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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 08/07/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP dott. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n 63/2024 tra:
rappresentata e difesa dagli avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI, Parte_1
NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI nel cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dalla dott.ssa DI Controparte_1
NOIA ANGELA TIZIANA
RESISTENTE
Oggetto: declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti. FATTO Con ricorso del 04/01/2024 parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti riconducibile alle supplenze temporanee espletate nell'anno scolastico 2021/2022 e specificatamente per i seguenti periodi: dal 25/10/2021 al 23/12/2021; dal 24/12/2021 al 30/12/2021; dal 31/12/2021 al 31/03/2022; dal 01/04/2022 al 08/06/2022. Sosteneva parte ricorrente che, in riferimento ai suddetti periodi, il convenuto aveva CP_1 omesso di corrispondere una voce retributiva denominata retribuzione professionale docenti come evincibile dalle buste paga relative a tale periodo. Il , costituendosi concludeva per il rigetto della domanda. Controparte_1
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso aderiscono all'orientamento contenuto nella sentenza della Suprema Corte Sezione Lavoro del 27/7/2018 n°20015. In tal senso valgono anche ulteriori conformi pronunce tra le quali Cass Lav. 5/3/2020 n°6293. Dalla succitata sentenza di legittimità del luglio 2018 si ricava il seguente principio di diritto “L'art.7, comma 1 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15/3/2001 che attribuisce la RPD a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n°124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31/8/99 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.. I giudici di legittimità esaminando le norme di riferimento hanno precisato che: “l'art.7 del CCNL 15/3/2021 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti prevedendo, al comma 1 che con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive ed aggiungendo, al comma 3, che la retribuzione professionale docenti analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31/8/99; quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio e precisando, poi, che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
dal complesso delle disposizioni richiamate sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del TFR (art.81 del CCNL 24/7/23, art. 83 del CCNL 29/11/07), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. N°17773/2017); non vi è dubbio pertanto che lo stesso rientri nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali, non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
la clausola 4 dell'accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7/11/2016 n°22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26/11/2015 n°24173 e Cass.11/12016 n°196 sulla interpretazione del CCNL comparto Enti pubblici non economici quanto a compenso incentivante;
Cass. 17/2/2011 n°3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto , è stata più volte CP_2 oggetto di esame da parte della corte di giustizia dell'Unione Europea che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'accordo esclude in generale in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non oggettivamente giustificata nei confronti del lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15/4/2008, causa C-268/06 in Pact.; 13/9/2007, causa C-307/2005, ; 8/9/2011 Parte_2 causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n°5 del trattato, (oggi 153 n°5), non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizioni di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione ( cit. 42); c) non è sufficiente che la diversità di Parte_2 trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit.55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di giustizia 18/10/2012, cause C-302/11 e C-307/11, Valenza;
7/3/2013 causa C-393/11, Bertazzi); l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8/2/2016 n°2468); nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato ed indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.Lgs. N°368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n°124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15/3/2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31/8/99 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporaneamente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese……”. Pertanto, rifacendosi ai chiari ed incontrovertibili principi di diritto esposti nella giurisprudenza riportata, appare del tutto evidente che il ricorso abbia piena fondatezza in quanto tutti i riferimenti contenuti nei provvedimenti, anche di natura sovranazionale, hanno stabilito che il supplente temporaneo, avendo reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, abbia maturato anch'egli il diritto per cui è controversia al di fuori di ogni illegittima posizione discriminatoria. Conseguentemente il dovrà essere condannato all'erogazione delle differenze retributive CP_1 richieste, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, in virtù della nota sentenza della Corte Costituzionale n°459/2000 che per il pubblico impiego ha ritenuto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Le spese di lite, come da dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente in ragione della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così statuisce:
- Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la RPD per gli incarichi di supplenza temporanea in ricorso precisati, condannando il resistente a pagare le differenze retributive maturate, CP_1 oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal maturarsi di ogni singolo diritto sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna il convenuto alle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in € 600,00 CP_1 oltre forfettarie, Cap e Iva se dovuta, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Brindisi lì 08/07/2025
