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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/11/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 novembre 2025, alle ore 11.20, innanzi al Giudice dott.ssa RM CI, sono comparsi:
Per l'Avv. CAPALBO LUCANTONIO. Parte_1
Per l'Avv. SO GI. Controparte_1
L'Avv. Capalbo chiede un breve rinvio al fine di produrre documentazione relativa alle pec di invio e ricezione che la inforcert azienda responsabile della posta legalmail relativamente al periodo che va dal
1.1.2025 al 10.1.2025, al fine di dimostrare che il deposito è avvenuto nei termini di legge.
L'Avv. Russo si oppone in quanto parte avversa non ha presentato e nè esibito alcuna richiesta alla infoceret avente prova legale, ma solo una generica risposta dal contenuto non afferente ai fatti di causa.
Inoltre eccepisce la tradività dell'avversa richiesta che andava formulata alla prima difesa utile successiva all'eccezione di tardività, nelle 5 memorie e 3 udienze precedenti di tale eccezione e richiesta non viè traccia. Chiede quindi che la causa venga decisa.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa RM CI
Il Cancelliere dott. Luigi Donato
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa RM CI, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2025 promossa da:
( ) elettivamente domiciliata in Acri (CS) alla Via Parte_1 C.F._1
Vincenzo Padula, 156/1, presso lo studio dell'Avv. LUCANTONIO CAPALBO
RICORRENTE
Contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GI SO del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rende
(CS) alla Via Don Minzoni n. 79/B
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- risoluzione contratto locazione- improcedibilita' opposizione ex artt. 447bis e 641 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 04/01/2025, la Sig.ra ha Parte_1 proposto formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1010/24, eccependo la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore a far data dal 16/11/2015 e la propria carenza di legittimazione passiva, spiegando poi domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dall'immobile oggetto della locazione, chiedendo di accogliere l'opposizione e accertare e dichiarare, che il contratto di locazione commerciale, sottoscritto tra il defunto locatore ed il conduttore , è Parte_2 Controparte_1 stato risolto per grave inadempimento del conduttore;
e per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare pagina 2 di 6 nullo e comunque inefficace, l'opposto Decreto ingiuntivo n. 1010/2024 emesso in data 17/11/2024; In via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare che il Sig. , durante la locazione Controparte_1 ha apportato, senza il consenso scritto del locatore, modifiche all'immobile oggetto della locazione, violando in tal modo quanto sancito all'art. 9 del contratto di locazione in essere tra le parti, e per l'effetto, condannare, il Sig. , al versamento della somma di Euro 29.002,21 a titolo di Controparte_1 risarcimento danni o di quella maggiore o minore ritenuta dovuta o di giustizia.
Si costituiva, con comparsa del 12/03/2025, parte resistente eccependo in via pregiudiziale/preliminare l'erroneità del rito applicato e, quindi, l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione al ruolo della causa, l'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza dell'avversa richiesta di risoluzione, l'infondatezza domanda riconvenzionale, comunque prescritta, l'autorizzazione espressa ai lavori di ristrutturazione, la mancanza di prova scritta a sostegno dell'opposizione.
Con decreto del 3.4.2025 , il G.I. fissava l'udienza di comparizione concedendo i termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
All'udienza del 24/06/2025, il G.I., ai sensi degli art. 420 e 426 c.p.c., mutava il rito in locatizio con termine di legge alle parti per le integrazioni di rito e rinvio al 28/10/2025 cui seguiva rinvio per la discussione ed ulteriore rinvio, su richiesta delle parti, per l'impedimento del difensore di parte ricorrente.
All'udienza odierna, le parti venivano invitate alla discussione e la causa viene decisa con lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Va accolta l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione ex artt. 447bis e 641 c.p.c.
Nessun dubbio sulla natura locatizia del presente giudizio il quale nasce a seguito di rapporto di locazione commerciale.
