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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.14181/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
14181/2023
promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA Parte_1
STELLA; RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 11/12/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di cittadina italiana per nascita da padre cittadino italiano Per_1
figlio di cittadino italiano, nato a [...], Parte_2 Persona_2
(LU), il 28.05.1849 (doc.3), figlio di e Per_3 Persona_4
In particolare, i ricorrenti deducevano che lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana.
1 Dall' unione tra (ovvero ovvero Persona_2 Persona_5 Persona_5 ovvero e nasceva, in data 25.04.1886, (doc. 5) che, in Persona_5 Persona_6 Parte_2 data 05.09.1908, contraeva matrimonio con (doc. 6), dalla cui unione nasceva, Persona_7 in data 17.10.1910, (doc. 7) che, in data 19.02.1944, contraeva matrimonio con il Per_1 cittadino brasiliano (doc. 8), dalla cui unione nascevano: (a) in data 25.03.1932, Persona_8
(doc. 9); (b) in 20.05.1933, (doc. 17); (c) in data 05.05.1935, Persona_9 Persona_10
(doc.24); (d) in data 12.08.1937, (doc. 33); (e) in data 04.01.1939, Parte_3 Parte_4
(doc. 38). Parte_5
in data 22.02.1952, contraeva matrimonio con (doc. Persona_9 Persona_11
10), dalla cui unione nasceva, in data 14.04.1960, (a.1) ricorrente, (doc. 11) che, Parte_6 in data 29.05.1982, contraeva matrimonio con (doc. 12), dalla cui unione Persona_12 nascevano: (a.1.1) in data 06.04.1983, ricorrente (doc. 13); (a.1.2) in data Persona_13
12.06.1990, ricorrente (doc. 15). Dall'unione tra Parte_1 Persona_13
e nasceva, in data 03.12.2018, (a.1.1.1) Persona_14 Persona_15 ricorrente (doc. 14). Dalla unione tra e , in Parte_1 Controparte_4 data 26.10.2018, nasceva (a.1.2.1) ricorrente, (doc. 16). Persona_16
in data 20.12.1954, contraeva matrimonio con , (doc. 18), Persona_10 Persona_17 dalla cui unione nascevano: (b.1) in data 04.12.1957, (doc. 19). (b.2.) in data Persona_18
23.04.1972, ricorrente (doc. 23). in data 01.05.1984, Persona_19 Persona_18 contraeva matrimonio con (doc. 20), dalla cui unione nasceva in data Persona_20
01.05.1985, (b.1.1) , ricorrente (doc. 21). Dall'unione tra Parte_7 Parte_7
e in data 24.02.2002, nasceva (b.1.1.1)
[...] Controparte_5 Persona_21 ricorrente (doc. 22). in data 15.06.1993, contraeva matrimonio con Parte_3 Persona_22
(doc. 25), dalla cui unione nascevano: (c.1) in data 28.11.1963,
[...] Parte_8
(doc. 26); (c.2) in data 15.03.1965, ricorrente (doc. 30); (c.3) in data
[...] Persona_23 Per_2 19.10.1968, ricorrente (doc. 32). Dall'unione tra Persona_23 Parte_8
e nasceva, in data 30.09.1993, (c.1.1) ricorrente (doc.
[...] Persona_25 Parte_9
27). Dall'unione tra con nasceva, in data 16.02.2012, Parte_9 Persona_26
(c.1.1.1) , ricorrente (doc. 28). Dall'unione tra Persona_27 Parte_10
e , nasceva, in data 24.12.2021, (c.1.1.2)
[...] Controparte_6 Persona_28
ricorrente, (doc. 29). Dall'unione tra e
[...] Persona_23 Persona_29 nasceva, in data 05.09.1992, (c.2.1) ricorrente (doc. 31). Persona_30
in data 17.09.1954, contraeva matrimonio con (doc. Parte_4 Persona_31
34), dalla cui unione nasceva (d.1) in data 05.05.1965, , ricorrente, (doc. 35) che, in Persona_32 data 02.07.1993, contraeva matrimonio con assumendo il nome di Persona_33 [...]
(doc. 36), dalla cui unione nasceva, in data 05.03.2002, (d.1.2) Persona_34 Persona_35
ricorrente (doc. 37). in data 30.12.1957, contraeva
[...] Parte_5 matrimonio con , (doc. 39), dalla cui unione nasceva, in data 24.10.1958, (e.1) Persona_36
(doc. 40), che, in data 07.06.1985, contraeva matrimonio con Parte_11 Persona_37
(doc. 41), dalla cui unione nasceva, in data 12.01.1991, (e.1.1) Persona_38 ricorrente (doc. 42).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
2 Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 01/07/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. Questioni preliminari.
1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
2. E' opportuno poi sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
3 i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_7
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. La decisione Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Per_1
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
4 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Ne consegue che considerato che ha trasmesso “iure sanguinis” al figlio Persona_2
e, da questi, a sua volta, alla figlia la cittadinanza italiana, ella a sua Parte_2 Per_1 volta l' ha trasmessa ai propri discendenti, e non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima Persona_2 dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata, tutta opportunamente tradotta e apostillata, dalla quale risulta dimostrato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti,
5 che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...], (SP), Brasile, il 12.06.1990, (C.F. Parte_1
CPF. 233.395.428-05), e residente in [...], quartiere Jardins dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile;
, nata a [...], (MG, Brasile, il 01.05.1985, (C.F. Parte_12 C.F._1
[...
), e residente in [...], appartamento 71, Quartiere Vila Leopoldina, San Paolo, (SP) Brasile;
nata a [...], (SP), Brasile, il 30.09.1993, Parte_10
(C.F. ), e residente in [...], Quartiere Santa Rita De C.F._2
Cassia, Itajubà, (MG), Brasile;
6 nato a [...], (MG), Brasile, il 06.04.1983, (C.F. CPF. Persona_13
), e residente in [...], quartiere Jardins C.F._3 dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile;
nato a [...], (SP), Brasile, il 05.03.2002, Controparte_8
(C.F. CPF. 438.485.538-99), e residente in [...], 500, appartamento 121B, Sao Jose Dos Campos, (SP) Brasile;
Pt_13
nato a [...], (SP), Brasile, il 12.06.1990, (C.F. Parte_1
), e residente in [...], quartiere Jardins C.F._4 dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile, e la di lui figlia minore nata a [...]è Dos Campos, il 26.10.2018, (SP), Brasile, (C.F. CPF. Persona_16
), e residente in [...], 87 Santo Antonio Do Pinhal, (SP), C.F._5
Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile, il 12.04.1991, (C.F. CPF. Persona_38
106.388.356-31), e residente in [...], 285s, appartamento 01, Centro, Lucas Do Rio Verd, (MT), Brasile;
nata a [...], (MG, Brasile, il 01.05.1985, (C.F. Pt_7 Parte_12 C.F._1
[...
), e residente in [...], appartamento 71, Quartiere Vila Leopoldina, San Paolo, (SP) Brasile, e il di lei figlio minore nato a [...], (SP), Brasile, il 24.02.2022, (C.F. CPF. Persona_21
600.833.188-52), e residente in [...], appartamento 71, Quartiere Vila Leopoldina, San Paolo, (SP) Brasile;
nata a [...], (SP), Brasile, il 30.09.1993, Parte_10
(C.F. ), e residente in [...], Quartiere Santa Rita De C.F._2
Cassia, Itajubà, (MG), Brasile, e la di lei figlia minore,
, nata a [...], (MG), Brasile, il 16.02.2012, (C.F. Persona_27 C.F._6
[...
), e residente in [...], 46, Quartiere Santa Rita De Cassia, Itajubà, (MG), Brasile;
nata a [...], (SP), Brasile, il 30.09.1993, Parte_10
(C.F. ), e residente in [...], Quartiere Santa Rita De C.F._2
Cassia, Itajubà, (MG), Brasile, appartamento 01, Centro, Lucas Do Rio Verd, (MT), Brasile, e la di lei figlia minore nata a [...], (MG), Brasile, il 24.12.2021, (C.F. CPF. Persona_28
190.453.236-56), e residente in [...], Quartiere Santa Rita De Cassia, Itajubà, (MG), Brasile, appartamento 01, Centro, Lucas Do Rio Verd, (MT), Brasile;
7 nato a [...], (MG), Brasile il 23.04.1972, (C.F. CPF. ), Persona_19 C.F._7
e residente in [...], 75, Parque Do Pinheiros, Paraguacu, (MG), Brasile;
nata a [...]è Dos Campos,, (SP), Brasile, il 05.05.1965, (C.F. Persona_34
CPF. 534.652.456.-87), e residente in [...], 500, appartamento 121B, Vila Ema, Sao Josè Dos Campos, (SP), Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile il 19.10.1968, (C.F. CPF. 738.723.506- Controparte_9
68), e residente in [...], 100, Federal, Sao Laurenco, (MG), Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile il 15.03.1965, (C.F. CPF. 538.877.606- Persona_23
97), e residente in [...], 46, Santa Rita De Cassia, Itajubà, (MG), Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile il 14.04.1960, (C.F. CPF. 413.596.586- Parte_6
53), e residente in [...]. Juscelino EK de Oliveira, 180, Jardins Dos Cisnes, Sao Bento Do Sapucai, (SP), Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile, il 06.04.1983, (C.F. CPF. Persona_13
), e residente in [...], quartiere Jardins C.F._3 dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile, e la di lui figlia minore
, nata a [...], (SP), Brasile, il 03.12.2018, (C.F. CPF. Persona_15
561.741.508-52), e residente in [...], quartiere Jardins dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile;
, nato a [...], (MG), Brasile, il 05.09.1992, (C.F. Persona_30
), e residente in 13 Leinster Street North, Phibsborough Eircode: D07 C.F._8 C.F._9
Dublin, CP_10
sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 26/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
14181/2023
promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. LA MALFA MARIA Parte_1
STELLA; RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 11/12/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di cittadina italiana per nascita da padre cittadino italiano Per_1
figlio di cittadino italiano, nato a [...], Parte_2 Persona_2
(LU), il 28.05.1849 (doc.3), figlio di e Per_3 Persona_4
In particolare, i ricorrenti deducevano che lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana.
1 Dall' unione tra (ovvero ovvero Persona_2 Persona_5 Persona_5 ovvero e nasceva, in data 25.04.1886, (doc. 5) che, in Persona_5 Persona_6 Parte_2 data 05.09.1908, contraeva matrimonio con (doc. 6), dalla cui unione nasceva, Persona_7 in data 17.10.1910, (doc. 7) che, in data 19.02.1944, contraeva matrimonio con il Per_1 cittadino brasiliano (doc. 8), dalla cui unione nascevano: (a) in data 25.03.1932, Persona_8
(doc. 9); (b) in 20.05.1933, (doc. 17); (c) in data 05.05.1935, Persona_9 Persona_10
(doc.24); (d) in data 12.08.1937, (doc. 33); (e) in data 04.01.1939, Parte_3 Parte_4
(doc. 38). Parte_5
in data 22.02.1952, contraeva matrimonio con (doc. Persona_9 Persona_11
10), dalla cui unione nasceva, in data 14.04.1960, (a.1) ricorrente, (doc. 11) che, Parte_6 in data 29.05.1982, contraeva matrimonio con (doc. 12), dalla cui unione Persona_12 nascevano: (a.1.1) in data 06.04.1983, ricorrente (doc. 13); (a.1.2) in data Persona_13
12.06.1990, ricorrente (doc. 15). Dall'unione tra Parte_1 Persona_13
e nasceva, in data 03.12.2018, (a.1.1.1) Persona_14 Persona_15 ricorrente (doc. 14). Dalla unione tra e , in Parte_1 Controparte_4 data 26.10.2018, nasceva (a.1.2.1) ricorrente, (doc. 16). Persona_16
in data 20.12.1954, contraeva matrimonio con , (doc. 18), Persona_10 Persona_17 dalla cui unione nascevano: (b.1) in data 04.12.1957, (doc. 19). (b.2.) in data Persona_18
23.04.1972, ricorrente (doc. 23). in data 01.05.1984, Persona_19 Persona_18 contraeva matrimonio con (doc. 20), dalla cui unione nasceva in data Persona_20
01.05.1985, (b.1.1) , ricorrente (doc. 21). Dall'unione tra Parte_7 Parte_7
e in data 24.02.2002, nasceva (b.1.1.1)
[...] Controparte_5 Persona_21 ricorrente (doc. 22). in data 15.06.1993, contraeva matrimonio con Parte_3 Persona_22
(doc. 25), dalla cui unione nascevano: (c.1) in data 28.11.1963,
[...] Parte_8
(doc. 26); (c.2) in data 15.03.1965, ricorrente (doc. 30); (c.3) in data
[...] Persona_23 Per_2 19.10.1968, ricorrente (doc. 32). Dall'unione tra Persona_23 Parte_8
e nasceva, in data 30.09.1993, (c.1.1) ricorrente (doc.
