e al sereno svolgimento della vita aziendale) – ed integrano indubbiamente una giusta causa di licenziamento.
Ragion per cui la sanzione del licenziamento per giusta causa comminata al ricorrente si ritiene pienamente legittima ai sensi dell'art. 2119 c.c., in quanto proporzionata al disvalore della condotta, così come sin qui descritta, venendo in rilievo una violazione imputabile al dipendente talmente grave da minare la fiducia del datore di lavoro al punto da fargli ritenere che la continuazione del rapporto si risolverebbe in un pregiudizio per gli scopi aziendali, poiché viene posta in dubbio la futura correttezza nell'adempimento degli obblighi assunti dal lavoratore, secondo i canoni di fedeltà, buona fede, correttezza e diligenza (cfr. Cass. n. 17514/2010 e Cass. n. 2013/2012).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, previa compensazione nella misura della metà in considerazione della circostanza che il ricorrente, nonostante l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, ha perso il posto di lavoro dopo quasi dieci anni di lavoro presso la sede di Rho, sono poste a carico del ricorrente e liquidate in dispositivo in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso;
17 2) compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna a Parte_1 pagare a la restante metà, che si liquida in euro 2.200,00, oltre rimborso forfetario per CP_1 spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 16.12.2024.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott. Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 16.12.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 662 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dalle Avv,te Patrizia Carteri e Silvia Comolli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Davide Mazzaferro, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. (d'ora in poi anche il ricorrente per brevità) è stato Parte_1 assunto in data 2.11.2015 da , con mansioni di autista e sede di Controparte_2 adibizione presso il sito di DHL Express s.p.a. in Rho (via Ariosto). A far data dall'1.11.2016 è passato alle dipendenze di (di seguito anche la resistente per semplicità) continuando CP_1
a lavorare presso il medesimo sito (vd. docc. 2 e 3 fasc. ric.).
Con lettera datata 20.3.2024 il ricorrente riceveva dalla resistente una contestazione disciplinare, per fatti del 19.3.2024, del seguente tenore:
1 “Ci viene riferito che in data 19/03/2024 verso le ore 9:00 presso la filiale di Rho – Via Ariosto
Snc, Lei ha tenuto un comportamento maleducato ed offensivo nei confronti del suo Responsabile
e del suo Direttore Operativo . In particolare, Lei si sarebbe Controparte_3 Persona_1 presentato in ufficio iniziando ad urlare ed inveire contro i suddetti Sig.ri e Per_1 CP_3 affermando che la sua busta paga relativa al mese di febbraio 2024 era errata. Mentre il Sig. cercava di fornirle spiegazioni in merito Lei continuava ad urlare ed insultare: al fine di CP_3 tentare di placare il Suo scomposto atteggiamento interveniva il Sig. chiedendoLe di Per_1 mantenere la calma. In tutta risposta Lei si avventava in maniera diretta verso quest'ultimo appoggiando minacciosamente la Sua fronte sul visto del Sig. continuando a gridare e Per_1 dicendo parole irripetibili. Alla scena e ai fatti descritti era presente la Sig.ra Parte_2 che qualora fosse necessario potrà rendere in merito esaustiva testimonianza. In pari data e nelle medesime circostanze di luogo, verso le 17.40, ci risulta che Lei comunicava alla Sig.ra
[...]
di aver smarrito gli incassi della giornata. La stessa provvedeva a riferire quanto da Parte_2
Lei rappresentato al Responsabile di filiale, il Sig. , il quale interveniva Controparte_3 chiedendoLe dettagli e spiegazioni di quanto accaduto. Anche in questo secondo caso la Sua reazione era virulenta e maleducata nei modi, nei toni e nei contenuti. Richiamato a mantenere la calma e al rispetto nei confronti dell'azienda e del suddetto Sig. , Lei iniziava ad urlare e CP_3 insultare nuovamente il Responsabile di filiale profferendo le seguenti frasi: “sei un frocio, per questo tua moglie ti ha lasciato, ricchione”. Tali gravissimi epiteti venivano ripetuti più volte nei confronti del Sig. dinnanzi ad oltre 30 persone tra autisti e dipendenti della committente CP_3 nonché dei Suoi colleghi Sig.ri , , i quali, se richiesto potranno Parte_3 Controparte_4 rendere esaustiva testimonianza di quanto in quel frangente accaduto. La Sua condotta, per come riferita alla scrivente e sopra descritta, appare gravemente lesiva dei basilari obblighi a Lei facenti capo discendenti dal rapporto di lavoro in essere, oltre ad essere contraria ai doveri di diligenza di cui all'art. 2104 comma II c.c.. segnatamente essa appare inquadrabile anche alla luce di disvalore ambientale assurgendo, per gli altri dipendenti presenti, a modello diseducativo e disincentivante.
Il comportamento denunciato è aggravato dall'atteggiamento minaccioso da Lei dimostrato e dalle ingiurie mosse nei confronti di un Suo diretto responsabile, ancor più bieche considerando
l'espresso riferimento omofobo che risulta in alcun modo tollerabile dalla scrivente azienda oltre a rappresentare gli estremi del reato. Alla luce di quanto sopra La invitiamo a rassegnare le Sue giustificazioni entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della presente comunicazione ai sensi di quanto previsto dal CCNL per il personale dipendente dalle imprese della logistica, trasporto e spedizioni, riservandoci, in difetto o qualora le stesse non risultassero tali da superare gli addebiti mossi, l'adozione di una commisurata sanzione disciplinare. In considerazione della gravità dei
2 plurimi fatti contestati in presenza di testimoni, al fine di preservare la serenità sul luogo di lavoro
e delle persone oggetto delle Sue aggressioni verbali, Le comunichiamo, con la presente,
l'immediata sospensione cautelare con interdizione dal luogo di lavoro: sino alla definizione dell'avviato procedimento disciplinare, pertanto, Le sarà vietato svolgere alcuna attività pur mantenendo il diritto alla retribuzione.” (vd. doc. 6 fasc. ric. e doc. 6 fasc. resist.).
