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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1251/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 16/07/2025, promossa con ricorso depositato in data
28/02/2025 da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. BARANCA Monica, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Controparte_1 proc. dom. avv. VESCOVI Alex, giusta procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 16/07/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che , e Pt_1 Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio concordatario a Treviglio il 29/09/2001 e che la
[...] separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza di questo Tribunale
n.1977/2018 del 20/09/2018, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 1137/2019 del 02/07/2019, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (doc. 8). Dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), oggi entrambi i Persona_2 maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi.
Ciò detto, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio, deve darsi atto che all'udienza di comparizione personale tenutasi avanti al giudice delegato il giorno
16/07/2025, le parti – assistite dai rispettivi procuratori – raggiungevano un accordo in ordine al mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni, nonché in ordine alla previsione di un assegno divorzile una tantum in favore della moglie, accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Ebbene, stante la non contrarietà a norme di legge imperative il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi meritino integrale accoglimento, così come riportate in dispositivo. Anche l'assegno divorzile una tantum convenuto dalle parti ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970 appare del tutto equo e congruo in relazione alla durata del matrimonio e alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, così come emersa dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
, e a Treviglio il giorno 29/09/2001 (trascritto Pt_1 Parte_1 Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune, atto n. 57, parte II, serie A, anno 2001);
2) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di Pt_1 ciascun figlio mediante il versamento alla madre di un assegno pari ad euro 1.000,00 al mese (così per complessivi euro 2.000,00), da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese (con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da luglio 2026);
3) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento straordinario Pt_1 dei figli nella misura percentuale del 75%, mentre il restante 25% rimarrà a carico della madre, tenuto conto di quanto previsto nel Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbligano i genitori a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
pagina 3 di 6 Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'Istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 pagina 4 di 6 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
4) dà atto che le autovetture attualmente in uso ai figli sono state acquistate previo accordo tra i genitori e che, pertanto, tutte le spese connesse all'uso e alla manutenzione del veicolo (es. bollo, assicurazione, tagliandi, manutenzione meccanica, ecc.) saranno ripartite tra le parti nella misura percentuale sopra stabilita;
5) dà atto che il signor pur non essendo stato informato del fatto che la figlia Pt_1
avrebbe intrapreso un percorso di supporto psicologico, condividendone Persona_1 la necessità a salvaguardia del suo benessere psicofisico, si impegna a rimborsare alla madre il 50% della relativa spesa corrispondendo la somma di euro 541,15;
6) dà atto che il signor verserà alla signora a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 una tantum, l'importo convenuto in euro 30.000,00 (trentamila/00), entro la data del 31 agosto 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie;
7) dà atto che il signor verserà alla signora a titolo di arretrati per la Pt_1 CP_1 rivalutazione ex indici Istat dell'assegno di mantenimento fino alla data dell'udienza del pagina 5 di 6 16/07/2025, la somma forfettaria di euro 500,00, sempre entro la data del 31 agosto 2025,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie;
8) dà atto che, a fronte dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalle parti in questa sede, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione che tragga origine dall'unione coniugale, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti;
ciascuna parte, inoltre, dichiara di rinunciare alle altre domande avanzate nel presente giudizio divorzile a titolo di rimborso, risarcimento del danno e responsabilità aggravata;
9) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 16/07/2025, promossa con ricorso depositato in data
28/02/2025 da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. BARANCA Monica, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Controparte_1 proc. dom. avv. VESCOVI Alex, giusta procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 16/07/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che , e Pt_1 Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio concordatario a Treviglio il 29/09/2001 e che la
[...] separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza di questo Tribunale
n.1977/2018 del 20/09/2018, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 1137/2019 del 02/07/2019, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (doc. 8). Dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]), oggi entrambi i Persona_2 maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi.
Ciò detto, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di divorzio, deve darsi atto che all'udienza di comparizione personale tenutasi avanti al giudice delegato il giorno
16/07/2025, le parti – assistite dai rispettivi procuratori – raggiungevano un accordo in ordine al mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni, nonché in ordine alla previsione di un assegno divorzile una tantum in favore della moglie, accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Ebbene, stante la non contrarietà a norme di legge imperative il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi meritino integrale accoglimento, così come riportate in dispositivo. Anche l'assegno divorzile una tantum convenuto dalle parti ai sensi dell'art. 5, comma 8 Legge n. 898/1970 appare del tutto equo e congruo in relazione alla durata del matrimonio e alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, così come emersa dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
, e a Treviglio il giorno 29/09/2001 (trascritto Pt_1 Parte_1 Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune, atto n. 57, parte II, serie A, anno 2001);
2) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto di Pt_1 ciascun figlio mediante il versamento alla madre di un assegno pari ad euro 1.000,00 al mese (così per complessivi euro 2.000,00), da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese (con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da luglio 2026);
3) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento straordinario Pt_1 dei figli nella misura percentuale del 75%, mentre il restante 25% rimarrà a carico della madre, tenuto conto di quanto previsto nel Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbligano i genitori a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
pagina 3 di 6 Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'Istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 pagina 4 di 6 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
4) dà atto che le autovetture attualmente in uso ai figli sono state acquistate previo accordo tra i genitori e che, pertanto, tutte le spese connesse all'uso e alla manutenzione del veicolo (es. bollo, assicurazione, tagliandi, manutenzione meccanica, ecc.) saranno ripartite tra le parti nella misura percentuale sopra stabilita;
5) dà atto che il signor pur non essendo stato informato del fatto che la figlia Pt_1
avrebbe intrapreso un percorso di supporto psicologico, condividendone Persona_1 la necessità a salvaguardia del suo benessere psicofisico, si impegna a rimborsare alla madre il 50% della relativa spesa corrispondendo la somma di euro 541,15;
6) dà atto che il signor verserà alla signora a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 una tantum, l'importo convenuto in euro 30.000,00 (trentamila/00), entro la data del 31 agosto 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie;
7) dà atto che il signor verserà alla signora a titolo di arretrati per la Pt_1 CP_1 rivalutazione ex indici Istat dell'assegno di mantenimento fino alla data dell'udienza del pagina 5 di 6 16/07/2025, la somma forfettaria di euro 500,00, sempre entro la data del 31 agosto 2025,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie;
8) dà atto che, a fronte dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalle parti in questa sede, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione che tragga origine dall'unione coniugale, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti;
ciascuna parte, inoltre, dichiara di rinunciare alle altre domande avanzate nel presente giudizio divorzile a titolo di rimborso, risarcimento del danno e responsabilità aggravata;
9) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6