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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16117 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IO NA nato a [...] il [...] UO CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria dellaavvocato Americo RUSSO, che, nellainteresse dei ricorrenti, insiste per laaccoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16117 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NA IO, quale amministratrice formale della società IO NA s.r.I., e EN TU, quale amministratore di fatto della stessa società, dichiarata fallita con sentenza del 09 novembre 2011, colpevoli, in concorso, di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo a), limitatamente alla distrazione della somma di euro 112.150,00 e degli autocarri di cui agli ultimi tre capoversi, condannandoli alla pena ritenuta, rispettivamente, di giustizia, esclusa la recidiva per Cal:uogno e riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla sola IO. 2. Ricorrono per cassazione i predetti imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato Amerigo Russo, il quale con un unico atto, svolge cinque motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 522 cod. proc. pen.. Si sostiene che la condotta distrattiva della somma di euro 112.150,00 consistita in giroconti bancari in favore dei conti correnti personali della IO e del TU non fosse stata contestata dall'Accusa. In realtà, detta condotta era emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in quanto valorizzata nella relazione del CTU nominato nella causa civile presso il tribunale delle Imprese, e acquisita ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. il 23/1/2021, con successiva escussione del medesimo consulente all'udienza del 04/04/2022. Detta condotta, secondo la Difesa, non è sussumibile nella contestazione di "indebiti prelievi" dai conti correnti della società, come affermato dalla sentenza impugnata;
in ogni caso, per tutti gli indebiti prelievi, i bonifici e i giroconti contestati, il Giudice di primo g -ado aveva pronunciato sentenza assolutoria, ritenendoli condotte lecite. Inoltre, i giroconti distrattivi in questione sarebbero stati posti in essere nel 2009 e agli inizi del 2010, laddove la contestazione fa riferimento al periodo temporale compreso tra l'aprile 2010 e il novembre 2011. Del tutto illogica l'affermazione che la difesa nulla avrebbe eccepito né durante l'espletamento dell'atto istruttorio né in sede di discussione, dal momento che, invece, la questione del difetto di contestazione era stata posta sia durante il dibattimento che in sede di discussione, come emerge dai verbali del 18/09/2018 e del 04/04/2022. 2.2. Il secondo motivo pone la questione della giustificazione contabile e patrimoniale delle operazioni di distrazione della somma per cui vi è stata condanna. La Difesa ha giustificato economicamente le operazioni considerate distrattive, mentre la sentenza risulta illogica e contraddittoria sul punto. 23. Con il terzo motivo, denuncia vizi della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica con riguardo alla distrazione degli automezzi della società. In particolare, sarebbe illogica una tale conclusione, dopo che già il primo giudice aveva sconfessato il teorema accusatorio incentrato sulla creazione di una società, la Transit Scogli s.r.I., con lo scopo di svuotare il patrimonio della fallita, per sottrarla all'aggressione dei creditori, dove dovevano essere fatti transitare i veicoli. Smentito l'antefatto storico, non risulta comprensibile l'affermata fittizietà della vendita dei veicoli, come ritenuto dalla Corte di appello, anche perché la Transit Scogli 2 s.r.l. venne costituita dopo il fallimento della IO LR s.r.l. . Mancano indici di fraudolenza significativi del dolo;
anzi, le condotte della ricorrente sono incompatibili con la vendita fraudolenta, avendo la IO posto in essere condotte, sia prima che dopo il fallimento, volte all'ingrandimento e all'espansione della società. Manca la dimostrazione della consapevolezza del fallimento, della sua previsione e volontà, e del rapporto causale della condotta della ricorrente con lo stato di insolvenza. Si contesta anche il fondarrento sostanziale della dichiarazione di fallimento, evidenziando come, alla data della dichiarazione, la società aveva una situazione patrimoniale florida, disponendo di consistenti impieghi bancari, godeva della fiducia delle banche e disponeva di liquidità immediata, e i dipendenti (30) sono stati sempre tutti pagati. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del TU, per cui non sarebbe stata dimostrata l'effettiva gestione della società formalmente intestata alla moglie;
inoltre, viene denunciata l'illogicità della affermata riferibilità della condotta distrattiva al TU, visto che, come contestato, i giroconti sarebbero confluiti sul conto personale della IO, e, dunque, in mancherebbe il nesso causale tra l'attività del TU e la condotta distrattiva, oltre alla volontà di contribuire al depauperamento della società. Si evocano le conclusioni della sentenza emessa nel giudizio civile, che ha ritenuto non dimostrata l'attività gestoria del TU. Vengono richiamate anche le dichiarazioni rese in proposito dai dipendenti della società. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi della motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche al TU. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati. 1.Non coglie nel segno il primo motivo, che lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sul rilievo che la condanna sarebbe intervenuta per una condotta distrattiva, integrata da giroconti bancari in favore dei conti correnti personali della IO e del TU, non contestata. 