Ed invero, l'azione in materia locatizia viene in rilievo non solo quando la stessa riguarda l'applicazione e l'interpretazione del contratto ma anche, in presenza di una qualunque pretesa creditoria, collegata ad un contratto, anche se non più esistente od efficace , ove ne costituisca mero antefatto storico e si applica a tutte le questioni relative al contratto di locazione e quelle ad esso conseguenti.
Nel caso di specie, l'oggetto di cui al Decreto ingiuntivo opposto è l'indennità di avviamento commerciale ex art. 34 L. n. 392/78.
Il riferimento di parte ricorrente ad un accordo transattivo che avrebbe novato i rapporti e dal quale deriverebbe la natura non locativa del rapporto è improprio trattandosi di verbale di riconsegna di immobile del 06/06/2023 come da documentazione in atti oltrechè infondato.
Dal che ne discende che l'opposizione andava proposta con ricorso da depositarsi entro il termine di pagina 3 di 6 quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, vertendosi appunto in materia di locazione (v. art. 447- bis c.p.c.).
Consolidata giurisprudenza afferma che “L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.” (così, Cass. 2/4/2009, n. 8014; conformemente, Cass., SS. UU., 14/03/1991,
n. 2714; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Latina, sez. II, 08/10/2009, e Trib. Bari, 03/11/2004).
Si tratta di un termine perentorio, come risulta dalla natura sostanzialmente impugnatoria dell'opposizione ed il suo decorso infruttuoso fa sì che il decreto acquisti efficacia di titolo esecutivo.
Ove l'opposizione venga promossa con atto di citazione anziché con ricorso, essa è tempestiva e pertanto ammissibile solo laddove l'atto di citazione venga notificato ed anche iscritto a ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, cioè entro il termine per proporre opposizione.
Nel caso in esame, l'opponente, ha ricevuto il Decreto ingiuntivo n. 1010/24 il 28/11/2024 ed il
04/01/2025 ha notificato l'atto di citazione e ha effettuato la costituzione in giudizio, con deposito dell'atto e relativa iscrizione al ruolo in data 09/01/2025 (all. 4), ovvero 42 giorni dopo la ricezione del decreto poi opposto.
In data odierna, parte ricorrente esibisce una generica risposta di Infocert, azienda responsabile della posta legalmail, e per la prima volta chiede di poter provare che la tardiva iscrizione non sarebbe dipesa da fatto imputabile.
In disparte il rilievo che anche ove fosse provata l'iscrizione rituale mancherebbe la prova di essersi attivato tempestivamente appena compreso l'errore addebitabile alla cancelleria, nel caso in esame parte ricorrente non offre prova della rituale iscrizione a ruolo.
Come noto, il complesso meccanismo del deposito telematico si articola in quattro fasi, coincidenti con il rilascio di altrettanti messaggi pec, da parte del sistema informatico e precisamente una ricevuta di accettazione deposito, una ricevuta di avvenuta consegna, una pec avente ad oggetto l'esito controlli automatici deposito inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, un quarto messaggio pec che attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere ovvero l'accettazione o meno del deposito da parte della cancelleria.
Nessun riscontro circa l'invio del deposito dell'atto in data antecedente il 9.1.25 da parte ricorrente il quale non è in grado di fornire prova dell'invio di nessuno dei messaggi pec.
L'esibizione tardiva fornita solo in data odierna, non prova l'avvenuto deposito nei termini, né appare pagina 4 di 6 riferibile ai fatti di causa non venendo neppure in essa indicato il numero del procedimento di che trattasi né è indicato il contenuto stesso della richiesta inoltrata ad Infocert.
Tale documento appare tardivo, inammissibile assolutamente non idoneo a provare causa non imputabile, oltre a non emergere che la parte si sia attivata con immediatezza (riferendosi a documento datato
10.11.25).
Su tali basi, la domanda va dichiarata improcedibile e la violazione del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è assorbente rispetto a tutti gli altri motivi e a tutte le altre domande portati da parte opponente e opposta.
