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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 2094/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2094/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2094 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come in at- CP_1 ti, dall'Avv Daniela Lumaca e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Unità Italiana n.28;
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ama- CP_2 lia Pedana e presso di questi elettivamente domiciliato in Villa Literno (CE) alla via Castello n. 25;
APPELLATO nonché
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, Controparte_3 giusta procura in atti, dall'Avv Fortunata Remaggio, elettivamente domicilia- to presso la Casa Comunale sita in alla P.zza Annunziata;
Controparte_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
24.02.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio il Parte_1
e il al fine di sentir dichiarare la ri- Controparte_3 CP_2 forma della sentenza n. 6945/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di San- ta Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 14.12.2021.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art della L. R. Campania n. 16/01, abro- gata e sostituita dalla L.R. n. 3/2019, nonché della legge quadro n. 281 del Cont 14.08.199, in quanto, dichiarava erroneamente la responsabile, in soli- do con l' del controllo del territorio ai fini della cattura dei CP_4 cani randagi e vacanti. Laddove l'art 2 della legge quadro distribuisce le Cont competenze tra comuni e servizi veterinari delle prevedendo che ai comuni è affidato il compito di creare canili/rifugi per ospitare gli animali e Cont alle incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario. 2.
Il Giudice di Prime cure errava nell'interpretazione della L.R. 3/2019, appli- cabile al caso di specie, atteso che l'art 5 prevede la sola attivazione di un servizio di accalappiamento del cane randagio senza prescrivere alcun obbli- go a carico delle di pattugliamento del territorio o di ricerca del CP_5 cane randagio, mentre l'art 4 prevede che il controllo del territorio sia com- petenza del che devono segnalare eventuale presenza di cani va- CP_3
Cont ganti/randagi tramite la Polizia Municipale alle 3. Il Giudice di prime cure errava nell'inquadrare tale responsabilità nell'alveo dell'art 2052 c.c., at- teso che, trattasi di responsabilità ex art 2043 c.c.. 4. Il Giudice di prime cu- Cont re non teneva conto delle difese della che anche con pro. n. 286857 del
2018 ha precisato che alcuna segnalazione del cane in questione c'è stata, né ne i giorni che precedevano il sinistro, né dopo.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la gravata sentenza n. 6945/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (CE) nel senso di ritenere in ogni caso non allegate e non provate da parte attorea del primo grado tutte le circostan- ze riconducibili all'ascritta responsabilità dell' per la cattura dei cani vaganti;
Pt_2
3
in via gradata riconoscere la responsabilità esclusiva del Controparte_6 in ordine al sinistro de quo;
2) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi
[...] di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: CP_3 Controparte_3
1) Che il Giudice di prime cure accoglieva l'eccezione di difetto di legittima- zione passiva del 2) La legge Regionale n. 3/2019 non può essere CP_3 applicata al caso di specie atteso che il sinistro è del 2018 e, pertanto, corret- tamente il Giudice di Prime cure ha applicato la L.R. n. 16/2001; 3) Che il ha rispettato la normativa che disciplina il fenomeno del randagi- CP_3 smo creando canili e rifugi comunali. 4) La sentenza impugnata è corretta e va confermata. 5) In data 17.07.2024 l'Avv dell'appellato notificava CP_2 all' la rinuncia alla domanda e agli atti del giudizio nei con- CP_4 fronti dell'Ente medesimo;
L'ente accettava tale rinuncia in data 27.08.2024
e, pertanto, si richiede rigetto nel merito della domanda.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare CP_3
l'atto di appello nel merito attesa la dichiarazione di accettazione della rinuncia alla do- manda e agli atti del giudizio presentata da CP_2
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inammissibi- CP_2 lità dell'appello per violazione degli artt 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; 2) Il
Giudice di Prime cure correttamente riteneva applicabile al caso di specie la
L.R. n. 16/2001 sostituita dalla L.R. n. 3/2019, atteso che, il sinistro si veri- ficava nel 2018. 3) Il Giudice di prime cure correttamente applicava il prin- cipio della causalità omissiva ex art 2043 c.c. ritenendo assolto l'onere pro- batorio da parte dell'attore. 4) Il Giudice di prime correttamente considera- va ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado che hanno confermato la dinamica del sinistro e, di conseguenza, provato l'omissione dell'Ente. 5) Il comportamento omissivo dell'Ente si rileva nel non intervento a fronte delle innumerevoli segnalazioni pervenute. 6) In da- ta 17.07.2024 si inoltrava richiesta di rinuncia alla domanda e agli atti nei confronti dell'appellato , il quale, accettava in Controparte_3 data 27.08.2024.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) CP_2
Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 e 348 bis c.p.c.; 2) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
4
l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
3) Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del secondo grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via preliminare deve dirsi l'appello ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. avendo l'appellante indicato compiutamente le parti della sentenza impugna- ta e le ragioni della riforma richiesta.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 6945/2021 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda proposta dall'attore, odierno appella- to e condannava la al risarcimento del danno subito. Dichia- Parte_1 rava il difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_3
Orbene in via preliminare occorre dare atto il presente giudizio ha ad ogget- to le sole censure mosse dall'appellante avverso la sentenza Parte_1
n. 6945/2021 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in re- lazione ai rapporti tra appellante, convenuto in primo grado e appellato, at- tore in primo grado. Non sono oggetto invece di impugnazione ed esulano pertanto dal presente giudizio i rapporti intercorrenti tra l'appellato CP_2
e l'appellato , da ritenersi, quindi, coperti
[...] Controparte_3 da giudicato interno.
In diritto, il giudicato interno è il giudicato che si è formato nel processo a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza;
esso dispiega i propri effetti sul processo medesimo;
esso è rilevabile d'ufficio dal Giudice, anche in Cassazione, qualora ciò risulti dagli atti allegati al processo (Cass.
07/10/2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 25/05/2001, n. 226).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti ne- cessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisio- ne” (Cassazione Civile, ordinanza n. 23334/2022).
Nel caso di specie, si ribadisce che non è stata mossa alcuna censura in me- rito alla statuizione circa il difetto di legittimazione passiva del CP_3
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dichiarato dalla sentenza impugnata e, pertanto, tale punto Controparte_3 della sentenza è passato in giudicato.
Passando al merito della vicenda, premessa la qualificazione giuridica della responsabilità per i danni causati dagli animali randagi nei termini di cui all'art. 2043 c.c., la relativa domanda di risarcimento del danno presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in ba- se ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una con- dotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di con- trollo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (cfr., da ultimo, Cass. n.
5339 del 28.02.2024).
Non trova fondamento la censura degli appellati in relazione al fatto che il sinistro sia del 2018 e la legge regionale sul tema sia stata modificata nel
2019, atteso che, il principio espresso dalla Cassazione sul punto è lo stesso ed infatti, la medesima, precisa che tale responsabilità, proprio perché anco- rata all'art. 2043 c.c., “presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento danno- so, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola indi- viduazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randa- gi. Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conseguenza la pre- cisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò impli- ca che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compi- to di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntua- le allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base al- le regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e del- la riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al man- cato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è suffi- ciente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randa-
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gio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randa- gi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di spe- cie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamen- to colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di compe- tenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art.
2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di re- sponsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass.
31957/2018; Cass. 18954/17).
Va evidenziato che la sussistenza di un potere di controllo igienico-sanitario Cont e di profilassi della popolazione canina in capo alla non comporta che la stessa possa ritenersi automaticamente responsabile per i danni causati a terzi dai cani randagi, in quanto la funzione specifica di controllo e gestione dei cani vaganti in un determinato ambito territoriale deve essere affidata al quale Ente proprietario della strada ove si assume verificato CP_3
l'evento dannoso.
Orbene, avuto riguardo alla posizione delle con riferimento alla re- CP_5 sponsabilità per danni cagionati dai randagi appare opportuno richiamare il seguente principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto la sussistenza in capo al danneggiato di uno specifico “onere di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di in- tervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”
(Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del
2017).
Per vero, in relazione ai poteri di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo attributi normativamente alle non comporta sic et sim- CP_5 pliciter che queste rispondano di qualsiasi danno provocato da un randagio sul territorio di sua competenza, mentre invece una responsabilità della ASL
7
potrebbe sussistere solo ove si dimostrasse che la stessa sia rimasta inerte ed abbia violato il proprio obbligo di accalappiare l'animale pur a fronte di se- gnalazioni della presenza dello stesso, non essendo consentito trasformare l'obbligo di procedere all'accalappiamento dei cani in una posizione di ga- ranzia nei confronti di tutti i cittadini e verso ogni possibile animale randa- gio presente sul territorio, pena la trasformazione della responsabilità Cont dell' da responsabilità per una condotta omissiva colposa in una re- sponsabilità oggettiva. Né quella in questione può considerarsi responsabili- Cont tà da cose in custodia dal momento che l' non è custode del territorio di sua competenza né tanto meno degli animali che sullo stesso casualmente si trovino (Trib. Napoli 9.12.2008).
Ebbene, applicando detti principi giurisprudenziali, va detto che nel caso di specie non è stato allegato né provato, in maniera adeguata e sufficiente, che sussista una condotta omissiva colposa della TR
, consistente nella violazione di obblighi gravanti sulla stessa e ricondu-
[...] cibili a specifiche regole cautelari che impongono un obbligo di attivazione al già menzionato Ente.
In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che l'attore, nel giudizio di primo grado, non ha allegato che la presenza di cani vaganti nella zona in cui è avvenuto il sinistro fosse stato segnalato e che l' Controparte_8
, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi, per il tramite del proprio
[...] servizio veterinario.
Dall'istruttoria espletata è, invero, emersa prova della dinamica del sinistro;
nondimeno, essa è assolutamente insufficiente per imputare agli enti conve- nuti in primo grado le conseguenze dannose dell'episodio occorso a titolo di colpa, che, sotto il profilo soggettivo, deve indefettibilmente ricorrere nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
Ed infatti non risulta, ancor prima che provato, dedotto specificamente da parte attrice in primo grado il comportamento concreto colposo ascrivibile alle controparti, e cioè che la cattura e la custodia degli specifici animali ran- dagi che hanno provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (nell'atto di citazione in primo grado non si fa, ad esempio, alcun riferimento alla pregressa registrazione della presenza, nella zona, di animali liberi in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti né l'inoltro
8
di pregresse segnalazioni agli enti stessi, che, solo ove tempestivamente in- formati sulla concreta esposizione a pericolo degli utenti di quella specifica area territoriale, sarebbero stati posti in condizione di porre in essere tutti gli interventi di propria competenza derivanti dalla posizione di garanzia asse- gnatagli dalla disciplina specialistica in materia a tutela degli interessi in esa- me).
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante la vicinanza della somma in contestazione alla parte basse del- la forchetta di valori indicata nello scaglione di riferimento. Stante la assenza di contrasti tra e il comune le spese di lite tra CP_2 Controparte_3 loro si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, rigetta la domanda in primo grado proposta da CP_2
Condanna al pagamento delle spese processuali del dop- CP_2 pio grado di giudizio in favore della che liquida per il Parte_1 primo grado in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% se dovute come per legge;
per il se- condo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% se dovute come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di CP_2
Dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio tra CP_2
e il
[...] Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 2094/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 2094/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2094 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come in at- CP_1 ti, dall'Avv Daniela Lumaca e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Unità Italiana n.28;
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ama- CP_2 lia Pedana e presso di questi elettivamente domiciliato in Villa Literno (CE) alla via Castello n. 25;
APPELLATO nonché
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, Controparte_3 giusta procura in atti, dall'Avv Fortunata Remaggio, elettivamente domicilia- to presso la Casa Comunale sita in alla P.zza Annunziata;
Controparte_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
24.02.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio il Parte_1
e il al fine di sentir dichiarare la ri- Controparte_3 CP_2 forma della sentenza n. 6945/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di San- ta Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 14.12.2021.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nell'applicazione/ valutazione dell'art della L. R. Campania n. 16/01, abro- gata e sostituita dalla L.R. n. 3/2019, nonché della legge quadro n. 281 del Cont 14.08.199, in quanto, dichiarava erroneamente la responsabile, in soli- do con l' del controllo del territorio ai fini della cattura dei CP_4 cani randagi e vacanti. Laddove l'art 2 della legge quadro distribuisce le Cont competenze tra comuni e servizi veterinari delle prevedendo che ai comuni è affidato il compito di creare canili/rifugi per ospitare gli animali e Cont alle incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario. 2.
Il Giudice di Prime cure errava nell'interpretazione della L.R. 3/2019, appli- cabile al caso di specie, atteso che l'art 5 prevede la sola attivazione di un servizio di accalappiamento del cane randagio senza prescrivere alcun obbli- go a carico delle di pattugliamento del territorio o di ricerca del CP_5 cane randagio, mentre l'art 4 prevede che il controllo del territorio sia com- petenza del che devono segnalare eventuale presenza di cani va- CP_3
Cont ganti/randagi tramite la Polizia Municipale alle 3. Il Giudice di prime cure errava nell'inquadrare tale responsabilità nell'alveo dell'art 2052 c.c., at- teso che, trattasi di responsabilità ex art 2043 c.c.. 4. Il Giudice di prime cu- Cont re non teneva conto delle difese della che anche con pro. n. 286857 del
2018 ha precisato che alcuna segnalazione del cane in questione c'è stata, né ne i giorni che precedevano il sinistro, né dopo.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accogliere integralmente l'appello proposto avverso la gravata sentenza n. 6945/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (CE) nel senso di ritenere in ogni caso non allegate e non provate da parte attorea del primo grado tutte le circostan- ze riconducibili all'ascritta responsabilità dell' per la cattura dei cani vaganti;
Pt_2
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in via gradata riconoscere la responsabilità esclusiva del Controparte_6 in ordine al sinistro de quo;
2) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi
[...] di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: CP_3 Controparte_3
1) Che il Giudice di prime cure accoglieva l'eccezione di difetto di legittima- zione passiva del 2) La legge Regionale n. 3/2019 non può essere CP_3 applicata al caso di specie atteso che il sinistro è del 2018 e, pertanto, corret- tamente il Giudice di Prime cure ha applicato la L.R. n. 16/2001; 3) Che il ha rispettato la normativa che disciplina il fenomeno del randagi- CP_3 smo creando canili e rifugi comunali. 4) La sentenza impugnata è corretta e va confermata. 5) In data 17.07.2024 l'Avv dell'appellato notificava CP_2 all' la rinuncia alla domanda e agli atti del giudizio nei con- CP_4 fronti dell'Ente medesimo;
L'ente accettava tale rinuncia in data 27.08.2024
e, pertanto, si richiede rigetto nel merito della domanda.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare CP_3
l'atto di appello nel merito attesa la dichiarazione di accettazione della rinuncia alla do- manda e agli atti del giudizio presentata da CP_2
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Inammissibi- CP_2 lità dell'appello per violazione degli artt 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; 2) Il
Giudice di Prime cure correttamente riteneva applicabile al caso di specie la
L.R. n. 16/2001 sostituita dalla L.R. n. 3/2019, atteso che, il sinistro si veri- ficava nel 2018. 3) Il Giudice di prime cure correttamente applicava il prin- cipio della causalità omissiva ex art 2043 c.c. ritenendo assolto l'onere pro- batorio da parte dell'attore. 4) Il Giudice di prime correttamente considera- va ai fini della decisione le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado che hanno confermato la dinamica del sinistro e, di conseguenza, provato l'omissione dell'Ente. 5) Il comportamento omissivo dell'Ente si rileva nel non intervento a fronte delle innumerevoli segnalazioni pervenute. 6) In da- ta 17.07.2024 si inoltrava richiesta di rinuncia alla domanda e agli atti nei confronti dell'appellato , il quale, accettava in Controparte_3 data 27.08.2024.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: 1) CP_2
Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 e 348 bis c.p.c.; 2) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
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l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
3) Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del secondo grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via preliminare deve dirsi l'appello ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. avendo l'appellante indicato compiutamente le parti della sentenza impugna- ta e le ragioni della riforma richiesta.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 6945/2021 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda proposta dall'attore, odierno appella- to e condannava la al risarcimento del danno subito. Dichia- Parte_1 rava il difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_3
Orbene in via preliminare occorre dare atto il presente giudizio ha ad ogget- to le sole censure mosse dall'appellante avverso la sentenza Parte_1
n. 6945/2021 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in re- lazione ai rapporti tra appellante, convenuto in primo grado e appellato, at- tore in primo grado. Non sono oggetto invece di impugnazione ed esulano pertanto dal presente giudizio i rapporti intercorrenti tra l'appellato CP_2
e l'appellato , da ritenersi, quindi, coperti
[...] Controparte_3 da giudicato interno.
In diritto, il giudicato interno è il giudicato che si è formato nel processo a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza;
esso dispiega i propri effetti sul processo medesimo;
esso è rilevabile d'ufficio dal Giudice, anche in Cassazione, qualora ciò risulti dagli atti allegati al processo (Cass.
07/10/2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 25/05/2001, n. 226).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti ne- cessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisio- ne” (Cassazione Civile, ordinanza n. 23334/2022).
Nel caso di specie, si ribadisce che non è stata mossa alcuna censura in me- rito alla statuizione circa il difetto di legittimazione passiva del CP_3
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dichiarato dalla sentenza impugnata e, pertanto, tale punto Controparte_3 della sentenza è passato in giudicato.
Passando al merito della vicenda, premessa la qualificazione giuridica della responsabilità per i danni causati dagli animali randagi nei termini di cui all'art. 2043 c.c., la relativa domanda di risarcimento del danno presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in ba- se ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una con- dotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di con- trollo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (cfr., da ultimo, Cass. n.
5339 del 28.02.2024).
Non trova fondamento la censura degli appellati in relazione al fatto che il sinistro sia del 2018 e la legge regionale sul tema sia stata modificata nel
2019, atteso che, il principio espresso dalla Cassazione sul punto è lo stesso ed infatti, la medesima, precisa che tale responsabilità, proprio perché anco- rata all'art. 2043 c.c., “presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento danno- so, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola indi- viduazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randa- gi. Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti occorre di conseguenza la pre- cisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò impli- ca che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compi- to di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntua- le allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base al- le regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e del- la riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al man- cato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è suffi- ciente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randa-
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gio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randa- gi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di spe- cie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamen- to colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di compe- tenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art.
2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di re- sponsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass.
31957/2018; Cass. 18954/17).
Va evidenziato che la sussistenza di un potere di controllo igienico-sanitario Cont e di profilassi della popolazione canina in capo alla non comporta che la stessa possa ritenersi automaticamente responsabile per i danni causati a terzi dai cani randagi, in quanto la funzione specifica di controllo e gestione dei cani vaganti in un determinato ambito territoriale deve essere affidata al quale Ente proprietario della strada ove si assume verificato CP_3
l'evento dannoso.
Orbene, avuto riguardo alla posizione delle con riferimento alla re- CP_5 sponsabilità per danni cagionati dai randagi appare opportuno richiamare il seguente principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto la sussistenza in capo al danneggiato di uno specifico “onere di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di in- tervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”
(Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del
2017).
Per vero, in relazione ai poteri di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo attributi normativamente alle non comporta sic et sim- CP_5 pliciter che queste rispondano di qualsiasi danno provocato da un randagio sul territorio di sua competenza, mentre invece una responsabilità della ASL
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potrebbe sussistere solo ove si dimostrasse che la stessa sia rimasta inerte ed abbia violato il proprio obbligo di accalappiare l'animale pur a fronte di se- gnalazioni della presenza dello stesso, non essendo consentito trasformare l'obbligo di procedere all'accalappiamento dei cani in una posizione di ga- ranzia nei confronti di tutti i cittadini e verso ogni possibile animale randa- gio presente sul territorio, pena la trasformazione della responsabilità Cont dell' da responsabilità per una condotta omissiva colposa in una re- sponsabilità oggettiva. Né quella in questione può considerarsi responsabili- Cont tà da cose in custodia dal momento che l' non è custode del territorio di sua competenza né tanto meno degli animali che sullo stesso casualmente si trovino (Trib. Napoli 9.12.2008).
Ebbene, applicando detti principi giurisprudenziali, va detto che nel caso di specie non è stato allegato né provato, in maniera adeguata e sufficiente, che sussista una condotta omissiva colposa della TR
, consistente nella violazione di obblighi gravanti sulla stessa e ricondu-
[...] cibili a specifiche regole cautelari che impongono un obbligo di attivazione al già menzionato Ente.
In relazione alla fattispecie in esame, va evidenziato che l'attore, nel giudizio di primo grado, non ha allegato che la presenza di cani vaganti nella zona in cui è avvenuto il sinistro fosse stato segnalato e che l' Controparte_8
, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi, per il tramite del proprio
[...] servizio veterinario.
Dall'istruttoria espletata è, invero, emersa prova della dinamica del sinistro;
nondimeno, essa è assolutamente insufficiente per imputare agli enti conve- nuti in primo grado le conseguenze dannose dell'episodio occorso a titolo di colpa, che, sotto il profilo soggettivo, deve indefettibilmente ricorrere nella fattispecie di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..
Ed infatti non risulta, ancor prima che provato, dedotto specificamente da parte attrice in primo grado il comportamento concreto colposo ascrivibile alle controparti, e cioè che la cattura e la custodia degli specifici animali ran- dagi che hanno provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (nell'atto di citazione in primo grado non si fa, ad esempio, alcun riferimento alla pregressa registrazione della presenza, nella zona, di animali liberi in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti né l'inoltro
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di pregresse segnalazioni agli enti stessi, che, solo ove tempestivamente in- formati sulla concreta esposizione a pericolo degli utenti di quella specifica area territoriale, sarebbero stati posti in condizione di porre in essere tutti gli interventi di propria competenza derivanti dalla posizione di garanzia asse- gnatagli dalla disciplina specialistica in materia a tutela degli interessi in esa- me).
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante la vicinanza della somma in contestazione alla parte basse del- la forchetta di valori indicata nello scaglione di riferimento. Stante la assenza di contrasti tra e il comune le spese di lite tra CP_2 Controparte_3 loro si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, rigetta la domanda in primo grado proposta da CP_2
Condanna al pagamento delle spese processuali del dop- CP_2 pio grado di giudizio in favore della che liquida per il Parte_1 primo grado in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% se dovute come per legge;
per il se- condo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% se dovute come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di CP_2
Dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio tra CP_2
e il
[...] Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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