IL GOP
Paolo Giacinto Pasanisi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP dott. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 08/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n 63/2024 tra:
rappresentata e difesa dagli avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI, Parte_1
NICOLA ZAMPIERI, GIOVANNI RINALDI nel cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dalla dott.ssa DI Controparte_1
NOIA ANGELA TIZIANA
RESISTENTE
Oggetto: declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti. FATTO Con ricorso del 04/01/2024 parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti riconducibile alle supplenze temporanee espletate nell'anno scolastico 2021/2022 e specificatamente per i seguenti periodi: dal 25/10/2021 al 23/12/2021; dal 24/12/2021 al 30/12/2021; dal 31/12/2021 al 31/03/2022; dal 01/04/2022 al 08/06/2022. Sosteneva parte ricorrente che, in riferimento ai suddetti periodi, il convenuto aveva CP_1 omesso di corrispondere una voce retributiva denominata retribuzione professionale docenti come evincibile dalle buste paga relative a tale periodo. Il , costituendosi concludeva per il rigetto della domanda. Controparte_1
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso aderiscono all'orientamento contenuto nella sentenza della Suprema Corte Sezione Lavoro del 27/7/2018 n°20015. In tal senso valgono anche ulteriori conformi pronunce tra le quali Cass Lav. 5/3/2020 n°6293. Dalla succitata sentenza di legittimità del luglio 2018 si ricava il seguente principio di diritto “L'art.7, comma 1 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15/3/2001 che attribuisce la RPD a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n°124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31/8/99 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.. I giudici di legittimità esaminando le norme di riferimento hanno precisato che: “l'art.7 del CCNL 15/3/2021 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti prevedendo, al comma 1 che con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive ed aggiungendo, al comma 3, che la retribuzione professionale docenti analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31/8/99; quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio e precisando, poi, che per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
dal complesso delle disposizioni richiamate sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del TFR (art.81 del CCNL 24/7/23, art. 83 del CCNL 29/11/07), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. N°17773/2017); non vi è dubbio pertanto che lo stesso rientri nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali, non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
la clausola 4 dell'accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7/11/2016 n°22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26/11/2015 n°24173 e Cass.11/12016 n°196 sulla interpretazione del CCNL comparto Enti pubblici non economici quanto a compenso incentivante;
Cass. 17/2/2011 n°3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto , è stata più volte CP_2 oggetto di esame da parte della corte di giustizia dell'Unione Europea che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'accordo esclude in generale in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non oggettivamente giustificata nei confronti del lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15/4/2008, causa C-268/06 in Pact.; 13/9/2007, causa C-307/2005, ; 8/9/2011 Parte_2 causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n°5 del trattato, (oggi 153 n°5), non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizioni di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione ( cit. 42); c) non è sufficiente che la diversità di Parte_2 trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit.55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di giustizia 18/10/2012, cause C-302/11 e C-307/11, Valenza;
7/3/2013 causa C-393/11, Bertazzi); l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8/2/2016 n°2468); nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato ed indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.Lgs. N°368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n°124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15/3/2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31/8/99 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporaneamente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese……”. Pertanto, rifacendosi ai chiari ed incontrovertibili principi di diritto esposti nella giurisprudenza riportata, appare del tutto evidente che il ricorso abbia piena fondatezza in quanto tutti i riferimenti contenuti nei provvedimenti, anche di natura sovranazionale, hanno stabilito che il supplente temporaneo, avendo reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, abbia maturato anch'egli il diritto per cui è controversia al di fuori di ogni illegittima posizione discriminatoria. Conseguentemente il dovrà essere condannato all'erogazione delle differenze retributive CP_1 richieste, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, in virtù della nota sentenza della Corte Costituzionale n°459/2000 che per il pubblico impiego ha ritenuto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Le spese di lite, come da dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente in ragione della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così statuisce:
- Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la RPD per gli incarichi di supplenza temporanea in ricorso precisati, condannando il resistente a pagare le differenze retributive maturate, CP_1 oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal maturarsi di ogni singolo diritto sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna il convenuto alle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in € 600,00 CP_1 oltre forfettarie, Cap e Iva se dovuta, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Brindisi lì 08/07/2025
IL GOP
Paolo Giacinto Pasanisi