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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 49/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 49 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
con sede legale in Uta, Parte_1
in personale del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Guendalina Garau, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giovanni CP_1
Benevole, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
Opposta
Motivi della decisione
1. In forza del ricorso proposto da il Tribunale di Cagliari, con decreto n. CP_1
770/2023, reso in data 15 novembre 2023 ha ingiunto alla Parte_2
di pagare la somma di euro 18.772,49, in solido con la succitata
[...] Parte_1 quest'ultima tenuta al pagamento nei limiti del minor importo di euro 15.684,86, a titolo di retribuzioni arretrate ed ulteriori voci creditorie, oltre accessori
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la onde Parte_1
contestare la corretta instaurazione del contraddittorio processuale e, comunque, la sussistenza dell'avversa pretesa creditoria.
pagina 1 di 2 si è regolarmente costituita in giudizio dando atto di aver raggiunto un accordo CP_1
transattivo con il quale è stato previsto a carico della il pagamento di una quota del Parte_1
debito complessivo oggetto di ingiunzione.
2. All'odierna udienza i difensori delle parti hanno dato atto dell'effettivo pagamento delle somme di cui al menzionato accordo raggiunto inter partes ed hanno quindi richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite relativamente al rapporto processuale che le vede coinvolte.
Non resta al Tribunale che provvedere conformemente alla richiesta delle parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli rapporti tra e la CP_1 Parte_1
opponente e declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca, nei rapporti tra e la opponente, il decreto ingiuntivo n. 770/2023 del 15 novembre CP_1 Parte_1
2023 reso dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro.
Cagliari, 4 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 49 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
con sede legale in Uta, Parte_1
in personale del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Guendalina Garau, che la rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti;
Opponente
CONTRO
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giovanni CP_1
Benevole, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
Opposta
Motivi della decisione
1. In forza del ricorso proposto da il Tribunale di Cagliari, con decreto n. CP_1
770/2023, reso in data 15 novembre 2023 ha ingiunto alla Parte_2
di pagare la somma di euro 18.772,49, in solido con la succitata
[...] Parte_1 quest'ultima tenuta al pagamento nei limiti del minor importo di euro 15.684,86, a titolo di retribuzioni arretrate ed ulteriori voci creditorie, oltre accessori
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la onde Parte_1
contestare la corretta instaurazione del contraddittorio processuale e, comunque, la sussistenza dell'avversa pretesa creditoria.
pagina 1 di 2 si è regolarmente costituita in giudizio dando atto di aver raggiunto un accordo CP_1
transattivo con il quale è stato previsto a carico della il pagamento di una quota del Parte_1
debito complessivo oggetto di ingiunzione.
2. All'odierna udienza i difensori delle parti hanno dato atto dell'effettivo pagamento delle somme di cui al menzionato accordo raggiunto inter partes ed hanno quindi richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite relativamente al rapporto processuale che le vede coinvolte.
Non resta al Tribunale che provvedere conformemente alla richiesta delle parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli rapporti tra e la CP_1 Parte_1
opponente e declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca, nei rapporti tra e la opponente, il decreto ingiuntivo n. 770/2023 del 15 novembre CP_1 Parte_1
2023 reso dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro.
Cagliari, 4 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
pagina 2 di 2