Con lettera di giustificazioni del 26.3.2024 il ricorrente forniva la sua ricostruzione degli eventi del
19.3.2024. Egli rappresentava, in merito ai fatti della mattina, che, “dopo aver ricevuto la busta paga di gennaio 2024, aveva già più volte richiesto al signor una spiegazione sulla CP_3 trattenuta…tuttavia aveva solo ricevuto dal signor in data 17/02/2024…un documento CP_3
Cont trasmesso dalla società RO AR a , nel quale si riferiva di un preteso danno causato dal signor durante una consegna nel mese di ottobre 2023”. Evidenziava che, anche nel Pt_1 giorno dei fatti addebitati, era andato dal signor per chiedere “ancora spiegazioni in CP_3 merito alla trattenuta”, ribadendo che “il danno causato alla società RO AR non era stato determinato da un suo comportamento ma che era stato accidentale”. Visto che il sig. e il CP_3 sig. non gli avevano fornito una spiegazione, sentendosi “preso in giro”, aveva Per_1
“affermato con tono certamente arrabbiato che la trattenuta era sbagliata e che era un'ingiustizia non essendogli neppure mai stato contestato il preteso danno causato alla società RO
AR”. Negava di avere “appoggiato la sua fronte su viso del sig. che era rimasto Per_1 tutto il tempo seduto dietro la scrivania alla scrivania”. In merito ai fatti accaduti nel pomeriggio del 19.3.2024, riferiva che, a causa della “preoccupazione” “di non sapere ancora l'ammontare del preteso risarcimento del danno”, aveva smarrito gli incassi della giornata e aveva comunicato lo smarrimento alla signora , prima, e al sig. poi, che gli avevano detto Pt_2 Parte_2 CP_3
“che avrebbe dovuto tornare dalla società che aveva emesso l'assegno per farsi dare la matrice e provvedere ad effettuare la denuncia”. Precisava che, considerato che “questa spiegazione era stata data dal sig. ridendo come se fosse una questione priva di importanza”, egli, “agitato per CP_3 la perdita degli incassi e per la trattenuta in busta paga”, aveva “alzato la voce e detto che capiva come mai con un carattere così la moglie l'avesse lasciato”. Aggiungeva che anche il sig. CP_3 aveva “iniziato ad urlare dicendo che non doveva permettersi di parlare della moglie perché lui non contava nulla e non capiva niente essendo solo un extracomunitario” (vd. doc. 7 fasc. ric.).
In data 10.4.2024, ritenute non bastevoli le giustificazioni fornite dal ricorrente, la resistente gli comminava la sanzione del licenziamento per giusta causa (vd. doc. 8 fasc. ric. e doc. 8 fasc. resist.).
Con ricorso ex artt. 414 e 441 bis c.p.c., depositato in data 21.10.2024, il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale di Cremona il licenziamento per giusta causa intimato dalla
3 resistente, lamentando: l'insussistenza del fatto contestato per assenza dell'elemento soggettivo, avendo il ricorrente reagito giustificatamente alle provocazioni dei responsabili, dai quali “si è visto ignorato e schernito” e i quali “hanno ripetutamente ignorato le sue richieste di poter ottenere spiegazioni in merito al danno che gli veniva, di fatto, imputato, al risarcimento che gli era stato arbitrariamente addebitato e alle conseguenze che pretendevano di imporgli”; di non avere, in ogni caso, “impiegato toni violenti, denigratori, irriguardosi o minacciosi verso i responsabili”, né di essersi “rivolto con violenza, né verbale né, men che meno, fisica, verso il datore di lavoro”, ma di avere pronunciato con veemenza parole, non aventi “contenuto ingiurioso o insultante ma, semmai, critico e indiscreto secondo le norme di buona educazione che, al momento, il signor si è Pt_1 sentito autorizzato a violare”; la sproporzione della sanzione comminata dalla resistente, in quanto
“tra le ipotesi di violazione disciplinare sanzionabile con la multa, vi sono i casi di comportamento inurbano assunto dal lavoratore o in violazione della disciplina e della morale, ipotesi alle quali, qualora fosse configurabile nel comportamento del ricorrente una qualche mancanza volontaria, potrebbero essere riportate, in considerazione del contenuto dell'inadempimento ascritto, i comportamenti contestati al lavoratore”, mentre, invece, “la sanzione del licenziamento, in base alla normativa contrattuale può essere adottata…nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno…in caso in cui il lavoratore provochi rissa all'interno dei luoghi di lavoro” – casi questi non ricorrenti nella fattispecie in esame.
Il ricorrente ha quindi chiesto di:
“a. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data 10 aprile 2024 e per l'effetto b. in via principale, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 3 comma 2 Dlgs CP_1
23/2015, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 2.273,08 lordi (€ 1.948,36 X 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo maggiore o minore accertato in corso di causa, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque nel limite massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
c. in via subordinata condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 3 comma 2 al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 2.273,08 lordi (€ 1.948,36 X 14 : 12), per un importo
4 complessivo di € 81.831,12 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. - Con interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme. - Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione fattuale e i motivi di CP_1 doglianza del ricorrente nonché diffusamente argomentando sulla fondatezza del licenziamento intimato al ricorrente.
Ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
****************
Così ricostruiti i fatti che hanno portato al presente giudizio, si procede all'esame dei motivi di doglianza del ricorrente seguendo l'ordine di priorità logica degli stessi.
Sulla esistenza e la rilevanza disciplinare del fatto contestato.
Giova ricordare che per accertare la sussistenza della giusta causa di licenziamento addotta dal datore di lavoro occorre, in primo luogo, procedere alla ricostruzione dei fatti nella loro storicità, e, dunque, alla verifica dell'effettivo accadimento degli stessi. In secondo luogo, e in punto di diritto, è necessario valutare la condotta nei termini posti a base del provvedimento di recesso e la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario sì da comportare la massima sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore, ossia il licenziamento.
Prima di procedere alla suddetta indagine, deve premettersi che, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare, trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, secondo cui, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 5 della L. n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al dipendente e posto alla base del licenziamento impugnato, ricadendo sul lavoratore solo l'onere della prova in senso contrario, ossia di provare, ad esempio, una diversa dinamica dei fatti contestati o “atti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (vd. Cass. 113/2020; n. 7830/2018; n.