L'inammissibilità dell'opposizione travolge le domande impropriamente denominate come
“riconvenzionali” ma, in realtà, accessorie laddove l'opponente chiede di accertare e dichiarare che il Sig.
, durante la locazione ha apportato, senza il consenso scritto del locatore, modifiche Controparte_1 all'immobile oggetto della locazione, violando in tal modo quanto sancito all'art. 9 del contratto di locazione in essere tra le parti, e per l'effetto, condannare, il Sig. , al versamento della Controparte_1 somma di Euro 29.002,21 a titolo di risarcimento danni o di quella maggiore o minore ritenuta dovuta o di giustizia.
Trattasi, invero, più compiutamente, di domande autonome accessorie rispetto all'opposizione, del cui vizio seguono le sorti in rito (v. Tribunale di Roma n. 3347 del 2019; v. Tribunale di Torino, sentenza n.1938 del 16.03.2017 che richiama Tribunale di Milano, sezione ottava civile, 25.6.2009, n. 828; v. Cass.
Civ., Sezione III, sent. n.2124 del 3.3.1994).
La valutazione in rito non preclude la riproponibilità delle stesse in separato, autonomo, giudizio civile di primo grado (v. in fattispecie analoga, Cass. Civ., sezione Lavoro, sent. n.18125 del 15.9.2016).
L'improcedibilità o l'inammissibilità dell'opposizione fa, infatti, acquistare al decreto ingiuntivo, indipendentemente dal decreto di esecutività, l'efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto.
Le spese processuali, giusta la natura della causa e la fase di chiusura del processo che non consente di apprezzare il grado di fondatezza delle questioni portate al vaglio e trattandosi di questione preliminare assorbente e non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche, trovano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 -rigetta l'opposizione in quanto improcedibile e per l'effetto, conferma il d.i. opposto n. . 1010/24 che dichiara esecutivo;
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RM CI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 novembre 2025, alle ore 11.20, innanzi al Giudice dott.ssa RM CI, sono comparsi:
Per l'Avv. CAPALBO LUCANTONIO. Parte_1
Per l'Avv. SO GI. Controparte_1
L'Avv. Capalbo chiede un breve rinvio al fine di produrre documentazione relativa alle pec di invio e ricezione che la inforcert azienda responsabile della posta legalmail relativamente al periodo che va dal
1.1.2025 al 10.1.2025, al fine di dimostrare che il deposito è avvenuto nei termini di legge.
L'Avv. Russo si oppone in quanto parte avversa non ha presentato e nè esibito alcuna richiesta alla infoceret avente prova legale, ma solo una generica risposta dal contenuto non afferente ai fatti di causa.
Inoltre eccepisce la tradività dell'avversa richiesta che andava formulata alla prima difesa utile successiva all'eccezione di tardività, nelle 5 memorie e 3 udienze precedenti di tale eccezione e richiesta non viè traccia. Chiede quindi che la causa venga decisa.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa RM CI
Il Cancelliere dott. Luigi Donato
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa RM CI, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2025 promossa da:
( ) elettivamente domiciliata in Acri (CS) alla Via Parte_1 C.F._1
Vincenzo Padula, 156/1, presso lo studio dell'Avv. LUCANTONIO CAPALBO
RICORRENTE
Contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GI SO del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rende
(CS) alla Via Don Minzoni n. 79/B
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- risoluzione contratto locazione- improcedibilita' opposizione ex artt. 447bis e 641 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 04/01/2025, la Sig.ra ha Parte_1 proposto formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1010/24, eccependo la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore a far data dal 16/11/2015 e la propria carenza di legittimazione passiva, spiegando poi domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dall'immobile oggetto della locazione, chiedendo di accogliere l'opposizione e accertare e dichiarare, che il contratto di locazione commerciale, sottoscritto tra il defunto locatore ed il conduttore , è Parte_2 Controparte_1 stato risolto per grave inadempimento del conduttore;
e per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare pagina 2 di 6 nullo e comunque inefficace, l'opposto Decreto ingiuntivo n. 1010/2024 emesso in data 17/11/2024; In via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare che il Sig. , durante la locazione Controparte_1 ha apportato, senza il consenso scritto del locatore, modifiche all'immobile oggetto della locazione, violando in tal modo quanto sancito all'art. 9 del contratto di locazione in essere tra le parti, e per l'effetto, condannare, il Sig. , al versamento della somma di Euro 29.002,21 a titolo di Controparte_1 risarcimento danni o di quella maggiore o minore ritenuta dovuta o di giustizia.
