Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02159/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01687/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Osvaldo A. Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cosenza, Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Cosenza prot. n.-OMISSIS-, recante DASPO, con cui si “ VIETA a -OMISSIS- di accedere su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico [...] per anni 5 [...] e PRESCRIVE a -OMISSIS-, per la durata di anni 5 di presentarsi presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni partita del-OMISSIS- ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IC IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Cosenza, emarginato in oggetto, con il quale, ai sensi dell’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, gli è stato imposto il divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana, per un periodo di cinque anni, con la precisazione che il divieto è esteso agli spazi adiacenti alle medesime strutture sportive ed in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle menzionate competizioni, nonché, per il medesimo periodo, l’obbligo di presentarsi presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, 15 minuti dopo l’inizio e 15 minuti prima della fine di ogni partita che la squadra di calcio del -OMISSIS- disputerà sia in casa che fuori casa.
1.1. Il provvedimento gravato è stato adottato all’esito dei fatti avvenuti il -OMISSIS-, allorquando un gruppo di tifosi, fra i quali è stato identificato il ricorrente, ha aggredito un dirigente del-OMISSIS-.
1.2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione art.6 L. 410/1989; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà ”.
Il ricorrente, in sostanza, muove due censure avverso il provvedimento, sostenendo, in primo luogo, che mancano dati oggettivi a sostegno della ricostruzione dei fatti, come riferiti nel provvedimento, e della stessa identificazione del predetto quale soggetto partecipe dell’aggressione; in secondo luogo, che il provvedimento si fonderebbe su una motivazione carente e comunque errata in ordine al presupposto della pericolosità del soggetto inciso.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso giacché infondato.
3. Con ordinanza cautelare del 25 novembre 2021, questo Tribunale ha respinto la invocata misura cautelare.
4. All’udienza di merito straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non può essere accolto.
5.1. La censura relativa alla mancanza di riscontri certi in ordine ai fatti riferiti nel provvedimento ed alla identificazione del ricorrente quale partecipe degli eventi contestati appare priva di fondamento.
In merito, devono ribadirsi i rilievi che questo Tribunale ha già esposto in sede cautelare, laddove ha osservato che “ quantunque in assenza di elementi probatori direttamente attinenti all’aggressione subita dal dirigente -OMISSIS-, gli indici evidenziati in sede istruttoria (segnatamente: -) la sostanziale immediatezza e continuità di tale evento rispetto al successivo alterco o diatriba verbale avvenuto tra il ricorrente e il -OMISSIS-, entrambi richiamati nelle premesse fattuali del provvedimento impugnato; -) l’affermazione dell’informatore -OMISSIS- circa il fatto che l’odierno ricorrente era tra i soggetti che egli aveva allontanato, unitamente ai Carabinieri, dalla porta carraia dello stadio dopo che gli stessi tifosi avevano urlato di voler parlare con il -OMISSIS- e che avevano quindi colpito con manate e calci la carrozzeria dell’autovettura del -OMISSIS-dopo che essa era uscita dal parcheggio interno, nel contesto dell’aggressione; -) le dichiarazioni degli altri informatori testimoniali circa la criticità della situazione e le dichiarazioni dei Carabinieri circa l’esistenza di una situazione di tensione in detto contesto spazio-temporale; -) l’assenza di altri soggetti nei luoghi di detto evento, come dichiarato dagli informatori) appaiono sufficienti […] per rendere non censurabili le conclusioni dell’Autorità Prefettizia circa la partecipazione attiva del ricorrente negli eventi dedotti a base dell’impugnato D.A.S.P.O. ”.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni rese dagli stewards, come riferite, peraltro, dalla DIGOS nella comunicazione di notizia di reato, offrono elementi gravi e univoci sulla presenza del ricorrente agli eventi contestati e sulla veridicità dei fatti, come ricostruiti nel provvedimento gravato, confermando la correttezza dell’azione amministrativa.
Deve, peraltro, richiamarsi anche il provvedimento di convalida adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cosenza 23 luglio 2021, ove è precisato che “ la identificazione dell’ES risulta compiutamente e affidabilmente avvenuta attraverso la visione dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza dello stadio e attraverso le dichiarazioni rese dagli steward ”.
5.2. Del pari infondata si rivela la seconda censura mossa con il ricorso.
Segnatamente, con essa si lamenta l’assenza, nel provvedimento impugnato, di una adeguata motivazione che rimarchi la “pericolosità sociale” del ricorrente.
L’esame del provvedimento, e del procedimento alla base, consente di accertare che, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, il Questore abbia fatto corretta applicazione della disposizione contenuta nell’art.6 della legge n.401/1989 e altrettanto correttamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del divieto prescritto.
Né può fondatamente sostenersi la mancanza di una valutazione “ in concreto ” della pericolosità dell’interessato, posto che l’amministrazione procedente ha compiutamente rappresentato gli eventi contestati, oggettivamente gravi, ed adeguatamente esposto le ragioni per le quali da essi debba desumersi il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che essa è chiamata a preservare.
La partecipazione del ricorrente al grave episodio riferito, come accertata dalle forze dell’ordine, risulta presupposto necessario e sufficiente per legittimare l’adozione della misura di prevenzione adottata, giacché esprime, ex se , una natura violenta, sintomatica di pericolosità, nell’ambito di un impianto sportivo, che integra i presupposti per l’applicazione della disposizione di cui al citato art.6 legge n.401/1989.
Sotto questo profilo, occorre ricordare che quella ivi disciplinata è fattispecie “ tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia) la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, della lesione del bene giuridico della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità ” (Consiglio di Stato, III Sez., 8 maggio 2024, n. 4141).
Ulteriore dimostrazione della completezza del profilo motivazionale in ordine al pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza – e, più in generale, della corretta applicazione del citato art.6 legge n.401/1989 – si rinviene laddove il Questore, nell’imporre il divieto, ha dato compiutamente conto del fatto che il ricorrente è stato già in passato attinto da altri due provvedimenti di DASPO.
6. Da quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite dell’amministrazione resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IC IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IC | IV RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.