17108/2016).
Ciò posto e passando all'esame del caso concreto, il licenziamento impugnato si fonda su tre distinte condotte: gli epiteti offensivi proferiti dal ricorrente nei confronti di due superiori gerarchici
( e , durante l'orario di lavoro e alla presenza di altri Persona_1 Controparte_3 dipendenti della resistente, nonché sulla condotta intimidatoria tenuta dal ricorrente verso uno dei predetti superiori ( , sempre in orario di lavoro e alla presenza di colleghi. Persona_1
Nell'ottica datoriale, tali condotte sarebbero dotate di oggettiva gravità, per il contenuto ingiurioso e omofobo degli epiteti pronunciati con atteggiamento minaccioso dall'agente, oltre che caratterizzate da disprezzo nei confronti dei due superiori gerarchici, e contrasterebbero sia con i valori della
5 convivenza civile che con i principi di rispetto ed educazione propugnati dal Regolamento aziendale
(in vigore dal 7.9.2023) – che prevede, all'art. 4, rubricato “immagine aziendale”: “…c) Il dipendente… Deve avere altresì un aspetto conforme alle norme igienico-sanitarie e deve mantenere nei confronti del pubblico e dei suoi colleghi un atteggiamento rispettoso che proietti verso l'esterno un'immagine d'alta professionalità, competenza ed educazione…” (vd. doc. 7 fasc. resist.). Avrebbero, quindi, una portata lesiva tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore e prestatore, arrecando inaccettabili pregiudizi non solo alla dignità personale dei colleghi interessati, ma anche all'immagine aziendale, tenuto conto delle particolari circostanze di luogo e di tempo in cui le stesse si sarebbero consumate.
Il ricorrente ha negato il fatto contestato, nel suo oggettivo accadimento, sostenendo di avere solo pronunciato veementemente parole di contenuto critico e irriguardoso (e non ingiurioso e insultante), comunque giustificate (o comunque “scriminate”) alla luce del comportamento dei responsabili, che lo avevano ignorato, provocato e schernito quando egli aveva tentato di ottenere spiegazioni circa le trattenute operate dal datore di lavoro sulla sua retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2024.
Era accaduto, in particolare, che nel mese di ottobre 2023 il furgone aziendale condotto dal ricorrente rimaneva coinvolto in un sinistro presso la situata alla via Salvo Controparte_5
D'Acquisto in Villa Cortese. Secondo la ricostruzione dell'evento effettuata dal ricorrente sarebbe stato il telone mobile (“di plastica dura”), che chiudeva l'ingresso del magazzino, a cadere dall'alto sul tetto del furgone, piegandosi (vd. ricorso pag. 2). Al contrario, secondo la resistente, poiché il sinistro era stato cagionato dalla condotta del dipendente, che aveva colpito il telone con il proprio mezzo mentre guidava in retromarcia, venivano effettuate due trattenute (ognuna di importo pari a euro 250,00) sulle retribuzioni del ricorrente di gennaio e febbraio 2024, “a titolo di franchigia”, così come previsto dal verbale di accordo sindacale sottoscritto, in data 10.3.2022, da e CP_1 le organizzazioni sindacali e – nel quale si legge in proposito “Nel caso di CP_6 CP_7 danni al mezzo, che non rientrano nella “mini franchigia”, verrà addebitato ad ogni danno un importo di €. 500,00 in ragione mensile massima di 1/5 del valore dello stipendio netto.” (vd. pag. 3 della memoria e il verbale di accordo sub doc. 2 fasc. reist.).
Occorre verificare la tenuta delle due contrapposte versioni dei fatti – sia quelli precedenti il licenziamento che quelli posti alla base del licenziamento – alla luce delle prove orali e documentali raccolte.
Per quanto attiene ai fatti antecedenti il licenziamento, si osserva quanto segue.
6 Nessuno dei testimoni escussi ha confermato che le richieste di spiegazioni del ricorrente, in merito alle menzionate trattenute, erano state disattese dal responsabile della sede di Rho CP_3
[...]
Il testimone di parte resistente ha riferito in ordine alla pratica di sinistro del Controparte_3 mese di ottobre 2023: di avere acquisito la ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dal ricorrente e dal cliente (“il ricorrente mi aveva spiegato la dinamica del sinistro e cioè che, mentre lui stava entrando in retromarcia con il furgone, un magazziniere aveva chiuso un telone, che quindi impattava con il mezzo. ADR: inizialmente noi, dando credito alle dichiarazioni del ricorrente, chiedevamo al cliente il pagamento dei danni riportati dal furgone;
il cliente, però, ci rispondeva che non era stato il magazziniere ad abbassare il telone mentre il ricorrente guidava in retromarcia, ma era stato il ricorrente a colpire il telone mentre esso era fermo. Quindi la pratica del ricorrente era passata da “sinistro con ragione” a “sinistro con torto”…”); di avere, a causa della discordanza tra le due versioni, interpellato nuovamente il ricorrente, il quale, in un primo momento gli aveva detto “che sarebbe andato a parlare con il magazziniere”, poi, invece, non lo informava “in merito all'esito del colloquio”; di avere, pertanto, addebitato l'importo in questione al ricorrente, nei limiti della “franchigia” di euro 500,00 (suddivisa in due trattenute), prevista dall'accordo sindacale del 10.3.2022; di avere, dopo la prima trattenuta sulla retribuzione di gennaio
2024 (effettuata a febbraio), spiegato al ricorrente che essa si riferiva al sinistro di ottobre 2023, la cui pratica si era conclusa nel senso di “sinistro con torto”, “poiché il magazziniere aveva dichiarato che il telone era socchiuso quando il ricorrente aveva fatto la retromarcia” e il ricorrente nulla aveva riferito sul presunto colloquio con il magazziniere;
di avere, dopo la seconda trattenuta sulla retribuzione di febbraio 2024 (effettuata a marzo), quando “il ricorrente si ripresentava in ufficio…per chiedere informazioni sulla seconda trattenuta”, “recuperato la e-mail con la quale il fatto era stato addebitato al ricorrente – poiché il magazziniere aveva dichiarato che il telone era socchiuso quando il ricorrente ha fatto la retromarcia – e spiegato al ricorrente che quella era la seconda trattenuta effettuata per lo stesso sinistro” (vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
Le dichiarazioni del testimone sono state riscontrate da quelle del testimone di parte CP_3 resistente il quale ha riferito al riguardo: “ADR: il motivo di agitazione del Persona_1 ricorrente era dovuto a una franchigia, che era stata applicata dalla resistente perché il ricorrente aveva causato un incidente con il furgone che utilizzava. In particolare, con il suo mezzo impattava con una serranda mentre essa si stava abbassando, non avendo rispettato i tempi di apertura/chiusura della serranda in questione. ADR: mi pare che il ricorrente avesse già chiesto al sig. delle spiegazioni nei mesi precedenti e il sig. avesse raccolto tutte le CP_3 CP_3 giustificazioni della franchigia da dargli. ADR: noi in casi come quello in discussione, raccogliamo
7 sempre i giustificativi da dare ai dipendenti. ADR: nel caso del sinistro del ricorrente, il sig. recava anche dal cliente a fare un sopralluogo per verificare i fatti riferiti dal lavoratore. CP_3
ADR: non so nello specifico quando abbia dato le prove raccolte sul sinistro al ricorrente, CP_3 so solo che si stava adoperando in tal senso. A domanda dell'Avv. Comolli: sì, tra le giustificazioni di cui ho detto che consegniamo ai lavoratori in caso di sinistro (le prove) c'è anche la documentazione attestante la quantificazione dei danni cagionati alla resistente. ADR: non ero presente quando al ricorrente veniva consegnata questa documentazione, posso dire che da prassi viene consegnata e non addebitiamo importi in busta paga senza pezze giustificative” (vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
Le dichiarazioni dei testimoni devono ritenersi attendibili, poiché, oltre ad essere intrinsecamente coerenti e tra loro convergenti, sono suffragate dalle prove documentali offerte dalle parti.
Segnatamente, l'istruttoria condotta dal responsabile al fine di accertare la responsabilità e CP_3 la portata dei danni conseguenti al sinistro di ottobre 2023 è sinteticamente ricostruita nel documento n. 1 prodotto dalla resistente – non contestato da parte ricorrente (vd. verbale del
6.3.2025). Nel documento, oltre alla descrizione del sinistro e dei danni, è indicato il preventivo delle riparazioni e le date dei passaggi salienti dell'istruttoria (“27.10.2023 Dichiarazioni contrastanti. Atteso esito”, “12.1.2024 Controparte ha un testimone. Chiuso con responsabilità piena per noi” e “12.1.2024 Add. Penale danni”). Al documento sono allegate pure le dichiarazioni del ricorrente relative alla dinamica del sinistro (per tutto vd. doc. 1 fasc. resist.).
Non solo.
Contrariamente alla versione dei fatti fornita in giudizio, è proprio il ricorrente a riconoscere, nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024, di avere ricevuto da in data 17.2.2024, il CP_3 documento fornito dalla a sostegno della ricostruzione dei fatti dell'ottobre 2023 in Controparte_5 senso favorevole alla società cliente della resistente (vd. doc. 7 fasc. ric.).
E allora, non può che ritenersi che la consegna di tale documento era avvenuta proprio nel corso del colloquio intercorso tra e il ricorrente, dopo la prima trattenuta sulla retribuzione di CP_3 febbraio 2024, quando il ricorrente aveva ottenuto dal responsabile una risposta (anche scritta oltre che orale) alle domande di chiarimenti sulla decurtazione retributiva.
Né può, sotto un altro profilo, ritenersi giustificato il persistente tentativo del ricorrente di essere esentato dal pagamento della franchigia, nonostante i chiarimenti ricevuti (in almeno tre occasioni) dal responsabile che aveva istruito la pratica. Il ricorrente, invero, nulla ha più riferito al responsabile circa le presunte dichiarazioni del magazziniere favorevoli alla propria ricostruzione dei fatti, né ha mai rivendicato in questo giudizio, oltre che in via stragiudiziale, la restituzione della somma di euro 500,00.
8 Da quanto sopra emerge che le richieste di spiegazioni del ricorrente, sulle trattenute operate dal datore di lavoro, erano state adeguatamente soddisfatte dal responsabile dopo una CP_3 compiuta istruttoria del caso.
Pertanto, la tesi attorea, secondo la quale i responsabili “hanno ripetutamente ignorato le sue richieste di poter ottenere spiegazioni in merito al danno che gli veniva, di fatto, imputato, al risarcimento che gli era stato arbitrariamente addebitato e alle conseguenze che pretendevano di imporgli”, non ha trovato alcuna conferma nell'istruttoria di causa.
Per quanto attiene ai fatti posti alla base del licenziamento, si osserva quanto segue.
L'escussione testimoniale ha portato all'accertamento di un quadro del tutto coerente e univoco rispetto al fatto posto alla base del licenziamento, che focalizza tre comportamenti di cui il ricorrente si sarebbe reso autore in orario di lavoro e alla presenza di colleghi: da un lato, gli epiteti offensivi proferiti dal ricorrente nei confronti di e e, Persona_1 Controparte_3
dall'altro, la condotta intimidatoria tenuta dal ricorrente verso Persona_1
Nel corso del giudizio sono stati escussi, accanto al responsabile operativo delle sette sedi di CP_1
( e al responsabile operativo della sede di Rho ( ), altri tre Persona_1 Controparte_3 lavoratori addetti alla sede di Rho e presenti al momento dell'accadimento dei fatti in controversia –
l'una presente al momento dei fatti della mattina del 19.3.2024 e gli altri due presenti a quelli del pomeriggio dello stesso giorno.
Le testimonianze dell'impiegata ( , del supervisor di D.H.L. Testimone_1 [...]
) e del coordinatore degli autisti a Rho ), testimoni oculari dei fatti in Per_2 Parte_3 controversia, provengono da persone da ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, del tutto attendibili, in quanto scevre, per quanto consta, di ragioni di risentimento o di interesse, anche indiretto, a un determinato esito della vicenda.