Si costituiva, con comparsa del 12/03/2025, parte resistente eccependo in via pregiudiziale/preliminare l'erroneità del rito applicato e, quindi, l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione al ruolo della causa, l'inammissibilità, improcedibilità, infondatezza dell'avversa richiesta di risoluzione, l'infondatezza domanda riconvenzionale, comunque prescritta, l'autorizzazione espressa ai lavori di ristrutturazione, la mancanza di prova scritta a sostegno dell'opposizione.
Con decreto del 3.4.2025 , il G.I. fissava l'udienza di comparizione concedendo i termini di cui all'art. 171ter c.p.c.
All'udienza del 24/06/2025, il G.I., ai sensi degli art. 420 e 426 c.p.c., mutava il rito in locatizio con termine di legge alle parti per le integrazioni di rito e rinvio al 28/10/2025 cui seguiva rinvio per la discussione ed ulteriore rinvio, su richiesta delle parti, per l'impedimento del difensore di parte ricorrente.
All'udienza odierna, le parti venivano invitate alla discussione e la causa viene decisa con lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
Va accolta l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione ex artt. 447bis e 641 c.p.c.
Nessun dubbio sulla natura locatizia del presente giudizio il quale nasce a seguito di rapporto di locazione commerciale.
Ed invero, l'azione in materia locatizia viene in rilievo non solo quando la stessa riguarda l'applicazione e l'interpretazione del contratto ma anche, in presenza di una qualunque pretesa creditoria, collegata ad un contratto, anche se non più esistente od efficace , ove ne costituisca mero antefatto storico e si applica a tutte le questioni relative al contratto di locazione e quelle ad esso conseguenti.
Nel caso di specie, l'oggetto di cui al Decreto ingiuntivo opposto è l'indennità di avviamento commerciale ex art. 34 L. n. 392/78.
Il riferimento di parte ricorrente ad un accordo transattivo che avrebbe novato i rapporti e dal quale deriverebbe la natura non locativa del rapporto è improprio trattandosi di verbale di riconsegna di immobile del 06/06/2023 come da documentazione in atti oltrechè infondato.
Dal che ne discende che l'opposizione andava proposta con ricorso da depositarsi entro il termine di pagina 3 di 6 quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, vertendosi appunto in materia di locazione (v. art. 447- bis c.p.c.).
Consolidata giurisprudenza afferma che “L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.” (così, Cass. 2/4/2009, n. 8014; conformemente, Cass., SS. UU., 14/03/1991,
n. 2714; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Latina, sez. II, 08/10/2009, e Trib. Bari, 03/11/2004).
Si tratta di un termine perentorio, come risulta dalla natura sostanzialmente impugnatoria dell'opposizione ed il suo decorso infruttuoso fa sì che il decreto acquisti efficacia di titolo esecutivo.
Ove l'opposizione venga promossa con atto di citazione anziché con ricorso, essa è tempestiva e pertanto ammissibile solo laddove l'atto di citazione venga notificato ed anche iscritto a ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, cioè entro il termine per proporre opposizione.
Nel caso in esame, l'opponente, ha ricevuto il Decreto ingiuntivo n. 1010/24 il 28/11/2024 ed il
04/01/2025 ha notificato l'atto di citazione e ha effettuato la costituzione in giudizio, con deposito dell'atto e relativa iscrizione al ruolo in data 09/01/2025 (all. 4), ovvero 42 giorni dopo la ricezione del decreto poi opposto.
In data odierna, parte ricorrente esibisce una generica risposta di Infocert, azienda responsabile della posta legalmail, e per la prima volta chiede di poter provare che la tardiva iscrizione non sarebbe dipesa da fatto imputabile.
In disparte il rilievo che anche ove fosse provata l'iscrizione rituale mancherebbe la prova di essersi attivato tempestivamente appena compreso l'errore addebitabile alla cancelleria, nel caso in esame parte ricorrente non offre prova della rituale iscrizione a ruolo.
Come noto, il complesso meccanismo del deposito telematico si articola in quattro fasi, coincidenti con il rilascio di altrettanti messaggi pec, da parte del sistema informatico e precisamente una ricevuta di accettazione deposito, una ricevuta di avvenuta consegna, una pec avente ad oggetto l'esito controlli automatici deposito inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, un quarto messaggio pec che attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere ovvero l'accettazione o meno del deposito da parte della cancelleria.
Nessun riscontro circa l'invio del deposito dell'atto in data antecedente il 9.1.25 da parte ricorrente il quale non è in grado di fornire prova dell'invio di nessuno dei messaggi pec.
L'esibizione tardiva fornita solo in data odierna, non prova l'avvenuto deposito nei termini, né appare pagina 4 di 6 riferibile ai fatti di causa non venendo neppure in essa indicato il numero del procedimento di che trattasi né è indicato il contenuto stesso della richiesta inoltrata ad Infocert.
Tale documento appare tardivo, inammissibile assolutamente non idoneo a provare causa non imputabile, oltre a non emergere che la parte si sia attivata con immediatezza (riferendosi a documento datato
10.11.25).
Su tali basi, la domanda va dichiarata improcedibile e la violazione del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è assorbente rispetto a tutti gli altri motivi e a tutte le altre domande portati da parte opponente e opposta.
L'inammissibilità dell'opposizione travolge le domande impropriamente denominate come
“riconvenzionali” ma, in realtà, accessorie laddove l'opponente chiede di accertare e dichiarare che il Sig.
, durante la locazione ha apportato, senza il consenso scritto del locatore, modifiche Controparte_1 all'immobile oggetto della locazione, violando in tal modo quanto sancito all'art. 9 del contratto di locazione in essere tra le parti, e per l'effetto, condannare, il Sig. , al versamento della Controparte_1 somma di Euro 29.002,21 a titolo di risarcimento danni o di quella maggiore o minore ritenuta dovuta o di giustizia.
Trattasi, invero, più compiutamente, di domande autonome accessorie rispetto all'opposizione, del cui vizio seguono le sorti in rito (v. Tribunale di Roma n. 3347 del 2019; v. Tribunale di Torino, sentenza n.1938 del 16.03.2017 che richiama Tribunale di Milano, sezione ottava civile, 25.6.2009, n. 828; v. Cass.
Civ., Sezione III, sent. n.2124 del 3.3.1994).
La valutazione in rito non preclude la riproponibilità delle stesse in separato, autonomo, giudizio civile di primo grado (v. in fattispecie analoga, Cass. Civ., sezione Lavoro, sent. n.18125 del 15.9.2016).
L'improcedibilità o l'inammissibilità dell'opposizione fa, infatti, acquistare al decreto ingiuntivo, indipendentemente dal decreto di esecutività, l'efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso riconosciuto.
Le spese processuali, giusta la natura della causa e la fase di chiusura del processo che non consente di apprezzare il grado di fondatezza delle questioni portate al vaglio e trattandosi di questione preliminare assorbente e non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche, trovano integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 -rigetta l'opposizione in quanto improcedibile e per l'effetto, conferma il d.i. opposto n. . 1010/24 che dichiara esecutivo;
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RM CI
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