[...] Persona_25 Parte_9
27). Dall'unione tra con nasceva, in data 16.02.2012, Parte_9 Persona_26
(c.1.1.1) , ricorrente (doc. 28). Dall'unione tra Persona_27 Parte_10
e , nasceva, in data 24.12.2021, (c.1.1.2)
[...] Controparte_6 Persona_28
ricorrente, (doc. 29). Dall'unione tra e
[...] Persona_23 Persona_29 nasceva, in data 05.09.1992, (c.2.1) ricorrente (doc. 31). Persona_30
in data 17.09.1954, contraeva matrimonio con (doc. Parte_4 Persona_31
34), dalla cui unione nasceva (d.1) in data 05.05.1965, , ricorrente, (doc. 35) che, in Persona_32 data 02.07.1993, contraeva matrimonio con assumendo il nome di Persona_33 [...]
(doc. 36), dalla cui unione nasceva, in data 05.03.2002, (d.1.2) Persona_34 Persona_35
ricorrente (doc. 37). in data 30.12.1957, contraeva
[...] Parte_5 matrimonio con , (doc. 39), dalla cui unione nasceva, in data 24.10.1958, (e.1) Persona_36
(doc. 40), che, in data 07.06.1985, contraeva matrimonio con Parte_11 Persona_37
(doc. 41), dalla cui unione nasceva, in data 12.01.1991, (e.1.1) Persona_38 ricorrente (doc. 42).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
2 Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 01/07/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. Questioni preliminari.
1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
2. E' opportuno poi sottolineare che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti,
3 i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava Controparte_7
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
3. La decisione Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Per_1
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
4 Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Ne consegue che considerato che ha trasmesso “iure sanguinis” al figlio Persona_2
e, da questi, a sua volta, alla figlia la cittadinanza italiana, ella a sua Parte_2 Per_1 volta l' ha trasmessa ai propri discendenti, e non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima Persona_2 dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata, tutta opportunamente tradotta e apostillata, dalla quale risulta dimostrato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti,
5 che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...], (SP), Brasile, il 12.06.1990, (C.F. Parte_1
CPF. 233.395.428-05), e residente in [...], quartiere Jardins dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile;
, nata a [...], (MG, Brasile, il 01.05.1985, (C.F. Parte_12 C.F._1
[...
), e residente in [...], appartamento 71, Quartiere Vila Leopoldina, San Paolo, (SP) Brasile;
nata a [...], (SP), Brasile, il 30.09.1993, Parte_10
(C.F. ), e residente in [...], Quartiere Santa Rita De C.F._2
Cassia, Itajubà, (MG), Brasile;
6 nato a [...], (MG), Brasile, il 06.04.1983, (C.F. CPF. Persona_13
), e residente in [...], quartiere Jardins C.F._3 dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile;
nato a [...], (SP), Brasile, il 05.03.2002, Controparte_8
(C.F. CPF. 438.485.538-99), e residente in [...], 500, appartamento 121B, Sao Jose Dos Campos, (SP) Brasile;
Pt_13
nato a [...], (SP), Brasile, il 12.06.1990, (C.F. Parte_1
), e residente in [...], quartiere Jardins C.F._4 dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile, e la di lui figlia minore nata a [...]è Dos Campos, il 26.10.2018, (SP), Brasile, (C.F. CPF. Persona_16
), e residente in [...], 87 Santo Antonio Do Pinhal, (SP), C.F._5
Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile, il 12.04.1991, (C.F. CPF. Persona_38
106.388.356-31), e residente in [...], 285s, appartamento 01, Centro, Lucas Do Rio Verd, (MT), Brasile;
nata a [...], (MG, Brasile, il 01.05.1985, (C.F. Pt_7 Parte_12 C.F._1
[...
), e residente in [...], appartamento 71, Quartiere Vila Leopoldina, San Paolo, (SP) Brasile, e il di lei figlio minore nato a [...], (SP), Brasile, il 24.02.2022, (C.F. CPF. Persona_21
600.833.188-52), e residente in [...], appartamento 71, Quartiere Vila Leopoldina, San Paolo, (SP) Brasile;
nata a [...], (SP), Brasile, il 30.09.1993, Parte_10
(C.F. ), e residente in [...], Quartiere Santa Rita De C.F._2
Cassia, Itajubà, (MG), Brasile, e la di lei figlia minore,
, nata a [...], (MG), Brasile, il 16.02.2012, (C.F. Persona_27 C.F._6
[...
), e residente in [...], 46, Quartiere Santa Rita De Cassia, Itajubà, (MG), Brasile;
nata a [...], (SP), Brasile, il 30.09.1993, Parte_10
(C.F. ), e residente in [...], Quartiere Santa Rita De C.F._2
Cassia, Itajubà, (MG), Brasile, appartamento 01, Centro, Lucas Do Rio Verd, (MT), Brasile, e la di lei figlia minore nata a [...], (MG), Brasile, il 24.12.2021, (C.F. CPF. Persona_28
190.453.236-56), e residente in [...], Quartiere Santa Rita De Cassia, Itajubà, (MG), Brasile, appartamento 01, Centro, Lucas Do Rio Verd, (MT), Brasile;
7 nato a [...], (MG), Brasile il 23.04.1972, (C.F. CPF. ), Persona_19 C.F._7
e residente in [...], 75, Parque Do Pinheiros, Paraguacu, (MG), Brasile;
nata a [...]è Dos Campos,, (SP), Brasile, il 05.05.1965, (C.F. Persona_34
CPF. 534.652.456.-87), e residente in [...], 500, appartamento 121B, Vila Ema, Sao Josè Dos Campos, (SP), Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile il 19.10.1968, (C.F. CPF. 738.723.506- Controparte_9
68), e residente in [...], 100, Federal, Sao Laurenco, (MG), Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile il 15.03.1965, (C.F. CPF. 538.877.606- Persona_23
97), e residente in [...], 46, Santa Rita De Cassia, Itajubà, (MG), Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile il 14.04.1960, (C.F. CPF. 413.596.586- Parte_6
53), e residente in [...]. Juscelino EK de Oliveira, 180, Jardins Dos Cisnes, Sao Bento Do Sapucai, (SP), Brasile;
nato a [...], (MG), Brasile, il 06.04.1983, (C.F. CPF. Persona_13
), e residente in [...], quartiere Jardins C.F._3 dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile, e la di lui figlia minore
, nata a [...], (SP), Brasile, il 03.12.2018, (C.F. CPF. Persona_15
561.741.508-52), e residente in [...], quartiere Jardins dos Cisnes, Sao Bento do Sapucal, (SP), Brasile;
, nato a [...], (MG), Brasile, il 05.09.1992, (C.F. Persona_30
), e residente in 13 Leinster Street North, Phibsborough Eircode: D07 C.F._8 C.F._9
Dublin, CP_10
sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 26/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
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