In particolare, quanto agli eventi della mattina del 19.3.2024, il teste comune Testimone_1
a seguito di una accurata descrizione dello scenario dei fatti (“ADR: all'interno del
[...] magazzino di Rho c'è un ufficio grande, nel quale è situata la mia postazione di lavoro. ADR: all'interno di questo ufficio sono presenti, complessivamente, quattro postazioni di lavoro. ADR: In particolare, oltre alla mia, una postazione è quasi sempre libera ed è occupata dal nostro capo,
, quando viene presso la filiale;
un'altra postazione, nell'anno 2024, era Persona_1 occupata dall'addetto mezzi, AM (fonetico) SC;
e l'ultima (considerando anche la mia) da
LA ON. ADR: preciso che il sig. SC aveva una sua postazione ma, per il tipo di incombenze che svolgeva, non era sempre presente in ufficio.”) e della conferma espressa della propria presenza al momento di accadimento dei fatti medesimi (“ADR: ho visto, in quanto presente, tutti fatti di cui ho detto”), ha dichiarato: “ADR: ricordo che una mattina del mese di
9 marzo del 2024 il ricorrente entrava nell'ufficio di cui ho parlato urlando che gli avevano Tes_2 rubato dei soldi. Eravamo in ufficio io, il sig. (che era alla sua scrivania) e il sig. Per_1
Quest'ultimo diceva al ricorrente che la trattenuta di cui parlava si riferiva ai danni che CP_3 aveva procurato al mezzo che conduceva e gli diceva che, se il ricorrente avesse voluto una conferma del fatto che si trattasse di quel danno, avrebbe verificato. Preciso che il mese precedente era stata fatta una prima trattenuta al ricorrente;
so questo in quanto da accordo sindacale le trattenute per danni vengono divise in due tranche. ADR: il ricorrente urlava e quindi il sig.
gli diceva di calmarsi, prima rimanendo seduto e, poi, visto che il ricorrente non si
Per_1 calmava alzandosi in piedi. Il ricorrente si avvicinava “faccia a faccia” al sig.
Per_1 dicendogli “tu sei un cornuto, sei un ladro”. ADR: il sig. non gli rispondeva niente, ma
Per_1 il ricorrente continuava a insultarlo ripetendo sempre le stesse frasi “tu sei un cornuto, mi rubi i soldi, sei un ladro”. Tutta la discussione della mattina è andata avanti per circa dieci minuti. Anche il sig. non aggiungeva altro. Poi il ricorrente è uscito dall'ufficio e siamo tutti tornati al CP_3 lavoro… A domanda dell'Avv. Quadrio: il sig. , nelle circostanze di tempo e luogo di cui
Per_1
ho detto, era seduto alla sua scrivania e quando ha iniziato a tranquillizzare il ricorrente si è alzato in piedi, rimanendo però dietro la scrivania. È stato il ricorrente ad avvicinarsi al sig. Per_1 quando andava “muso a muso” con lui” (vd. verbale di udienza del 25.9.2025).
A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, dunque, il testimone ha confermato, non solo il
“tono arrabbiato” (così nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024) e le “parole pronunciate veementemente” (così nell'atto introduttivo di questo giudizio) dal ricorrente al responsabile
, ma anche il contenuto ingiurioso degli epiteti (“cornuto” e “ladro”) da egli utilizzati, a Per_1 più riprese, per appellare il responsabile medesimo, davanti all'impiegata e al responsabile di sede
CP_3
Il testimone ha pure confermato il gesto intimidatorio (“Il ricorrente si avvicinava “faccia a faccia”” e “È stato il ricorrente ad avvicinarsi al sig. quando andava “muso a muso” Per_1 con lui”), compiuto dal ricorrente contro il responsabile , e ha negato che quest'ultimo Per_1 abbia in qualche modo “preso in giro” (così nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024) o
“schernito” (così nell'atto introduttivo di questo giudizio) il ricorrente e, ancora, che abbia a sua volta rivolto ingiurie nei confronti del proprio dipendente.
Convergono con le dichiarazioni del teste le dichiarazioni dei Testimone_1 testimoni e sui fatti di quella mattina. Controparte_3 Persona_1
Il primo ha riferito in proposito: “ricordo che, dopo avere chiarito al ricorrente che la seconda trattenuta si riferiva comunque al sinistro, il ricorrente non mi consentiva di parlare, dicendomi
“che eravamo dei ladri e che sarebbe andato dall'avvocato”. Preciso che dietro di me c'era il sig.
10 e vedendo l'atteggiamento del ricorrente cercava di intervenire per riportare la calma. Per_1
ADR: tutto questo accadeva mentre io cercavo di leggere la e-mail di cui ho detto. ADR: eravamo nel mio ufficio. ADR: nel mio ufficio c'erano (e ci sono) la mia scrivania, quella di
[...]
, una scrivania libera, la scrivania utilizzata da e poi quella di SC AM Parte_2 Per_1
(fonetico). ADR: in quel momento c'eravamo io, e;
AM faceva avanti e Per_1 Parte_2 indietro per consegnare dei mezzi. ADR: dopo che si è avvicinato a noi per Per_1 tranquillizzare il ricorrente, quest'ultimo andava “testa a testa” con e continuava a Per_1 istigarlo. ADR: il ricorrente gli diceva “sei un cornuto” e anche, se ben ricordo, “sei un ladro, sei un corrotto” (non è che si capissero bene le parole del ricorrente perché era abbastanza su di giri).
cercava di ribattere. ADR: non ricordo quali fossero le parole pronunciate dal Per_1
per ribattere. La discussione si concludeva con il ricorrente che andava a lavorare.” Per_1
(vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
Il secondo ha dichiarato: “ADR: il 19 marzo del 2024, presso il capannone di Rho, mi sistemavo in una delle scrivanie presenti nell'ufficio destinato ai miei collaboratori. ADR: quel giorno ricordo di essere stato disturbato dalle voci alte del ricorrente e del sig. , che discutevano a Controparte_3 due metri di distanza circa dal punto in cui mi trovavo. Erano nell'ufficio dove mi trovavo anche io per lavorare. ADR: sentivo più grida che parole. Io quindi intervenivo dicendo loro di “abbassare i toni e restare tranquilli”; a quel punto il sig. si avvicinava a me “quasi testa a testa” – Pt_1 per questo dico “in modo minaccioso” – e mi insultava, profferendo le seguenti parole: “sei un cornuto”. ADR: io non gli rispondevo, limitandomi a tentare di tranquillizzarlo, ripetendo
“cerchiamo di stare tranquilli, non ci agitiamo”. Poi riprendevo a lavorare, mentre il ricorrente e il sig. continuavano a parlare per qualche minuto, trascorso qualche minuto riprendevano CP_3 anche loro il lavoro. ADR: non ho sentito cosa dicesse al ricorrente in quei minuti;
posso CP_3 dire che anche come me, tentava di tranquillizzare il ricorrente, che era molto agitato. CP_3
ADR: la situazione era abbastanza agitata quindi non ricordo cosa il sig. abbia detto al CP_3 ricorrente, ripeto, ricordo solo che anche lui tentava di abbassare i toni.” (vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
È pure provata l'ultima condotta addebitata al ricorrente nella contestazione disciplinare: la frase inurbana e gli epiteti offensivi questa volta pronunciati, più volte, contro il responsabile di sede nel pomeriggio del 19.3.2024 e alla presenza di tanti altri colleghi di lavoro, tra cui CP_3 [...]
e . Per_2 Parte_3
Il testimone ha riferito infatti: “ADR: ricordo che in un pomeriggio del mese di Persona_2 marzo 2024, uscendo dalla porta dell'ufficio del magazzino per dirigermi verso una collega in magazzino, mi sono dovuto fermare proprio al centro del magazzino poiché sentivo urla e parole
11 non troppo carine. ADR: ho sentito le frasi: “sei un ricchione, sei un frocio di merda, tua moglie ti ha lasciato perché sei solo un frocio e un finocchio”; il senso delle frasi era questo. Queste frasi erano dette dal ricorrente al sig. Il sig. restava impassibile e non ha aperto CP_3 CP_3 bocca fino a quando io sono rimasto lì. È stato tutto molto veloce ed è durato circa dieci minuti/quindici minuti. Io, ripeto, poi mi sono allontanato per riferire il tutto al mio responsabile
DHL. ADR: ho indicato quella durata della discussione in quanto eravamo nella parte centrale del magazzino, in prossimità dell'ufficio dei responsabili, e il ricorrente continuava a ripetere queste frasi mentre percorreva tutto il magazzino per uscire all'esterno. A domanda dell'Avv. Quadrio: non conosco il motivo per cui il ricorrente urlava al sig. le frasi di cui ho detto. Solo dopo ho CP_3 saputo le ragioni parlando con il mio responsabile” (vd. verbale di udienza del 25.9.2025).
Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate da quelle del testimone , il quale, Parte_3 dopo avere assicurato di essere stato presente nelle circostanze di luogo e tempo dell'ultima condotta in esame (“ricordo che in quel pomeriggio del mese di marzo 2024 ero nel magazzino a gestire i ragazzi che rientravano. Ho visto una discussione tra il ricorrente e il sig. con CP_3 toni piuttosto accesi da parte del ricorrente.”), ha confermato che “il ricorrente ha urlato davanti a tutto il personale che il sig. “era un ricchione, un ricchione di merda e che sua moglie lo CP_3 aveva lasciato perché era un ricchione””, precisando “per personale intendo i nostri autisti;
inoltre
c'era anche (il testimone che è entrato prima). Non posso ricordare i nomi dei Persona_2 corrieri, che caricano e scaricano e poi vanno via;
posso dire che le ribalte erano sempre piene”
(vd. verbale di udienza del 25.9.2025).
Le dichiarazioni rese dai testimoni e sono attendibili, trattandosi di soggetti Per_2 Parte_3 assolutamente disinteressati all'esito della vicenda e avendo essi reso dichiarazioni chiare, precise, coerenti e tra loro convergenti.
Preme porre in rilievo due elementi probatori di contorno, emersi dall'escussione testimoniale, che arricchiscono il contesto della condotta addebitata di cui si discorre, aggravandone il rilievo disciplinare.
In primo luogo, tanto il teste quanto il teste hanno riferito che il ricorrente, Parte_2 CP_3 mentre comunicava alla , prima, e al poi, lo smarrimento dell'incasso, rideva. Parte_2 CP_3
Così il teste : “ADR: in quella stessa giornata ricordo che il ricorrente veniva da me, Parte_2 verso le ore 17.00/17.30 se non erro – io ero fuori che stavo fumando – e mi diceva ridendo: “digli
a quello” e io gli chiedevo “ma quello chi?”, al che lui ripeteva “digli a quello” e io ripetevo “ma quello chi)”, e allora il ricorrente diceva ridendo “digli a che ho perso l'incasso”. ADR: CP_3 non ricordo l'importo, che in generale è variabile. ADR: io riferivo al sig. che il CP_3 ricorrente aveva perso l'incasso e gli dicevo, pure, che non ero sicura della circostanza in quanto il
12 ricorrente me lo aveva detto ridendo. Poi il sig. è andato via e quindi non so cosa sia CP_3 successo.” (vd. verbale di udienza del 25.9.2025).
Così il teste – che ha pure confermato, come i testimoni e la condotta CP_3 Per_2 Parte_3 addebitata: “ADR: la sera di quello stesso giorno il ricorrente, rientrato in sede, e comunicava alla sig.ra che aveva perso l'incasso della giornata – al momento della comunicazione io Parte_2 ero fuori dall'ufficio. Rientrato in ufficio, la sig.ra mi comunicava che il ricorrente era Parte_2 entrato nel suo ufficio ridendo e le aveva detto “di comunicare a quello” (ossia a me) che aveva perso l'incasso. Io quindi mi recavo nel magazzino dal ricorrente per chiedergli informazioni sull'incasso. Il ricorrente anche con me rideva e mi rispondeva, a domanda sul come avesse perso
l'incasso, che “era un problema mio e dovevo occuparmene io”. Io gli dicevo che era un problema suo, e non mio e che doveva avere più rispetto per la mia persona e il suo posto di lavoro. A quel punto il ricorrente urlando mi diceva: “è per questo che ti ha lasciato tua moglie” o “è per questo che ti ha lasciato la tua famiglia” (non ricordo con precisione). ADR: io dicevo al ricorrente di smetterla, poi gli ho detto “vattene” o “non rompere i coglioni” o qualcosa del genere, non sono sicuro essendo passato del tempo. Il ricorrente poi, mentre si allontanava, aggiungeva più volte al mio indirizzo, urlando, “sei un ricchione, sei un frocio”. Queste frasi sono state sentite da diversi collaboratori e personale DHL. ADR: erano presenti , Parte_3 Persona_2 [...]
(che era più lontano da noi) e poi c'erano altri collaboratori ma non ricordo i loro Per_3 nomi.” (vd. verbale di udienza dell'8.5.2025).
In secondo luogo, i testimoni , e hanno precisato tutti che, in caso di Parte_2 Per_2 Parte_3 perdita degli incassi, la resistente non chiedeva ai propri dipendenti di rifondere quanto smarrito;
il testimone ha riferito altresì che il ricorrente “rispondeva, a domanda sul come avesse CP_3 perso l'incasso, che “era un problema mio e dovevo occuparmene io””.
Ora, anche ammettendo che, dopo la scenata della mattina del 19.3.2024, il ricorrente avesse accidentalmente smarrito l'incasso di quel giorno, la circostanza che il lavoratore ridesse, all'atto della comunicazione della perdita, ben sapendo che non avrebbe rifuso di tasca propria quanto smarrito, e la circostanza che lo stesso, infatti, dichiarasse espressamente al proprio responsabile che “non era un suo problema” sono sintomatiche – quantomeno – di un discreto compiacimento del ricorrente per una condotta lesiva degli interessi patrimoniali della resistente.
Sicché, l'asserito “stato di preoccupazione e di agitazione” del ricorrente per lo smarrimento dell'incasso giornaliero (cui si allude sia nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024 sia nell'atto introduttivo di questo giudizio) non risulta in alcun modo provato. Come non risultano dimostrati alcun atteggiamento provocatorio o provocazione espressa, nei riguardi del ricorrente, da parte del responsabile Preme rimarcare che le risultanze dell'istruttoria orale hanno disvelato che CP_3
13 era stato il ricorrente a ridere, quando riferiva la perdita di incasso giornaliero alla e al Parte_2
e non quest'ultimo. A ciò si aggiunga che la frase profferita dal responsabile di sede “non CP_3 rompere i coglioni” altro non è che un turpiloquio e, quindi – per quanto il registro utilizzato sia inadatto al posto di lavoro – esso non risulta in alcun modo offensivo dell'onore e della dignità personale del ricorrente.
Non può non rilevarsi, infine, che l'ammissione del ricorrente di avere “alzato la voce e detto che capiva come mai con un carattere così la moglie (del n.d.r.) l'avesse lasciato”, contenuta CP_3 nella lettera di giustificazioni del 26.3.2024, altro non è che l'edulcorata parafrasi di “tua moglie ti ha lasciato perché sei solo un frocio”.
Il fatto materiale posto alla base del licenziamento – oltreché la rilevanza disciplinare dello stesso – risulta, pertanto, del tutto provato all'esito dell'istruttoria espletata.
Sulla proporzione della sanzione espulsiva.
I fatti posti alla base della sanzione irrogata al lavoratore sono idonei ad integrare giusta causa di licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Quanto alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata, è bene rammentare che la giusta causa ricorre nel caso in cui il prestatore commetta, durante il rapporto di lavoro o anche al di fuori dello stesso, fatti gravi al punto da far venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, rendendo impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto di lavoro stesso.
Come ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 18263/2024), la giusta causa di recesso dal rapporto di cui all'art. 2119 c.c. è una fattispecie ascrivibile alla tipologia delle c.d. “clausole generali”, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza sociale, sia di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. (cfr. Cass. n. 6498/2012).
Sul tema specifico della legittimità del licenziamento del dipendente per comportamento ingiurioso la Corte di Cassazione (vd. ordinanza n. 38877/2021) ha precisato come questa tipologia di condotta
14 possa integrare giusta causa di licenziamento qualora consista nel pronunciamento di epiteti offensivi, in contrasto con i generali canoni di civile convivenza nonché con i basilari obblighi nascenti da un rapporto di lavoro. La Suprema Corte evidenzia come, nell'ambito del rapporto lavorativo, il rispetto reciproco tra datore di lavoro e lavoratore sia fondamentale al fine del corretto svolgimento delle attività e della coesione del team;
in tal senso, l'insulto rivolto al datore di lavoro assume una connotazione particolarmente grave, potendo ben configurare un'ipotesi di insubordinazione idonea a determinare il recesso dal rapporto di lavoro.
Nella fattispecie oggetto di causa, la circostanza che gli epiteti offensivi siano stati professati nei confronti di due superiori gerarchici del ricorrente e, per ammissione dello stesso lavoratore, per questioni inerenti al rapporto lavorativo e, in particolare, il sinistro dell'ottobre 2023 e la perdita dell'incasso del 19.3.2024, è rilevante ai fini della qualificazione della condotta del ricorrente in termini di “insubordinazione”, attenendo essa, in ragione del contesto in cui è stata posta in essere, specificamente all'esecuzione della prestazione lavorativa ed essendo stata realizzata essa con sprezzo per le prerogative gerarchiche dei responsabili.
Inoltre, il ricorrente ha rivolto ai responsabili epiteti di contenuto ingiurioso, ledendo l'onore e la dignità personale degli interlocutori, e in modo minaccioso, compiendo un gesto evidentemente intimidatorio verso il . E ciò è già di per sé grave, anche senza considerare la frase del Per_1 tutto inurbana, pure in un ambiente differente da quello lavorativo, e irrispettosa delle più basilari regole del vivere civile: “tua moglie ti ha lasciato perché sei solo un frocio” (rivolta al . CP_3
Risulta, dunque, provato l'elemento oggettivo del fatto addebitato.
Preme poi porre in rilievo la manifesta gravità oggettiva delle espressioni rivolte dal ricorrente a ben due responsabili, accompagnate, in un caso, da una frase marcatamente omofoba e, in un altro, da una vera e propria minaccia di violenza fisica (tale deve intendersi il gesto intimidatorio compiuto contro il ). Per_1
Occorre altresì evidenziare che il contesto nel quale il ricorrente si è rivolto in modo offensivo nei confronti dei responsabili, lungi dall'essere privato, poteva essere percepito da terzi e, infatti, gli epiteti e la frase sono stati effettivamente uditi da altri dipendenti della resistente;
ciò consente di valutare la condotta del ricorrente come particolarmente grave in quanto maggiormente idonea a ledere la reputazione e l'autorevolezza dei soggetti offesi.
Pertanto, non può revocarsi in dubbio la manifesta portata lesiva del comportamento del ricorrente: tale comportamento non è conforme al 'minimum etico' cui va orientata la prestazione di lavoro e impattano, evidentemente, con quanto previsto dall'art. all'art. 4 Regolamento aziendale (in vigore dal 7.9.2023, che tutela l'“immagine aziendale”, prescrivendo ai dipendenti di tenere nei confronti
15 dei colleghi “un atteggiamento rispettoso che proietti verso l'esterno un'immagine d'alta professionalità, competenza ed educazione” (vd. doc. 7 fasc. resist.).
Quanto all'elemento soggettivo del fatto addebitato, la ricostruzione in fatto attesta inequivocabilmente la sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto il ricorrente ha proferito frasi offensive nei confronti di due soggetti differenti e nella stessa giornata, in assenza di qualsivoglia giustificazione o “scriminante” e in assenza di qualsivoglia offesa (reciproca) o istigazione da parte dei suoi responsabili. La ripetizione degli epiteti, nei riguardi di ambedue i responsabili, e gli elementi di contorno all'ultima condotta dapprima disaminati (quella del pomeriggio del 19.3.2024 in danno del denotano l'intensità dell'elemento soggettivo. CP_3
Per quanto detto, la gravità delle condotte addebitate al ricorrente emerge sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo.
Tali rilievi rendono palese l'infondatezza delle censure attoree basate sul difetto di proporzionalità della sanzione comminata rispetto alla gravità del fatto contestato nonché sulla riconducibilità delle condotte alle previsioni del CCNL applicato che – a detta del ricorrente – contemplerebbe espressamente, per tali condotte, una sanzione meramente conservativa.
Si allude, in particolare, alla previsione di cui l'art. 32 del CCNL “Trasporti, Logistica e movimentazione merci”, che, al punto c), sanziona con la multa le violazioni “del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda”.
È invero del tutto evidente come, da un lato, il lavoratore abbia persistito nel commettere la condotta sicuramente lesiva anche della disciplina e della morale aziendale, reiterando la mancanza della mattina del 19.3.2024 nel pomeriggio di quello stesso giorno, di talché – seguendo il ragionamento sussuntivo di parte ricorrente – sarebbe corretto sussumere il pregiudizio alla disciplina e alla morale de quo nella sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni per violazioni “del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa”.
Da altro lato, non può non rilevarsi come anche la sanzione della sospensione non sia idonea a misurare tutto il disvalore del fatto contestato, poiché il contegno assunto dal lavoratore è potenzialmente suscettibile di arrecare danno, non già soltanto agli interessi aziendali, ma altresì alla dignità, alla reputazione e all'onore dei due responsabili offesi.
Tale contegno è poi aggravato dalla circostanza che il lavoratore, ledendo pure l'autorevolezza dei responsabili al cospetto di altri dipendenti dell'azienda, ha manifestato un'evidente indifferenza per quella declinazione di rispetto che attiene al contesto prettamente lavorativo e gerarchico- funzionale.
16 Rispetto che rappresenta il mezzo per garantire che in realtà sociali complesse e organizzate – quale senz'altro è quella aziendale – sia sempre assicurato il fisiologico e corretto svolgimento dei rapporti.
L'assenza di precedenti disciplinari, infine, non è elemento idoneo a fondare “ex se” un giudizio di sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta contestata, qualificandosi esso come elemento non strettamente attinente alla tipicità del fatto – riguardando l'esperienza lavorativa
“pregressa” del lavoratore – e, dunque, rilevando solo in un momento successivo all'indagine sugli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie e “ad colorandum”. Del resto, il rapporto di lavoro con la resistente non vanta una fiducia puranche decennale, risalendo alla cessione del contratto dell'1.11.2016.
In conclusione, le condotte addebitate al ricorrente impattano irrimediabilmente con i doveri essenziali inerenti al rapporto di lavoro (il cd. “minimo etico” di cui si è detto) – essendo pacifico che il datore di lavoro deve poter confidare sulla leale collaborazione del prestatore e sul corretto adempimento delle obbligazioni che dal rapporto scaturiscono a carico di quest'ultimo (anche con riferimento ai rapporti interpersonali e al sereno svolgimento della vita aziendale) – ed integrano indubbiamente una giusta causa di licenziamento.
Ragion per cui la sanzione del licenziamento per giusta causa comminata al ricorrente si ritiene pienamente legittima ai sensi dell'art. 2119 c.c., in quanto proporzionata al disvalore della condotta, così come sin qui descritta, venendo in rilievo una violazione imputabile al dipendente talmente grave da minare la fiducia del datore di lavoro al punto da fargli ritenere che la continuazione del rapporto si risolverebbe in un pregiudizio per gli scopi aziendali, poiché viene posta in dubbio la futura correttezza nell'adempimento degli obblighi assunti dal lavoratore, secondo i canoni di fedeltà, buona fede, correttezza e diligenza (cfr. Cass. n. 17514/2010 e Cass. n. 2013/2012).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, previa compensazione nella misura della metà in considerazione della circostanza che il ricorrente, nonostante l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, ha perso il posto di lavoro dopo quasi dieci anni di lavoro presso la sede di Rho, sono poste a carico del ricorrente e liquidate in dispositivo in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso;
17 2) compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna a Parte_1 pagare a la restante metà, che si liquida in euro 2.200,00, oltre rimborso forfetario per CP_1 spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 16.12.2024.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
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