1.1.Secondo la costante ermeneusi di questa Corte, accreditata dalla sua più autorevole composizione, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (.Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569). La diversità del fatto, che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa, laddove per "fatto" si deve intendere quello storico costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; 3 Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220). Per aversi mutamento del fatto occorre, cioè, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (da ultimo, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 - 04). Se la modifica del capo di imputazione è finalizzata a rendere coerente il fatto che già risulta agli atti, ed è perciò già noto all'imputato (o comunque a lui conoscibile), con quello descritto dalla rubrica, non si determina alcuna mutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., poiché non muta il fatto contestato sul quale si è radicato il contraddittorio. Per cui occorre tenere ben distinta la mutazione della descrizione del fatto, identico nella sua storicità, rispetto alla mutazione del fatto in sé. Solo quando si verifica quest'ultima mutazione è necessario verif care se ed in che modo essa possa determinare una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa (nel senso che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e ci difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). 1.2. Calando tali principi nella fattispecie in esame, si osserva che la Corte di appello ha escluso che l'imputato, nel corso dell'iter del processo, abbia subito un vulnus al suo diritto di difendersi, rilevando come la il nucleo centrale della contestazione formalmente elevata nel capo di imputazione riguardasse anche la sottrazione di somme dai conti correnti intestati alla società, e che la condanna ha riguardato una distrazione consistita nell'effettuare prelievi dal conto corrente della società verso quello personale dell'imputata. La valutazione dei giudici di merito è coerente con i principi richiamati, dal momento che l'elemento sul quale si incentra la critica difensiva - costituito da giroconti bancari in favore dei conti correnti personali dei soci - certamente non si profila come dirompente rispetto alla descritta e contestata condotta, piuttosto, configurando, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, una concreta modalità della più generale condotta distrattiva contestata ai sensi dell'art. 216 L.F. ( che, come è noto, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto, diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito), rientrando nella descritta attività di sottrazione di somme dai conti correnti della società, e in relazione alla quale gli imputati avevano avuto la possibilità di difendersi e si erano effettivamente difesi, già in primo grado, con la garanzia di un pieno contraddittorio. Non si riscontra, quindi, una violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. 4 pen., non incidendo la specifica modalità distrattiva ritenuta in sentenza in modo significativo sul fatto contestato e non pregiudicando le possibilità di difesa degli imputati, che ne sono stati a conoscenza sulla base degli atti di indagine, (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955 - 01, secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione). 2. Il secondo motivo ripropone, inammissibilmente, la questione di merito, già congruamente affrontata dalla Corte di appello, relativa alla giustificazione contabile e patrimoniale delle operazioni di distrazione;
il motivo mira a propugnare una ricostruzione alternativa senza segnalare insuperabili illogicità, avendo la sentenza impugnata spiegato perché i giroconti siano stati considerati distrattivi, in quanto, per come riferito dal consulente, essi erano risultati del tutto privi di giustificazione contabile. La sentenza ha, infatti, argomentato dalla consulenza contabile svolta nel giudizio civile ( acquista agli atti), che vi erano alcune operazioni non riconducibili all'attività aziendale, e, quindi, non giustificate in contabilità, trattandosi, quindi, di operazioni "prive di ogni giustificazione contabile", conformemente a quanto già ritenuto dal primo Giudice ( cfr. pg . 14 della sentenza di primo grado), risultandone smentita la tesi difensiva che si trattasse di crediti diversi verso la società. 2.1. La motivazione svolta dalla Corte di appello non presenta profili di illogicità e tanto è sufficiente per respingere il motivo di ricorso, considerate le caratteristiche della Corte di Cassazione nell'ordinamento italiano, secondo cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità deve riguardare, infatti, solo la "giustificazione interna" degli elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni, non anche la "giustificazione esterna" attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate. 3. Allo stesso modo risulta infondato anche il terzo motivo, che propugna una non consentita rilettura dei profili di merito della vicenda, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che, con riguardo alla distrazione degli automezzi della società fallita, ha spiegato perché le cessioni dei veicoli siano da considerare fittizie, in quanto pagati con effetti bancari mai incassati o comunque non rinvenuti in contabilità. In sentenza, si è, infatti, evidenziato che "è risultata appurata l'alienazione di ben 14 automezzi ... in un arco temporale brevissimo ed immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento", e che tali automezzi sarebbero stati pagati mediante effetti cambiari "di fatto mai posti all'incasso e di cui non vi era più traccia". Facendo riferimento alle dichiarazioni del curatore, la Corte di appello ha concluso che "si 5 trattasse di alienazioni fittizie, volte a celare l'effettiva destinazione dei veicoli in questione e la sottrazione degli stessi all'esecuzione a tutela dei creditori della società fallente". 3.1. Non coglie nel segno neppure la deduzione difensiva incentrata sulle incongruenze correlate all'eventuale trasferimento dell'intero complesso dei beni aziendali della irallita alla società Transit Scogli S.r.I., poichè il tema è stato affrontato dalla Corte di appello, la quale ha escluso che tale profilo incida sulla significatività degli elementi indicativi della fittizietà delle alienazioni compiute, ricavati, piuttosto, dal "mancato versamento del prezzo e dalla mancata individuazione del destinatario finale del bene". 32,.. Giova anche ricordare, a fronte di censure difensive che investono l'intera struttura del reato, e contestano la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, che, al fine della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; peraltro, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni - di - insolvenza. Sez. U, sentenza n. 22474 del 31/03/2016 ud. (dep. 27/05/2016) rv. 266804). 33. Gli argomenti spesi dalla Corte di merito, anche sotto il profilo del dolo sono conformi all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico;
pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); si è precisato, altresì, che oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentaz'one del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti, sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili;
la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. Sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione di fallimento. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 6 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). Rispetto a tale consolidata esegesi, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, risultano inconferenti le deduzioni difensive in ordine alla riferibilità alla IO di comportamenti incompatibili con la volontà di cagionare il fallimento, e di volerne distrarre il patrimonio. D'altro canto neppure può riconoscersi pregio alcuno alla deduzione con la quale si mira a sconfessare la sentenza dichiarativa di fallimento, sul rilievo della insussistenza dello stato di insolvenza dell'impresa. Il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può, infatti, sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/C12/2008, Rv. 239398), poichè, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale( Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018 Rv. 273188 ). 4. Non ha pregio il quarto motivo, con il quale si mira a sconfessare l'iter argomentativo con il quale i giudici di merito, in doppia conforme, hanno ravvisato il ruolo di amministratore di fatto in capo al TU. 4.1. E' noto che questa Suprema Corte, da tempo„ tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano. ), essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. (a quale stabilisce, per i reati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 de 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). L'art 223 della legge sul fallimento, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle società, si riferisce non già all'aspetto formale (investitura) delle qualifiche di amministratore, direttore generale, sindaco e liquidatore della società, bensì alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l'obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime. Sarebbe, infatti, irrazionale, e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge, che fosse escluso dall'obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967 Ud. (dep. 31/07/1967 ) Rv. 105115). 4.1. L'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera 7 gamma dei doveri a cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), il suo inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società, che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497). 4.2. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la Corte di appello, che ha desunto la qualità di amministratore di fatto dell'imputato TU, tra l'altro, dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dalla moglie UO, che indicava il marito come colui a cui "era solita delegare le attività amministrative, che si occupava di tutto quanto atteneva alla gestione dell'attività sociale, tra cui rapporti con i fornitori e con i clienti e con i dipendenti, inoltre aveva delega bancaria per operare sui conti correnti della società" nonché dalle stesse dichiarazioni del TU, che "espressamente asseriva di occuparsi della gestione del coordinamento di tutta l'attività aziendale unitamente ai suoi collaboratori e dipendenti". Nella stessa direzione - ha sottolineato la Corte di appello - muovono anche le altre fonti dichiarative, costituite dai clienti dell'azienda, dal titolare della agenzie di pratiche auto che si era occupato dei trasferimenti degli automezzi venduti, nonché da quelle dello stesso teste della Difesa Brandi. Sicchè+ correttamente, la Corte di appello ha ravvisato che, da tali fonti di prova sa emersa una gestione sistematica e organica della società "che denota la diretta e piena autonomia di gestione del TU". 5. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di assise d'appello, con adeguata motivazione, ha negato le attenuanti richieste in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della mancata emersione di elementi da valutare in senso positivo. La valutazione della Corte di appello non si espone alle censure difensive, dal momento che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle 8 modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 — 02) 6. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì, 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria dellaavvocato Americo RUSSO, che, nellainteresse dei ricorrenti, insiste per laaccoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16117 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NA IO, quale amministratrice formale della società IO NA s.r.I., e EN TU, quale amministratore di fatto della stessa società, dichiarata fallita con sentenza del 09 novembre 2011, colpevoli, in concorso, di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo a), limitatamente alla distrazione della somma di euro 112.150,00 e degli autocarri di cui agli ultimi tre capoversi, condannandoli alla pena ritenuta, rispettivamente, di giustizia, esclusa la recidiva per Cal:uogno e riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla sola IO. 2. Ricorrono per cassazione i predetti imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato Amerigo Russo, il quale con un unico atto, svolge cinque motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 522 cod. proc. pen.. Si sostiene che la condotta distrattiva della somma di euro 112.150,00 consistita in giroconti bancari in favore dei conti correnti personali della IO e del TU non fosse stata contestata dall'Accusa. In realtà, detta condotta era emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in quanto valorizzata nella relazione del CTU nominato nella causa civile presso il tribunale delle Imprese, e acquisita ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. il 23/1/2021, con successiva escussione del medesimo consulente all'udienza del 04/04/2022. Detta condotta, secondo la Difesa, non è sussumibile nella contestazione di "indebiti prelievi" dai conti correnti della società, come affermato dalla sentenza impugnata;
in ogni caso, per tutti gli indebiti prelievi, i bonifici e i giroconti contestati, il Giudice di primo g -ado aveva pronunciato sentenza assolutoria, ritenendoli condotte lecite. Inoltre, i giroconti distrattivi in questione sarebbero stati posti in essere nel 2009 e agli inizi del 2010, laddove la contestazione fa riferimento al periodo temporale compreso tra l'aprile 2010 e il novembre 2011. Del tutto illogica l'affermazione che la difesa nulla avrebbe eccepito né durante l'espletamento dell'atto istruttorio né in sede di discussione, dal momento che, invece, la questione del difetto di contestazione era stata posta sia durante il dibattimento che in sede di discussione, come emerge dai verbali del 18/09/2018 e del 04/04/2022. 2.2. Il secondo motivo pone la questione della giustificazione contabile e patrimoniale delle operazioni di distrazione della somma per cui vi è stata condanna. La Difesa ha giustificato economicamente le operazioni considerate distrattive, mentre la sentenza risulta illogica e contraddittoria sul punto. 23. Con il terzo motivo, denuncia vizi della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica con riguardo alla distrazione degli automezzi della società. In particolare, sarebbe illogica una tale conclusione, dopo che già il primo giudice aveva sconfessato il teorema accusatorio incentrato sulla creazione di una società, la Transit Scogli s.r.I., con lo scopo di svuotare il patrimonio della fallita, per sottrarla all'aggressione dei creditori, dove dovevano essere fatti transitare i veicoli. Smentito l'antefatto storico, non risulta comprensibile l'affermata fittizietà della vendita dei veicoli, come ritenuto dalla Corte di appello, anche perché la Transit Scogli 2 s.r.l. venne costituita dopo il fallimento della IO LR s.r.l. . Mancano indici di fraudolenza significativi del dolo;
anzi, le condotte della ricorrente sono incompatibili con la vendita fraudolenta, avendo la IO posto in essere condotte, sia prima che dopo il fallimento, volte all'ingrandimento e all'espansione della società. Manca la dimostrazione della consapevolezza del fallimento, della sua previsione e volontà, e del rapporto causale della condotta della ricorrente con lo stato di insolvenza. Si contesta anche il fondarrento sostanziale della dichiarazione di fallimento, evidenziando come, alla data della dichiarazione, la società aveva una situazione patrimoniale florida, disponendo di consistenti impieghi bancari, godeva della fiducia delle banche e disponeva di liquidità immediata, e i dipendenti (30) sono stati sempre tutti pagati. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del TU, per cui non sarebbe stata dimostrata l'effettiva gestione della società formalmente intestata alla moglie;
inoltre, viene denunciata l'illogicità della affermata riferibilità della condotta distrattiva al TU, visto che, come contestato, i giroconti sarebbero confluiti sul conto personale della IO, e, dunque, in mancherebbe il nesso causale tra l'attività del TU e la condotta distrattiva, oltre alla volontà di contribuire al depauperamento della società. Si evocano le conclusioni della sentenza emessa nel giudizio civile, che ha ritenuto non dimostrata l'attività gestoria del TU. Vengono richiamate anche le dichiarazioni rese in proposito dai dipendenti della società. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi della motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche al TU. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati. 1.Non coglie nel segno il primo motivo, che lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sul rilievo che la condanna sarebbe intervenuta per una condotta distrattiva, integrata da giroconti bancari in favore dei conti correnti personali della IO e del TU, non contestata. 1.1.Secondo la costante ermeneusi di questa Corte, accreditata dalla sua più autorevole composizione, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (.Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569). La diversità del fatto, che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa, laddove per "fatto" si deve intendere quello storico costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; 3 Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220). Per aversi mutamento del fatto occorre, cioè, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (da ultimo, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 - 04). Se la modifica del capo di imputazione è finalizzata a rendere coerente il fatto che già risulta agli atti, ed è perciò già noto all'imputato (o comunque a lui conoscibile), con quello descritto dalla rubrica, non si determina alcuna mutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., poiché non muta il fatto contestato sul quale si è radicato il contraddittorio. Per cui occorre tenere ben distinta la mutazione della descrizione del fatto, identico nella sua storicità, rispetto alla mutazione del fatto in sé. Solo quando si verifica quest'ultima mutazione è necessario verif care se ed in che modo essa possa determinare una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa (nel senso che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e ci difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). 1.2. Calando tali principi nella fattispecie in esame, si osserva che la Corte di appello ha escluso che l'imputato, nel corso dell'iter del processo, abbia subito un vulnus al suo diritto di difendersi, rilevando come la il nucleo centrale della contestazione formalmente elevata nel capo di imputazione riguardasse anche la sottrazione di somme dai conti correnti intestati alla società, e che la condanna ha riguardato una distrazione consistita nell'effettuare prelievi dal conto corrente della società verso quello personale dell'imputata. La valutazione dei giudici di merito è coerente con i principi richiamati, dal momento che l'elemento sul quale si incentra la critica difensiva - costituito da giroconti bancari in favore dei conti correnti personali dei soci - certamente non si profila come dirompente rispetto alla descritta e contestata condotta, piuttosto, configurando, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, una concreta modalità della più generale condotta distrattiva contestata ai sensi dell'art. 216 L.F. ( che, come è noto, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto, diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito), rientrando nella descritta attività di sottrazione di somme dai conti correnti della società, e in relazione alla quale gli imputati avevano avuto la possibilità di difendersi e si erano effettivamente difesi, già in primo grado, con la garanzia di un pieno contraddittorio. Non si riscontra, quindi, una violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. 4 pen., non incidendo la specifica modalità distrattiva ritenuta in sentenza in modo significativo sul fatto contestato e non pregiudicando le possibilità di difesa degli imputati, che ne sono stati a conoscenza sulla base degli atti di indagine, (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955 - 01, secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione). 2. Il secondo motivo ripropone, inammissibilmente, la questione di merito, già congruamente affrontata dalla Corte di appello, relativa alla giustificazione contabile e patrimoniale delle operazioni di distrazione;
il motivo mira a propugnare una ricostruzione alternativa senza segnalare insuperabili illogicità, avendo la sentenza impugnata spiegato perché i giroconti siano stati considerati distrattivi, in quanto, per come riferito dal consulente, essi erano risultati del tutto privi di giustificazione contabile. La sentenza ha, infatti, argomentato dalla consulenza contabile svolta nel giudizio civile ( acquista agli atti), che vi erano alcune operazioni non riconducibili all'attività aziendale, e, quindi, non giustificate in contabilità, trattandosi, quindi, di operazioni "prive di ogni giustificazione contabile", conformemente a quanto già ritenuto dal primo Giudice ( cfr. pg . 14 della sentenza di primo grado), risultandone smentita la tesi difensiva che si trattasse di crediti diversi verso la società. 2.1. La motivazione svolta dalla Corte di appello non presenta profili di illogicità e tanto è sufficiente per respingere il motivo di ricorso, considerate le caratteristiche della Corte di Cassazione nell'ordinamento italiano, secondo cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità deve riguardare, infatti, solo la "giustificazione interna" degli elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni, non anche la "giustificazione esterna" attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate. 3. Allo stesso modo risulta infondato anche il terzo motivo, che propugna una non consentita rilettura dei profili di merito della vicenda, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che, con riguardo alla distrazione degli automezzi della società fallita, ha spiegato perché le cessioni dei veicoli siano da considerare fittizie, in quanto pagati con effetti bancari mai incassati o comunque non rinvenuti in contabilità. In sentenza, si è, infatti, evidenziato che "è risultata appurata l'alienazione di ben 14 automezzi ... in un arco temporale brevissimo ed immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento", e che tali automezzi sarebbero stati pagati mediante effetti cambiari "di fatto mai posti all'incasso e di cui non vi era più traccia". Facendo riferimento alle dichiarazioni del curatore, la Corte di appello ha concluso che "si 5 trattasse di alienazioni fittizie, volte a celare l'effettiva destinazione dei veicoli in questione e la sottrazione degli stessi all'esecuzione a tutela dei creditori della società fallente". 3.1. Non coglie nel segno neppure la deduzione difensiva incentrata sulle incongruenze correlate all'eventuale trasferimento dell'intero complesso dei beni aziendali della irallita alla società Transit Scogli S.r.I., poichè il tema è stato affrontato dalla Corte di appello, la quale ha escluso che tale profilo incida sulla significatività degli elementi indicativi della fittizietà delle alienazioni compiute, ricavati, piuttosto, dal "mancato versamento del prezzo e dalla mancata individuazione del destinatario finale del bene". 32,.. Giova anche ricordare, a fronte di censure difensive che investono l'intera struttura del reato, e contestano la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, che, al fine della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; peraltro, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni - di - insolvenza. Sez. U, sentenza n. 22474 del 31/03/2016 ud. (dep. 27/05/2016) rv. 266804). 33. Gli argomenti spesi dalla Corte di merito, anche sotto il profilo del dolo sono conformi all'insegnamento di questa Corte secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico;
pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); si è precisato, altresì, che oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentaz'one del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti, sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili;
la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. Sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione di fallimento. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 6 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). Rispetto a tale consolidata esegesi, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, risultano inconferenti le deduzioni difensive in ordine alla riferibilità alla IO di comportamenti incompatibili con la volontà di cagionare il fallimento, e di volerne distrarre il patrimonio. D'altro canto neppure può riconoscersi pregio alcuno alla deduzione con la quale si mira a sconfessare la sentenza dichiarativa di fallimento, sul rilievo della insussistenza dello stato di insolvenza dell'impresa. Il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può, infatti, sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/C12/2008, Rv. 239398), poichè, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale( Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018 Rv. 273188 ). 4. Non ha pregio il quarto motivo, con il quale si mira a sconfessare l'iter argomentativo con il quale i giudici di merito, in doppia conforme, hanno ravvisato il ruolo di amministratore di fatto in capo al TU. 4.1. E' noto che questa Suprema Corte, da tempo„ tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano. ), essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. (a quale stabilisce, per i reati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 de 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). L'art 223 della legge sul fallimento, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle società, si riferisce non già all'aspetto formale (investitura) delle qualifiche di amministratore, direttore generale, sindaco e liquidatore della società, bensì alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l'obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime. Sarebbe, infatti, irrazionale, e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge, che fosse escluso dall'obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967 Ud. (dep. 31/07/1967 ) Rv. 105115). 4.1. L'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera 7 gamma dei doveri a cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), il suo inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società, che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497). 4.2. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la Corte di appello, che ha desunto la qualità di amministratore di fatto dell'imputato TU, tra l'altro, dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dalla moglie UO, che indicava il marito come colui a cui "era solita delegare le attività amministrative, che si occupava di tutto quanto atteneva alla gestione dell'attività sociale, tra cui rapporti con i fornitori e con i clienti e con i dipendenti, inoltre aveva delega bancaria per operare sui conti correnti della società" nonché dalle stesse dichiarazioni del TU, che "espressamente asseriva di occuparsi della gestione del coordinamento di tutta l'attività aziendale unitamente ai suoi collaboratori e dipendenti". Nella stessa direzione - ha sottolineato la Corte di appello - muovono anche le altre fonti dichiarative, costituite dai clienti dell'azienda, dal titolare della agenzie di pratiche auto che si era occupato dei trasferimenti degli automezzi venduti, nonché da quelle dello stesso teste della Difesa Brandi. Sicchè+ correttamente, la Corte di appello ha ravvisato che, da tali fonti di prova sa emersa una gestione sistematica e organica della società "che denota la diretta e piena autonomia di gestione del TU". 5. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di assise d'appello, con adeguata motivazione, ha negato le attenuanti richieste in ragione della capacità a delinquere dell'imputato e della mancata emersione di elementi da valutare in senso positivo. La valutazione della Corte di appello non si espone alle censure difensive, dal momento che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle 8 modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 — 02) 6. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì, 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore