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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 443/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica delle condizioni di divorzio, promossa
DA
nata a [...] il [...], CF. Parte_1
residente in [...] nella contrada Piano Torre n. C.F._1
121, elettivamente domiciliata in Modica, Via P.le Modica Sorda, 164, presso lo studio dell'Avv. Candida Mascara, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso e
, nato a [...] il [...] C.F. CP_1
, ivi residente in [...], rappresentato C.F._2
e difeso dall'Avv. Marco Dimartino, con studio in Ragusa nel Viale Sicilia, 20, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 CP_1
Tribunale adìto modificarsi la sentenza di divorzio n. 1408/2022, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 07 ottobre 2022, alle seguenti condizioni:” 1) I figli minori, e verranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con prevalente collocazione degli stessi presso la madre, il padre avrà facoltà di vederli e portarli con sé secondo gli accordi tra i genitori e in caso di disaccordo, con le seguenti modalità: il lunedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 (tale da consentire, in concomitanza degli impegni scolastici dei medesimi, un rientro presso l'abitazione materna in un orario utile per la cena e le altre incombenze pre-pernotto che si confanno alla tenera età di entrambi minori) ed il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 21:00 (il giorno successivo, ovvero il sabato, i bambini non devono andare a scuola); a settimane alterne tutto il fine settimana a partire dalle ore 11.00 del sabato mattina e sino alle ore 18.00 della domenica successiva;
- Nel mese di agosto, il padre terrà con sé i figli per complessivi giorni quattro anche non consecutivi. Sarà cura del padre comunicare alla madre, almeno dieci giorni prima, l'esatto periodo in cui prenderà i bambini, questo fino a quando i minori non avranno compiuto rispettivamente 8 e 9 anni, a far data dal quale, il padre potrà tenerli con sé per almeno sette giorni anche non consecutivi, fermo restando il preavviso nel tempo sopra precisato;
- In merito alle vacanze natalizie, si concorda che un genitore trascorrerà, ad anni alterni con i figli il 25 Dicembre e l'altro il 26 Dicembre. Chi trascorrerà il 31 Dicembre non trascorrerà il 1° gennaio. - Le vacanze pasquali saranno suddivise in domenica e Lunedì dell'Angelo, da trascorrere con l'uno o l'altro dei genitori, sempre ad anni alterni. Riguardo altre ricorrenze particolari, quali festa del papà, compleanno del papà, nel caso in cui non dovessero coincidere con i giorni di visita, il sig. prenderà i figli secondo l'orario CP_1 stabilito dalle ore 17:30 alle 21:00; 3) Il sig. verserà alla sig.ra CP_1 4
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Controparte_2 euro 350,00 (euro 175,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate che la stessa Pt_1 avrà cura di indicare al sig. ; la somma ut supra indicata sarà suscettiva CP_1 di rivalutazione annua in base agli indici Istat. 4) il sig. terrà a CP_1 proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti da specialista e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a 5
gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. - Il sig. , ritenuta la CP_1 dimora presso altro comune (in quel di Vittoria), si impegna con la presente a ripartire con la sig.ra tutti gli oneri in divenire, siano essi materiali e non, che dovessero medio tempore e per il futuro risultare necessari ai predetti minori, a titolo meramente esemplificativo, le vaccinazioni obbligatorie o accompagnare gli stessi a scuola, quando ciò risulterà necessario ed in ragione della differente struttura scolastica che a far data dall'anno venturo i minori frequenteranno”.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, le condizioni congiuntamente previste dalle parti, a parziale modifica delle precedenti statuizioni divorzili, appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe 6
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo a parziale modifica della sentenza divorzile n. 1408/2022 del
07.10.2022, pubblicata il 14.10.2022 (n. 2705/2022 R.G.),
omologa le condizioni di cui all'accordo di modifica raggiunto tra le parti, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 31 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti