TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 2159
TAR
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
>
TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art.6 L. 410/1989; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà

    Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi istruttori, inclusi i rilievi in sede cautelare, le dichiarazioni degli informatori e il provvedimento di convalida del GIP, fossero sufficienti a dimostrare la partecipazione attiva del ricorrente agli eventi. Inoltre, ha ritenuto che il Questore avesse correttamente applicato l'art. 6 della legge n. 401/1989, motivando adeguatamente sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del divieto, inclusa la pericolosità sociale desumibile dalla gravità degli eventi e dai precedenti provvedimenti di DASPO.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 2159
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2159
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo